CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 333 del ruolo generale delle cause dell'anno
2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Alessandra De Benedittis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nardò (Le), alla Via A. Segni n. 4;
-APPELLANTE-
E
(P. Iva: ), già in persona del l.r.p.t., e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
quale mandataria - giusta procura a rogito notar di TR (rep. 42351; racc. Persona_1
15678) - (P. Iva: , già rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n.5A, è domiciliata come da procura generale in atti;
-APPELLATA-
All'udienza del 5/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 25.11.2019, Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, contestando le pretese avanzate Controparte_1
dalla stessa, giacché fondate su una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine asseritamente illegittima per ragioni di carattere formale e sostanziale.
Sotto un profilo formale, veniva rappresentato come nessuna dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine fosse stata mai ricevuta dall'opponente in sede stragiudiziale, con la conseguenza che la richiesta di pagamento della somma di euro 4.350,21 a titolo di interessi di mora sul capitale residuo
(nonché la penale applicata) - dalla data di decadenza dal beneficio del termine, alla data di deposito del ricorso - fosse da ritenersi illegittima poiché basata sul presupposto inesistente di una intervenuta decadenza dal beneficio del termine mai comunicata, se non implicitamente col deposito del ricorso.
Sotto un profilo sostanziale, si contestava la natura vessatoria, e la conseguente invalidità, dell'art. 17 delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento, concernente i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, avendo una portata “peggiorativa” rispetto a quanto previsto dall'art. 1186 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., istando Controparte_1
acchè, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità della opposizione, nonché
concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, fosse rigettata ogni domanda dell'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi professionali.
Con ordinanza del 6.10.2020, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., , eccepiva il difetto di Parte_2
legittimazione attiva in capo a , in mancanza di qualsivoglia elemento che potesse far CP_1
ritenere il credito vantato da quest'ultima, come rientrante tra quelli oggetto della cessione in blocco intervenuta, ad opera della banca Monte dei Paschi di Siena, in favore della stessa opposta, ai sensi dell'art. 58 TUB.
La causa istruita documentalmente veniva decisa con sentenza n.2914/2022, emessa in data
18/10/2022, con cui il Tribunale di Lecce, “1) Rigettava l'opposizione. 2) Confermava il d.i.
n.2170/2019, emesso in data 10/09/2019, già provvisoriamente esecutivo, unitamente alle spese e
competenze liquidate in fase monitoria. 3) Condannava l'opponente al pagamento, in favore
dell'opposta, delle spese e competenze di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_2
chiedendone la riforma, con vittoria delle spese del doppio grado.
rappresentata da si costituiva chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5/3/25, previo deposito delle memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della appellata, sottolineato come la pubblicazione della cessione sulla G.U. o la comunicazione individuale della cessione possano valere ai soli fini della efficacia della cessione stessa, non fornendo alcuna prova dell'effettivo trasferimento del credito di cui viene preteso il pagamento.
2. Detta doglianza non è degna di pregio. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata
non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione
in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal
cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata,
possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 9412
del 05/04/2023).
Ed invero, nella fattispecie in oggetto, emerge ex actis che il abbia concluso il contratto di Pt_2
finanziamento n.3067775 (di cui al doc.
2 - fascicolo monitorio) con che si è poi fusa per CP_4
incorporazione in (cfr. visura prodotta sub doc.5 allegato alla memoria ex art.183, co.6, CP_5
Contr in primo grado); allora, è divenuta titolare del credito per effetto dell'art. 2504 bis cc (fusione)
e dell'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese (cfr. stessa visura). Successivamente,
Contr
con atto del 28/12/2018 (doc.
