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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3247/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 10 FEBBRAIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3247 DELL'ANNO 2024
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate in atti, ove le parti hanno ribadito le ragioni poste alle basi delle rispettive conclusioni, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3247 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Annalisa Madonna( P.E.C.: . apoli.it) giusta procura generale Email_1 Email_2 Pt_1 alle liti del 15 settembre 2022 a rogito del notar Rep. 22594 Racc. 10527, in atti, ed Persona_1 elettivamente domiciliato con la stessa in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Pt_1
Uffici dell'Avvocatura Comunale
OPPONENTE
E
con sede legale in Milano, al Corso Monforte 20, Codice Fiscale, Registro delle Controparte_1
Imprese e Partita Iva n. , iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo P.IVA_2 del gruppo bancario Albo Gruppi Bancari n. 3158, in persona del procuratore speciale, CP_1 dott. nato a Roma il [...] , in [...] procura speciale del 18 gennaio 2018 Controparte_2 per notaio di Milano, rep. n. 31404, racc. n. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Persona_2
Rotoli, presso il quale elett.te domicilia in lla Via Giordano Bruno 169, come da mandato in atti Pt_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Parte opponente:
- accertare e dichiarare che la domanda formulata da con ricorso per ingiunzione RG Controparte_1
22579/23 è improponibile per frazionamento del credito;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto
7248/23.
Nel merito: - accertare e dichiarare che la fattispecie dedotta in giudizio esula dall'ambito di applicazione del d.lgs 231/02, per cui non sono dovuti gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, né il risarcimento ex art. 6 d. lgs. 231/2002; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. non vanno calcolati ex art.
1284, co. 4, c.c., bensì computati al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- revocare il decreto ingiuntivo nella parte in cui ingiunge il pagamento di € 1.120,00 e non della somma forfettaria di € 40,00, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002.
Condannare parte opposta alla rifusione, in favore del rappresentato in giudizio da avvocato Parte_1 iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.;
Parte opposta:
- rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, condannare il comune debitore al pagamento dell'im-porto di € 39.457,24 a titolo di interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02 maturati dalle scadenze delle fatture alla data dell'effettivo paga-mento, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. calcolati ex art. 1284 comma 4 dalla data della domanda monitoria sugli interessi scaduti da oltre sei mesi;
€ 1.120,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.L.vo
231/02; € 53,82 per spese notarili, oltre spese e compensi legali della procedura monitoria.
- Con condanna del opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7248/2023, emesso in data 19.12.2023, il Tribunale di Napoli ingiungeva al di pagare in favore di quale cessionaria dei Parte_1 Controparte_1 crediti di “ ”- con sede in Parete (CE), l'importo di euro 39.457,24, a titolo di Controparte_3 interessi moratori, come maturati ex d.lgs 231/2002, nonché risarcimento forfettario di cui all'art 6 del medesimo decreto legislativo, per il ritardato pagamento delle fatture emesse dalla cedente CP_3
a titolo corrispettivo per le attività di accoglienza di bambini e famiglie espletate in forza della
Convenzione rep. n. 127 del 13.11.2015, e successive proroghe, conclusa con il Parte_1
Il proponeva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo, preliminarmente, la violazione del divieto di frazionamento del credito e la consequenziale improcedibilità della domanda, avendo parte opposta proposto, a pochi giorni di distanza, due distinti procedimenti monitori ( e precisamente: ricorso iscritto al RG n. 22007/2023, accolto con decreto ingiuntivo n. 6578/2023 del 09/11/2023, notificato al in data 19/12/2023; ricorso Parte_1
RG n. 22579/2023, accolto con decreto ingiuntivo n. 7248/2023 del 19/12//2023, notificato in data
27/12/2023, opposto in questa sede) per il pagamento di interessi maturati per il tardivo pagamento di fatture emesse dalla , sempre per i medesimi i servizi di assistenza a minori, Parte_2 tutte relative a crediti di cui si era resa cessionaria, crediti già tutti esigibili alla data di CP_1 proposizione dei ricorsi monitori. Nel merito, eccepiva la non debenza degli interessi di cui al richiamato d.lgs n. 231/2002, deducendo l'inapplicabilità di tale speciale disciplina ai rapporti tra la cedente e il Comune ceduto, data la natura assistenziale della prestazione oggetto della Convenzione stipulata tra le parti.
Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa, celebrata mediante trattazione scritta, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data odierna e, dunque, decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte ( v. Cass. n. 14143/2021) le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario).
Nel caso di specie, l'opposta, quale cessionaria della medesima Cooperativa, ha chiesto, con due diversi ricorsi monitori depositati a distanza di pochi, il pagamento di crediti del tutto analoghi, in quanto riferiti ad interessi maturati per il tardivo pagamento da parte del delle Parte_1 fatture emesse dalla cedente sulla base della medesima convenzione. Trattasi di crediti per interessi maturati su fatture relative solo a periodi differenti, ma tutte nascenti dal medesimo rapporto contrattuale, tutte ampiamente scadute alla data della proposizione del primo dei due ricorsi.
I suddetti dati emergono documentalmente e non sono oggetto di contestazione.
Risulta, quindi, che l'opposta in relazione a crediti del tutto analoghi abbia preferito proporre, senza giustificazione che possa ritenersi valida sul piano né processuale né sostanziale, due autonome domande, entrambe introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo a distanza di pochi giorni.
Non appare, infatti, interesse meritevole di tutela processuale da un punto di vista probatorio la circostanza, riferita dall'opponente alla base della scelta di proporre due distinti ricorsi, ossia che i crediti di cui trattasi originerebbero da fatture oggetto di diversi atti di cessione e certificazione del credito da parte del Pt_1
Tutte le certificazioni dei crediti sono infatti antecedenti all'introduzione dei riferiti ricorsi e non può negarsi che tutte le pretese azionate restano analogamente volte al riconoscimento degli interessi, ai sensi del d.lgs n. 231/2002, già maturati alla data dell'introduzione della prima procedura monitoria sulla base di fatture pagate in ritardo ed originati dalla medesimo rapporto sostanziale.
Il dato meramente formale dei differenti atti di cessione ( peraltro in relazione ai quali nemmeno sussiste deduzione dell'applicazione di diverse discipline legislative) non toglie unità alla vicenda sostanziale da cui nascono i differenti crediti, né impone accertamenti e istruttorie differenti (nemmeno prospettati), con la conseguenza per cui, alla luce dei condivisi principi innanzi espressi, non si giustifica la tutela frazionata del credito.
L'opposizione va dunque accolta e va dichiarata improponibile la domanda proposta dall'opposto con il ricorso monitorio, con assorbimento del rilievo di tutti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'opposto. La liquidazione è operata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ( come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'importanza dell'affare e dell'effettiva attività processuale espletata ( valore della causa, come da domanda: scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accogliendo l'opposizione, dichiara improponibile la domanda proposta dal CP_1
con il ricorso monitorio e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7248/2023;
[...] 2) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione, che si liquidano in € 313,00 per esborsi ed € 5260,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge
Napoli, il 10.2.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero