TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 9850 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Altri contratti d'opera vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRIFFO SAVERIO presso cui elett.te domicilia giusta procura rilasciata in corso di causa in TRENTOLA DUCENTA alla VIA DE
SIMONE n. 133,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. PRINCIPATO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
AVERSA alla VIA P. RIVERSO n. 202 presso il difensore avv.
PRINCIPATO ANTONIO giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2/12/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione notificato il 13/02/2023 l'attrice asserendo di aver intrattenuto con la convenuta Parte_1 [...]
rapporti commerciali, si è dichiarata creditrice della CP_1
medesima in forza di un contratto di subappalto stipulato in forma orale,
opere poi effettivamente realizzate nel periodo gennaio-febbraio 2021
per un corrispettivo di euro 17.507,00.
Ha dunque concluso l'attrice come segue: “1) Accertare che in ragione
della esecuzione dei lavori ad essa subappaltati la società attrice ha diritto al pagamento del corrispettivo;
2) Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di essa società della somma di euro
17.507.00, oltre interessi moratori dalla prima costituzione in mora, o
di quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) Condannare la
convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
che contestava decisamente gli avversi assunti, concludendo per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
La convenuta, da un lato, confermava di aver intrattenuto con l'attrice un rapporto regolato da un contratto di subappalto stipulato nei primi mesi dell'anno 2018, il cui corrispettivo è stato interamente corrisposto
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 8 nelle mani della subappaltatrice. Dall'altro lato, contestava, in primo luogo, di aver stipulato con l'attrice un contratto di subappalto nel periodo di gennaio - febbraio 2021 per lavori aggiuntivi e, in secondo luogo, che tali lavori sarebbero stati regolarmente eseguiti dalle maestranze alle dipendenze della nel periodo Controparte_2
andato dal gennaio a febbraio 2021 né di aver mai ricevuto alcun
Preventivo datato 17/02/2021 per l'importo di € 17.507,00 per tali presunti lavori.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Si premette in diritto che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore
è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent.
30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà
quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-96; Cass., n.
3232-98; n. 11629-99).
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 8 Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che
è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale prova posta a carico di parte attrice non può dirsi raggiunta, non avendo la stessa provato alcunché in ordine all'esistenza del (contestato ex adverso) contratto di subappalto per lavori “extra” stipulato oralmente nei primi mesi dell'anno 2021 né, tantomeno, dell'avvenuta esecuzione delle opere asseritamente subappaltate.
Si osserva, sul punto, che parte attrice ha agito in giudizio asserendo di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto di subappalto rimasto,
tuttavia, insoddisfatto.
E' incontroverso, poiché affermato dalla stessa attrice, che il contratto
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 8 in questione non è stato stipulato per iscritto, ma oralmente.
Ora, è pacifico che per il contratto di (sub)appalto il Legislatore non ha previsto la forma scritta ab substantiam, per cui, lo stesso è valido ed efficace anche ove concluso oralmente, vigendo, nel nostro ordinamento, il principio di libertà delle forme, per cui, al di là delle ipotesi in cui è prescritta la forma scritta a pena di nullità, ex art. 1350
c.c., è nella disponibilità delle parti la scelta sulla forma della stipula del contratto.
Invero, il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. è a forma libera,
nel senso che può essere validamente stipulato anche oralmente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali con riferimento alla costruzione di navi o aeromobili (articoli 237 e 852 del codice della navigazione) e quando la veste di contraente viene assunta dalla P.A..
La giurisprudenza ha sul punto evidenziato che la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso oralmente, anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cass., n. 2303/2017).
Nella fattispecie, alla luce della puntuale contestazione mossa dalla convenuta alla reale esistenza di un rapporto contrattuale intrattenuto dalle parti nei mesi di gennaio-febbraio 2021, l'attrice non ha provato alcunché in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale in questione e degli asseriti lavori effettuati.
Va sul punto considerato che il contratto di subappalto versato in atti
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 8 dall'attrice non viene in rilievo, trattandosi di contratto pacificamente stipulato dalle parti in data precedente per lavori eseguiti nell'anno 2019, mentre alcunché dimostra il preventivo “lavori extra” n. 9 (recante data illeggibile).
Per altro verso, non è stata ammessa la prova orale articolata dall'attrice in quanto evidentemente superflua oltre che generica, non avendo l'attrice medesima anzitutto dimostrato la qualifica del Persona_1
(sedicente procuratore speciale di , circostanza questa tuttavia Parte_1
documentalmente smentita dalla convenuta, come da documentazione acclusa alla memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c.) ed in secondo luogo nemmeno è stato indicato il corrispettivo pattuito per tali lavori, circostanza questa dirimente per i fatti per cui vi è causa, ove l'attrice ne lamenta il mancato pagamento.
Va ricordato, sul punto, che non è demandabile al giudice il compito di eliminare le parti valutative, descrittive e/o negative della prova testimoniale, che la rende inammissibile, al fine di enucleare il fatto da provare, in quanto il compito spettante al giudicante è la mera decisione della ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova che devono essere offerti alla sua valutazione in osservanza dell'onere che fa esclusivamente capo alla parte tanto nella scelta dell'an quanto nella scelta del quomodo (si v., ex multiis, Cass., Ord. n. 1808/2015 e Cass.,
Ord. n. 20997/2011).
In definitiva, quindi, ritiene questo Tribunale ritiene che parte attrice,
sulla scorta della documentazione in atti, non abbia raggiunto la prova del contratto c.d. extra per il quale sarebbero state realizzate le opere di
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 8 cui al preventivo in atti, in difetto di prova di un atto scritto in tal senso né potendosi desumere l'esistenza del contratto nemmeno per facta concludentia ricostriure per i soli rapporti contrattuali intercorsi nel passato tra le parti e definitivamente estinti, come dimostrato per via documentale dalla convenuta.
Si impone, pertanto, il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza di e sono Parte_2
liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
parametri medi per tutte le fasi processuali espletate (esclusa, quindi,
quella istruttoria) secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00 secondo il criterio del disputatum, non potendosi condividere per tali ragioni la notula depositata dal procuratore di parte convenuta ex art. 75 disp. att.
c.p.c., con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del medesimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_2
ontro così provvede:
[...] Controparte_1
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_2
2) Condanna l pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore della convenuta che qui si liquidano in euro 3.397,00
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. PRINCIPATO ANTONIO.
Così deciso in Aversa il 15/01/2025
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 8 IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 9850/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 8