3 - fascicolo monitorio), ha ceduto il credito derivante dal finanziamento concesso da a Banca IFIS Spa;
il trasferimento è confermato dalla stessa CP_4
CP comunicazione - ritualmente notificata con racc. a/r - della cessione inviata da al debitore, nella quale sono indicati il n. di contratto, il n. identificativo dell'atto di cessione, il nome della cedente
(cfr. doc. 5 monitorio, nel quale risulta altresì allegato l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub del rapporto azionato (sub doc. 7), da cui risultano le rate pagate, quelle insolute e il saldo finale non pagato). Contr In particolare, con il contratto di cessione in oggetto, ha ceduto ad tutti i crediti: - CP_1
derivanti da contratti di credito al consumo;
- derivanti da contratti di credito denominati in euro; -
derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana […].
Ebbene deve ritenersi che il credito vantato dall'appellata - derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal con (cfr. all. 3 fascicolo primo grado di parte opposta) - rientri tra quelli Pt_2 CP_4
ceduti, trattandosi di rapporto di credito al consumo.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta l'effettività e/o legittimità dell'intervenuta decadenza del beneficio del termine.
Segnatamente contesta che tale effetto potesse ritenersi operante automaticamente, al verificarsi dei presupposti previsti all'art. 17 del contratto, richiedendosi un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, dal momento che il contratto prevede testualmente la mera “facoltà” della società finanziaria di avvalersi della decadenza e non contempla alcun automatismo. Facoltà che pertanto avrebbe dovuto essere esercitata tramite espressa dichiarazione scritta da recapitarsi al destinatario.
Essendo, peraltro, la dichiarazione di decadenza un atto recettizio, per produrre i propri effetti,
avrebbe dovuto raggiungere il destinatario.
4. Dette censure non sono degne di pregio.
E' noto che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n.
24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989).
A ciò deve peraltro aggiungersi che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché,
lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere.
Nella specie, una siffatta manifestazione di volontà deve ravvisarsi nella notifica della comunicazione di cessione del 28/12/2018 al debitore inadempiente, (cfr. docc.
5-6 monitorio) - comprendente anche l'intimazione di pagamento dell'intero - tanto implicando, allora, che da tale data era concretamente divenuto esigibile il credito poi monitoria mente azionato dalla banca nei confronti del Pt_2
(25376/2024)
5. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n.2914/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame,
che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 333 del ruolo generale delle cause dell'anno
2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Alessandra De Benedittis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nardò (Le), alla Via A. Segni n. 4;
-APPELLANTE-
E
(P. Iva: ), già in persona del l.r.p.t., e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
quale mandataria - giusta procura a rogito notar di TR (rep. 42351; racc. Persona_1
15678) - (P. Iva: , già rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n.5A, è domiciliata come da procura generale in atti;
-APPELLATA-
All'udienza del 5/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 25.11.2019, Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, contestando le pretese avanzate Controparte_1
dalla stessa, giacché fondate su una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine asseritamente illegittima per ragioni di carattere formale e sostanziale.
Sotto un profilo formale, veniva rappresentato come nessuna dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine fosse stata mai ricevuta dall'opponente in sede stragiudiziale, con la conseguenza che la richiesta di pagamento della somma di euro 4.350,21 a titolo di interessi di mora sul capitale residuo
(nonché la penale applicata) - dalla data di decadenza dal beneficio del termine, alla data di deposito del ricorso - fosse da ritenersi illegittima poiché basata sul presupposto inesistente di una intervenuta decadenza dal beneficio del termine mai comunicata, se non implicitamente col deposito del ricorso.
Sotto un profilo sostanziale, si contestava la natura vessatoria, e la conseguente invalidità, dell'art. 17 delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento, concernente i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, avendo una portata “peggiorativa” rispetto a quanto previsto dall'art. 1186 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., istando Controparte_1
acchè, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità della opposizione, nonché
concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, fosse rigettata ogni domanda dell'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi professionali.
Con ordinanza del 6.10.2020, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., , eccepiva il difetto di Parte_2
legittimazione attiva in capo a , in mancanza di qualsivoglia elemento che potesse far CP_1
ritenere il credito vantato da quest'ultima, come rientrante tra quelli oggetto della cessione in blocco intervenuta, ad opera della banca Monte dei Paschi di Siena, in favore della stessa opposta, ai sensi dell'art. 58 TUB.
La causa istruita documentalmente veniva decisa con sentenza n.2914/2022, emessa in data
18/10/2022, con cui il Tribunale di Lecce, “1) Rigettava l'opposizione. 2) Confermava il d.i.
n.2170/2019, emesso in data 10/09/2019, già provvisoriamente esecutivo, unitamente alle spese e
competenze liquidate in fase monitoria. 3) Condannava l'opponente al pagamento, in favore
dell'opposta, delle spese e competenze di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_2
chiedendone la riforma, con vittoria delle spese del doppio grado.
rappresentata da si costituiva chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5/3/25, previo deposito delle memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della appellata, sottolineato come la pubblicazione della cessione sulla G.U. o la comunicazione individuale della cessione possano valere ai soli fini della efficacia della cessione stessa, non fornendo alcuna prova dell'effettivo trasferimento del credito di cui viene preteso il pagamento.
2. Detta doglianza non è degna di pregio. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata
non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione
in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal
cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata,
possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 9412
del 05/04/2023).
Ed invero, nella fattispecie in oggetto, emerge ex actis che il abbia concluso il contratto di Pt_2
finanziamento n.3067775 (di cui al doc.
2 - fascicolo monitorio) con che si è poi fusa per CP_4
incorporazione in (cfr. visura prodotta sub doc.5 allegato alla memoria ex art.183, co.6, CP_5
Contr in primo grado); allora, è divenuta titolare del credito per effetto dell'art. 2504 bis cc (fusione)
e dell'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese (cfr. stessa visura). Successivamente,
Contr
con atto del 28/12/2018 (doc.
3 - fascicolo monitorio), ha ceduto il credito derivante dal finanziamento concesso da a Banca IFIS Spa;
il trasferimento è confermato dalla stessa CP_4
CP comunicazione - ritualmente notificata con racc. a/r - della cessione inviata da al debitore, nella quale sono indicati il n. di contratto, il n. identificativo dell'atto di cessione, il nome della cedente
(cfr. doc. 5 monitorio, nel quale risulta altresì allegato l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub del rapporto azionato (sub doc. 7), da cui risultano le rate pagate, quelle insolute e il saldo finale non pagato). Contr In particolare, con il contratto di cessione in oggetto, ha ceduto ad tutti i crediti: - CP_1
derivanti da contratti di credito al consumo;
- derivanti da contratti di credito denominati in euro; -
derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana […].
Ebbene deve ritenersi che il credito vantato dall'appellata - derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal con (cfr. all. 3 fascicolo primo grado di parte opposta) - rientri tra quelli Pt_2 CP_4
ceduti, trattandosi di rapporto di credito al consumo.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta l'effettività e/o legittimità dell'intervenuta decadenza del beneficio del termine.
Segnatamente contesta che tale effetto potesse ritenersi operante automaticamente, al verificarsi dei presupposti previsti all'art. 17 del contratto, richiedendosi un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, dal momento che il contratto prevede testualmente la mera “facoltà” della società finanziaria di avvalersi della decadenza e non contempla alcun automatismo. Facoltà che pertanto avrebbe dovuto essere esercitata tramite espressa dichiarazione scritta da recapitarsi al destinatario.
Essendo, peraltro, la dichiarazione di decadenza un atto recettizio, per produrre i propri effetti,
avrebbe dovuto raggiungere il destinatario.
4. Dette censure non sono degne di pregio.
E' noto che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n.
24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989).
A ciò deve peraltro aggiungersi che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché,
lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere.
Nella specie, una siffatta manifestazione di volontà deve ravvisarsi nella notifica della comunicazione di cessione del 28/12/2018 al debitore inadempiente, (cfr. docc.
5-6 monitorio) - comprendente anche l'intimazione di pagamento dell'intero - tanto implicando, allora, che da tale data era concretamente divenuto esigibile il credito poi monitoria mente azionato dalla banca nei confronti del Pt_2
(25376/2024)
5. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n.2914/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame,
che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca