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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/11/2024, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
r.g. 318/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 14.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 318/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. MIGLIORINO Parte_1 C.F._1
GIANNI C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. GABRIELE FELICE Controparte_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, senza
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regolarizzazione del rapporto, dall'01.06.2014 all'01.03.2015, quale coordinatore della ristrutturazione del locale “Glam” in Baronissi, mansioni riconducibili a quelle del profilo di Assistente Tecnico di IV livello del ccnl settore Imprese Edili. Rilevava di aver espletato tale attività dalle 8,00 alle
17,00 dal lunedì al sabato, senza mai fruire di un giorno di ferie e senza mai percepire alcunché di retribuzione. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 29.081,28 così come determinata dai propri conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.09.2022, concludendo come in atti.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile
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e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a
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risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato
a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento
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dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte Costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent. n. 76/2015 cit.).
Nel caso di cui alla presente indagine, ritiene il decidente che il compendio probatorio complessivamente acquisito nel corso del processo non ha dato conferma delle asserzioni attoree in punto di sussistenza di un rapporto etero-diretto intercorso tra le parti.
In particolare, il teste , estranea alle parti e all'esito Testimone_1 delle lite, ha riferito che il ricorrente, all'epoca dei fatti, era dipendente e socio della Glam s.r.l., ditta che poi utilizzò l'immobile oggetto di
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ristrutturazione, e lo stesso non fece ivi alcuna supervisione dei lavori, limitandosi ad accompagnare sul cantiere sua moglie che era finanche socia della convenuta (“Posso dire che in passato ho avuto rapporti con la società convenuta nel senso che ero e sono amministratrice della Pt_2
, che aveva preso in locazione un immobile per utilizzarlo per un disco
[...] pub. Questo immobile era di proprietà della resistente. Questo è accaduto nel 2015 fino ai primi mesi del 2020, quando abbiamo chiuso per il . Pt_3
L'immobile era situato a Baronissi, alla v. S. Allende. Ricordo il ricorrente perché faceva parte della Glam ed era un socio ed era stato poi chiamato ad espletare mansioni di pizzaiolo nel locale di Baronissi. Lui non si occupò delle ristrutturazione dell'immobile, anche se prima di avviare l'attività abbiamo chiesto alla proprietà di effettuare delle modifiche che furono effettivamente fatte. Di questi interventi si occupò una ditta, ingaggiata dalla resistente, il cui nome non ricordo. Che io ricordi il ricorrente non supervisionò i lavori e andava anche assieme a me sul cantiere per vedere
l'avanzamento dei lavori. Lui più che altro veniva ad accompagnare la moglie che era socia della preciso che lui veniva di rado mentre io CP_1 andavo più spesso. I lavori iniziarono a metà 2014, più o meno e finirono a febbraio 2015, perché poi abbiamo aperto il 19 marzo. Ricordo che loro dovevano consegnare i lavori a dicembre precedente. La moglie del ricorrente si chiama . So che c'erano dei tecnici Persona_1 sul cantiere, tra cui un architetto di cognome ed un ingegnere Per_2
). Tes_2
Del medesimo tenore è la deposizione del teste Testimone_3 parimenti pienamente attendibile in quanto indifferente alla causa, il quale ha riferito di essere stato il responsabile di cantiere della CP_2
ovvero della ditta edile che si è occupata della ristrutturazione del
[...] locale della convenuta e che il ricorrente si era limitato ad andare sporadicamente sul posto a ricevere notizie sulla mera tempistica dei lavori, evidentemente interessato, quale socio e dipendente della Glam, a iniziare il lavoro di cuoco per proprio conto (“Non sono parente del ricorrente, non ho mai lavorato per la resistente. Io al momento sono commerciante, con un negozio di abbigliamento a Montoro. Nel 2014/2015 lavoravo come direttore tecnico e responsabile di cantiere per una ditta edile che si chiama
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Ricordo che per conto della società resistente, che ha Controparte_2 sede a Baronissi, ristrutturammo un locale sempre a Baronissi, in via S.
