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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11297/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 11297/2015 vertente
tra
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo Crisci e Parte_1 Parte_2
Fabrizio Crisci
-attori in via principale e convenuti in riconvenzionale-
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Valentina Lucianetti
-convenuto in via principale e attore in riconvenzionale-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare illegittima l'occupazione di mq.150 per
[...]
l'allogazione del cavidotto;
di mq.100 per un tratto di strada e di mq.111,50 per un altro tratto di
strada oltre mq.
3.000 per l'area di spazzamento sulla superficie sottostante le pale eoliche che
all'altezza di m.120 si proiettano sul terreno secondo il tracciato circolare della parte aerea o di
quella emersa all'esito della CTU;
2) dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare del
1 30/11/2005 per mancata stipula del contratto definitivo da parte della 3) condannare Parte_3
la alla restituzione di tutte le aree occupate anticipatamente e di quelle occupate Pt_3
illegittimamente con ripristino dello status quo ante;
4) condannare al risarcimento dei Parte_3
danni nella misura da liquidarsi in via equitativa anche ex art. 1226 c.c. stante l'accertata
occupazione abusiva di terreno non compreso nel preliminare;
5)condannare la CP_1
al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis cpc, non inferiore ad €
[...]
200,00 al giorno per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento ovvero in quella somma che l'On.le Tribunale riterrà equa e
giusta; 6) condannare al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione all'avv. Parte_3
Fabrizio Crisci anticipatario”.
Part
(d'ora innanzi, per brevità, ” o “ ”) si è costituita in Controparte_1 CP_1
giudizio con comparsa depositata il 10.11.2015, istando per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Ha altresì spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di
“emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva che produca i medesimi effetti del
contratto definitivo non concluso tra le parti ed avente ad oggetto i diritti come indicati nei
contratti preliminari del 30.11.2005 e del 24.06.2009”.
Il processo è stato istruito con produzione documentale e Ctu.
In corso di causa sono state coltivate indarno trattative volte al bonario componimento della controversia.
Con ordinanza del 16.12.2024 lo scrivente -frattanto subentrato al precedente giudice- ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., senza assegnazione alle parti dei relativi termini, essendo già stati depositati scritti difensivi conclusivi.
2 – Le domande principali finalizzate a ottenere la declaratoria di nullità e di inefficacia del contratto preliminare del 30.11.2005 sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Al contrario, va accolta la domanda proposta in via riconvenzionale ex art. 2932 c.c.
2 La vicenda sottesa alla presente controversia, alla luce delle emergenze documentali, può
essere ricostruita nei termini seguenti.
Con scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti il 30.11.2005 (e registrata il 13.9.2006),
e in qualità di proprietari dei fondi identificati al catasto dei terreni del Comune di Pt_1 Pt_2
Volturino al fg. 31, p.lle 94 e 98, sui quali ” intendeva installare “torri eoliche finalizzate CP_1
alla produzione di energia elettrica oltre che gli impianti accessori necessari al loro
funzionamento”, hanno promesso di concedere in locazione a “ ”, che a sua volta ha CP_1
promesso di accettare, gli anzidetti fondi nonché di costituire un diritto reale di superficie “per la
parte interessata alla costruzione delle torri e delle opere accessorie necessarie”, un diritto reale di servitù “di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, strada di accesso nel rispetto della viabilità
esistente” e ogni altro onere o servitù all'uopo necessario.
Nell'anzidetta scrittura privata sono stati anche pattuiti: - l'obbligo di ” di CP_1
addivenire alla stipula del contratto definitivo, espressamente condizionata all'avveramento delle condizioni previste all'art. 4, in particolare all'ottenimento “di tutte le autorizzazioni necessarie da
parte delle Autorità competenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione
energia”; - l'obbligo di ” di corrispondere il canone locatizio annuale di € 3.000,00 per CP_1
l'utilizzo del fondo e per l'esercizio del diritto reale di servitù e di € 1,30 per ogni metro quadrato di servitù di passaggio;
- l'obbligo di ” di corrispondere, già al momento della sottoscrizione CP_1
del preliminare, l'importo di € 516,00 a titolo di acconto sui canoni di locazione.
Con scrittura privata e atto di quietanza del 24.6.2009 le parti, a integrazione di quanto già
concordato nel 2005, hanno pattuito: - l'acquisizione da parte di ” anche del “diritto di CP_1
superficie per il passaggio e la servitù di elettrodotto sulle confinanti particelle 97, 191 e 192”; -
l'aumento ad € 4.000,00 del suddetto canone annuale, “nelle more di definizione dell'atto
pubblico”; - che “la stipula dell'atto pubblico verrà fatta non appena il notaio avrà dato
disponibilità, con avviso anche telefonico ai coniugi costituiti, da parte della società Ferrovie del
3 Gargano, con atto di cessione di diritto di superficie e successo atto di retrocessione per le porzioni
di terreno non occupate, il resto come convenuto nella scrittura”.
In nessuna delle citate scritture private le parti hanno previsto un termine entro il quale addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo. Per converso, la durata del contratto definitivo (cfr. art. 9 della scrittura del 30.11.2005) è stata stabilita in anni ventinove, pari alla “vita
tecnica degli impianti installati”.
Le parti, tuttavia, non sono mai pervenute alla stipula del contratto definitivo.
Tanto costituisce circostanza pacifica e incontestata.
Infatti, da un lato, gli attori hanno domandato di “dichiarare l'inefficacia del contratto
preliminare del 30.11.2005 per mancata stipula del contratto definitivo da parte” di ”; CP_1
Co dall'altro, la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto al Tribunale di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. “che produca gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto
definitivo”.
Inoltre, parte attrice ha dedotto la nullità del preliminare in esame in quanto il canone annuo
“era stato determinato non in base ai criteri legali come doveva operarsi trattandosi di indennizzo
dovuto per l'acquisizione della superficie per lo svolgimento di servizio pubblico – produzione di
energia elettrica da fonte eolica, bensì dalla F.d.G. anche se in via convenzionale” ed era “risultato
iniquo in quanto di gran lunga inferiore a quanto corrisposto da altri competitor versati nel campo
della produzione di energia elettrica da fonte eolica”.
È fondata la domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.,
la pronuncia di sentenza avente luogo del contratto definitivo non concluso.
Conseguentemente, vanno respinte, per intuitive ragioni di incompatibilità logica, le domande di accertamento della nullità e di risoluzione per inadempimento del preliminare proposte dagli attori.
Mette conto rammentare che nel caso in cui alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del
4 promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorità logica, esaminare quest'ultima domanda e accertare la sussistenza delle condizioni per far luogo alla risoluzione in quanto l'eventuale positività di tale accertamento rende inutile, per il venir meno del contratto da eseguire,
l'ulteriore indagine sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 cod. civ. e preclude l'accoglimento della relativa domanda (così Cass., sez. II, 14.5.1980, n. 3182),
escludendosi ogni rilevanza dell'anteriorità cronologica dell'una o dell'altra domanda (Cass., sez.
II, 9.1.1984, n. 138; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. II, 31.7.2012, n. 13739, pag.
13 della motivazione, secondo cui l'anzidetto principio si focalizza sugli effetti della risoluzione e cioè sul suo “far venir meno il contratto”, con ciò essendo evidente che, una volta risolto il contratto, non vi è più spazio per l'ulteriore esame di una domanda che ha come obiettivo il relativo adempimento, seppur coattivo;
di qui il carattere logicamente prioritario dell'azione risolutoria, che mette in discussione la permanenza in vita del rapporto contrattuale, laddove l'azione ex art. 2932
cod. civ. lo intende invece porre a compimento;
con l'ulteriore conseguenza che, ove venga rigettata siccome infondata la domanda di risoluzione, non sussiste più l'ostacolo a dare ingresso allo scrutinio della contrapposta domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932
cod. civ.).
Orbene, tanto chiarito in punto di diritto, con riguardo all'asserita nullità del preliminare per iniquità e contrarietà “ai criteri legali” dell'ammontare del canone/indennizzo pattuito nelle citate scritture private va evidenziato che: - la domanda appare estremamente generica;
- parte attrice non ha neppure allegato i criteri legali (non meglio specificati) che le parti avrebbero violato nella determinazione del canone/indennizzo annuo;
- non si comprende, in sostanza, né se e quali disposizioni di legge sarebbero state violate né i motivi per cui tale pattuizione sarebbe “iniqua”; -
non sono state, cioè, neanche allegate le circostanze da cui poter desumere siffatta iniquità; - non è
stato specificato quali “altri competitor nel campo della produzione di energia elettrica da fonte
eolica” sarebbero soliti corrispondere canoni superiori.
5 In ogni caso, anche a prescindere da quanto poc'anzi sottolineato, v'è che l'anzidetto canone non è stato imposto dal promittente conduttore né dallo stesso unilateralmente stabilito ma è stato determinato e pattuito in via convenzionale dalle parti, ossia dalle stesse concordato, come si evince dal chiaro tenore delle previsioni di entrambe le scritture private in parola.
Peraltro, s'impone di rimarcare che: a) i proprietari dei fondi hanno espressamente riconosciuto la congruità del canone, che “rappresenta completo riconoscimento di ogni onere,
disagio e di ogni eventuale danno consequenziale relativo alla fase di costruzione” (cfr. art. 7 della scrittura del 2005), così mostrando (i) di aver concordato con la controparte tale quantificazione e
(ii) di averla inequivocabilmente accettata (ritenendola, appunto, congrua); b) l'ammontare del canone, nel 2009, a mezzo della scrittura integrativa, è stato aumentato ad € 4.000,00 per anno.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna iniquità o sproporzione del canone/indennizzo in questione
(che non risulta affatto “sbilanciato”, men che meno gravemente, in danno dei promissari locatori)
né alcun comportamento di “ ” -tradottosi in pattuizioni negoziali- contrario al canone di CP_1
buona fede.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 30.11.2005 “per mancata stipula del definitivo”.
Come anticipato, le parti, contrariamente a quanto addotto dagli attori, al momento della sottoscrizione del preliminare, non hanno stabilito un termine entro il quale addivenire alla stipula del definitivo.
Non si rinviene, in sostanza, alcuna pattuizione in tal senso.
Inoltre, se è vero che la mancata previsione di un termine essenziale per la stipula del definitivo non è di per sé idonea a escludere la scarsa importanza dell'inadempimento, la cui rilevanza, da valutare discrezionalmente dal giudice, può determinare i presupposti per la facoltà di recedere della parte adempiente (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 05/06/2018, n. 14409), è altresì vero che gli odierni attori non risultano aver mai invitato ” alla stipula del definitivo. CP_1
6 Infatti, premesso che “la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la
manifestazione univoca della volontà dell'intimante non solo di fissare un termine entro cui l'altra
dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è
disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso
di mancato adempimento entro tale termine”, non essendo, pertanto, “sufficiente per produrre
l'effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la
manifestazione della generica intenzione, in seno alla diffida intimata alla controparte dal
promittente venditore di un immobile, a procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15
giorni, e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile
del definitivo, senza specificare se si intendesse ottenere l'adempimento o la risoluzione del
contratto” (cfr. Cass. n. 32821/2023; Cass. n. 3742 del 2006; n. 8910 del 1998; n. 4066 del 1990; n.
2089 del 1982), va rilevato che per il tramite della missiva del 27/30.10.2014 e non Pt_1 Per_1
hanno invitato ” alla stipula del contratto definitivo di locazione ma si sono limitati a CP_1
invitare la controparte a stipulare un “atto pubblico costitutivo di diritto di servitù e di superficie per
l'intera area incisa dall'impianto T1, dal cavidotto e dalla strada di servizio”, al fine di
“conformare la situazione di fatto a quella di diritto”.
In altri termini, la raccomandata afferisce al differente aspetto (che pure sarà scrutinato in questa sede) dell'occupazione sine titulo da parte di ” di altre porzioni dei terreni di CP_1
proprietà degli odierni attori, ulteriori rispetto a quelle oggetto delle scritture private del 2005 e del
2009.
Inoltre, come pure già anticipato, nel preliminare di locazione le parti hanno subordinato e condizionato la sottoscrizione del contratto definitivo, tra le altre cose, all'espletamento dell'intero iter amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
Infine, stando a quanto allegato dalla convenuta e non contestato dagli attori, ” ha CP_1
regolarmente corrisposto i canoni/indennizzi pattuiti.
7 Dunque, alla luce delle illustrate circostanze, del contenuto e del tenore delle pattuizioni contrattuali nonché dell'assetto degli interessi complessivamente perseguiti dalle parti, non può
ravvisarsi alcun inadempimento da parte di “ ”. CP_1
La pregiudiziale reiezione delle domande di dichiarazione della nullità e di risoluzione del preliminare di compravendita consente, a questo punto, di compiere l'indagine in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento coattivo dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.
Al riguardo, non può dubitarsi della validità formale del contratto preliminare (invero, non revocata in dubbio dalle parti), redatto in forma scritta (in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 1350 e 1351 c.c.), debitamente registrato e avente ad oggetto un bene determinato.
Inoltre, deve ritenersi irrilevante la circostanza che la domanda giudiziale ex art. 2932 non sia stata preceduta da alcuna diffida ad adempiere, tenuto conto che ”, nell'ambito del CP_1
presente giudizio, non si è limitata a resistere alle avverse domande di nullità e risoluzione ma ha,
appunto, domandato in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in rassegna, così proponendo l'azione di cui all'art. 2932 cod. civ., “il cui presupposto essenziale è
costituito semplicemente dalla circostanza che, venuto a scadenza il termine, ancorché non
essenziale, per la stipulazione del contratto definitivo, a questa non si sia ancora addivenuti” (così,
testualmente, Cass., sez. II, 13.5.2011, n. 10687, pagg. 3 e 4 della motivazione;
cfr., altresì, Cass.,
sez. III, 8.8.1991, n. 8623).
Peraltro, parte attrice non ha contestato in maniera espressa e, soprattutto, specifica e puntuale il contenuto della relazione tecnica allegata (cfr. doc. n. 4) al fascicolo di parte convenuta e, in particolare, la circostanza, di cui in essa si dà atto, che i coniugi sono stati Persona_2
convocati da “ ” per addivenire alla stipula del definitivo e che, nondimeno, gli stessi CP_1
“hanno continuato a sostenere che senza la integrazione della somma richiesta in precedenza non
avrebbero sottoscritto l'atto definitivo”.
8 La tutela ex art. 2932 cod. civ. è possibile poiché l'immobile promesso in locazione, a quanto consta, è attualmente esistente, non risulta alienato ad altri soggetti e su di esso non risultano trascritti atti di acquisto in favore di terzi.
L'esperibilità del rimedio ex art. 2932 cod. civ., inoltre, è nella specie ammissibile in ragione dell'avveramento delle condizioni cui era stata subordinata la stipula del definitivo (per esplicita ammissione degli attori) e della mancanza di una contraria volontà delle parti emergente dal titolo.
”, sia occupando le aree in questione e corrispondendo in maniera rituale e CP_1
continuativa i canoni pattuiti in contratto (in via anticipata rispetto alla sottoscrizione del definitivo)
sia, implicitamente, con la proposizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. (cfr. sul punto, Cass.,
sez. II, 31.7.2007, n. 16881), ha manifestato la volontà di pervenire alla stipula del definitivo.
Quindi, risulta aver adempiuto a tutte le obbligazioni su di essa gravanti.
Né è emersa dal titolo una volontà contraria dei proprietari/promittenti concedenti.
D'altronde, gli odierni attori (i) hanno sottoscritto, a distanza di quasi quattro anni dal preliminare del 30.11.2005, una seconda scrittura privata (al contempo integrativa e novativa della prima) regolante la medesima fattispecie, (ii) hanno accettato gli importi annualmente versati da
“FdG” a titolo di canoni/indennizzi e hanno trasferito a quest'ultima la materiale disponibilità dei fondi, (iii) hanno addebitato soltanto alla controparte la responsabilità della mancata sottoscrizione del contratto definitivo.
Conseguentemente, dev'essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga in favore di ” la concessione in locazione dei fondi innanzi identificati nonché la costituzione dei CP_1
diritti di superficie sui fondi “per la parte interessata alla costruzione delle torri e delle opere accessorie necessarie” e di servitù “di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, strada di accesso nel rispetto della viabilità esistente”.
9 Poiché la sentenza ex art. 2932 cod. civ. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive
(art. 2908 cod. civ.), essa produce i propri effetti soltanto dal momento del passaggio in giudicato
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 6.4.2009, n. 9250).
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna di “FdG” alla “restituzione di tutte le aree
occupate anticipatamente”.
3 – S'impone, a questo punto, di scrutinare la domanda proposta da e di Pt_1 Pt_2
accertamento dell'occupazione illegittima, da parte di ”, di “mq. 150 per l'allocazione del CP_1
cavidotto; di mq. 100 per un tratto di strada e di mq. 111,50 per un altro tratto di strada oltre mq.
3.000 per l'area di spazzamento sulla superficie sottostante le pale eoliche che all'altezza di m. 120
si proiettano sul terreno secondo il tracciato circolare della parte aerea”.
