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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 800 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa da DA
( .I. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, piazza Duomo n. 10, presso lo studio dell'avv. Antonino Denaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), nato in [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Pietro a Maida (CZ), via Cavour n. 23; APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 392/2023 emanata il 13.4.2025 e depositata il 19.4.2025, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Filadelfia la CP_1 Controparte_2
e chiedeva di annullare la comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076202200000193000
[...] limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020120025976361000 dell'importo complessivo di euro Per_ 533,24, relativa a tributi , Tares per l'anno 2011 e diritto annuale camera di commercio per il Per_1
2010, A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso – dalla notificazione della cartella ed in assenza di atti interruttivi – il termine di prescrizione di legge. Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento dell'invalidità della comunicazione preventiva di ipoteca e della relativa cartella di pagamento e l'annullamento delle stesse, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva nel giudizio di prime cure la la quale eccepiva: 1) il Parte_1 difetto di giurisdizione dell'autorità adita stante la natura tributaria dei crediti in esame;
2) l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse del ricorrente;
3) la inammissibilità dell'opposizione per tardività; 4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sul rilievo della rituale notificazione delle cartelle esattoriali e di successivi atti interruttivi. Concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. a favore di quello tributario e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione avversaria;
il tutto con il successo delle spese di lite. Con la sentenza n. 392/2023 emanata il 13.4.2025 e depositata il 19.4.2025, il Giudice di Pace di Filadelfia accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di e annullava la comunicazione CP_1 preventiva di ipoteca opposta condannando la al pagamento delle spese Parte_1
1 di lite in favore della parte opponente. Avverso la cennata pronuncia proponeva appello la , la quale si doleva Parte_1 dell'erroneità della sentenza impugnata sotto vari profili: 1) mancata dichiarazione del difetto di giurisdizione del G.O.; 2) mancata valutazione ai fini probatori della produzione documentale prodotta dall'agente della riscossione;
3) mancata valutazione della documentazione fornita in copia dalla
[...]
; 4) mancato accertamento dell'effettiva avvenuta notificazione di atti interruttivi Controparte_2 della prescrizione. La parte appellante concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, la sua infondatezza nel merito;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio”, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello non si costituiva nel gravame che CP_1 rimaneva contumace. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, una volta fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 352, comma 1, c.p.c. (di nuovo conio legislativo) per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si rileva che, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'Agente della riscossione ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 cpc (Cass. n. 25745 del 22.12.2015; Cass. n. 24234 del 27.1.2015). In particolare, la qualificazione, in termini di azione di accertamento negativo, della pretesa dell'Agente della riscossione di iscrivere l'ipoteca resta ferma, sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'Agente di procedere alle iscrizioni, sia che si contesti l'iscrizione di ipoteca dal punto di vista della sola regolarità formale dell'atto. In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione del 5 giugno 2017, n. 13913, al pari della pronuncia della Corte Costituzionale del 31 maggio 2018, n. 114, hanno messo in luce come il fermo amministrativo di mobili registrati e l'ipoteca costituiscano “una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione”. Dunque, esse sono impugnabili “secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (Cass. civ. Sez. Un. 22 luglio 2015 n. 15354; cfr. anche Cass. n. 24234/15). In altre parole, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l'agente della riscossione è autorizzato a procedere con l'iscrizione dell'ipoteca alla Conservatoria competente. Trattasi, dunque, non già di un atto
2 dell'espropriazione forzata esattoriale, bensì di una procedura a questa alternativa volta ad indurre il debitore all'adempimento (sent. del 22.06.2021 n. 736/4 CTR per le Marche). Logico corollario della esclusione della natura di atto dell'esecuzione forzata è che il giudizio di impugnazione (al pari di quello previsto per l'iscrizione ipotecaria) si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive (cfr., tra le tante, Cass. nn. 10272 e 10271 del 19.4.21). In altre parole, “l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o del preavviso di fermo amministrativo non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. L'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, così come l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo - sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto - è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario (…)” (Trib. Roma, sent. del 14.1.21, conf. Cass. n. 18041/19). Venendo più propriamente alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e potenzialmente assorbente assume il vaglio del primo motivo di appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è meritevole di accoglimento. In materia le S.U. hanno affermato che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (S.U. n. 17111/2017). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Con la sentenza n. 18525/2022 la Cassazione si è soffermata sulla distinzione tra il necessario preavviso di ipoteca e la successiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602 del 1973, confermando l'impugnabilità del preavviso (anche se trattasi di un atto non espressamente indicato nell'art. 19 del d.lgs. 546/92) e precisando che tale impugnazione rappresenta una facoltà e non un onere. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (più semplicemente preavviso di ipoteca) può essere impugnata con ricorso al giudice competente in base al tipo di crediti sottesi alle cartelle esattoriali e al loro valore. Si tratta, infatti, di un atto autonomamente impugnabile rispetto alla vera e propria iscrizione di ipoteca in quanto rientra tra gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'indicazione delle concrete ragioni (di fatto e di diritto) che la sorreggono, porta comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa creditoria. Pertanto, la preliminare eccezione avanzata dalla parte convenuta, relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per le cartelle di natura tributaria è fondata, spettando alla Commissione Tributaria di primo grado la decisione sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa ai crediti fiscali. Si ritiene infatti, di aderire, all'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Suprema Corte