Allende. Se ben ricordo il lavoro durò un bel po' di mesi circa sei/sette, nel
2013/2014 se la memoria mi aiuta. Ricordo che io per questo lavoro mi interfacciavo con il titolare della società resistente che si chiamava , Per_3 ma non ricordo il cognome, se non sbaglio era l'amministratore. Non ho mai conosciuto i dipendenti della resistente. Io andavo tutti i giorni sul cantiere, dirigevo i lavori ed ero quasi sempre presente. Non mi dice niente il nome del ricorrente. Riconosco la persona che compare nel documento di identità mostratomi dal Giudice (si dà atto che viene mostrata al teste la foto che è inserita nel documento di riconoscimento allegato nel fascicolo di parte ricorrente). Ricordo che è venuto qualche volta sul cantiere Pt_1 con questo , ma non posso dire ora quante di preciso. Qualche Per_3 volta mi fece delle domande, tipo le tempistiche dei lavori da fare. Per_3 mi disse che qualche volta poteva stare sul cantiere. Posso dire che poi è venuto anche da solo. Il ricorrente mi disse che era socio della resistente, ma non so se sia vero. Il direttore tecnico dei lavori era un'altra persona che è venuta 2/3 volte, ma il nome non ricordo. Il cantiere era aperto tutti i giorni, anche il sabato se c'era da fare;
per un periodo ricordo che siamo pure stati fermi. Mi dissero che il locale sarebbe stato destinato a un pub/pizzeria e se non erro ci sta ancora. Non mi dice niente il nome di
”). Parte_4
Conferma indiretta delle suddette asserzioni proviene dal narrato del teste fornitore di materiali edili, il quale, pur conoscendo la Tes_4 figura della parte ricorrente, ha sostenuto di non averlo mai visto sul cantiere in oggetto (“Ho fatto una fornitura di materiale edile e igienici alla resistente, dopo l'estate del 2014/15. Ho avuto solo questo rapporto commerciale, poi non ne ho avuti più. Io lavoro in una ditta a nome di mia sorella , che è una ditta di materiale edile e io mi Parte_5 interesso delle vendite. Il materiale consegnato alla convenuta è stato dato in due trance per l'importo complessivo di 18/19.000 euro. L'importo è stato pagato dalla ditta che ha fatto i lavori e non ho controversie con la convenuta. Non ricordo il ricorrente . Con la ho Parte_1 CP_1 avuto rapporti con un certo che era di statura grande e poi con un Per_3
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certo , con cui ho contrattato e che vennero a scegliere il Persona_4 materiale. Il cantiere ricordo che era a Lancusi presso l'ex discoteca
Heineken come la birra, ci andavo a ballare da ragazzo. Conosco la persona che mi viene indicata in foto dal Giudice [il Gl dà atto che al ricorrente viene mostrata la figura presente nel file denominato “copia documento di riconoscimento” inserita nella produzione attorea].
Precedentemente a quanto detto, ricordo di aver fatto una fornitura anche a questa persona, il cui nome non ricordo. Ciò quando lui aveva il pub a
Lancusi, venne a prendere delle mattonelle. Forse era due anni prima, non so, anzi forse molti anni prima. Poi non ho più visto questa persona o comunque non ricordo. La resistente so che si occupa della gestione di locali. La fornitura che ho detto è durata in tutto 5/6 mesi da quando li hanno scelti a quando li abbiamo consegnato. Sono andato io e un altro ragazzo a fare le consegne”).
Di contro, di minore forza indiziaria si sono rivelate le deposizioni di
, il quale ha genericamente riferito della presenza del Testimone_5 ricorrente sul cantiere, ma senza alcuna specificazione delle mansioni analiticamente espletate e aggiungendo che lui e il titolare della azienda convenuta erano legati da particolari rapporti di amicizia. Peraltro, dal narrato si evincerebbe che il teste abbia percepito che il ricorrente si trovava sul posto quale referente della Glam piuttosto che della e, ad CP_1 ogni modo, il teste ha curato lavorazioni diverse da quelle di natura strettamente edile (“Non sono parente con il ricorrente;
non ho mai avuto rapporti con la convenuta. Ora sono disoccupato, ma mi occupo di impianti audio e filodiffusione. Preciso che mi ha sempre chiamato il ricorrente per fare lavori musicali in un pub/ristorante/pizzeria che era ubicato all'uscita autostradale di Lancusi. Il locale si chiamava Glam. Ciò è successo se ben ricordo 8/10 anni fa. Feci questi lavori in 6 mesi. Ho sempre avuto a che fare con il ricorrente, che stava sempre lì e dirigeva i lavori. Stavano facendo anche altri lavori, muratura, pitturazione, pavimenti, l'hanno fatto quasi daccapo. Il lavoro fu affidato al ricorrente da , che Persona_5 era uno dei soci della se ben ricordo. Io contrattai con il ricorrente, CP_1 ma la decisione finale sul prezzo la prese questo signor , che era Per_3 quello che comandava. Questo signore era grosso fisicamente, all'epoca
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aveva 30 anni se non erro. Non ricordo a quanto ammontava il lavoro;
sono stato pagato volta in volta con l'avanzamento dei lavori. Sono stato completamente soddisfatto così come il fornitore di materiali. Fisicamente mi ha pagato quasi sempre la moglie di , con lui presente, sempre Per_3 in contanti, anche perché erano piccole cifre alla volta. Credo che il ricorrente e fossero compari di matrimonio. Il ricorrente era Per_3 dipendente di questa società; il ricorrente aveva un locale suo a Lancusi che si chiamava “perché no” e poi andò a fare questi lavori nell'altra attività.
La ristrutturazione non è durata poco, complessivamente forse più di un anno o forse due. Io non andavo al lavoro tutti i giorni, anche perché si doveva aspettare il materiale;
comunque andavo quasi tutti i giorni perché il ricorrente era un amico e mi pressava per questo lavoro. Di solito andavo alle 7,30/7,45 quando apriva il cantiere. Non avevo un orario preciso, a volte andavo via a mezzogiorno e a volte alle 22. Ogni volta che stavo io lui
c'era sempre. In mia presenza l'hi visto prendere i materiali di altre forniture
e firmare le bolle di consegna, era come se fosse lui il titolare della ditta.
Era lui che mi chiedeva consigli sui lavori da fare, anche se si doveva sempre confrontare con . Era il ricorrente che ha organizzato questi Per_3 lavori. Penso che il ricorrente non aveva più il locale “perché no” quando fece questi locali. Che io sappia non lavorava per nessun altro in quel periodo, ma solo per la convenuta per fare questo lavoro. Se non erro avevano fatto due società, una per comprare l'immobile e l'altra per la gestione del Glam o almeno questo è quello che ho sentito dire ma non so ora da chi. Che io sappia il ricorrente non faceva parte della società che ha acquistato l'immobile. Io lavoravo da solo;
“Mondospettacolo” era la ditta che mi forniva il materiale”).
Oltre a quanto evincibile dalla prova orale, ove non sono stati adeguatamente dimostrati dalla parte ricorrente né l'assoggettamento funzionale/gerarchico alla convenuta, né la continuità del rapporto e né il rispetto di un orario rigido di lavoro, va anche osservato che, dallo stesso tenore dell'atto introduttivo, si deduce che il avrebbe lavorato in Pt_1 funzione della convenuta per un'unica opera e senza ricevere alcun compenso, tutti elementi che, analizzati nel loro complesso, rendono inverosimile la vantata sussistenza di un rapporto di natura subordinata.
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Ogni altra questione introdotta dalle parti può ritenersi assorbita dalla inesistenza di un rapporto etero-diretto.
Spese regolamentate secondo soccombenza.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 14.11.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 14.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 318/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. MIGLIORINO Parte_1 C.F._1
GIANNI C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. GABRIELE FELICE Controparte_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, senza
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regolarizzazione del rapporto, dall'01.06.2014 all'01.03.2015, quale coordinatore della ristrutturazione del locale “Glam” in Baronissi, mansioni riconducibili a quelle del profilo di Assistente Tecnico di IV livello del ccnl settore Imprese Edili. Rilevava di aver espletato tale attività dalle 8,00 alle
17,00 dal lunedì al sabato, senza mai fruire di un giorno di ferie e senza mai percepire alcunché di retribuzione. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 29.081,28 così come determinata dai propri conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.09.2022, concludendo come in atti.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile
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e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a
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risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato
a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento
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dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte Costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent. n. 76/2015 cit.).
Nel caso di cui alla presente indagine, ritiene il decidente che il compendio probatorio complessivamente acquisito nel corso del processo non ha dato conferma delle asserzioni attoree in punto di sussistenza di un rapporto etero-diretto intercorso tra le parti.
In particolare, il teste , estranea alle parti e all'esito Testimone_1 delle lite, ha riferito che il ricorrente, all'epoca dei fatti, era dipendente e socio della Glam s.r.l., ditta che poi utilizzò l'immobile oggetto di
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ristrutturazione, e lo stesso non fece ivi alcuna supervisione dei lavori, limitandosi ad accompagnare sul cantiere sua moglie che era finanche socia della convenuta (“Posso dire che in passato ho avuto rapporti con la società convenuta nel senso che ero e sono amministratrice della Pt_2
, che aveva preso in locazione un immobile per utilizzarlo per un disco
[...] pub. Questo immobile era di proprietà della resistente. Questo è accaduto nel 2015 fino ai primi mesi del 2020, quando abbiamo chiuso per il . Pt_3
L'immobile era situato a Baronissi, alla v. S. Allende. Ricordo il ricorrente perché faceva parte della Glam ed era un socio ed era stato poi chiamato ad espletare mansioni di pizzaiolo nel locale di Baronissi. Lui non si occupò delle ristrutturazione dell'immobile, anche se prima di avviare l'attività abbiamo chiesto alla proprietà di effettuare delle modifiche che furono effettivamente fatte. Di questi interventi si occupò una ditta, ingaggiata dalla resistente, il cui nome non ricordo. Che io ricordi il ricorrente non supervisionò i lavori e andava anche assieme a me sul cantiere per vedere
l'avanzamento dei lavori. Lui più che altro veniva ad accompagnare la moglie che era socia della preciso che lui veniva di rado mentre io CP_1 andavo più spesso. I lavori iniziarono a metà 2014, più o meno e finirono a febbraio 2015, perché poi abbiamo aperto il 19 marzo. Ricordo che loro dovevano consegnare i lavori a dicembre precedente. La moglie del ricorrente si chiama . So che c'erano dei tecnici Persona_1 sul cantiere, tra cui un architetto di cognome ed un ingegnere Per_2
). Tes_2
Del medesimo tenore è la deposizione del teste Testimone_3 parimenti pienamente attendibile in quanto indifferente alla causa, il quale ha riferito di essere stato il responsabile di cantiere della CP_2
ovvero della ditta edile che si è occupata della ristrutturazione del
[...] locale della convenuta e che il ricorrente si era limitato ad andare sporadicamente sul posto a ricevere notizie sulla mera tempistica dei lavori, evidentemente interessato, quale socio e dipendente della Glam, a iniziare il lavoro di cuoco per proprio conto (“Non sono parente del ricorrente, non ho mai lavorato per la resistente. Io al momento sono commerciante, con un negozio di abbigliamento a Montoro. Nel 2014/2015 lavoravo come direttore tecnico e responsabile di cantiere per una ditta edile che si chiama
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Ricordo che per conto della società resistente, che ha Controparte_2 sede a Baronissi, ristrutturammo un locale sempre a Baronissi, in via S.
Allende. Se ben ricordo il lavoro durò un bel po' di mesi circa sei/sette, nel
2013/2014 se la memoria mi aiuta. Ricordo che io per questo lavoro mi interfacciavo con il titolare della società resistente che si chiamava , Per_3 ma non ricordo il cognome, se non sbaglio era l'amministratore. Non ho mai conosciuto i dipendenti della resistente. Io andavo tutti i giorni sul cantiere, dirigevo i lavori ed ero quasi sempre presente. Non mi dice niente il nome del ricorrente. Riconosco la persona che compare nel documento di identità mostratomi dal Giudice (si dà atto che viene mostrata al teste la foto che è inserita nel documento di riconoscimento allegato nel fascicolo di parte ricorrente). Ricordo che è venuto qualche volta sul cantiere Pt_1 con questo , ma non posso dire ora quante di preciso. Qualche Per_3 volta mi fece delle domande, tipo le tempistiche dei lavori da fare. Per_3 mi disse che qualche volta poteva stare sul cantiere. Posso dire che poi è venuto anche da solo. Il ricorrente mi disse che era socio della resistente, ma non so se sia vero. Il direttore tecnico dei lavori era un'altra persona che è venuta 2/3 volte, ma il nome non ricordo. Il cantiere era aperto tutti i giorni, anche il sabato se c'era da fare;
per un periodo ricordo che siamo pure stati fermi. Mi dissero che il locale sarebbe stato destinato a un pub/pizzeria e se non erro ci sta ancora. Non mi dice niente il nome di
”). Parte_4
Conferma indiretta delle suddette asserzioni proviene dal narrato del teste fornitore di materiali edili, il quale, pur conoscendo la Tes_4 figura della parte ricorrente, ha sostenuto di non averlo mai visto sul cantiere in oggetto (“Ho fatto una fornitura di materiale edile e igienici alla resistente, dopo l'estate del 2014/15. Ho avuto solo questo rapporto commerciale, poi non ne ho avuti più. Io lavoro in una ditta a nome di mia sorella , che è una ditta di materiale edile e io mi Parte_5 interesso delle vendite. Il materiale consegnato alla convenuta è stato dato in due trance per l'importo complessivo di 18/19.000 euro. L'importo è stato pagato dalla ditta che ha fatto i lavori e non ho controversie con la convenuta. Non ricordo il ricorrente . Con la ho Parte_1 CP_1 avuto rapporti con un certo che era di statura grande e poi con un Per_3
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certo , con cui ho contrattato e che vennero a scegliere il Persona_4 materiale. Il cantiere ricordo che era a Lancusi presso l'ex discoteca
Heineken come la birra, ci andavo a ballare da ragazzo. Conosco la persona che mi viene indicata in foto dal Giudice [il Gl dà atto che al ricorrente viene mostrata la figura presente nel file denominato “copia documento di riconoscimento” inserita nella produzione attorea].
Precedentemente a quanto detto, ricordo di aver fatto una fornitura anche a questa persona, il cui nome non ricordo. Ciò quando lui aveva il pub a
Lancusi, venne a prendere delle mattonelle. Forse era due anni prima, non so, anzi forse molti anni prima. Poi non ho più visto questa persona o comunque non ricordo. La resistente so che si occupa della gestione di locali. La fornitura che ho detto è durata in tutto 5/6 mesi da quando li hanno scelti a quando li abbiamo consegnato. Sono andato io e un altro ragazzo a fare le consegne”).
Di contro, di minore forza indiziaria si sono rivelate le deposizioni di
, il quale ha genericamente riferito della presenza del Testimone_5 ricorrente sul cantiere, ma senza alcuna specificazione delle mansioni analiticamente espletate e aggiungendo che lui e il titolare della azienda convenuta erano legati da particolari rapporti di amicizia. Peraltro, dal narrato si evincerebbe che il teste abbia percepito che il ricorrente si trovava sul posto quale referente della Glam piuttosto che della e, ad CP_1 ogni modo, il teste ha curato lavorazioni diverse da quelle di natura strettamente edile (“Non sono parente con il ricorrente;
non ho mai avuto rapporti con la convenuta. Ora sono disoccupato, ma mi occupo di impianti audio e filodiffusione. Preciso che mi ha sempre chiamato il ricorrente per fare lavori musicali in un pub/ristorante/pizzeria che era ubicato all'uscita autostradale di Lancusi. Il locale si chiamava Glam. Ciò è successo se ben ricordo 8/10 anni fa. Feci questi lavori in 6 mesi. Ho sempre avuto a che fare con il ricorrente, che stava sempre lì e dirigeva i lavori. Stavano facendo anche altri lavori, muratura, pitturazione, pavimenti, l'hanno fatto quasi daccapo. Il lavoro fu affidato al ricorrente da , che Persona_5 era uno dei soci della se ben ricordo. Io contrattai con il ricorrente, CP_1 ma la decisione finale sul prezzo la prese questo signor , che era Per_3 quello che comandava. Questo signore era grosso fisicamente, all'epoca
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aveva 30 anni se non erro. Non ricordo a quanto ammontava il lavoro;
sono stato pagato volta in volta con l'avanzamento dei lavori. Sono stato completamente soddisfatto così come il fornitore di materiali. Fisicamente mi ha pagato quasi sempre la moglie di , con lui presente, sempre Per_3 in contanti, anche perché erano piccole cifre alla volta. Credo che il ricorrente e fossero compari di matrimonio. Il ricorrente era Per_3 dipendente di questa società; il ricorrente aveva un locale suo a Lancusi che si chiamava “perché no” e poi andò a fare questi lavori nell'altra attività.
La ristrutturazione non è durata poco, complessivamente forse più di un anno o forse due. Io non andavo al lavoro tutti i giorni, anche perché si doveva aspettare il materiale;
comunque andavo quasi tutti i giorni perché il ricorrente era un amico e mi pressava per questo lavoro. Di solito andavo alle 7,30/7,45 quando apriva il cantiere. Non avevo un orario preciso, a volte andavo via a mezzogiorno e a volte alle 22. Ogni volta che stavo io lui
c'era sempre. In mia presenza l'hi visto prendere i materiali di altre forniture
e firmare le bolle di consegna, era come se fosse lui il titolare della ditta.
Era lui che mi chiedeva consigli sui lavori da fare, anche se si doveva sempre confrontare con . Era il ricorrente che ha organizzato questi Per_3 lavori. Penso che il ricorrente non aveva più il locale “perché no” quando fece questi locali. Che io sappia non lavorava per nessun altro in quel periodo, ma solo per la convenuta per fare questo lavoro. Se non erro avevano fatto due società, una per comprare l'immobile e l'altra per la gestione del Glam o almeno questo è quello che ho sentito dire ma non so ora da chi. Che io sappia il ricorrente non faceva parte della società che ha acquistato l'immobile. Io lavoravo da solo;
“Mondospettacolo” era la ditta che mi forniva il materiale”).
Oltre a quanto evincibile dalla prova orale, ove non sono stati adeguatamente dimostrati dalla parte ricorrente né l'assoggettamento funzionale/gerarchico alla convenuta, né la continuità del rapporto e né il rispetto di un orario rigido di lavoro, va anche osservato che, dallo stesso tenore dell'atto introduttivo, si deduce che il avrebbe lavorato in Pt_1 funzione della convenuta per un'unica opera e senza ricevere alcun compenso, tutti elementi che, analizzati nel loro complesso, rendono inverosimile la vantata sussistenza di un rapporto di natura subordinata.
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Ogni altra questione introdotta dalle parti può ritenersi assorbita dalla inesistenza di un rapporto etero-diretto.
Spese regolamentate secondo soccombenza.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 14.11.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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