Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2052/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Michela Izzo, Gennaro Masiello e Francesco Ferrari, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Concezione a Montecalvario n. 61
Appellante
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
Dott. C.F. quale legale rapp.te pro Controparte_2 C.F._1 tempore, con sede in , Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P. IVA CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paura C.F. P.IVA_1
in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, ed C.F._2 elettivamente domiciliata in , alla Via Unità Italiana n. 28, sede dell'Ente. CP_1
Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo: Email_1
Appellata
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/12/2018 l'odierna appellante richiese al tribunale di Napoli l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A-accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente appartengono al livello economico superiore Ds5 sin dal 9.06.2011, oltre che, a partire dalla stessa data, accertare lo svolgimento della funzione di coordinamento;
B-per effetto di quanto sopra condannare la , in persona del legale rappresentante, al CP_3 pagamento della somma totale di euro 42.618,43 a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte (livello economico superiore DS 5) ed indennità di coordinamento- parte fissa e parte variabile- oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste e sino all'effettivo pagamento”. Il tutto con il favore delle spese processuali da porre a carico dell' con Controparte_1 distrazione in favore dei procuratori antistatari. A sostegno della domanda l'originaria parte ricorrente assunse di essere Contr dipendente dell' di , distretto sanitario numero 19, con la qualifica CP_1 di infermiere professionale;
di aver conseguito il diploma di puericultrice nel 1984, quello di infermiere professionale nel 1987 e il diploma di abilitazioni direttive nel 1989; di aver prestato servizio dal 25/03/1991 al 15/05/2002 presso l'ospedale civile di Caserta San Sebastiano (nel reparto di cardiologia UTIC-emodinamica), e di aver assunto dal 1998 al 2002 la funzione di caposala Part dal professor dedusse, inoltre, che a far data dal Per_1 Parte_1
16/05/2002 fu impiegata presso l' ed Controparte_4 inquadrata formalmente quale infermiere professionale. Ella aggiunse di prestare servizio con posizione organizzativa e assegnazione di obiettivi quali il monitoraggio delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa e dedusse di aver svolto le funzioni di coordinatore per tutte le attività organizzative del poliambulatorio a far data dal 9.06.2011 (epoca di affidamento delle funzioni di Referente dell'intera struttura coma da nota prot. n. 1694). La ricorrente espose di aver svolto, in assoluto e nel corso di tutte le intere giornate lavorative nonché in piena autonomia decisionale e con responsabilità dei risultati quale coordinatrice, i seguenti compiti: organizzare e sottoscrivere i turni degli infermieri;
disporre direttamente la manutenzione straordinaria di macchinari all'uopo chiamando i tecnici che dovevano intervenire;
organizzare e gestire e sottoscrivere i turni di formazione degli infermieri controllando la corretta partecipazione;
organizzare e firmare i turni di ferie e i permessi nonché gli straordinari degli infermieri;
autorizzare, organizzare, sottoscrivere e gestire le sostituzioni fra gli infermieri essendo responsabile della tenuta dei registri di rilevazione delle attività infermieristiche. Si costituiva la azienda sanitaria che, oltre a contestare la domanda, eccepiva la parziale prescrizione del credito azionato in giudizio e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza con condanna alle spese. All'esito
2 della trattazione il giudice di prime cure, senza ulteriore approfondimento istruttorio, respinse la domanda sul presupposto dell'assenza di specifiche allegazioni che potessero sostenere la richiesta di corresponsione delle differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento delle superiori mansioni. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5 agosto 2022 Parte_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in
[...] epigrafe affidando il gravame ad un motivo articolato con cui ha lamentato l'erroneità della statuizione evidenziando la precisione delle allegazioni contenute nel ricorso di prime cure, del tutto idonee ad effettuare la comparazione tra le mansioni svolte e quelle corrispondenti a livello di inquadramento rivendicato, comparazione che avrebbe dovuto indurre senza dubbio all'accoglimento della domanda per il cui accoglimento ha insistito. All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituita l'
[...]
che ha insistito nella propria eccezione di prescrizione, contestando CP_4 la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto. Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'articolo 127 c.p.c.; sono state ammesse le prove testimoniali sollecitate dalla parte appellante e all'esito dell'assunzione completata nel settembre 2024 la causa è stata rinviata in trattazione scritta al 14 novembre 2024 allorché all'esito del deposito delle note della successiva camera di consiglio la controversia è stata decisa nei termini di seguito espressi.