3 alla previsione di cui all'art. 19, comma 1, lett. e bis, d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, in forza della quale, nonostante la predetta disposizione preveda che l'iscrizione dell'ipoteca sia inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, questa previsione non possa essere interpretata nel senso che abbia introdotto una giurisdizione esclusiva della giurisdizione a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca. Ed infatti, se la disposizione venisse interpretata in questo senso, si determinerebbe una palese violazione dell'art. 102, comma 2, che vieta la istituzione di giudici speciali, perché, essendo pacifica la qualifica dei giudici tributari come giudici speciali già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, ogni modifica alla sfera della loro giurisdizione che sia introdotta dal legislatore ordinario deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se la giurisdizione del giudice tributario rimanga collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, in forza di tali considerazioni, anche dopo la citata modifica normativa che prevede la competenza del giudice tributario avverso l'opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dover scindere la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria. Ciò posto, in particolare, ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta dinanzi al giudice ordinario, questi ha giurisdizione unicamente in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, mentre al giudice tributario spetta decidere per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria. A fronte di quanto argomentato, calando tali assunti al caso di specie, non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dai ruoli, nella fattispecie, sia di natura tributaria attenendo anche alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Sul tema costituisce approdo fondamentale la pronuncia n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Cost. che ha affermato la natura tributaria della (allora) tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1), disciplinata dal D.lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, quale mera variante della TA (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss.. Nel solco di detta pronuncia, la medesima natura di tributo della tassa rifiuti è stata poi ribadita con riferimento alla cd. TARI (tra le molte, cfr. Cass. civ., S.U., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., S.U., ord. n. 30426/2018, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria). E' di natura tributaria anche il credito portato dalla cartella in oggetto avente ad oggetto il diritto camerale dovuto annualmente dalle imprese alle Camere di commercio, che ha, per l'appunto, natura di tributo (sebbene non si tratti di "tributo locale"). Le relative controversie, quindi, appartengono, a seguito della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Sul punto specifico la Cassazione ha affermato che le relative controversie appartengono, a seguito della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (v. Cass. S.U. n. 13549 del 24 giugno 2005). Secondo i Supremi Giudici, infatti, “la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle camere di commercio (Cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi dell'art. 34 d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, come conv. dalla l. 26 febbraio 1982 n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 l. 29 dicembre 1993 n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dall'1 gennaio 2002, l'art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 - comportato la sostituzione
4 dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie". In virtù del principio di "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 c.p.c. è espressione, tale "ius superveniens" comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, che invece ne erano prive, nel vigore dell'originario testo del citato art. 2 del d.lg. n. 546 del 1992, al momento della proposizione della domanda, non essendo ostativa la circostanza che la norma attributiva della giurisdizione sia sopravvenuta nel corso del giudizio di appello” (v. cit. Cass. S.U. n. 13549 del 24 giugno 2005). Tanto detto, nel caso di specie, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 071 2014 0059209144000 e n. 071 2014 0112690414000, oggetto di opposizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, sia per la natura del credito, sia perché la giurisdizione tributaria si estende fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora. Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, a tenore del quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Invero, oltre che per espressa previsione normativa, è noto che la giurisdizione tributaria debba ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost., sentenza n.130 del 2008). Orbene, gli stessi Giudici di legittimità hanno ormai chiarito che in relazione alle controversie, come la fattispecie sub judice, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rilevi lo strumento, utilizzato per procedere alla riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293). Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con la riforma integrale della sentenza appellata, dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente ed assorbimento delle restanti questioni. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il
5 relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, le ragioni della decisione e la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'appello, proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Controparte_2
Pace di Filadelfia n. 392/2023 del 19.4.2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da alla Commissione Provinciale Tributaria di primo grado territorialmente competente, CP_1 innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 26.6.2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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