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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 104/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Lecco, pubbl. il
1° agosto 2024, est. Trovò, promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Segalerba e dall'avv. Sabrina Carniglia con studio in Chiavari, Corso Dante n.
67/2
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in di Milano, Via C. Freguglia n. 1 appellato in data 1/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, riformare integralmente sentenza n. 135 del 2024, resa dal Tribunale di LECCO, Sezione Lavoro, dr. Federica
Trovò, pubblicata il 1 agosto 2024, nella causa iscritta al n° 366/2023 r.g., non notificata, tra e per le ragioni e i motivi di Parte_1 Controparte_1 appello analiticamente sopra esposti, disponendo il rinnovo della ctu con l'ammissione delle prove dedotte, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del signor
a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 244/07 e 229/05 (e Parte_1
successive modifiche e integrazioni), con il metodo di calcolo sopra espresso riferito alla III categoria tabella A di cui al DPR 30/12/81 n. 834, e pertanto dichiarare tenuto
e condannare il (c.f. , in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, a corrispondere e a pagare al sig. l'indennizzo di cui alla Parte_1
legge n. 244/07 e 229/05, compresi arretrati a far data dal 1 gennaio 2008, come previsto dall'art. 23-ter del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, oltre interessi maturati dalla medesima data, dalle singole scadenze, al saldo. Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre agli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede rinnovarsi CTU medico legale (…)”; per l'appellato:
“Che l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per
l'effetto, rigettarlo.
- in via subordinata: nel denegato caso di riconoscimento del diritto ai benefici richiesti, rimettere la determinazione relativa alla loro quantificazione e decorrenza al
appellato. CP_1
- Vinte le spese e i compensi di lite.
In via istruttoria: sulla scorta di quanto ampiamente dedotto e argomentato ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu non sussistendone i presupposti, e ci si oppone altresì alla richiesta di prova per testimoni sulla scorta della inattendibilità dei testi indicati (parenti dell'appellante), della genericità del capitolo di prova n. 1 e della irrilevanza del capitolo di prova n. 2”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 135/2024, dopo avere esperito consulenza medico legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale di Lecco ha respinto il ricorso con cui Pt_1
premesso che la propria madre aveva assunto in gravidanza farmaci contenenti
[...]
ID e ritenuto che l'assunzione di detto farmaco costituisse la causa delle malformazioni che lo affiggevano alle estremità superiori e inferiori, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 244/07 e n.
229/05.
pag. 2/8 Il Tribunale, nel disattendere le domande di ha fatto proprie le conclusioni cui Pt_1 era giunta la consulenza medico legale all'uopo espletata, consulenza a mente della quale, pur dando ipoteticamente per provata l'assunzione di talidomide in gravidanza da parte della madre di le lesioni alle mani ed ai piedi di cui era Parte_1 Pt_1
affetto non erano riconducibili ad alcuna delle quattro categorie che secondo la scienza medica sono causate dal farmaco (amelia: assenza completa dell'arto, con o senza dita della mano a livello della spalla;
emimelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con o senza dita alla sommità del difetto;
focomelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con dita alla sommità del difetto;
micromelia: riduzione di lunghezza e anomala struttura di una o più ossa dell'arto), essendo dette malformazioni riconducibili alla c.d. sindrome delle bande amniotiche.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con un unico, articolato, motivo di appello, ha criticato la sentenza per avere Pt_1
recepito gli esiti della CTU che, nella prospettiva del gravame, non condivisibile.
Richiamate le argomentazioni già svolte in primo grado secondo cui anche per i nati nel
1966, come l'assunzione di talidomide in gravidanza da parte della madre Pt_1
doveva ritenersi presunta e reiterate comunque le istanze istruttorie già articolate in ordine a tale profilo, ha argomentato che il CTU avrebbe errato nell'escludere Pt_1 che la causa delle lesioni fosse da individuare nell'assunzione del menzionato farmaco.
In particolare, nella prospettiva del gravame, l'elaborato peritale era erroneo avendo trascurato che: nella documentazione medica prodotta dal ricorrente le lesioni che affliggevano quest'ultimo erano esplicitamente qualificate come focomeliche;
aveva eseguito, indagini per vagliare possibili cause alternative, di natura Pt_1
genetica, che spiegassero la genesi delle lesioni, con esito negativo;
nuovi autorevoli studi clinici intervenuti sulla materia ravvisavano il nesso di causa tra la tipologia di lesioni di cui era affetto e l'assunzione da parte della Pt_1 madre di quest'ultimo, durante la gravidanza, di talidomide;
nessuno dei medici che aveva visitato prima dell'introduzione del Pt_1
giudizio aveva mai ricondotto le suddette lesioni alla sindrome delle bande amniotiche;
pag. 3/8 la diagnosi di sindrome delle bande amniotiche era, peraltro, errata, in quanto di solito comporta un interessamento cranio -facciale (assente nella fattispecie concreta) e di norma non è bilaterale;
la definizione di emimelia usata dal CTU non era completa e se l'esperto nominato dal Tribunale avesse considerato la definizione corretta avrebbe dovuto ricondurre a detta categoria le lesioni che affliggevano il ricorrente.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto che, previa eventuale rinnovazione di
CTU, la Corte accogliesse le conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 21.3.2025 il si è Controparte_1 costituito per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La valutazione del primo giudice in merito all'insussistenza di nesso di causa tra assunzione di in gravidanza da parte della madre di e le lesioni di CP_2 Pt_1 cui quest'ultimo è affetto (lesioni bilaterali alle mani ed ai piedi, ritratte nelle fotografie accluse alla CTU medico legale e descritte nella documentazione medica agli atti) resiste alle critiche mosse con l'atto di appello.
In uno con il primo giudice il Collegio reputa pienamente condivisibili le conclusioni cui il CTU – medico legale- è giunto all'esito del suo accertamento;
trattasi infatti di conclusioni formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione (supportata da puntuali riferimenti alla letteratura scientifica); la relazione peritale è da intendersi qui integralmente richiamata.
Il CTU, accuratamente valutate e descritte le lesioni di (“Per ciò che Pt_1
attiene gli arti superiori, ispettivamente, cingolo scapolare, braccio ed avambraccio bilateralmente normoformati. A carico delle mani, si osserva il seguente complesso malformativo. A destra: grave ipoplasia del I, II, III e IV dito della mano, maggiormente evidente a carico del III e IV dito, con estremità dei monconi connotate da secchezza cutanea ed introflessioni cutanee simil-cicatriziali. A sinistra: ipoplasia
pag. 4/8 del II dito a livello della falange prossimale/intermedia, con apparente aspetto di costrizione cutanea in tal sede ed altresì secchezza e rossore cutaneo loco-regionale; clinodattilia del V dito, comunque presente con sviluppo completo. Per ciò che attiene gli arti inferiori, ispettivamente, cingolo pelvico, coscia e gamba bilateralmente normoformati. A carico dei piedi, si osserva il seguente complesso malformativo. A destra: evidente ipoplasia del I, II e III, con sindattilia cutanea dei monconi relativi al
II-III dito;
il IV e V dito sono connotati da minor grado di ipoplasia rispetto agli altri raggi, con recurvatura mediale dell'asse digitale ed aspetto di costrizione cutanea a carico del IV dito;
le estremità dei monconi del I ed in minor misura del II e III dito sono connotate da secchezza cutanea. A sinistra: evidente ipoplasia del I, II e III, con sindattilia cutanea dei monconi relativi al II-III dito e parziale sindattilia cutanea dei monconi I-II; il IV e V dito sono connotati da minor grado di ipoplasia rispetto agli altri raggi, con recurvatura mediale dell'asse digitale;
le estremità dei monconi del I e del II dito sono connotate da secchezza cutanea”), ha escluso che le anomalie morfologiche riscontrate fossero correlabili all'assunzione di talidomide;
ciò per le seguenti ragioni:
la legge n. 244/2007, all'art. 2 comma 363 estese la possibilità di godere del beneficio indennitario di cui all'art. 1 della Legge 229/2005 (indennizzo per danni correlati a vaccinazioni obbligatorie) per “soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia”;
la tutela indennitaria in discussione si rivolge ai soggetti affetti da lesioni da talidomide con menomazioni consistenti “nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia”;
è possibile definire i predetti quadri morfologici malformativi nel seguente modo: • Amelia: assenza completa dell'arto, con o senza dita della mano a livello della spalla • Emimelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con o senza dita alla sommità del difetto • Focomelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con dita alla sommità del difetto • Micromelia: riduzione di lunghezza e anomala struttura di una o più ossa dell'arto;
pag. 5/8 la situazione relativa a come documentata dalle immagini radiografiche e Pt_1
coerentemente riscontrata in sede medico legale, non ricade in alcuna delle 4 predette circostanze: non è assente l'intero arto (si esclude dunque la possibilità di amelia); non sono assenti ossa lunghe dell'arto (si esclude così la possibilità di emimelia o focomelia); sono comunque mancanti dita o parti di dita della mano e del piede, e dunque non può configurarsi una condizione di micromelia (in cui per definizione sono presenti tutte le ossa del distretto anatomico in questione, seppur strutturalmente anomale).
Il CTU ha anche replicato - con argomenti puntuali e convincenti, che il
Collegio condivide e a cui integralmente si richiama - alle note critiche formulate dai
CTP di parte ricorrente, richiamate nell'atto di appello, dando anche conto dell'analisi del materiale scientifico proposto dai medesimi CTP a corredo delle proprie censure.
In particolare, il CTU ha evidenziato che la dizione di “focomelia” -più volte riscontrata all'interno della documentazione analizzata- “risulta (…) impropria, in quanto non correttamente descrittiva del reale quadro malformativo artuale in essere”.
Quanto alla definizione di emimelia proposta dai CTP, il CTU ha stigmatizzato che «la precisazione fornita dai CTP Ricorrenti sulla definizione di un quadro di
“emimelia” (in particolare, un quadro di “emimelia terminale”, in cui -a dire dei
Ricorrenti- vi sia l'assenza unicamente di uno o più raggi laterali della mano/piede, in presenza di tutte le ossa lunghe dell'arto, definizione non collimante con quanto discusso dal Sottoscritto CTU in sede di Relazione Preliminare) non risulta comunque pertinente rispetto ai presenti scopi. La casistica presentata dai CTP Ricorrenti
(riguardante gli arti inferiori) attiene infatti la completa assenza di uno o più raggi delle dita dei piedi (ma lo stesso dicasi anche per ciò che attiene le mani) (…) nell'articolo riportato dai CTP Ricorrenti si discute di una casistica di completa assenza di alcuni raggi del piede. Nel caso del Sig. al contrario, tutti i raggi Pt_1
delle mani e dei piedi sono numericamente presenti;
tuttavia, plurimi tra i predetti raggi (sia alle mani che ai piedi) sono incompleti, ossia sono sviluppati solo parzialmente, solo nella porzione prossimale, con assenza ossea unicamente nella porzione distale del raggio, dunque con un aspetto simile a quello di “amputazione”.
