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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 984 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
CP_1
1
[...] contumace
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 678/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, pubblicata il 31/07/2023 (Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricompresa nelle altre materie)
sulle conclusioni rassegnate dall'appellante in conformità dell'atto di appello nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.04.2009 conveniva in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Vallo della per sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alle sofferenze psicofisiche asseritamente da lui patite a seguito di azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti dal convenuto.
A tal fine l'attore riferiva che aveva instaurato diversi giudizi, anche Parte_1
contrastanti tra loro. In particolare, che l' dapprima denunziava all'ispettorato Pt_1
del lavoro un preteso rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze del CP_1
nel cantiere ove si operava la ristrutturazione di un fabbricato ivi esistente;
poi introduceva un altro giudizio dinanzi al Tribunale per ottenere il pagamento delle spese da lui sostenute per la ristrutturazione del medesimo immobile, di cui si dichiarava comproprietario;
successivamente, avvedutosi del contrasto tra quanto sostenuto nel primo giudizio dinanzi all' e dinanzi al Giudice del lavoro in merito CP_3
all'esistenza di un rapporto di lavoro di ristrutturazione dell'immobile con il e CP_1
quanto affermato nel giudizio n. 1049\2001 in cui si dichiarava comproprietario del medesimo immobile, lo faceva cancellare dal ruolo;
instaurava, inoltre, contro di lui,
direttamente e indirettamente, anche altre cause. L'attore lamentava quindi che tutti
2 questi giudizi avevano comportato per esso istante un notevole dispendio economico e una sofferenza psicofisica tale da rendere necessarie cure farmacologiche ed ospedaliere. Chiedeva pertanto al Tribunale la conseguente condanna di Pt_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali che quantificava nella misura di €
[...]
200.000,00 oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Dopo molti rinvii e a seguito del rinnovo della notifica ordinato dal Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva che, precisato di aver Parte_1
avuto tardivamente conoscenza dell'esistenza del giudizio, essendo la notifica intervenuta ex art. 143 c.c., eccepiva l'infondatezza della domanda attorea. Evidenziava,
a tal fine, che l'aver intrapreso azioni giudiziarie non aveva costituito un'attività illecita,
trattandosi di domande aventi ad oggetto pretese ragionevoli e che avevano trovato conforto anche nelle relative decisioni giudiziarie, e che non vi era alcun contrasto tra quanto sostenuto nei diversi giudizi giacché non v'era incompatibilità tra lo svolgere una prestazione lavorativa ed essere al tempo stesso comproprietario dell'immobile con il suo datore di lavoro. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per azione giudiziaria temeraria giacché, per la previsione dell'art. 96 cpc, la medesima doveva essere connotata da dolo o colpa grave, che nella specie non erano stati neppure allegati dall'attore, e poteva essere proposta unicamente dinanzi al giudice della causa da cui era derivato il presunto danno e non già in un separato giudizio. Precisava infine che i danni biologici asseritamente patiti dall'attore erano inesistenti e comunque non riconducibili alle azioni intraprese dal convenuto.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea, col favore delle spese processuali.
Con sentenza n. 678/2023 pubblicata il 31/07/2023 il Giudice, accogliendo l'eccezione del convenuto, dichiarava inammissibile la domanda. Tuttavia, ritenuto esistente un contrasto giurisprudenziale sul punto, compensava le spese del giudizio.
3 Con atto di citazione notificato il 29/09/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “condannare l'appellato sig. , a pagare in favore di esso CP_1
appellante, le spese e competenze del processo di primo grado, ivi comprese quelle
generali oltre all'IVA ed al CPA, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia e da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate. Vittoria di spese, ivi
comprese quelle generali, e competenze di causa anche del presente grado di giudizio,
da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate.”.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
Con ordinanza del 13/02/2025, viste le note inviate nel termine del 06/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame– violazione dell'art. 92 c.p.c. – l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese processuali sul presupposto di un “contrasto giurisprudenziale”, individuato tra le pronunce di legittimità n. 25862\2017 e n. 32029\2019, in ordine alla ammissibilità di un autonomo giudizio di risarcimento per lite temeraria. Sostiene in contrario l' che alcun Pt_1
contrasto è ravvisabile sul punto giacché la Cassazione ha sempre ritenuto che l'azione di risarcimento del danno da responsabilità processuale vada di regola proposta nel medesimo giudizio che ha determinato il danno, salvo che sussista un'impossibilità di fatto o di diritto. Ne consegue che le spese processuali non avrebbero dovuto essere compensate, ma andavano poste a carico esclusivo del secondo la regola CP_1
ordinaria della soccombenza.
2. L'appello va accolto.
Ed infatti, rileva la Corte che già da prima della introduzione del giudizio di primo grado da parte di ( anno 2009) era assolutamente consolidato nella CP_1
4 giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “l'azione di risarcimento dei
danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere fatta valere in un giudizio separato ed
autonomo ma deve, di norma, proporsi davanti allo stesso giudice investito della causa
da cui tale responsabilità ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni attinenti alla
stessa struttura del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte” ( cfr. Cass. n.
6407/1984; conf. Cass. n. 1861/2000; n. 9297/2007).
La giurisprudenza successiva sino a quella coeva alla sentenza di primo grado ( cfr.
Cass. n.18344/2010; 10518/2016; 25862/2017; n. 20839/2018; SU n. 25478/2021; n.
13244/2023) ha confermato il precedente orientamento e ribadito che l'azione autonoma è ammissibile soltanto laddove “sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente
qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale,
non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in
seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere
processuale” ( cfr. ex pl. Cass. 13244/2023).
Pertanto, la proposizione di una autonoma azione risarcitoria, vòlta a sanzionare il comportamento processuale scorretto di una delle parti, deve ritenersi ammissibile soltanto qualora si alleghi l'esistenza di un interesse specifico, che potrebbe astrattamente consistere anche nel denunciare una strategia emulativa complessiva della controparte, che leghi cioè un giudizio all'altro consentendone una lettura coordinata in termini di abuso del processo e che valorizzi come causa del danno proprio l'altrui complessivo comportamento processuale.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di alcun contrasto giurisprudenziale in materia,
giacché le sentenze di legittimità n. 25862/2017 e n. 32029/2019 richiamate nella sentenza impugnata hanno espresso il medesimo principio e la relativa eccezione ad esso che già erano state espresse da tutta la precedente giurisprudenza di cassazione, il primo Giudice ha erroneamente applicato l'art. 92 cpc mancando il presupposto del
5 “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” che il legislatore prevede tra le ipotesi tassative che consentono la compensazione delle spese processuali.
3. La sentenza va pertanto riformata nella statuizione impugnata e, per l'effetto, le
spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico di CP_1
Esse vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 avendo l'attore avanzato domanda di risarcimento di danni per € 200.000,00; negli importi medi e per le fasi di studio (€
2.552,00), introduttiva (€ 1.628,00) e decisionale ridotta della metà stante la sostanziale identità della comparsa conclusionale con la comparsa di costituzione (€ 4.253,00: 2=
2.126,50), pari a complessivi € 6.306,50.
4. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa commisurato alla domanda di liquidazione delle spese di primo grado (da € 5.201,00 a € 26.000,00); negli importi medi e per le fasi di studio (€ 1.134,00), istruttoria (€ 921,00 ) e decisionale
(€1.911,00 ); con riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto affrontate (€ 3.966,00 - € 1.189,80= € 2.776,20).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 29/09/2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della CP_1
Lucania n. 678/2023, così provvede:
1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
6 delle spese del primo grado giudizio, che liquida a titolo di compenso in € 6.306,50,
oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Vincenzo Fiorillo che dichiara di averne fatto anticipo;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, CP_1
che liquida in favore di a titolo di compenso in € 2.776,20 oltre Parte_1
rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv.
Vincenzo Fiorillo che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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