3.1 – Secondo gli assunti attorei, cioè, ” – “nel procedere alla costruzione CP_1
dell'impianto di energia elettrica da fonte eolica” – avrebbe occupato “illegittimamente una
superficie maggiore di quella stabilita convenzionalmente nella scrittura privata, imponendo al
fondo servitù più gravosa e diversa da quella convenzionalmente stabilita”; tale occupazione sarebbe stata “determinata dall'installazione di aerogeneratore più grande rispetto a quello
precedente”.
Al fine di accertare la corrispondenza tra le aree oggetto del preliminare e quelle effettivamente occupate da “ ”, in corso di causa è stata espletata Consulenza tecnica CP_1
d'ufficio.
All'esito delle indagini e degli accertamenti espletati, l'ausiliare del Giudice, Prof. Ing.
ha effettuato le seguenti considerazioni: - “Secondo i rilievi effettuati dallo Persona_3
scrivente, il basamento dell'aerogeneratore è posizionato catastalmente nel Mappale 486 del
Foglio 31 del catasto terreni della Provincia di Foggia (Tavola n°1)”; - “La scrittura privata
stipulata in data 30/11/2005 tra e con le Parte_1 Parte_2 [...]
prometteva in locazione il terreno censito al Mappale 94 del Foglio 31 del CP_1
catasto terreni del comune di Foggia, per la posa in opera di torri eoliche e relative opere
10 accessorie, autorizzando contestualmente il locatario ad effettuare tutti i rilievi tecnici, funzionali
alla installazione dei manufatti e delle opere ( Tavola n°2)”; - “A tale scrittura privata faceva
seguito, in data 24/6/2009 una ulteriore “scrittura privata ed atto di quietanza”, sottoscritta tra le
stesse parti, nella quale si stabiliva che, in aggiunta alla particella oggetto della precedente
scrittura, le acquisivano il diritto di superficie, per il passaggio Controparte_1
dell'elettrodotto, nelle particelle confinanti 97, 191 e 192 (Tavola n°2)”; - “È rilevante notare che,
nella scrittura del 24/6/2009, è presente una correzione posticcia che modifica il Mappale 97 con il
Mappale 94, che si riferisce però ad una particella già richiamata nell'atto del 30/11/2005. In tale
atto si precisa che la servitù per il posizionamento dell'elettrodotto si eserciterà, anche sulle
particelle 97, 191 e 192, su di una fascia larga 10,00 metri, mentre sulla particella 94,
relativamente all'area spazzata dalla pala o paleggio, la servitù si eserciterà su di una fascia larga
12,00 metri”; - “la descrizione dell'oggetto della scrittura privata del 24/6/2009 appare, a parere
dello scrivente, poco chiara, sia per la correzione posticcia, sia per l'utilizzo del termine fascia,
relativamente alla occupazione in proiezione verticale, dell'area sottesa dal paleggio”; -
“L'interpretazione dello scrivente è che, la fascia di larghezza di 12,00 metri sulla particella 94 è
destinata alla servitù in proiezione verticale, dell'area sottesa dal paleggio ed alla realizzazione
dell'elettrodotto, mentre quella di 10,00 metri, sulle particelle 191, 192 e 97 era destinata alla
servitù per l'ubicazione dell'elettrodotto. In virtù di tale maggiore occupazione viene, nella
scrittura in oggetto, ridefinito il canone di locazione”; - “sia nella scrittura stipulata in data
30/11/2005, che nella “scrittura privata ed atto di quietanza” del 24/6/2009, non sono indicate le
superfici, bensì solo la larghezza sui confini delle diverse particelle, delle fasce promesse in
locazione”; - “Esaminate e confrontate le superfici indicate dal ricorrente con quelle determinate
sulla scorta delle indicazioni contrattuali (Tavola n°2), ed in assenza di una planimetria dettagliata
prodotta, non risulta possibile verificare quali siano aree assunte quali illegittimamente occupate”;
- “Del resto alcuni dati assunti dal ricorrente appaiono difficilmente giustificabili considerando
che, ad esempio, per l'area di spezzamento sulla superficie sottostante la pala eolica, quest'ultimo
11 lamenta una superficie illegittimamente occupata pari a 3.000,00 m2 , a fronte di una superficie
totale occupata dalla pala, di diametro paria 71,00 metri, che risulta complessivamente paria
4.000,00 m2 circa (Scheda tecnica dell'aerogeneratore, allegato n°3)”; - “Dalla stessa planimetria
allegata in atti dal ricorrente, inoltre, si evince che la maggior parte dell'area di spezzamento della
pala, ricade nelle particelle 485 e 486”; - “l'effettiva superficie della strada sterrata, sempre
rilevata in sede di sopralluogo ricadono, a meno di una marginale superficie totale pari a 86,00 m2
, nelle fasce indica te nei contratti del 30/11/2005 e del 24/6/2009 (Tavola n°1)”; - “Tali superfici,
indicate in rosso nella tavola n°1, nello specifico ricadono per 39 m2 circa nella particella n°94,
per 14,8 m2 nella particella n°191 e per 32,0 m2 nella particella 192”; - “Per quanto attiene la
proiezione verticale del paleggio, una porzione della stessa, indicata con il tratteggio di colore
verde nella planimetria n°1, ricade al di fuori della fascia di 12,00 metri della particella 94, così
come indicata nel contratto del 24/6/2009, per una superficie eccedente pari a 388,00 m2 circa”; -
“L'effettivo sviluppo della superficie del paleggio risulta peri a 4.000,00 m2 circa, come si rileva
dalla scheda tecnica dell'aerogeneratore allegata alla presente relazione (allegato n°3)”; - “Per
completezza di informazione si riferisce che, la porzione della particella 97, per una fascia di 10,00
metri, contrattualmente prevista nella scrittura del 24/6/2009, non risulta essere stata utilizzata”.
Pertanto, ha concluso affermando che: - “l'elettrodotto e la strada rilevata, occupano 86,00
m2 in più rispetto alla superficie rivenienti dalle fasce promesse in locazione, così come concordate
nelle scritture del 30/11/2005 e del 24/6/2009”; - “l'ingombro del paleggio occupa una superficie
maggiore rispetto alla superficie corrispondente alla fascia di 12,00 metri contrattualmente
definita sulla particella 94, per una superficie di sorvolo eccedente pari a 388,00 m2”; - “la
superficie di 230,00 m2, riveniente dalla fascia di 10,00 metri ubicata sulla particella 97, non è
stata utilizzata, così come la fascia di 12,00 metri della particella 94, per la parte eccedente il
sorvolo confinanti confinante con le particelle 487 e 97”.
12 Le considerazioni effettuate dal Consulente meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici che ne possano intaccare la validità.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, che ha resistito anche alle osservazioni delle parti e dei loro consulenti.
Ebbene, se gli attori hanno addotto che ” avrebbe occupato illegittimamente “mq. CP_1
150 per l'allocazione del cavidotto;
di mq. 100 per un tratto di strada e di mq. 111,50 per un altro
tratto di strada oltre mq.
3.000 per l'area di spazzamento sulla superficie sottostante le pale eoliche
che all'altezza di m. 120 si proiettano sul terreno secondo il tracciato circolare della parte aerea”,
il Ctu -pur a fronte delle rimarcate difficoltà e criticità- ha accertato che (i) l'elettrodotto e la strada occupano 86 mq in più rispetto a quanto concordato nelle scritture private del 2005 e del 2009, (ii)
l'area di sorvolo della pala supera di 388 mq quella sulla quale, a mezzo delle anzidette scritture private, è stato promesso di costituire il diritto di superficie in capo a ”. CP_1
Se ne deduce che la reale estensione delle aree occupate sine titulo da “ ” è di gran CP_1
lunga inferiore rispetto a quella asserita da e Pt_1 Pt_2
Pertanto, l'illegittimità dell'occupazione dev'essere dichiarata con esclusivo riferimento alle aree indicate alle pagine 18 dell'elaborato consulenziale depositato il 13.11.2018 e 5 e 6 delle risposte alle osservazioni dei Ctp depositate il 10.1.2019.
3.2 – Gli attori hanno, altresì, istato per la condanna di “ ” “alla restituzione di tutte CP_1
le aree […] occupate illegittimamente con ripristino dello status quo ante”.
Al riguardo si mostra opportuno effettuare le seguenti considerazioni.
La giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, in funzione non solo e non tanto della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura
13 della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass.,
Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n.
15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).
Anche nelle specifiche ipotesi e materie in cui risulta normativamente attribuita al giudice amministrativo, la giurisdizione, deve ritenersi, si estende non a "ogni controversia" in qualche modo afferente alla materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione della legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr.
altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).
Si è ulteriormente stabilita la giustiziabilità dinanzi all'A.G.O., nell'assetto costituzionale risultante all'esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. per non avere la P.A. osservato condotte doverose, a cui fronte la posizione soggettiva del privato è di diritto soggettivo, restando invero escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione,
quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta valere in causa unicamente l'illiceità della condotta dell'ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n.
20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l'amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacché la domanda non investe in tal caso scelte e atti autoritativi dell'amministrazione ma solo un'attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del
neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).
La giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. si fonda invece su un comportamento della P.A., o del suo concessionario, che non sia già semplicemente occasionato dall'esercizio del potere (come
14 allorquando vengano dedotte quale fonte del danno le concrete modalità esecutive dell'opera) ma che ne costituisca diretta manifestazione necessaria al raggiungimento del risultato da perseguire (v.
Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22115).
Allorquando come fonte del danno risultino cioè dedotti l'an e il quomodo dell'opera.
Con specifico riferimento alle pale eoliche, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di sottolineare che il relativo esercizio attiene alla produzione di energia e al suo trasporto nella rete elettrica nazionale gestita dallo Stato (e per esso dalla concessionaria Terna) (v.
Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410).
Essendo il trasporto dell'energia elettrica servizio di pubblica utilità, la realizzazione di un costituisce senz'altro intervento di interesse pubblico (v. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, CP_2
n. 24410), con la conseguenza che gli atti del gestore di tale servizio, funzionali alla sua costituzione e alla determinazione delle modalità di esercizio, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva dell' sulla scorta (i) del d.lgs. n. 80 del 1998, art. 33, nel testo risultante dalla L. n. CP_3
205 del 2000, art. 7, recante richiamo ai servizi di cui alla L. n. 481 del 1995 (i) della L. n. 311 del
2004, art. 1, comma 552, contemplante rinvio alle previsioni del D.L. 7 del 2002 convertito nella L.
n. 55 del 2002, (iii) della L. n. 99 del 2009, art. 41, che attribuisce alla competenza esclusiva del
TAR del Lazio le controversie afferenti a procedure e provvedimenti riguardanti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale, e (iv) del d.lgs. n. 104
del 2010, art. 133, lett. o) (il cui art. 4, comma 1, n. 43, all. 4 ha abrogato il citato art. 41), per il quale spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie, anche risarcitorie,
concernenti atti e procedimenti della P.A. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale.
Ancora, l'esecuzione dell'opera di pubblica utilità, rappresentante elemento di esercizio di un servizio pubblico, non può essere invero ricondotta ad attività realizzata iure privatorum, così da poter essere suscettibile di riduzione in pristino, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 (e, successivamente,
15 dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44) (v., con riferimento alla rete elettrica nazionale, Cass., Sez. Un.,
21/11/2011, n. 24410).
La qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità (cfr. art. 1, comma 4, della legge n. 10 del 1991, che equipara le relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche) preclude al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza -si ribadisce- che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed oggi contemplata dall'art. 44
del d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410, cit.; 19/05/2021, n. 13626).
Con tutta evidenza, nel caso di specie si è dinanzi alla realizzazione di un intervento di interesse pubblico, in quanto l'installazione delle pale eoliche attiene - come detto - alla produzione di energia elettrica e al suo trasporto nella rete elettrica nazionale gestita dallo Stato.
Gli attori, nel chiedere la restituzione delle aree “occupate illegittimamente” e, soprattutto, il ripristino dello status quo ante (e, dunque, il riposizionamento della pala eolica), hanno sostanzialmente contestato le scelte discrezionali della P.A. nell'individuazione e nella localizzazione dell'opera pubblica sul territorio, e cioè le valutazioni operate per la tutela dell'interesse pubblico perseguito mediante l'adozione dei provvedimenti che hanno autorizzato la costruzione e l'esercizio degli aerogeneratori de quibus, secondo l'ubicazione indicata in fase di progettazione e approvata dalla CP_4
In definitiva, alla luce di quanto innanzi, atteso che il richiesto “rispristino dello status quo ante” è idoneo a incidere sulla struttura e sulla funzionalità complessiva dell'impianto eolico, la cognizione della controversia, quanto alla domanda di riduzione in pristino, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 24.7.2017 n.
18165).
16 3.3 – Quanto, infine, all'invocato risarcimento “dei danni nella misura che sarà determinata
in corso di causa anche a mezzo di CTU” (richiesto, invero, esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di citazione), deve osservarsi come la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022), in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale"
legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Orbene, nel caso di specie, ribadito che nell'atto introduttivo del presente giudizio (allo stesso modo che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non si fa alcun riferimento a pregiudizi subiti in conseguenza di comportamenti di controparte, venendo formulata la richiesta di risarcimento di non meglio specificati danni soltanto nelle conclusioni rassegnate al termine della
17 citazione, la domanda attorea è del tutto sfornita di qualsivoglia supporto in punto di allegazione e prova, appare oltremodo generica e tutt'altro che circostanziata.
Gli istanti, cioè, non hanno dedotto alcuna circostanza (men che meno specifica) da cui inferire l'esistenza di un danno (concreto) derivante dall'occupazione delle aree non promesse in locazione o, comunque, non oggetto delle scritture private del 2005 e del 2009, il che vale ancor più
se si considera che -alla luce di quanto accertato in corso di causa- le superfici occupate da “FgG”
ulteriori rispetto a quelle concordate dalle parti sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto asserito in citazione e, in ogni caso, di estensione estremamente ridotta.
e non hanno neanche allegato se e quale utilizzo avrebbero fatto di tali aree Pt_1 Pt_2
né, ad esempio, l'eventuale diminuzione di valore dei fondi conseguita a siffatta occupazione illegittima.
Dai suesposti rilievi discende il rigetto della domanda di risarcimento dei danni di cui al capo 5 delle conclusioni dell'atto di citazione.
Alla reiezione delle domande di ripristino dello status quo ante e di risarcimento del danno consegue, logicamente, la reiezione della domanda ex art. 614-bis c.p.c., peraltro spiegata tardivamente e, dunque, in ogni caso, inammissibile.
4 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
Pertanto, in considerazione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932
c.c. e dell'accoglimento, peraltro parziale, esclusivamente della domanda principale di accertamento dell'occupazione sine titulo, venendo a configurarsi una situazione di reciproca soccombenza delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura del 30%, delle spese di lite.
Il residuo 70% dev'essere posto a carico di e in solido tra loro. Pt_1 Pt_2
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n. 147/2022),
facendo applicazione degli onorari previsti per le cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 ad
18 € 52.000,00) e con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase istruttoria, consistita nel solo espletamento della Ctu.
Le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di e in solido tra loro. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da e Parte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da “ , Parte_2 Controparte_1
così provvede:
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata ex art. 2932 cod. civ. e, per l'effetto, in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti del presente giudizio il
30.11.2005 (e registrato il 13.9.2006) nonché della scrittura privata sottoscritta il
24.6.2009, ed in luogo del consenso non prestato da e , Parte_1 Parte_2
dispone (i) in favore di la concessione in locazione del fondo Controparte_1
identificato al catasto terreni del Comune di Volturino al fg. 31, p.lle 94, 97, 98 191 e
192, e la costituzione del diritto reale di superficie sulle anzidette particelle “per la parte interessata alla costruzione delle torri e delle opere accessorie necessarie” nonché del diritto di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, strada di accesso e (ii)
l'esecuzione di tutte le pattuizioni contenute nelle anzidette scritture private del
30.11.2005 e del 13.9.2006;
- in parziale accoglimento della domanda principale, dichiara l'occupazione illegittima da parte di dei fondi, di proprietà di e identificati Controparte_1 Pt_1 Pt_2
al Catasto Terreni del Comune di Volturino (FG) al Fg. 31, particelle 94, 97, 191 e 192
con esclusivo riferimento e limitatamente alle porzioni ed estensioni specificamente
19 indicate alle pagine 18 dell'elaborato consulenziale depositato il 13.11.2018 e 5 e 6 delle risposte alle osservazioni dei Ctp depositate il 10.1.2019;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di restituzione e riduzione in pristino avanzate da e essendo la relativa Pt_1 Pt_2
cognizione devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- compensa, nella misura del 30%, le spese di lite e pone a carico di e in Pt_1 Pt_2
solido tra loro, la residua parte, che si liquida in complessivi € 362,60 per esborsi ed €
4.699,10, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale;
- pone le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e in solido tra loro. Pt_1 Pt_2
Così deciso in Bari il 7 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 11297/2015 vertente
tra
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo Crisci e Parte_1 Parte_2
Fabrizio Crisci
-attori in via principale e convenuti in riconvenzionale-
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Valentina Lucianetti
-convenuto in via principale e attore in riconvenzionale-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare illegittima l'occupazione di mq.150 per
[...]
l'allogazione del cavidotto;
di mq.100 per un tratto di strada e di mq.111,50 per un altro tratto di
strada oltre mq.
3.000 per l'area di spazzamento sulla superficie sottostante le pale eoliche che
all'altezza di m.120 si proiettano sul terreno secondo il tracciato circolare della parte aerea o di
quella emersa all'esito della CTU;
2) dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare del
1 30/11/2005 per mancata stipula del contratto definitivo da parte della 3) condannare Parte_3
la alla restituzione di tutte le aree occupate anticipatamente e di quelle occupate Pt_3
illegittimamente con ripristino dello status quo ante;
4) condannare al risarcimento dei Parte_3
danni nella misura da liquidarsi in via equitativa anche ex art. 1226 c.c. stante l'accertata
occupazione abusiva di terreno non compreso nel preliminare;
5)condannare la CP_1
al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis cpc, non inferiore ad €
[...]
200,00 al giorno per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento ovvero in quella somma che l'On.le Tribunale riterrà equa e
giusta; 6) condannare al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione all'avv. Parte_3
Fabrizio Crisci anticipatario”.
Part
(d'ora innanzi, per brevità, ” o “ ”) si è costituita in Controparte_1 CP_1
giudizio con comparsa depositata il 10.11.2015, istando per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Ha altresì spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di
“emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva che produca i medesimi effetti del
contratto definitivo non concluso tra le parti ed avente ad oggetto i diritti come indicati nei
contratti preliminari del 30.11.2005 e del 24.06.2009”.
Il processo è stato istruito con produzione documentale e Ctu.
In corso di causa sono state coltivate indarno trattative volte al bonario componimento della controversia.
Con ordinanza del 16.12.2024 lo scrivente -frattanto subentrato al precedente giudice- ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., senza assegnazione alle parti dei relativi termini, essendo già stati depositati scritti difensivi conclusivi.
2 – Le domande principali finalizzate a ottenere la declaratoria di nullità e di inefficacia del contratto preliminare del 30.11.2005 sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Al contrario, va accolta la domanda proposta in via riconvenzionale ex art. 2932 c.c.
2 La vicenda sottesa alla presente controversia, alla luce delle emergenze documentali, può
essere ricostruita nei termini seguenti.
Con scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti il 30.11.2005 (e registrata il 13.9.2006),
e in qualità di proprietari dei fondi identificati al catasto dei terreni del Comune di Pt_1 Pt_2
Volturino al fg. 31, p.lle 94 e 98, sui quali ” intendeva installare “torri eoliche finalizzate CP_1
alla produzione di energia elettrica oltre che gli impianti accessori necessari al loro
funzionamento”, hanno promesso di concedere in locazione a “ ”, che a sua volta ha CP_1
promesso di accettare, gli anzidetti fondi nonché di costituire un diritto reale di superficie “per la
parte interessata alla costruzione delle torri e delle opere accessorie necessarie”, un diritto reale di servitù “di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, strada di accesso nel rispetto della viabilità
esistente” e ogni altro onere o servitù all'uopo necessario.
Nell'anzidetta scrittura privata sono stati anche pattuiti: - l'obbligo di ” di CP_1
addivenire alla stipula del contratto definitivo, espressamente condizionata all'avveramento delle condizioni previste all'art. 4, in particolare all'ottenimento “di tutte le autorizzazioni necessarie da
parte delle Autorità competenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione
energia”; - l'obbligo di ” di corrispondere il canone locatizio annuale di € 3.000,00 per CP_1
l'utilizzo del fondo e per l'esercizio del diritto reale di servitù e di € 1,30 per ogni metro quadrato di servitù di passaggio;
- l'obbligo di ” di corrispondere, già al momento della sottoscrizione CP_1
del preliminare, l'importo di € 516,00 a titolo di acconto sui canoni di locazione.
Con scrittura privata e atto di quietanza del 24.6.2009 le parti, a integrazione di quanto già
concordato nel 2005, hanno pattuito: - l'acquisizione da parte di ” anche del “diritto di CP_1
superficie per il passaggio e la servitù di elettrodotto sulle confinanti particelle 97, 191 e 192”; -
l'aumento ad € 4.000,00 del suddetto canone annuale, “nelle more di definizione dell'atto
pubblico”; - che “la stipula dell'atto pubblico verrà fatta non appena il notaio avrà dato
disponibilità, con avviso anche telefonico ai coniugi costituiti, da parte della società Ferrovie del
3 Gargano, con atto di cessione di diritto di superficie e successo atto di retrocessione per le porzioni
di terreno non occupate, il resto come convenuto nella scrittura”.
In nessuna delle citate scritture private le parti hanno previsto un termine entro il quale addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo. Per converso, la durata del contratto definitivo (cfr. art. 9 della scrittura del 30.11.2005) è stata stabilita in anni ventinove, pari alla “vita
tecnica degli impianti installati”.
Le parti, tuttavia, non sono mai pervenute alla stipula del contratto definitivo.
Tanto costituisce circostanza pacifica e incontestata.
Infatti, da un lato, gli attori hanno domandato di “dichiarare l'inefficacia del contratto
preliminare del 30.11.2005 per mancata stipula del contratto definitivo da parte” di ”; CP_1
Co dall'altro, la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto al Tribunale di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. “che produca gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto
definitivo”.
Inoltre, parte attrice ha dedotto la nullità del preliminare in esame in quanto il canone annuo
“era stato determinato non in base ai criteri legali come doveva operarsi trattandosi di indennizzo
dovuto per l'acquisizione della superficie per lo svolgimento di servizio pubblico – produzione di
energia elettrica da fonte eolica, bensì dalla F.d.G. anche se in via convenzionale” ed era “risultato
iniquo in quanto di gran lunga inferiore a quanto corrisposto da altri competitor versati nel campo
della produzione di energia elettrica da fonte eolica”.
È fondata la domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.,
la pronuncia di sentenza avente luogo del contratto definitivo non concluso.
Conseguentemente, vanno respinte, per intuitive ragioni di incompatibilità logica, le domande di accertamento della nullità e di risoluzione per inadempimento del preliminare proposte dagli attori.
Mette conto rammentare che nel caso in cui alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del
4 promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorità logica, esaminare quest'ultima domanda e accertare la sussistenza delle condizioni per far luogo alla risoluzione in quanto l'eventuale positività di tale accertamento rende inutile, per il venir meno del contratto da eseguire,
l'ulteriore indagine sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 cod. civ. e preclude l'accoglimento della relativa domanda (così Cass., sez. II, 14.5.1980, n. 3182),
escludendosi ogni rilevanza dell'anteriorità cronologica dell'una o dell'altra domanda (Cass., sez.
II, 9.1.1984, n. 138; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. II, 31.7.2012, n. 13739, pag.
13 della motivazione, secondo cui l'anzidetto principio si focalizza sugli effetti della risoluzione e cioè sul suo “far venir meno il contratto”, con ciò essendo evidente che, una volta risolto il contratto, non vi è più spazio per l'ulteriore esame di una domanda che ha come obiettivo il relativo adempimento, seppur coattivo;
di qui il carattere logicamente prioritario dell'azione risolutoria, che mette in discussione la permanenza in vita del rapporto contrattuale, laddove l'azione ex art. 2932
cod. civ. lo intende invece porre a compimento;
con l'ulteriore conseguenza che, ove venga rigettata siccome infondata la domanda di risoluzione, non sussiste più l'ostacolo a dare ingresso allo scrutinio della contrapposta domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932
cod. civ.).
Orbene, tanto chiarito in punto di diritto, con riguardo all'asserita nullità del preliminare per iniquità e contrarietà “ai criteri legali” dell'ammontare del canone/indennizzo pattuito nelle citate scritture private va evidenziato che: - la domanda appare estremamente generica;
- parte attrice non ha neppure allegato i criteri legali (non meglio specificati) che le parti avrebbero violato nella determinazione del canone/indennizzo annuo;
- non si comprende, in sostanza, né se e quali disposizioni di legge sarebbero state violate né i motivi per cui tale pattuizione sarebbe “iniqua”; -
non sono state, cioè, neanche allegate le circostanze da cui poter desumere siffatta iniquità; - non è
stato specificato quali “altri competitor nel campo della produzione di energia elettrica da fonte
eolica” sarebbero soliti corrispondere canoni superiori.
