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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ) e , nella qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2 esercenti le responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Stancampiano, giusta procura in atti C.F._2
- ATTORI -
E
(C.F. ), in persona del Sindacopro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marisca, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e n.q. di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore convenivano in giudizio, Persona_1 dinanzi questo Tribunale, il chiedendone l'accertamento della responsabilità Controparte_1 per l'incidente occorso alla loro figlia il 16/07/2015, alle ore 23 circa, a Roccalumera (ME), in piazza pagina 1 di 9 Madonna del ME, allorquando la bambina, mentre giocava all'interno della piazza, era rovinata al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e parzialmente mancante, non segnalata, riportando la frattura completa angolata terzo distale radio e ulna dx, che aveva determinato postumi di carattere permanente nella misura del 3%, inabilità temporanea assoluta per complessivi giorni 32 e parziale al
50% per giorni 15, oltre a esborsi per spese mediche pari a € 405,00.
Gli attori affermavano la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., e Controparte_1 ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla minore e delle spese mediche, quantificati in complessivi € 12.090,00, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa del 19/12/2018, si costituiva in giudizio il Comune di chiedendo il CP_1 rigetto della domanda attore, escludendo la propria responsabilità e imputando l'evento alla condotta della minore e dei genitori;
in subordine, invocava un concorso di colpa della minore ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Contestava, inoltre, il quantum debeatur ritenuto ingiustificato rispetto alle lesioni riportate ed escludeva la risarcibilità del danno morale e delle spese mediche non documentate.
All'udienza di prima comparizione del 10/01/2019 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita oralmente e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza a trattazione scritta del 27/11/2024 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO Gli attori, nella loro qualità, hanno agito in giudizio prospettando la responsabilità del
[...] ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del CP_1 custode del bene, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato dal bene custodito, a meno che non provi il caso fortuito.
La suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n.
11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e
5 febbraio 2013, n. 2660).
pagina 2 di 9 È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre rilevare che gli attori hanno allegato che la loro figlia è caduta mentre giocava con altri bambini nella piazza “Madonna del ME” di e hanno CP_1 attribuito la caduta alla pavimentazione sconnessa e parzialmente mancante.
Nel corso della fase istruttoria sono stati escussi due testimoni.
La teste ha dichiarato di essere stata presente la sera del sinistro in piazza Testimone_1
Madonna del ME, la quale “si trova in una zona pianeggiante e l'illuminazione seppure esistente non consentiva di illuminare adeguatamente la zona, trattandosi di luce gialla”. Ha ricordato che “poiché vi era il palio dei ragazzi vi era molta gente” e che “ quella sera ero in compagnia della mamma di , quando ad un certo Per_1 punto ho sentito la bambina che piangeva e si era fatta male, ci siamo avvicinati alla stessa e ho visto che la bambina era per terra accusando dolori al braccio dx. Immediatamente io e la mamma di e mio marito abbiamo portato i Per_1 primi soccorsi e immediatamente dopo abbiamo accompagnato la mamma e la bambina a casa loro ove era stato avvisato il papà di . Poi noi siamo andati via e l'indomani ho saputo che la ragazza è stata trasportata all'ospedale, non Per_1 ricordo quale”. Ha precisato che “La ragazza è caduta nella zona alta vicino alla fontana”, ma ha potuto solo
“dire di avere visto la ragazza vicino alla mattonella dissestata ma non [è stata] in grado di riferire se la stessa è stata spinta o ha inciampato perché quando la [loro] attenzione è stata attratta la minore era già a terra” e che “Nel luogo dove si è verificata la caduta non vi era illuminazione suppletiva”.
Ha detto di non essere “al corrente di altre cadute a causa di quella mattonella, anche se” ha tenuto a “fare presente che nella piazza vi erano altre mattonelle non adeguatamente fissate a terra ed è capitato di inciampare” e che pagina 3 di 9 “la mattonella non era segnalata con alcuno strumento idoneo a rappresentare il pericolo”, ma non ha saputo dire
“se la mattonella in questione sia stata sistemata dal . CP_1
Il testimone ha riferito di trovarsi nella piazza del sinistro Testimone_2 unitamente alla moglie e all'attrice, di avere “visto la caduta di ” che “stava Testimone_3 Per_1 giocando con altri bambini e, nel mentre stava correndo, è inciampata ed è caduta per terra”, precisando che “non è Tes_ stata spinta da nessuno”, ma “stava correndo ed è inciampata”, e di averle prestato soccorso assieme a e alla . Il testimone ha notato “che nei pressi della ragazza vi era una mattonella dissestata” e “la ragazza Pt_2 lamentava dolore al polso”. Con riferimento alla piazza ha ricordato che “è illuminata da una luce calda che non consentiva una luce perfetta e la buca non era segnalata”, ma non ha saputo riferire se sia stata riparata.
L'istruttoria orale espletata ha confermato la dinamica del sinistro.
Il teste ha affermato che la caduta della minore si è verificata mentre la stessa correva e Tes_2
Tes_ che il pavimento era dissestato. Anche la teste , per quanto non abbia visto cadere la minore, ha affermato che la stessa di trovava a terra laddove il pavimento era dissestato.
Le fotografie in atti, sebbene non specificamente contestate dal convenuto, rappresentano una pavimentazione con una mattonella ammalorata, ma non consentono una chiara riferibilità alla piazza
Madonna del ME, né alla data del sinistro, non potendosi evincere da alcun elemento – se non dalla mera allegazione attorea – che l'ingrandimento rappresenti proprio la pavimentazione del luogo della caduta.
Cionondimeno, la presenza dell'insidia e la sua efficienza causale nella verificazione del sinistro è emersa proprio dall'istruttoria orale espletata in giudizio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass.
n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso” (Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Dati i principi di cui sopra e dell'istruttoria espletata, si ritiene la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni intrinseche della res - pavimentazione dissestata, unitamente all'insufficiente illuminazione - e la caduta di Persona_1
Né il ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che l'evento sia stato Controparte_1 determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, pagina 4 di 9 neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore del custode (C. Cass., n. 16295/2019), in quanto le condizioni della pavimentazione, ritenute eziologicamente rilevanti attengono a profili strutturali e non contingenti.
Il fatto poi che nessuna doglianza gli attori abbiano rivolto nell'immediato alle autorità comunali non risulta determinante nel momento in cui la prova del fatto è stata fornita in giudizio.
Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta della danneggiata possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati
(cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482).
Peraltro, proprio con riferimento al danneggiato minore di età, la Suprema Corte ha affermato che
“Dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita al minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto
l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da pagina 5 di 9 norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/02/2020, n. 4178).
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che sia caduta mentre stava correndo in Persona_1 una piazza affollata, per via del palio dei ragazzi, in uno spazio non dedicato a parco giochi, alle ore
23, in presenza di scarsa illuminazione artificiale, inciampando nelle piastrelle sconnesse, consente di attribuire alla sua condotta una certa efficacia eziologica, dal momento che è possibile ravvisare un comportamento imprudente della minore - di anni 8 al momento del fatto-, che proprio per la presenza di una luce debole avrebbe dovuto incedere con maggiore cautela per evitare di inciampare.
La riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., permette di ritenere assorbita la richiesta valutazione della “culpa in vigilando” del genitore, di cui all'art. 2048 c.c., dal momento che è esclusa “la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando"” (cfr. Cass. n. 3557/2020 cit.; conformemente, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005, Rv. 580012 - 01; risultano sostanzialmente conformi alle decisioni fin qui richiamate, altresì: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 630 del 11/02/1978, Rv. 389946 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 1736 del 12/04/1978, Rv. 391149 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4691 del 16/04/1992,
Rv. 476851 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4332 del 05/05/1994, Rv. 486491 - 01).
Ciò permette di ritenere il concorso causale della minore nella verificazione del sinistro, nella misura del 50% e di affermare per il restante 50% la responsabilità del che Controparte_1 va condannato al risarcimento del danno nella misura di seguito indicata.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , ha verificato che la minore, in Persona_2 seguito al sinistro, ha riportato la “frattura terzo distale radio e ulna a destra, trattata in narcosi a riduzione incruenta delle fratture”, lesione compatibile con la dinamica del sinistro, e ha chiarito che sono residuati postumi a carattere permanente rappresentati da “esiti modicamente dolorosi di frattura di radio e ulne dx
(biossea) senza limitazioni funzionali delle articolazioni contigue”, valutabili nella misura del 3% di invalidità permanente.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto alla danneggiata un periodo di inabilità temporanea parziale pari a complessivi giorni 48 (quarantotto), di cui giorni 27 (ventisette) al 75% e giorni 21 (ventuno) al
50% e ha ritenuto congrue le spese documentate pari a € 206,73.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa, ben motivate e non contestate. pagina 6 di 9 Il danno subito da deve essere liquidato, nell'ambito del danno non patrimoniale Persona_1 di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972,
26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico/dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dalla minore va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Conseguentemente, agli attori, nella loro qualità, va riconosciuta complessivamente la somma di €
8.074,25 all'attualità, di cui € 4.538,00 a titolo di danno biologico (3% per un soggetto di 8 anni all'epoca del fatto) ed € 3.536,25 a titolo di inabilità temporanea (27 giorni al 75% e 21 giorni al 50%), importo che va dimezzato per il riconosciuto concorso di colpa.
Non si opera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dal minore già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, considerata l'inesistenza di allegazioni concernenti specifiche situazioni dolorose e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dalla danneggiata (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale
[…] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pagina 7 di 9 pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
Gli attori hanno richiesto la liquidazione delle spese mediche per € 206,73, ritenute congrue dal
CTU, ma esse non possono essere liquidate in quanto il danno patrimoniale risulta subito dagli attori in proprio e non nella loro qualità.
Ne deriva che per ottenerne il relativo ristoro avrebbero dovuto agire anche in proprio e non solo nella qualità dispiegata.
L'importo di euro 8.074,25 va devalutato all'epoca del sinistro ed ammonta ad euro 6.722,94.
Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno ed ammonta ad euro 8.889,69 (di cui euro 2.166,75 per rivalutazione ed euro 815,44 per interessi).
Detto importo, in base al concorso di responsabilità, va dimezzato e l'importo dovuto agli attori, a titolo di risarcimento, ammonta, pertanto, ad euro 4.444,84.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sull'importo liquidato, sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Parte_2
della somma di € 4.444,84, importo rivalutato con gli interessi, oltre interessi legali Persona_1 dalla decisione al soddisfo.
Le spese del giudizio sono compensate per metà e sono poste per il residuo 50% a carico del convenuto e vanno distratte in favore dell'avv. Carlo Stancampiano, che ha reso la relativa dichiarazione.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/22, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00, parametri medi) in euro 1.413,78 oltre spese generali, iva e cpa, importo già ridotto, così determinato: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase pagina 8 di 9 decisionale, € 275,57 a titolo di contributo unificato, bollo e notifica, importo su cui applicare la decurtazione del 50%.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 4675/2018, promosso da Pt_1
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Parte_2 Per_1
(attori) nei confronti del in persona del Sindaco pro tempore
[...] Controparte_2
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità del
[...] nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna il al CP_1 Controparte_1 pagamento, in favore di e di n.q., della somma di € Parte_1 Parte_2
4.444,84 – importo già rivalutato con gli interessi -, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. compensa in ragione della metà le spese processuali tra le parti;
3. condanna il alla rifusione dell'altra metà delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro in euro 1.413,78 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv.
Carlo Stancampiano;
4. pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto.
Così deciso in Messina il 21.02.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Miano Angelica, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ) e , nella qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2 esercenti le responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Stancampiano, giusta procura in atti C.F._2
- ATTORI -
E
(C.F. ), in persona del Sindacopro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marisca, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e n.q. di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore convenivano in giudizio, Persona_1 dinanzi questo Tribunale, il chiedendone l'accertamento della responsabilità Controparte_1 per l'incidente occorso alla loro figlia il 16/07/2015, alle ore 23 circa, a Roccalumera (ME), in piazza pagina 1 di 9 Madonna del ME, allorquando la bambina, mentre giocava all'interno della piazza, era rovinata al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e parzialmente mancante, non segnalata, riportando la frattura completa angolata terzo distale radio e ulna dx, che aveva determinato postumi di carattere permanente nella misura del 3%, inabilità temporanea assoluta per complessivi giorni 32 e parziale al
50% per giorni 15, oltre a esborsi per spese mediche pari a € 405,00.
Gli attori affermavano la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., e Controparte_1 ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla minore e delle spese mediche, quantificati in complessivi € 12.090,00, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa del 19/12/2018, si costituiva in giudizio il Comune di chiedendo il CP_1 rigetto della domanda attore, escludendo la propria responsabilità e imputando l'evento alla condotta della minore e dei genitori;
in subordine, invocava un concorso di colpa della minore ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Contestava, inoltre, il quantum debeatur ritenuto ingiustificato rispetto alle lesioni riportate ed escludeva la risarcibilità del danno morale e delle spese mediche non documentate.
All'udienza di prima comparizione del 10/01/2019 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita oralmente e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza a trattazione scritta del 27/11/2024 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO Gli attori, nella loro qualità, hanno agito in giudizio prospettando la responsabilità del
[...] ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del CP_1 custode del bene, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato dal bene custodito, a meno che non provi il caso fortuito.
La suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n.
11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e
5 febbraio 2013, n. 2660).
pagina 2 di 9 È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre rilevare che gli attori hanno allegato che la loro figlia è caduta mentre giocava con altri bambini nella piazza “Madonna del ME” di e hanno CP_1 attribuito la caduta alla pavimentazione sconnessa e parzialmente mancante.
Nel corso della fase istruttoria sono stati escussi due testimoni.
La teste ha dichiarato di essere stata presente la sera del sinistro in piazza Testimone_1
Madonna del ME, la quale “si trova in una zona pianeggiante e l'illuminazione seppure esistente non consentiva di illuminare adeguatamente la zona, trattandosi di luce gialla”. Ha ricordato che “poiché vi era il palio dei ragazzi vi era molta gente” e che “ quella sera ero in compagnia della mamma di , quando ad un certo Per_1 punto ho sentito la bambina che piangeva e si era fatta male, ci siamo avvicinati alla stessa e ho visto che la bambina era per terra accusando dolori al braccio dx. Immediatamente io e la mamma di e mio marito abbiamo portato i Per_1 primi soccorsi e immediatamente dopo abbiamo accompagnato la mamma e la bambina a casa loro ove era stato avvisato il papà di . Poi noi siamo andati via e l'indomani ho saputo che la ragazza è stata trasportata all'ospedale, non Per_1 ricordo quale”. Ha precisato che “La ragazza è caduta nella zona alta vicino alla fontana”, ma ha potuto solo
“dire di avere visto la ragazza vicino alla mattonella dissestata ma non [è stata] in grado di riferire se la stessa è stata spinta o ha inciampato perché quando la [loro] attenzione è stata attratta la minore era già a terra” e che “Nel luogo dove si è verificata la caduta non vi era illuminazione suppletiva”.
Ha detto di non essere “al corrente di altre cadute a causa di quella mattonella, anche se” ha tenuto a “fare presente che nella piazza vi erano altre mattonelle non adeguatamente fissate a terra ed è capitato di inciampare” e che pagina 3 di 9 “la mattonella non era segnalata con alcuno strumento idoneo a rappresentare il pericolo”, ma non ha saputo dire
“se la mattonella in questione sia stata sistemata dal . CP_1
Il testimone ha riferito di trovarsi nella piazza del sinistro Testimone_2 unitamente alla moglie e all'attrice, di avere “visto la caduta di ” che “stava Testimone_3 Per_1 giocando con altri bambini e, nel mentre stava correndo, è inciampata ed è caduta per terra”, precisando che “non è Tes_ stata spinta da nessuno”, ma “stava correndo ed è inciampata”, e di averle prestato soccorso assieme a e alla . Il testimone ha notato “che nei pressi della ragazza vi era una mattonella dissestata” e “la ragazza Pt_2 lamentava dolore al polso”. Con riferimento alla piazza ha ricordato che “è illuminata da una luce calda che non consentiva una luce perfetta e la buca non era segnalata”, ma non ha saputo riferire se sia stata riparata.
L'istruttoria orale espletata ha confermato la dinamica del sinistro.
Il teste ha affermato che la caduta della minore si è verificata mentre la stessa correva e Tes_2
Tes_ che il pavimento era dissestato. Anche la teste , per quanto non abbia visto cadere la minore, ha affermato che la stessa di trovava a terra laddove il pavimento era dissestato.
Le fotografie in atti, sebbene non specificamente contestate dal convenuto, rappresentano una pavimentazione con una mattonella ammalorata, ma non consentono una chiara riferibilità alla piazza
Madonna del ME, né alla data del sinistro, non potendosi evincere da alcun elemento – se non dalla mera allegazione attorea – che l'ingrandimento rappresenti proprio la pavimentazione del luogo della caduta.
Cionondimeno, la presenza dell'insidia e la sua efficienza causale nella verificazione del sinistro è emersa proprio dall'istruttoria orale espletata in giudizio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass.
n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso” (Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Dati i principi di cui sopra e dell'istruttoria espletata, si ritiene la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni intrinseche della res - pavimentazione dissestata, unitamente all'insufficiente illuminazione - e la caduta di Persona_1
Né il ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che l'evento sia stato Controparte_1 determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, pagina 4 di 9 neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore del custode (C. Cass., n. 16295/2019), in quanto le condizioni della pavimentazione, ritenute eziologicamente rilevanti attengono a profili strutturali e non contingenti.
Il fatto poi che nessuna doglianza gli attori abbiano rivolto nell'immediato alle autorità comunali non risulta determinante nel momento in cui la prova del fatto è stata fornita in giudizio.
Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta della danneggiata possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati
(cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482).
Peraltro, proprio con riferimento al danneggiato minore di età, la Suprema Corte ha affermato che
“Dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita al minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto
l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da pagina 5 di 9 norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/02/2020, n. 4178).
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che sia caduta mentre stava correndo in Persona_1 una piazza affollata, per via del palio dei ragazzi, in uno spazio non dedicato a parco giochi, alle ore
23, in presenza di scarsa illuminazione artificiale, inciampando nelle piastrelle sconnesse, consente di attribuire alla sua condotta una certa efficacia eziologica, dal momento che è possibile ravvisare un comportamento imprudente della minore - di anni 8 al momento del fatto-, che proprio per la presenza di una luce debole avrebbe dovuto incedere con maggiore cautela per evitare di inciampare.
La riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., permette di ritenere assorbita la richiesta valutazione della “culpa in vigilando” del genitore, di cui all'art. 2048 c.c., dal momento che è esclusa “la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando"” (cfr. Cass. n. 3557/2020 cit.; conformemente, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005, Rv. 580012 - 01; risultano sostanzialmente conformi alle decisioni fin qui richiamate, altresì: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 630 del 11/02/1978, Rv. 389946 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 1736 del 12/04/1978, Rv. 391149 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4691 del 16/04/1992,
Rv. 476851 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4332 del 05/05/1994, Rv. 486491 - 01).
Ciò permette di ritenere il concorso causale della minore nella verificazione del sinistro, nella misura del 50% e di affermare per il restante 50% la responsabilità del che Controparte_1 va condannato al risarcimento del danno nella misura di seguito indicata.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , ha verificato che la minore, in Persona_2 seguito al sinistro, ha riportato la “frattura terzo distale radio e ulna a destra, trattata in narcosi a riduzione incruenta delle fratture”, lesione compatibile con la dinamica del sinistro, e ha chiarito che sono residuati postumi a carattere permanente rappresentati da “esiti modicamente dolorosi di frattura di radio e ulne dx
(biossea) senza limitazioni funzionali delle articolazioni contigue”, valutabili nella misura del 3% di invalidità permanente.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto alla danneggiata un periodo di inabilità temporanea parziale pari a complessivi giorni 48 (quarantotto), di cui giorni 27 (ventisette) al 75% e giorni 21 (ventuno) al
50% e ha ritenuto congrue le spese documentate pari a € 206,73.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa, ben motivate e non contestate. pagina 6 di 9 Il danno subito da deve essere liquidato, nell'ambito del danno non patrimoniale Persona_1 di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972,
26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico/dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dalla minore va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Conseguentemente, agli attori, nella loro qualità, va riconosciuta complessivamente la somma di €
8.074,25 all'attualità, di cui € 4.538,00 a titolo di danno biologico (3% per un soggetto di 8 anni all'epoca del fatto) ed € 3.536,25 a titolo di inabilità temporanea (27 giorni al 75% e 21 giorni al 50%), importo che va dimezzato per il riconosciuto concorso di colpa.
Non si opera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dal minore già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, considerata l'inesistenza di allegazioni concernenti specifiche situazioni dolorose e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dalla danneggiata (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale
[…] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pagina 7 di 9 pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
Gli attori hanno richiesto la liquidazione delle spese mediche per € 206,73, ritenute congrue dal
CTU, ma esse non possono essere liquidate in quanto il danno patrimoniale risulta subito dagli attori in proprio e non nella loro qualità.
Ne deriva che per ottenerne il relativo ristoro avrebbero dovuto agire anche in proprio e non solo nella qualità dispiegata.
L'importo di euro 8.074,25 va devalutato all'epoca del sinistro ed ammonta ad euro 6.722,94.
Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno ed ammonta ad euro 8.889,69 (di cui euro 2.166,75 per rivalutazione ed euro 815,44 per interessi).
Detto importo, in base al concorso di responsabilità, va dimezzato e l'importo dovuto agli attori, a titolo di risarcimento, ammonta, pertanto, ad euro 4.444,84.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sull'importo liquidato, sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Parte_2
della somma di € 4.444,84, importo rivalutato con gli interessi, oltre interessi legali Persona_1 dalla decisione al soddisfo.
Le spese del giudizio sono compensate per metà e sono poste per il residuo 50% a carico del convenuto e vanno distratte in favore dell'avv. Carlo Stancampiano, che ha reso la relativa dichiarazione.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/22, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00, parametri medi) in euro 1.413,78 oltre spese generali, iva e cpa, importo già ridotto, così determinato: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase pagina 8 di 9 decisionale, € 275,57 a titolo di contributo unificato, bollo e notifica, importo su cui applicare la decurtazione del 50%.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 4675/2018, promosso da Pt_1
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Parte_2 Per_1
(attori) nei confronti del in persona del Sindaco pro tempore
[...] Controparte_2
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità del
[...] nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna il al CP_1 Controparte_1 pagamento, in favore di e di n.q., della somma di € Parte_1 Parte_2
4.444,84 – importo già rivalutato con gli interessi -, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. compensa in ragione della metà le spese processuali tra le parti;
3. condanna il alla rifusione dell'altra metà delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro in euro 1.413,78 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv.
Carlo Stancampiano;
4. pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto.
Così deciso in Messina il 21.02.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Miano Angelica, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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