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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 20022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Ischia, alla Via V. Marone, n.6, presso lo studio dell'avv. Stefano Pettorino, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ragni, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249041149564000, notificata in data 16.9.2024, limitatamente alle pretese creditorie indicate nell' avviso di addebito con oggetto crediti previdenziali, avente n. 37120210011469373, ruolo Anno 2011, di importo pari ad € 3.726,90, per tributi – CP_1
DM10 Anno 2011, ente creditore – Sede di Napoli, ivi indicato. CP_1
Eccepisce la mancata notifica del predetto avviso di addebito, nonché la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale. Chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi nulli e inesistenti gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI CONVENUTI Si sono costituiti gli enti convenuti, resistendo al ricorso, deducendone inammissibilità e infondatezza. CP_ L' deduce la avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito presupposto mediante pec. L' eccepisce la propria carenza di legittimazione in Controparte_2 relazione alla notificazione e formazione dell'avviso di addebito di competenza esclusiva CP_ dell' , ente creditore della pretesa sostanziale. Entrambi eccepiscono l'insussistenza della eccepita prescrizione e concludono per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 25 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa con la presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha espressamente limitato l'oggetto della CP_ pretesa ai crediti di natura contributiva e previdenziali, di pertinenza , ricadenti nell'ambito di giurisdizione del tribunale ordinario, sicché appare sussistere la giurisdizione e la competenza per materia del tribunale adito. Nel merito l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento. Assume rilievo dirimente la mancata prova della notificazione dell'avviso di addebito, atto esecutivo presupposto e richiamato nell'intimazione di pagamento oggi impugnata. CP_ L' convenuto, tenuto a fornire tale prova, non ha depositato nel proprio fascicolo telematico la ricevuta di avvenuta consegna della pec, asseritamente inviata al destinatario, per portare a sua conoscenza l'avviso di addebito. Deve, in particolare, ritenersi che tale ricevuta non è rappresentata dal documento allegato quale “ postacert.eml(660KB).msg” che contiene solo una missiva ma non anche la predetta ricevuta di avvenuta consegna né, invero, la ricevuta di accettazione di inoltro della pec. La mancanza di prova di cui sopra induce a ritenere fondata l'opposizione, sia in relazione al vizio proprio dell'atto esecutivo presupposto, sia in relazione all'eccezione di merito della prescrizione quinquennale, evidentemente maturata al momento della notificazione del sollecito di pagamento impugnata, in data 16.9.2024, considerato che il credito si riferisce all'anno 2011 e non risultando allegata e provata la sussistenza di ulteriori e tempestivi atti interruttivi. . Il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata la nullità degli atti impugnati e la prescrizione del credito azionato. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità degli atti impugnati e la prescrizione del credito azionato;
condanna le resistenti, in solido, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 885,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Napoli, 21.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 20022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Ischia, alla Via V. Marone, n.6, presso lo studio dell'avv. Stefano Pettorino, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ragni, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249041149564000, notificata in data 16.9.2024, limitatamente alle pretese creditorie indicate nell' avviso di addebito con oggetto crediti previdenziali, avente n. 37120210011469373, ruolo Anno 2011, di importo pari ad € 3.726,90, per tributi – CP_1
DM10 Anno 2011, ente creditore – Sede di Napoli, ivi indicato. CP_1
Eccepisce la mancata notifica del predetto avviso di addebito, nonché la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale. Chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi nulli e inesistenti gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI CONVENUTI Si sono costituiti gli enti convenuti, resistendo al ricorso, deducendone inammissibilità e infondatezza. CP_ L' deduce la avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito presupposto mediante pec. L' eccepisce la propria carenza di legittimazione in Controparte_2 relazione alla notificazione e formazione dell'avviso di addebito di competenza esclusiva CP_ dell' , ente creditore della pretesa sostanziale. Entrambi eccepiscono l'insussistenza della eccepita prescrizione e concludono per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 25 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa con la presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha espressamente limitato l'oggetto della CP_ pretesa ai crediti di natura contributiva e previdenziali, di pertinenza , ricadenti nell'ambito di giurisdizione del tribunale ordinario, sicché appare sussistere la giurisdizione e la competenza per materia del tribunale adito. Nel merito l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento. Assume rilievo dirimente la mancata prova della notificazione dell'avviso di addebito, atto esecutivo presupposto e richiamato nell'intimazione di pagamento oggi impugnata. CP_ L' convenuto, tenuto a fornire tale prova, non ha depositato nel proprio fascicolo telematico la ricevuta di avvenuta consegna della pec, asseritamente inviata al destinatario, per portare a sua conoscenza l'avviso di addebito. Deve, in particolare, ritenersi che tale ricevuta non è rappresentata dal documento allegato quale “ postacert.eml(660KB).msg” che contiene solo una missiva ma non anche la predetta ricevuta di avvenuta consegna né, invero, la ricevuta di accettazione di inoltro della pec. La mancanza di prova di cui sopra induce a ritenere fondata l'opposizione, sia in relazione al vizio proprio dell'atto esecutivo presupposto, sia in relazione all'eccezione di merito della prescrizione quinquennale, evidentemente maturata al momento della notificazione del sollecito di pagamento impugnata, in data 16.9.2024, considerato che il credito si riferisce all'anno 2011 e non risultando allegata e provata la sussistenza di ulteriori e tempestivi atti interruttivi. . Il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata la nullità degli atti impugnati e la prescrizione del credito azionato. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità degli atti impugnati e la prescrizione del credito azionato;
condanna le resistenti, in solido, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 885,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Napoli, 21.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo