Art. 1.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennita' di accantonamento prevista dall' art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156 , quale risulta modificato dall' art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394 , e' attribuita in misura pari al 50 per cento della indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennita', di accantonamento e' attribuita in misura pari al 25% dell'indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennita' di accantonamento e' attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennita' di accantonamento prevista dall' art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156 , quale risulta modificato dall' art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394 , e' attribuita in misura pari al 50 per cento della indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennita', di accantonamento e' attribuita in misura pari al 25% dell'indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennita' di accantonamento e' attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.