Da qui deriva dunque l'inquadramento della figura malformativa nell'alveo di una c.d.
pag. 6/8 malformazione “trasversa”, a tipologia di “amputazione”, richiamando le informazioni già precedentemente discusse in sede di Relazione Preliminare. Il confronto diretto tra la radiografia dei piedi del Sig. (presente nella Relazione medico-legale di Pt_1
Parte Ricorrente al punto n. 8 della documentazione analizzata, del Gennaio 2023, dunque estesa in epoca antecedente il presente accertamento e prodotta come Allegato all'Atto di Ricorso) e la radiografia attinente la casistica di “emimelia terminale” permette agilmente di comprendere come vi sia icto oculi palese differenza tra la situazione del Ricorrente (malformazione di tipo “trasversale” od “amputazione” di alcuni raggi, comunque tutti numericamente presenti) e la situazione descritta dai CTP
Ricorrenti nelle loro note alla Relazione Preliminare di CTU (“emimelia terminale”, con completa assenza di alcuni raggi)».
La non riconducibilità delle lesioni a una delle quattro tipologie esaminate è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del nesso causale tra difetto morfologico e assunzione del farmaco in gravidanza, non essendo necessario, ai fini che qui interessano, l'individuazione di una diagnosi alternativa per definire le lesioni che affliggono Parte_1
In ogni caso, in merito all'ascrizione del quadro di Folloni alla sindrome delle bande amniotiche, il CTU – corredando le proprie conclusioni con puntuali riferimenti bibliografici- ha comunque replicato ai rilievi critici mossi dai CTP, e reiterati in sede di appello, evidenziando che “le manifestazioni malformative artuali [tipiche di tale sindrome] possono essere le uniche manifestazioni afferenti alla Sindrome (nei casi più gravi, possono essere presenti anche malformazioni cranio-facciali o toracoaddominali, ma non sono -per l'appunto- la regola in ogni caso, a differenza di quanto sostenuto dai CTP Ricorrenti), ed al contempo non sono necessariamente asimmetriche, ossia presenti solo in uno dei due lati”.
Per queste ragioni, il Collegio reputa del tutto condivisibili gli approdi cui il primo giudice è pervenuto, con conseguente rigetto dell'appello.
Ogni altra questione è assorbita.
pag. 7/8 La natura della controversia e la complessità delle valutazioni medico -legali necessarie alla definizione della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Lecco;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 1/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 104/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Lecco, pubbl. il
1° agosto 2024, est. Trovò, promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Segalerba e dall'avv. Sabrina Carniglia con studio in Chiavari, Corso Dante n.
67/2
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in di Milano, Via C. Freguglia n. 1 appellato in data 1/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, riformare integralmente sentenza n. 135 del 2024, resa dal Tribunale di LECCO, Sezione Lavoro, dr. Federica
Trovò, pubblicata il 1 agosto 2024, nella causa iscritta al n° 366/2023 r.g., non notificata, tra e per le ragioni e i motivi di Parte_1 Controparte_1 appello analiticamente sopra esposti, disponendo il rinnovo della ctu con l'ammissione delle prove dedotte, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del signor
a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 244/07 e 229/05 (e Parte_1
successive modifiche e integrazioni), con il metodo di calcolo sopra espresso riferito alla III categoria tabella A di cui al DPR 30/12/81 n. 834, e pertanto dichiarare tenuto
e condannare il (c.f. , in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, a corrispondere e a pagare al sig. l'indennizzo di cui alla Parte_1
legge n. 244/07 e 229/05, compresi arretrati a far data dal 1 gennaio 2008, come previsto dall'art. 23-ter del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, oltre interessi maturati dalla medesima data, dalle singole scadenze, al saldo. Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre agli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede rinnovarsi CTU medico legale (…)”; per l'appellato:
“Che l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per
l'effetto, rigettarlo.
- in via subordinata: nel denegato caso di riconoscimento del diritto ai benefici richiesti, rimettere la determinazione relativa alla loro quantificazione e decorrenza al
appellato. CP_1
- Vinte le spese e i compensi di lite.
In via istruttoria: sulla scorta di quanto ampiamente dedotto e argomentato ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu non sussistendone i presupposti, e ci si oppone altresì alla richiesta di prova per testimoni sulla scorta della inattendibilità dei testi indicati (parenti dell'appellante), della genericità del capitolo di prova n. 1 e della irrilevanza del capitolo di prova n. 2”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 135/2024, dopo avere esperito consulenza medico legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale di Lecco ha respinto il ricorso con cui Pt_1
premesso che la propria madre aveva assunto in gravidanza farmaci contenenti
[...]
ID e ritenuto che l'assunzione di detto farmaco costituisse la causa delle malformazioni che lo affiggevano alle estremità superiori e inferiori, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 244/07 e n.
229/05.
pag. 2/8 Il Tribunale, nel disattendere le domande di ha fatto proprie le conclusioni cui Pt_1 era giunta la consulenza medico legale all'uopo espletata, consulenza a mente della quale, pur dando ipoteticamente per provata l'assunzione di talidomide in gravidanza da parte della madre di le lesioni alle mani ed ai piedi di cui era Parte_1 Pt_1
affetto non erano riconducibili ad alcuna delle quattro categorie che secondo la scienza medica sono causate dal farmaco (amelia: assenza completa dell'arto, con o senza dita della mano a livello della spalla;
emimelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con o senza dita alla sommità del difetto;
focomelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con dita alla sommità del difetto;
micromelia: riduzione di lunghezza e anomala struttura di una o più ossa dell'arto), essendo dette malformazioni riconducibili alla c.d. sindrome delle bande amniotiche.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con un unico, articolato, motivo di appello, ha criticato la sentenza per avere Pt_1
recepito gli esiti della CTU che, nella prospettiva del gravame, non condivisibile.
Richiamate le argomentazioni già svolte in primo grado secondo cui anche per i nati nel
1966, come l'assunzione di talidomide in gravidanza da parte della madre Pt_1
doveva ritenersi presunta e reiterate comunque le istanze istruttorie già articolate in ordine a tale profilo, ha argomentato che il CTU avrebbe errato nell'escludere Pt_1 che la causa delle lesioni fosse da individuare nell'assunzione del menzionato farmaco.
In particolare, nella prospettiva del gravame, l'elaborato peritale era erroneo avendo trascurato che: nella documentazione medica prodotta dal ricorrente le lesioni che affliggevano quest'ultimo erano esplicitamente qualificate come focomeliche;
aveva eseguito, indagini per vagliare possibili cause alternative, di natura Pt_1
genetica, che spiegassero la genesi delle lesioni, con esito negativo;
nuovi autorevoli studi clinici intervenuti sulla materia ravvisavano il nesso di causa tra la tipologia di lesioni di cui era affetto e l'assunzione da parte della Pt_1 madre di quest'ultimo, durante la gravidanza, di talidomide;
nessuno dei medici che aveva visitato prima dell'introduzione del Pt_1
giudizio aveva mai ricondotto le suddette lesioni alla sindrome delle bande amniotiche;
pag. 3/8 la diagnosi di sindrome delle bande amniotiche era, peraltro, errata, in quanto di solito comporta un interessamento cranio -facciale (assente nella fattispecie concreta) e di norma non è bilaterale;
la definizione di emimelia usata dal CTU non era completa e se l'esperto nominato dal Tribunale avesse considerato la definizione corretta avrebbe dovuto ricondurre a detta categoria le lesioni che affliggevano il ricorrente.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto che, previa eventuale rinnovazione di
CTU, la Corte accogliesse le conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 21.3.2025 il si è Controparte_1 costituito per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La valutazione del primo giudice in merito all'insussistenza di nesso di causa tra assunzione di in gravidanza da parte della madre di e le lesioni di CP_2 Pt_1 cui quest'ultimo è affetto (lesioni bilaterali alle mani ed ai piedi, ritratte nelle fotografie accluse alla CTU medico legale e descritte nella documentazione medica agli atti) resiste alle critiche mosse con l'atto di appello.
In uno con il primo giudice il Collegio reputa pienamente condivisibili le conclusioni cui il CTU – medico legale- è giunto all'esito del suo accertamento;
trattasi infatti di conclusioni formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione (supportata da puntuali riferimenti alla letteratura scientifica); la relazione peritale è da intendersi qui integralmente richiamata.
Il CTU, accuratamente valutate e descritte le lesioni di (“Per ciò che Pt_1
attiene gli arti superiori, ispettivamente, cingolo scapolare, braccio ed avambraccio bilateralmente normoformati. A carico delle mani, si osserva il seguente complesso malformativo. A destra: grave ipoplasia del I, II, III e IV dito della mano, maggiormente evidente a carico del III e IV dito, con estremità dei monconi connotate da secchezza cutanea ed introflessioni cutanee simil-cicatriziali. A sinistra: ipoplasia
pag. 4/8 del II dito a livello della falange prossimale/intermedia, con apparente aspetto di costrizione cutanea in tal sede ed altresì secchezza e rossore cutaneo loco-regionale; clinodattilia del V dito, comunque presente con sviluppo completo. Per ciò che attiene gli arti inferiori, ispettivamente, cingolo pelvico, coscia e gamba bilateralmente normoformati. A carico dei piedi, si osserva il seguente complesso malformativo. A destra: evidente ipoplasia del I, II e III, con sindattilia cutanea dei monconi relativi al
II-III dito;
il IV e V dito sono connotati da minor grado di ipoplasia rispetto agli altri raggi, con recurvatura mediale dell'asse digitale ed aspetto di costrizione cutanea a carico del IV dito;
le estremità dei monconi del I ed in minor misura del II e III dito sono connotate da secchezza cutanea. A sinistra: evidente ipoplasia del I, II e III, con sindattilia cutanea dei monconi relativi al II-III dito e parziale sindattilia cutanea dei monconi I-II; il IV e V dito sono connotati da minor grado di ipoplasia rispetto agli altri raggi, con recurvatura mediale dell'asse digitale;
le estremità dei monconi del I e del II dito sono connotate da secchezza cutanea”), ha escluso che le anomalie morfologiche riscontrate fossero correlabili all'assunzione di talidomide;
ciò per le seguenti ragioni:
la legge n. 244/2007, all'art. 2 comma 363 estese la possibilità di godere del beneficio indennitario di cui all'art. 1 della Legge 229/2005 (indennizzo per danni correlati a vaccinazioni obbligatorie) per “soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia”;
la tutela indennitaria in discussione si rivolge ai soggetti affetti da lesioni da talidomide con menomazioni consistenti “nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia”;
è possibile definire i predetti quadri morfologici malformativi nel seguente modo: • Amelia: assenza completa dell'arto, con o senza dita della mano a livello della spalla • Emimelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con o senza dita alla sommità del difetto • Focomelia: assenza di uno o più ossa lunghe dell'arto, con dita alla sommità del difetto • Micromelia: riduzione di lunghezza e anomala struttura di una o più ossa dell'arto;
pag. 5/8 la situazione relativa a come documentata dalle immagini radiografiche e Pt_1
coerentemente riscontrata in sede medico legale, non ricade in alcuna delle 4 predette circostanze: non è assente l'intero arto (si esclude dunque la possibilità di amelia); non sono assenti ossa lunghe dell'arto (si esclude così la possibilità di emimelia o focomelia); sono comunque mancanti dita o parti di dita della mano e del piede, e dunque non può configurarsi una condizione di micromelia (in cui per definizione sono presenti tutte le ossa del distretto anatomico in questione, seppur strutturalmente anomale).
Il CTU ha anche replicato - con argomenti puntuali e convincenti, che il
Collegio condivide e a cui integralmente si richiama - alle note critiche formulate dai
CTP di parte ricorrente, richiamate nell'atto di appello, dando anche conto dell'analisi del materiale scientifico proposto dai medesimi CTP a corredo delle proprie censure.
In particolare, il CTU ha evidenziato che la dizione di “focomelia” -più volte riscontrata all'interno della documentazione analizzata- “risulta (…) impropria, in quanto non correttamente descrittiva del reale quadro malformativo artuale in essere”.
Quanto alla definizione di emimelia proposta dai CTP, il CTU ha stigmatizzato che «la precisazione fornita dai CTP Ricorrenti sulla definizione di un quadro di
“emimelia” (in particolare, un quadro di “emimelia terminale”, in cui -a dire dei
Ricorrenti- vi sia l'assenza unicamente di uno o più raggi laterali della mano/piede, in presenza di tutte le ossa lunghe dell'arto, definizione non collimante con quanto discusso dal Sottoscritto CTU in sede di Relazione Preliminare) non risulta comunque pertinente rispetto ai presenti scopi. La casistica presentata dai CTP Ricorrenti
(riguardante gli arti inferiori) attiene infatti la completa assenza di uno o più raggi delle dita dei piedi (ma lo stesso dicasi anche per ciò che attiene le mani) (…) nell'articolo riportato dai CTP Ricorrenti si discute di una casistica di completa assenza di alcuni raggi del piede. Nel caso del Sig. al contrario, tutti i raggi Pt_1
delle mani e dei piedi sono numericamente presenti;
tuttavia, plurimi tra i predetti raggi (sia alle mani che ai piedi) sono incompleti, ossia sono sviluppati solo parzialmente, solo nella porzione prossimale, con assenza ossea unicamente nella porzione distale del raggio, dunque con un aspetto simile a quello di “amputazione”.
Da qui deriva dunque l'inquadramento della figura malformativa nell'alveo di una c.d.
pag. 6/8 malformazione “trasversa”, a tipologia di “amputazione”, richiamando le informazioni già precedentemente discusse in sede di Relazione Preliminare. Il confronto diretto tra la radiografia dei piedi del Sig. (presente nella Relazione medico-legale di Pt_1
Parte Ricorrente al punto n. 8 della documentazione analizzata, del Gennaio 2023, dunque estesa in epoca antecedente il presente accertamento e prodotta come Allegato all'Atto di Ricorso) e la radiografia attinente la casistica di “emimelia terminale” permette agilmente di comprendere come vi sia icto oculi palese differenza tra la situazione del Ricorrente (malformazione di tipo “trasversale” od “amputazione” di alcuni raggi, comunque tutti numericamente presenti) e la situazione descritta dai CTP
Ricorrenti nelle loro note alla Relazione Preliminare di CTU (“emimelia terminale”, con completa assenza di alcuni raggi)».
La non riconducibilità delle lesioni a una delle quattro tipologie esaminate è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del nesso causale tra difetto morfologico e assunzione del farmaco in gravidanza, non essendo necessario, ai fini che qui interessano, l'individuazione di una diagnosi alternativa per definire le lesioni che affliggono Parte_1
In ogni caso, in merito all'ascrizione del quadro di Folloni alla sindrome delle bande amniotiche, il CTU – corredando le proprie conclusioni con puntuali riferimenti bibliografici- ha comunque replicato ai rilievi critici mossi dai CTP, e reiterati in sede di appello, evidenziando che “le manifestazioni malformative artuali [tipiche di tale sindrome] possono essere le uniche manifestazioni afferenti alla Sindrome (nei casi più gravi, possono essere presenti anche malformazioni cranio-facciali o toracoaddominali, ma non sono -per l'appunto- la regola in ogni caso, a differenza di quanto sostenuto dai CTP Ricorrenti), ed al contempo non sono necessariamente asimmetriche, ossia presenti solo in uno dei due lati”.
Per queste ragioni, il Collegio reputa del tutto condivisibili gli approdi cui il primo giudice è pervenuto, con conseguente rigetto dell'appello.
Ogni altra questione è assorbita.
pag. 7/8 La natura della controversia e la complessità delle valutazioni medico -legali necessarie alla definizione della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Lecco;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 1/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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