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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1101-24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1101 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(Documento RG N.41.993.725-0) nata il [...] a [...]/SP, Parte_1
Brasile, C.P.F. n. 42804498-05, residente in [...]n.744, apto 520 B, em Itajai/SC, CEP: 88304-100, Brasile;
(Documento RG N.45.992.897-1) nata il [...] a [...]/SP, Controparte_1
Brasile CPF: residente in [...]n. 406, apto 121, Bloco 1, San C.F._1
Paolo/SP, CEP: 05047-010; entrambe elettivamente domiciliate in Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'avv. Claudio Antonino Laganà pec , che le rappresenta Email_1
e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_2
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., le odierne ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alle stesse e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le odierne ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea discendenza dall'avo nato in Italia, a [...], il [...], Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia , nata il [...]; Persona_1 Persona_2
- Da , alla di lei figlia nata il [...]; Persona_2 Persona_3
- Da al di lei figlio nato il Persona_3 Persona_4
21/09/1958;
- alle di lui figlie: Controparte_3
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono due passaggi per linea femminile: uno anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, da (coniugatasi nel Persona_2
1925 con cittadino brasiliano) alla di lei figlia nata il [...]; Persona_3
l'altro, successivo all'entrata in vigore della Costituzione, da Persona_3
2 (coniugatasi nel 1950 con cittadino brasiliano) al di lei figlio , Persona_4 nato il [...].
È opportuno premettere che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
3 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1927 da Persona_3 madre cittadina coniugatasi nel 1925 con cittadino straniero) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Il successivo matrimonio di quest'ultima, celebrato nel 1950 con cittadino brasiliano, nonché la stessa nascita del figlio, essendo successivi al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno determinato la perdita della cittadinanza.
Per tale ragione, nel caso di specie nè né per Persona_2 Persona_3 via del proprio matrimonio, hanno perso la cittadinanza italiana, che hanno potuto così trasmettere anche ai propri discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo
[...]
, alle odierne ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_1 trasmissione, in capo a ciascuno di esse, dello status di cittadine italiane.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle stesse, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_2 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1101/2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- Dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
4 Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1101 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(Documento RG N.41.993.725-0) nata il [...] a [...]/SP, Parte_1
Brasile, C.P.F. n. 42804498-05, residente in [...]n.744, apto 520 B, em Itajai/SC, CEP: 88304-100, Brasile;
(Documento RG N.45.992.897-1) nata il [...] a [...]/SP, Controparte_1
Brasile CPF: residente in [...]n. 406, apto 121, Bloco 1, San C.F._1
Paolo/SP, CEP: 05047-010; entrambe elettivamente domiciliate in Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'avv. Claudio Antonino Laganà pec , che le rappresenta Email_1
e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_2
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., le odierne ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alle stesse e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le odierne ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea discendenza dall'avo nato in Italia, a [...], il [...], Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia , nata il [...]; Persona_1 Persona_2
- Da , alla di lei figlia nata il [...]; Persona_2 Persona_3
- Da al di lei figlio nato il Persona_3 Persona_4
21/09/1958;
- alle di lui figlie: Controparte_3
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono due passaggi per linea femminile: uno anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, da (coniugatasi nel Persona_2
1925 con cittadino brasiliano) alla di lei figlia nata il [...]; Persona_3
l'altro, successivo all'entrata in vigore della Costituzione, da Persona_3
2 (coniugatasi nel 1950 con cittadino brasiliano) al di lei figlio , Persona_4 nato il [...].
È opportuno premettere che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
3 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1927 da Persona_3 madre cittadina coniugatasi nel 1925 con cittadino straniero) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Il successivo matrimonio di quest'ultima, celebrato nel 1950 con cittadino brasiliano, nonché la stessa nascita del figlio, essendo successivi al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno determinato la perdita della cittadinanza.
Per tale ragione, nel caso di specie nè né per Persona_2 Persona_3 via del proprio matrimonio, hanno perso la cittadinanza italiana, che hanno potuto così trasmettere anche ai propri discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo
[...]
, alle odierne ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_1 trasmissione, in capo a ciascuno di esse, dello status di cittadine italiane.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle stesse, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_2 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1101/2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- Dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
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