5 In ogni caso, anche a prescindere da quanto poc'anzi sottolineato, v'è che l'anzidetto canone non è stato imposto dal promittente conduttore né dallo stesso unilateralmente stabilito ma è stato determinato e pattuito in via convenzionale dalle parti, ossia dalle stesse concordato, come si evince dal chiaro tenore delle previsioni di entrambe le scritture private in parola.
Peraltro, s'impone di rimarcare che: a) i proprietari dei fondi hanno espressamente riconosciuto la congruità del canone, che “rappresenta completo riconoscimento di ogni onere,
disagio e di ogni eventuale danno consequenziale relativo alla fase di costruzione” (cfr. art. 7 della scrittura del 2005), così mostrando (i) di aver concordato con la controparte tale quantificazione e
(ii) di averla inequivocabilmente accettata (ritenendola, appunto, congrua); b) l'ammontare del canone, nel 2009, a mezzo della scrittura integrativa, è stato aumentato ad € 4.000,00 per anno.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna iniquità o sproporzione del canone/indennizzo in questione
(che non risulta affatto “sbilanciato”, men che meno gravemente, in danno dei promissari locatori)
né alcun comportamento di “ ” -tradottosi in pattuizioni negoziali- contrario al canone di CP_1
buona fede.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 30.11.2005 “per mancata stipula del definitivo”.
Come anticipato, le parti, contrariamente a quanto addotto dagli attori, al momento della sottoscrizione del preliminare, non hanno stabilito un termine entro il quale addivenire alla stipula del definitivo.
Non si rinviene, in sostanza, alcuna pattuizione in tal senso.
Inoltre, se è vero che la mancata previsione di un termine essenziale per la stipula del definitivo non è di per sé idonea a escludere la scarsa importanza dell'inadempimento, la cui rilevanza, da valutare discrezionalmente dal giudice, può determinare i presupposti per la facoltà di recedere della parte adempiente (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 05/06/2018, n. 14409), è altresì vero che gli odierni attori non risultano aver mai invitato ” alla stipula del definitivo. CP_1
6 Infatti, premesso che “la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la
manifestazione univoca della volontà dell'intimante non solo di fissare un termine entro cui l'altra
dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è
disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso
di mancato adempimento entro tale termine”, non essendo, pertanto, “sufficiente per produrre
l'effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la
manifestazione della generica intenzione, in seno alla diffida intimata alla controparte dal
promittente venditore di un immobile, a procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15
giorni, e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile
del definitivo, senza specificare se si intendesse ottenere l'adempimento o la risoluzione del
contratto” (cfr. Cass. n. 32821/2023; Cass. n. 3742 del 2006; n. 8910 del 1998; n. 4066 del 1990; n.
2089 del 1982), va rilevato che per il tramite della missiva del 27/30.10.2014 e non Pt_1 Per_1
hanno invitato ” alla stipula del contratto definitivo di locazione ma si sono limitati a CP_1
invitare la controparte a stipulare un “atto pubblico costitutivo di diritto di servitù e di superficie per
l'intera area incisa dall'impianto T1, dal cavidotto e dalla strada di servizio”, al fine di
“conformare la situazione di fatto a quella di diritto”.
In altri termini, la raccomandata afferisce al differente aspetto (che pure sarà scrutinato in questa sede) dell'occupazione sine titulo da parte di ” di altre porzioni dei terreni di CP_1
proprietà degli odierni attori, ulteriori rispetto a quelle oggetto delle scritture private del 2005 e del
2009.
Inoltre, come pure già anticipato, nel preliminare di locazione le parti hanno subordinato e condizionato la sottoscrizione del contratto definitivo, tra le altre cose, all'espletamento dell'intero iter amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
Infine, stando a quanto allegato dalla convenuta e non contestato dagli attori, ” ha CP_1
regolarmente corrisposto i canoni/indennizzi pattuiti.
7 Dunque, alla luce delle illustrate circostanze, del contenuto e del tenore delle pattuizioni contrattuali nonché dell'assetto degli interessi complessivamente perseguiti dalle parti, non può
ravvisarsi alcun inadempimento da parte di “ ”. CP_1
La pregiudiziale reiezione delle domande di dichiarazione della nullità e di risoluzione del preliminare di compravendita consente, a questo punto, di compiere l'indagine in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento coattivo dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.
Al riguardo, non può dubitarsi della validità formale del contratto preliminare (invero, non revocata in dubbio dalle parti), redatto in forma scritta (in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 1350 e 1351 c.c.), debitamente registrato e avente ad oggetto un bene determinato.
Inoltre, deve ritenersi irrilevante la circostanza che la domanda giudiziale ex art. 2932 non sia stata preceduta da alcuna diffida ad adempiere, tenuto conto che ”, nell'ambito del CP_1
presente giudizio, non si è limitata a resistere alle avverse domande di nullità e risoluzione ma ha,
appunto, domandato in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in rassegna, così proponendo l'azione di cui all'art. 2932 cod. civ., “il cui presupposto essenziale è
costituito semplicemente dalla circostanza che, venuto a scadenza il termine, ancorché non
essenziale, per la stipulazione del contratto definitivo, a questa non si sia ancora addivenuti” (così,
testualmente, Cass., sez. II, 13.5.2011, n. 10687, pagg. 3 e 4 della motivazione;
cfr., altresì, Cass.,
sez. III, 8.8.1991, n. 8623).
Peraltro, parte attrice non ha contestato in maniera espressa e, soprattutto, specifica e puntuale il contenuto della relazione tecnica allegata (cfr. doc. n. 4) al fascicolo di parte convenuta e, in particolare, la circostanza, di cui in essa si dà atto, che i coniugi sono stati Persona_2
convocati da “ ” per addivenire alla stipula del definitivo e che, nondimeno, gli stessi CP_1
“hanno continuato a sostenere che senza la integrazione della somma richiesta in precedenza non
avrebbero sottoscritto l'atto definitivo”.
8 La tutela ex art. 2932 cod. civ. è possibile poiché l'immobile promesso in locazione, a quanto consta, è attualmente esistente, non risulta alienato ad altri soggetti e su di esso non risultano trascritti atti di acquisto in favore di terzi.
L'esperibilità del rimedio ex art. 2932 cod. civ., inoltre, è nella specie ammissibile in ragione dell'avveramento delle condizioni cui era stata subordinata la stipula del definitivo (per esplicita ammissione degli attori) e della mancanza di una contraria volontà delle parti emergente dal titolo.
”, sia occupando le aree in questione e corrispondendo in maniera rituale e CP_1
continuativa i canoni pattuiti in contratto (in via anticipata rispetto alla sottoscrizione del definitivo)
sia, implicitamente, con la proposizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. (cfr. sul punto, Cass.,
sez. II, 31.7.2007, n. 16881), ha manifestato la volontà di pervenire alla stipula del definitivo.
Quindi, risulta aver adempiuto a tutte le obbligazioni su di essa gravanti.
Né è emersa dal titolo una volontà contraria dei proprietari/promittenti concedenti.
D'altronde, gli odierni attori (i) hanno sottoscritto, a distanza di quasi quattro anni dal preliminare del 30.11.2005, una seconda scrittura privata (al contempo integrativa e novativa della prima) regolante la medesima fattispecie, (ii) hanno accettato gli importi annualmente versati da
“FdG” a titolo di canoni/indennizzi e hanno trasferito a quest'ultima la materiale disponibilità dei fondi, (iii) hanno addebitato soltanto alla controparte la responsabilità della mancata sottoscrizione del contratto definitivo.
Conseguentemente, dev'essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga in favore di ” la concessione in locazione dei fondi innanzi identificati nonché la costituzione dei CP_1
diritti di superficie sui fondi “per la parte interessata alla costruzione delle torri e delle opere accessorie necessarie” e di servitù “di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, strada di accesso nel rispetto della viabilità esistente”.
9 Poiché la sentenza ex art. 2932 cod. civ. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive
(art. 2908 cod. civ.), essa produce i propri effetti soltanto dal momento del passaggio in giudicato
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 6.4.2009, n. 9250).
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna di “FdG” alla “restituzione di tutte le aree
occupate anticipatamente”.
3 – S'impone, a questo punto, di scrutinare la domanda proposta da e di Pt_1 Pt_2
accertamento dell'occupazione illegittima, da parte di ”, di “mq. 150 per l'allocazione del CP_1
cavidotto; di mq. 100 per un tratto di strada e di mq. 111,50 per un altro tratto di strada oltre mq.
3.000 per l'area di spazzamento sulla superficie sottostante le pale eoliche che all'altezza di m. 120
si proiettano sul terreno secondo il tracciato circolare della parte aerea”.
3.1 – Secondo gli assunti attorei, cioè, ” – “nel procedere alla costruzione CP_1
dell'impianto di energia elettrica da fonte eolica” – avrebbe occupato “illegittimamente una
superficie maggiore di quella stabilita convenzionalmente nella scrittura privata, imponendo al
fondo servitù più gravosa e diversa da quella convenzionalmente stabilita”; tale occupazione sarebbe stata “determinata dall'installazione di aerogeneratore più grande rispetto a quello
precedente”.
Al fine di accertare la corrispondenza tra le aree oggetto del preliminare e quelle effettivamente occupate da “ ”, in corso di causa è stata espletata Consulenza tecnica CP_1
d'ufficio.
All'esito delle indagini e degli accertamenti espletati, l'ausiliare del Giudice, Prof. Ing.
ha effettuato le seguenti considerazioni: - “Secondo i rilievi effettuati dallo Persona_3
scrivente, il basamento dell'aerogeneratore è posizionato catastalmente nel Mappale 486 del
Foglio 31 del catasto terreni della Provincia di Foggia (Tavola n°1)”; - “La scrittura privata
stipulata in data 30/11/2005 tra e con le Parte_1 Parte_2 [...]
prometteva in locazione il terreno censito al Mappale 94 del Foglio 31 del CP_1
catasto terreni del comune di Foggia, per la posa in opera di torri eoliche e relative opere
10 accessorie, autorizzando contestualmente il locatario ad effettuare tutti i rilievi tecnici, funzionali
alla installazione dei manufatti e delle opere ( Tavola n°2)”; - “A tale scrittura privata faceva
seguito, in data 24/6/2009 una ulteriore “scrittura privata ed atto di quietanza”, sottoscritta tra le
stesse parti, nella quale si stabiliva che, in aggiunta alla particella oggetto della precedente
scrittura, le acquisivano il diritto di superficie, per il passaggio Controparte_1
dell'elettrodotto, nelle particelle confinanti 97, 191 e 192 (Tavola n°2)”; - “È rilevante notare che,
nella scrittura del 24/6/2009, è presente una correzione posticcia che modifica il Mappale 97 con il
Mappale 94, che si riferisce però ad una particella già richiamata nell'atto del 30/11/2005. In tale
atto si precisa che la servitù per il posizionamento dell'elettrodotto si eserciterà, anche sulle
particelle 97, 191 e 192, su di una fascia larga 10,00 metri, mentre sulla particella 94,
relativamente all'area spazzata dalla pala o paleggio, la servitù si eserciterà su di una fascia larga
12,00 metri”; - “la descrizione dell'oggetto della scrittura privata del 24/6/2009 appare, a parere
dello scrivente, poco chiara, sia per la correzione posticcia, sia per l'utilizzo del termine fascia,
relativamente alla occupazione in proiezione verticale, dell'area sottesa dal paleggio”; -
“L'interpretazione dello scrivente è che, la fascia di larghezza di 12,00 metri sulla particella 94 è
destinata alla servitù in proiezione verticale, dell'area sottesa dal paleggio ed alla realizzazione
dell'elettrodotto, mentre quella di 10,00 metri, sulle particelle 191, 192 e 97 era destinata alla
servitù per l'ubicazione dell'elettrodotto. In virtù di tale maggiore occupazione viene, nella
scrittura in oggetto, ridefinito il canone di locazione”; - “sia nella scrittura stipulata in data
30/11/2005, che nella “scrittura privata ed atto di quietanza” del 24/6/2009, non sono indicate le
superfici, bensì solo la larghezza sui confini delle diverse particelle, delle fasce promesse in
locazione”; - “Esaminate e confrontate le superfici indicate dal ricorrente con quelle determinate
sulla scorta delle indicazioni contrattuali (Tavola n°2), ed in assenza di una planimetria dettagliata
prodotta, non risulta possibile verificare quali siano aree assunte quali illegittimamente occupate”;
- “Del resto alcuni dati assunti dal ricorrente appaiono difficilmente giustificabili considerando
che, ad esempio, per l'area di spezzamento sulla superficie sottostante la pala eolica, quest'ultimo
11 lamenta una superficie illegittimamente occupata pari a 3.000,00 m2 , a fronte di una superficie
totale occupata dalla pala, di diametro paria 71,00 metri, che risulta complessivamente paria
4.000,00 m2 circa (Scheda tecnica dell'aerogeneratore, allegato n°3)”; - “Dalla stessa planimetria
allegata in atti dal ricorrente, inoltre, si evince che la maggior parte dell'area di spezzamento della
pala, ricade nelle particelle 485 e 486”; - “l'effettiva superficie della strada sterrata, sempre
rilevata in sede di sopralluogo ricadono, a meno di una marginale superficie totale pari a 86,00 m2
, nelle fasce indica te nei contratti del 30/11/2005 e del 24/6/2009 (Tavola n°1)”; - “Tali superfici,
indicate in rosso nella tavola n°1, nello specifico ricadono per 39 m2 circa nella particella n°94,
per 14,8 m2 nella particella n°191 e per 32,0 m2 nella particella 192”; - “Per quanto attiene la
proiezione verticale del paleggio, una porzione della stessa, indicata con il tratteggio di colore
verde nella planimetria n°1, ricade al di fuori della fascia di 12,00 metri della particella 94, così
come indicata nel contratto del 24/6/2009, per una superficie eccedente pari a 388,00 m2 circa”; -
“L'effettivo sviluppo della superficie del paleggio risulta peri a 4.000,00 m2 circa, come si rileva
dalla scheda tecnica dell'aerogeneratore allegata alla presente relazione (allegato n°3)”; - “Per
completezza di informazione si riferisce che, la porzione della particella 97, per una fascia di 10,00
metri, contrattualmente prevista nella scrittura del 24/6/2009, non risulta essere stata utilizzata”.
Pertanto, ha concluso affermando che: - “l'elettrodotto e la strada rilevata, occupano 86,00
m2 in più rispetto alla superficie rivenienti dalle fasce promesse in locazione, così come concordate
nelle scritture del 30/11/2005 e del 24/6/2009”; - “l'ingombro del paleggio occupa una superficie
maggiore rispetto alla superficie corrispondente alla fascia di 12,00 metri contrattualmente
definita sulla particella 94, per una superficie di sorvolo eccedente pari a 388,00 m2”; - “la
superficie di 230,00 m2, riveniente dalla fascia di 10,00 metri ubicata sulla particella 97, non è
stata utilizzata, così come la fascia di 12,00 metri della particella 94, per la parte eccedente il
sorvolo confinanti confinante con le particelle 487 e 97”.
12 Le considerazioni effettuate dal Consulente meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici che ne possano intaccare la validità.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, che ha resistito anche alle osservazioni delle parti e dei loro consulenti.
Ebbene, se gli attori hanno addotto che ” avrebbe occupato illegittimamente “mq. CP_1
150 per l'allocazione del cavidotto;
di mq. 100 per un tratto di strada e di mq. 111,50 per un altro
tratto di strada oltre mq.
3.000 per l'area di spazzamento sulla superficie sottostante le pale eoliche
che all'altezza di m. 120 si proiettano sul terreno secondo il tracciato circolare della parte aerea”,
il Ctu -pur a fronte delle rimarcate difficoltà e criticità- ha accertato che (i) l'elettrodotto e la strada occupano 86 mq in più rispetto a quanto concordato nelle scritture private del 2005 e del 2009, (ii)
l'area di sorvolo della pala supera di 388 mq quella sulla quale, a mezzo delle anzidette scritture private, è stato promesso di costituire il diritto di superficie in capo a ”. CP_1
Se ne deduce che la reale estensione delle aree occupate sine titulo da “ ” è di gran CP_1
lunga inferiore rispetto a quella asserita da e Pt_1 Pt_2
Pertanto, l'illegittimità dell'occupazione dev'essere dichiarata con esclusivo riferimento alle aree indicate alle pagine 18 dell'elaborato consulenziale depositato il 13.11.2018 e 5 e 6 delle risposte alle osservazioni dei Ctp depositate il 10.1.2019.
3.2 – Gli attori hanno, altresì, istato per la condanna di “ ” “alla restituzione di tutte CP_1
le aree […] occupate illegittimamente con ripristino dello status quo ante”.
Al riguardo si mostra opportuno effettuare le seguenti considerazioni.
La giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, in funzione non solo e non tanto della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura
13 della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass.,
Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n.
15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).
Anche nelle specifiche ipotesi e materie in cui risulta normativamente attribuita al giudice amministrativo, la giurisdizione, deve ritenersi, si estende non a "ogni controversia" in qualche modo afferente alla materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione della legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr.
altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).