§§§§§
Preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame. Occorre infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte in occasione della precedente riforma, in virtù del quale, ai fini di una valutazione di ammissibilità dell'atto di impugnazione, non è richiesto che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga individuato in modo chiaro ed esauriente lo specifico oggetto dell'impugnazione, con precisa circoscrizione del giudizio di gravame con riferimento ai capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, formulando, poi, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. Cass.civ., Sez.U., Sent. N. 27199 del 16.11.2017). Ebbene, nel caso in esame le censure formulate dall'appellante sono chiare ed intendono evidenziare come il primo giudice non abbia valutato adeguatamente gli argomenti addotti a sostegno della domanda rivolta al riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori al fine di ottenere l'adeguamento retributivo per il periodo indicato, anche sotto il profilo dell'indennità di coordinamento. L'appellante, con le sue censure, dimostra di aver attentamente analizzato quanto statuito dal primo giudice, che aveva motivato la propria decisione
3 basandosi sull'assunto di una incompleta allegazione degli elementi costitutivi della domanda. Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare deve accogliersi l'eccezione di prescrizione quinquennale Contr sollevata da parte dell' atteso che, in assenza della prova di un atto di costituzione in mora precedente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi prescritta per decorso del quinquennio ogni pretesa retributiva maturata nel periodo dal 9.06.2011 al 20.02.2014. Si deve rilevare, in proposito, che nonostante l'appellante abbia richiamato l'atto di costituzione in mora, tra i documenti allegati (anche al fascicolo cartaceo) non vi è traccia di un atto recettizio che abbia raggiunto la destinazione. Giungendo all'esame del merito, poi, occorre rammentare che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/ 2001 dispone: “
1. il prestatore di lavoro che deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione punto
2. per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: A) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto dal comma quattro;
B) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. si considera svolgimento di mansioni superiori ai fini del presente articolo soltanto l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni.
4. nei casi di cui al comma due per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico immediatamente e comunque nel termine massimo di 90 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5 al di fuori delle ipotesi di quel comma due è nulla l' assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se agito con dolo o colpa grave.
6. le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I prossimi contratti collettivi possono
4 regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,3 e quattro. Fino a tale data in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica, anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale, comporta in ogni caso, in forza del disposto del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 articolo 52 comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta verifica superiore (si veda Cass. n. 18808/2013; Vedi pure Cass. n. 796/ 2014). Né tale disposizione è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione ancorché nullo (Cass. n. 27887 del 2009, che richiama Cass. Sez.Un. 11 dicembre 2007 n. 25837). La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'articolo 36 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, a norma dell'articolo 2126 c.c. nel caso di eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle di qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. ebt. N. 57/1989; n. 297/1990; n. 115/2003; n. 229/2003). Conclusivamente, sussiste il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione di principi di rilievo costituzionale di diritto comune che non è condizionato all'esistenza né alla legittimità di un provvedimento del superiore gerarchico, salva l'eventuale responsabilità del dirigente che abbia disposto un'assegnazione con dolo colpa grave. Il diritto trova un limite solo nei casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o comunque in tutti i casi in cui si riscontra una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Tanto premesso è da escludere che l'esercizio di mansioni superiori determini l'effetto di stabilizzazione di cui all'articolo 2103 c.c. proprio per quel principio generale insuperabile di cui al comma primo dell'insensibilità dell'inquadramento formale rispetto alla realtà fattuale. L'assegnazione fuori dei limiti consentiti è nulla cioè priva di effetti giuridici e contrattuali mentre genera il solo diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico. Tanto premesso ne deriva che l'eventuale svolgimento delle mansioni superiori non può importare il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ma solo le differenze retributive eventualmente spettanti, come peraltro domandato dall'odierna parte appellante. Alla luce di tali principi vanno esaminate le risultanze probatorie assunte in questo grado di giudizio al fine di verificare se l'attività svolta dalla ricorrente rientri nel livello di inquadramento o nel DS per quanto si assume.
