Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 28.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2658 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maria Luisa Giuliano;
Opponente
E
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Viviana La Ghezza;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - contributi previdenziali.
*******
Con ricorso depositato il 27.2.2024 ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2023, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 103.010,73, Controparte_2
a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2000 al 2021.
Ha innanzitutto eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, in ragione della mancanza di atti interruttivi relativi nel periodo dal 2000 al 2008.
21.7.2022, potesse giudicarsi idonea ad impedirne il decorso.
Ha parallelamente precisato di avere presentato istanza di rateizzazione inerente le annualità dal 2010 al 2017, con regolare pagamento delle rate programmate.
L'opponente ha ulteriormente sostenuto l'inammissibilità della pretesa monitoria, sempre per le annualità dal 2010 al 2017 (oltre che per l'annualità
2009), avendo esse già formato oggetto di cartelle esattoriali, con iscrizione ipotecaria – del 2022 – su due immobili di sua proprietà.
Ha pertanto invocato i divieti di bis in idem e di abuso del diritto, nonché la carenza di interesse ad agire della opposta. CP_1
Costituitosi il contraddittorio, la ha innanzitutto allegato di CP_1
aver tempestivamente interrotto i termini di prescrizione, decorrenti dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione CP_1
annuale obbligatoria. A tale ultimo proposito, ha dunque evidenziato come alcun termine prescrizionale fosse decorso in relazione ai contributi dovuti a partire dall'anno 2008, proprio perché, da tale momento, non Parte_1
aveva inviato i propri dati reddituali;
nella medesima prospettiva, ha sostenuto come tale condotta fosse da inquadrare alla stregua di un doloso occultamento del debito, con sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8), c.c.
Parte opposta ha parallelamente negato di aver serbato una condotta vessatoria nei riguardi dell'ingiunto, rimarcando, nell'ordine: - che il piano di rateizzazione ha riguardato una somma nettamente inferiore rispetto a quanto dovuto;
- che la stessa rateizzazione era stata attivata solo successivamente alla diffida del 2022, con pagamento di un importo irrisorio;
- di non essere stata a conoscenza della dilazione, al momento del deposito del ricorso monitorio.
Ha parallelamente argomentato circa l'irrilevanza dell'ipoteca già iscritta
Pag. 2 di 6 sugli immobili di proprietà dell'opponente, non essendo essa idonea a privarla dell'interesse ad agire in sede monitoria.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione proposta deve innanzitutto giudicarsi infondata nella parte relativa all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi riferiti agli anni 2000 – 2008.
La infatti, in occasione della propria costituzione nel CP_1
giudizio di opposizione ha allegato e documentato di aver tempestivamente interrotto i termini di prescrizione.
Peraltro, proprio con riguardo al credito contributivo relativo all'anno 2008, è corretta ed è da condividere la tesi difensiva dell'ente previdenziale ingiungente, nella misura in cui, in difetto della trasmissione dei dati reddituali, v'è stato anche il mancato decorso dei termini di prescrizione, perlomeno sino al momento in cui il creditore non ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi del professionista iscritto.
E' quanto si evince, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria difensiva dell'opposta, ossia che “in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995 n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982 n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. n. 4981/2014).
Per ciò che riguarda i crediti residui, parimenti è da escludere la prescrizione, in ragione della pacifica notificazione delle cartelle esattoriali,
Pag. 3 di 6 della ricezione della diffida del 2022 e del riconoscimento di debito da ricollegarsi alla presentazione di istanza di dilazione.
A proposito, specificamente, della diffida del 2022, giova ricordare che, in tema di prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. n.
24116/2016).
Ad ogni modo, non è ravvisabile l'efficacia interruttiva in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore.
Nel caso di specie, la richiesta inoltrata al debitore presentava tutte le caratteristiche idonee ad attribuire ad essa portata interruttiva della prescrizione.
2. Procedendo, poi, all'esame del secondo motivo di opposizione, quest'ultima deve essere accolta.
Infatti, in relazione ai crediti contributivi relativi alle annualità dal 2010 al
2017: - essi sono stati consacrati in cartelle esattoriali ritualmente notificate all'odierno ingiunto, quest'ultimo non ha proposto opposizione;
- è stata iscritta ipoteca su due immobili di proprietà del debitore, già prima che
Pag. 4 di 6 venisse presentato ricorso monitorio;
- soprattutto, è stata richiesta ed accordata rateizzazione, in corso di esecuzione.
In tale contesto, non risulta che per le predette annualità (lo si ripete, dal
2010 al 2017, escluso l'anno 2009) parte opposta abbia dedotto, a supporto della propria domanda giudiziale, un vantaggio giuridico concreto.
Piuttosto, la si è limitata a dedurre che la rateizzazione era CP_1
intervenuta successivamente alla diffida del 2022 e di non esserne stata a conoscenza al momento del deposito del ricorso monitorio.
Dunque, ferma la valutazione autonoma della legittimità dell'iniziativa monitoria con riferimento alle residue annualità, la stessa deve dichiararsi parzialmente inammissibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, per gli anni dal 2010 al 2017.
Diversamente, per ciò che concerne le pretese relative alle annualità dal
2000 al 2008 (in relazione alle quali parte opponente, in occasione delle note autorizzate, ha dedotto di aver successivamente appreso come anch'esse siano state oggetto di cartelle esattoriali e del successivo discarico), c'è da rimarcare che l'interesse ad agire della è CP_1 perlomeno sopravvenuto in seguito all'opposizione, soprattutto in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dallo stesso Pt_1
.
[...]
3. In conclusione l'opposizione dev'essere solo parzialmente accolta e, revocato il decreto ingiuntivo, l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 59.713,20, ossia pari alla differenza tra la somma di €
103.010,73 (oggetto di decreto ingiuntivo) e quella di € 43.297,53.
4. Le spese processuali (ivi comprese quelle della fase monitoria) vanno integralmente compensate tra le parti, valutato il complessivo esito della controversia.
Pag. 5 di 6 Sempre tenuto conto dell'esito complessivo della lite, non sussistono i presupposti per una statuizione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di iscritto al n. 2658 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1751/2023, emesso dalla Sezione lavoro del
Tribunale di Bari in data 5.12.2023,
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di Controparte_1
€ 59.713,20, oltre agli accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 28.3.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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