Articolo 1 della Legge 30 luglio 1950, n. 739
Articolo 2
Versione
22 settembre 1950
Art. 1.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennita' di accantonamento prevista dall' art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156 , quale risulta modificato dall' art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394 , e' attribuita in misura pari al 50 per cento della indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennita', di accantonamento e' attribuita in misura pari al 25% dell'indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennita' di accantonamento e' attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.
Entrata in vigore il 22 settembre 1950