5 In relazione alla declaratoria della categoria D la disposizione contrattuale recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Poi la declaratoria della categoria DS prevede che: “appartengono altresì a questa categoria- nel livello economico DS super- i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Tra i profili professionali della categoria D è previsto il collaboratore professionale sanitario che è colui che svolge oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale- quali ad esempio la tenuta di registri- nell'ambito delle unità operative semplici;
Assicura i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto verso le aziende ed in particolare quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
Collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e virgola inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, funzioni di tutor in piani formativi;
All'interno delle unità operative semplici può coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporre i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze di lavoro di gruppo. Nel livello D-Super è invece previsto il collaboratore professionale sanitario esperto che è colui che programma nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione e dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico pratiche di tirocinio, di formazione (quali ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua riferita al personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate). Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli. Nel caso che ci occupa, al di là dell'ampio carattere presuntivo della documentazione allegata (dalla quale emergono i titoli di abilitazione acquisiti dalla parte istante, oltre che il conferimento di funzioni organizzative e di coordinamento: cfr. nota n. 82 prot del 14.01.2023 per l'organizzazione dei turni del personale;
disposizioni del 3.12.2014, 13.02.2015 circa
6 l'individuazione della quale preposta in materia di sicurezza;
Pt_1 individuazione del ruolo di referente infermieristico per l'organizzazione del poliambulatorio ecc.) si deve tenere conto delle risultanze della prova orale espletata in questa sede, la quale ha dissolto ogni dubbio circa la fondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente.
In particolare, dalle prove escusse è emerso che la godesse di Pt_1
"autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti" e di un' "ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione", oltre a "funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
E' altresì emerso lo svolgimento di 'reali funzioni di coordinamento' per il conseguimento del livello retributivo DS, in una con l'appartenenza alla categoria D (Cass. n. 14508-2019 e Cass. n. 5838-2022); è stata comprovata la sussistenza dell'intensità differenziale di autonomia e discrezionalità operativa, anche rispetto ai risultati da conseguire (Cass. n. 21944-2023 cit.)
Esaminando le dichiarazioni della prima teste escussa, si evince chiaramente come l'appellante svolgeva quotidianamente le funzioni di coordinatore e mansioni superiori (Ds).
Invero la sig.ra (escussa all'udienza del 26.09.2024), ha Tes_1 rappresentato quanto di seguito riportato: “Ricordo che quando la arrivò Pt_1 al Poliambulatorio c'era una Caposala, sig.ra , che si occupava della Parte_2 organizzazione di ferie, turni, si occupava della verifica delle presenze, rifornimento di materiale sanitario… e tutto ciò che atteneva l'andamento del settore infermieristico. Dopo qualche anno la sig.ra è andata in Parte_2 pensione e la sig.ra ha ricevuto per iscritto l'incarico di coordinamento”. Pt_1
La teste ha poi aggiunto :“Ricordo che la andò in pensione nel 2010 e Parte_2 di lì a poco la assunse le stesse mansioni… È vero che da quel momento Pt_1 la sig.ra ha provveduto a disporre i turni, le ferie degli infermieri, Pt_1 monitorare le prestazioni sanitarie e le liste di attesa;
nel rapporto con i pazienti rappresentava il personale infermieristico, … il controllo delle risorse, i rapporti con la Dirigenza.”
A domanda specifica, la teste in parola rispondeva: “la sig.ra Pt_1 svolgeva tutte le attività della Caposala”. Continuando, evidenziava : “Tali attività sono state svolte dalla fino al pensionamento. La sig.ra Pt_1 Pt_1 svolgeva la sua attività senza ingerenze ma coordinandosi esclusivamente con il sig. che era il dirigente medico di nostro riferimento. “ Pt_3
Passando poi, alla disamina della testimonianza del secondo teste, sig.ra ella ha riferito quanto segue: “..presso il – Tes_2 Controparte_4 distretto 19 ove mi recavo spesso… … , la sig.ra gestiva il personale Pt_1
7 (OSS, infermieri e tecnici), intendo dire che redigeva i turni, gestiva le presenze e le sostituzioni, dava i piani di lavoro, era responsabile anche della corretta gestione e pulizia degli ambienti, si occupava del rifornimento di farmaci, apparecchiature e materiale sanitario”. “Ricordo che se si verificava un guasto alle apparecchiature chiamava prontamente i tecnici per la riparazione…” La teste, sig.ra chiarisce poi :“Nello svolgere queste attività aveva autonomia Tes_2 assoluta, nel senso che agiva senza dover attendere disposizioni di alcuno”. Specificava poi :“Ricordo che la sig.ra interveniva quando c'erano Pt_1 esigenze con i pazienti, interfacciandosi anche per fornire informazioni burocratiche… Anche il CUP faceva riferimento alla se c'erano urgenze … Pt_1
Con riguardo al periodo, dice :“Ricordo che tali attività sono state svolte dal 2011 e cioè dal pensionamento della precedente coordinatrice e fino al pensionamento della .” Pt_1
Da tali deposizioni emerge che la sig.ra abbia, di fatto, sempre Pt_1 svolto, a partire dal giugno 2011, mansioni e funzioni proprie del profilo professionale Ds5, in quanto ha messo a disposizione del proprio datore di lavoro, le sue conoscenze specialistiche e gestionali, in relazione ai titoli professionali conseguiti, gestendo le risorse umane ( infermieri), coordinando il lavoro dell'intero reparto di sua assegnazione e soprattutto perché, nello svolgimento delle stesse, ha sempre avuto autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti ed ampia discrezionalità operativa, nell'ambito del Poliambulatorio di sua assegnazione, con gestione e controllo del personale infermieristico da lei coordinato. È quindi chiaro ed evidente, che per tutte le mansioni e funzioni svolte, e con le modalità anzidette, il suo profilo professionale è quello superiore Ds5.
È bene ribadire, che, come da CCNL di comparto applicato, appartengono alla Categoria D, i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio conseguiti, autonomie e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici;
appartiene, invece, al profilo professionale del livello economico super (Ds), chi programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari, quali ad esempio quelli infermieristici, la migliore utilizzazione delle risorse umane, in relazione agli obiettivi assegnati e verifica conseguentemente l'espletamento delle attività del personale medesimo, chi collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Ancora, chi coordina le attività didattiche, di formazione del personale, a lui assegnato;
chi assume responsabilità diretta per il proprio operato.
Ebbene, dalle deposizioni rese dai testimoni, è emerso che l'attività di coordinamento svolta dalla , non possa essere sussunta nel profilo di Pt_1 inquadramento (D5). Ed invero, il profilo D, postula un ruolo di coordinamento
8 in capo al personale infermieristico ed organizzazione dell'attività lavorativa, mentre nel profilo Ds, ciò che risalta è l'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere organizzativo e gestorio con funzioni di direzione, coordinamento. L'appellante aveva ampia autonomia e discrezionalità nel coordinare e gestire il personale infermieristico e tecnico a lei affidato.
Si richiamano in proposito i seguenti passaggi delle deposizioni dei testi escussi :“Nello svolgere queste attività, aveva autonomia assoluta… … a rappresentare l'ampia discrezionalità della sig.ra , nella sua operatività, Pt_1 ed ancora, la sig.ra gestiva il personale (OSS, infermieri e tecnici), Pt_1 intendo dire che redigeva i turni, gestiva le presenze e le sostituzioni, dava i piani di lavoro, … … La sig.ra verificava anche sulle disposizioni da lei Pt_1 impartite, a riprova del fatto che la stessa collaborava alla formulazione dei piani operativi di lavoro, verificando poi l'operato di quanto dalla stessa impartito, ai fini dell'ottimizzazione del servizio sanitario.
Passando poi, alla domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità di funzione di coordinamento, è evidente che gli elementi discretivi per l'attribuzione di tale indennità, ferma la necessità che il coordinamento si sostanzi anche in un coordinamento del personale e non solo delle attività, siano il conferimento dell'incarico, la presenza di un dato documentale attributivo ed infine l'assegnazione dei compiti de quibus, da parte di coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, parte appellante ha versato in atti la lettera/nota, a firma del Responsabile, dott. (risalente sia Persona_2 al 2011 che al 2017) e del Referente Poliambulatorio, dott. , avente ad Pt_3 oggetto proprio il coordinamento infermieristico, affidato alla sig.ra Parte_1
[...]
Per tali ragioni, l'appello deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata e parziale accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento delle mansioni superiori per il periodo decorrente dal 20.02.2014 (con esclusione del credito prescritto), secondo i conteggi allegati e non contestati, ivi compresa l'indennità di coordinamento.
In ragione della parziale reciproca soccombenza derivante dalla prescrizione di buna parte del credito, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
9 Accerta e dichiara che le mansioni svolte dall'appellante appartengono alla categoria superiore Ds, sin dal 9.06.2011, data di assegnazione all'appellante delle funzioni di coordinatore;
Per effetto di quanto sopra condanna la , in persona del legale CP_4 rapp.te p.t., al pagamento delle differenze retributive maturate dal 20.02.2014 a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste e sino all'effettivo pagamento, ed altresì a titolo di indennità di coordinamento.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 14.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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