Si è ulteriormente stabilita la giustiziabilità dinanzi all'A.G.O., nell'assetto costituzionale risultante all'esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. per non avere la P.A. osservato condotte doverose, a cui fronte la posizione soggettiva del privato è di diritto soggettivo, restando invero escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione,
quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta valere in causa unicamente l'illiceità della condotta dell'ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n.
20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l'amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacché la domanda non investe in tal caso scelte e atti autoritativi dell'amministrazione ma solo un'attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del
neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).
La giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. si fonda invece su un comportamento della P.A., o del suo concessionario, che non sia già semplicemente occasionato dall'esercizio del potere (come
14 allorquando vengano dedotte quale fonte del danno le concrete modalità esecutive dell'opera) ma che ne costituisca diretta manifestazione necessaria al raggiungimento del risultato da perseguire (v.
Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22115).
Allorquando come fonte del danno risultino cioè dedotti l'an e il quomodo dell'opera.
Con specifico riferimento alle pale eoliche, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di sottolineare che il relativo esercizio attiene alla produzione di energia e al suo trasporto nella rete elettrica nazionale gestita dallo Stato (e per esso dalla concessionaria Terna) (v.
Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410).
Essendo il trasporto dell'energia elettrica servizio di pubblica utilità, la realizzazione di un costituisce senz'altro intervento di interesse pubblico (v. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, CP_2
n. 24410), con la conseguenza che gli atti del gestore di tale servizio, funzionali alla sua costituzione e alla determinazione delle modalità di esercizio, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva dell' sulla scorta (i) del d.lgs. n. 80 del 1998, art. 33, nel testo risultante dalla L. n. CP_3
205 del 2000, art. 7, recante richiamo ai servizi di cui alla L. n. 481 del 1995 (i) della L. n. 311 del
2004, art. 1, comma 552, contemplante rinvio alle previsioni del D.L. 7 del 2002 convertito nella L.
n. 55 del 2002, (iii) della L. n. 99 del 2009, art. 41, che attribuisce alla competenza esclusiva del
TAR del Lazio le controversie afferenti a procedure e provvedimenti riguardanti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale, e (iv) del d.lgs. n. 104
del 2010, art. 133, lett. o) (il cui art. 4, comma 1, n. 43, all. 4 ha abrogato il citato art. 41), per il quale spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie, anche risarcitorie,
concernenti atti e procedimenti della P.A. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale.
Ancora, l'esecuzione dell'opera di pubblica utilità, rappresentante elemento di esercizio di un servizio pubblico, non può essere invero ricondotta ad attività realizzata iure privatorum, così da poter essere suscettibile di riduzione in pristino, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 (e, successivamente,
15 dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44) (v., con riferimento alla rete elettrica nazionale, Cass., Sez. Un.,
21/11/2011, n. 24410).
La qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità (cfr. art. 1, comma 4, della legge n. 10 del 1991, che equipara le relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche) preclude al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza -si ribadisce- che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed oggi contemplata dall'art. 44
del d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410, cit.; 19/05/2021, n. 13626).
Con tutta evidenza, nel caso di specie si è dinanzi alla realizzazione di un intervento di interesse pubblico, in quanto l'installazione delle pale eoliche attiene - come detto - alla produzione di energia elettrica e al suo trasporto nella rete elettrica nazionale gestita dallo Stato.
Gli attori, nel chiedere la restituzione delle aree “occupate illegittimamente” e, soprattutto, il ripristino dello status quo ante (e, dunque, il riposizionamento della pala eolica), hanno sostanzialmente contestato le scelte discrezionali della P.A. nell'individuazione e nella localizzazione dell'opera pubblica sul territorio, e cioè le valutazioni operate per la tutela dell'interesse pubblico perseguito mediante l'adozione dei provvedimenti che hanno autorizzato la costruzione e l'esercizio degli aerogeneratori de quibus, secondo l'ubicazione indicata in fase di progettazione e approvata dalla CP_4
In definitiva, alla luce di quanto innanzi, atteso che il richiesto “rispristino dello status quo ante” è idoneo a incidere sulla struttura e sulla funzionalità complessiva dell'impianto eolico, la cognizione della controversia, quanto alla domanda di riduzione in pristino, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 24.7.2017 n.
18165).
16 3.3 – Quanto, infine, all'invocato risarcimento “dei danni nella misura che sarà determinata
in corso di causa anche a mezzo di CTU” (richiesto, invero, esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di citazione), deve osservarsi come la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022), in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale"
legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Orbene, nel caso di specie, ribadito che nell'atto introduttivo del presente giudizio (allo stesso modo che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non si fa alcun riferimento a pregiudizi subiti in conseguenza di comportamenti di controparte, venendo formulata la richiesta di risarcimento di non meglio specificati danni soltanto nelle conclusioni rassegnate al termine della
17 citazione, la domanda attorea è del tutto sfornita di qualsivoglia supporto in punto di allegazione e prova, appare oltremodo generica e tutt'altro che circostanziata.
Gli istanti, cioè, non hanno dedotto alcuna circostanza (men che meno specifica) da cui inferire l'esistenza di un danno (concreto) derivante dall'occupazione delle aree non promesse in locazione o, comunque, non oggetto delle scritture private del 2005 e del 2009, il che vale ancor più
se si considera che -alla luce di quanto accertato in corso di causa- le superfici occupate da “FgG”
ulteriori rispetto a quelle concordate dalle parti sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto asserito in citazione e, in ogni caso, di estensione estremamente ridotta.
e non hanno neanche allegato se e quale utilizzo avrebbero fatto di tali aree Pt_1 Pt_2
né, ad esempio, l'eventuale diminuzione di valore dei fondi conseguita a siffatta occupazione illegittima.
Dai suesposti rilievi discende il rigetto della domanda di risarcimento dei danni di cui al capo 5 delle conclusioni dell'atto di citazione.
Alla reiezione delle domande di ripristino dello status quo ante e di risarcimento del danno consegue, logicamente, la reiezione della domanda ex art. 614-bis c.p.c., peraltro spiegata tardivamente e, dunque, in ogni caso, inammissibile.
4 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
Pertanto, in considerazione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932
c.c. e dell'accoglimento, peraltro parziale, esclusivamente della domanda principale di accertamento dell'occupazione sine titulo, venendo a configurarsi una situazione di reciproca soccombenza delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura del 30%, delle spese di lite.
Il residuo 70% dev'essere posto a carico di e in solido tra loro. Pt_1 Pt_2
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n. 147/2022),
facendo applicazione degli onorari previsti per le cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 ad
18 € 52.000,00) e con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase istruttoria, consistita nel solo espletamento della Ctu.
Le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di e in solido tra loro. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da e Parte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da “ , Parte_2 Controparte_1
così provvede:
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata ex art. 2932 cod. civ. e, per l'effetto, in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti del presente giudizio il
30.11.2005 (e registrato il 13.9.2006) nonché della scrittura privata sottoscritta il
24.6.2009, ed in luogo del consenso non prestato da e , Parte_1 Parte_2
dispone (i) in favore di la concessione in locazione del fondo Controparte_1
identificato al catasto terreni del Comune di Volturino al fg. 31, p.lle 94, 97, 98 191 e
192, e la costituzione del diritto reale di superficie sulle anzidette particelle “per la parte interessata alla costruzione delle torri e delle opere accessorie necessarie” nonché del diritto di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, strada di accesso e (ii)
l'esecuzione di tutte le pattuizioni contenute nelle anzidette scritture private del
30.11.2005 e del 13.9.2006;
- in parziale accoglimento della domanda principale, dichiara l'occupazione illegittima da parte di dei fondi, di proprietà di e identificati Controparte_1 Pt_1 Pt_2
al Catasto Terreni del Comune di Volturino (FG) al Fg. 31, particelle 94, 97, 191 e 192
con esclusivo riferimento e limitatamente alle porzioni ed estensioni specificamente
19 indicate alle pagine 18 dell'elaborato consulenziale depositato il 13.11.2018 e 5 e 6 delle risposte alle osservazioni dei Ctp depositate il 10.1.2019;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di restituzione e riduzione in pristino avanzate da e essendo la relativa Pt_1 Pt_2
cognizione devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- compensa, nella misura del 30%, le spese di lite e pone a carico di e in Pt_1 Pt_2
solido tra loro, la residua parte, che si liquida in complessivi € 362,60 per esborsi ed €
4.699,10, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale;
- pone le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e in solido tra loro. Pt_1 Pt_2
Così deciso in Bari il 7 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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