Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2025
RE PU BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 490/2025 promossa con ricorso congiunto da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente a [...]con il patrocinio degli avv. ALESSANDRA MARIANI e VALENTINA
BUZZABOCCA
e
Parte_2 (C.F. C.F._2 ), nato a [...] il [...] e residente a [...]con il patrocinio degli avv. ALESSANDRA MARIANI e VALENTINA BUZZABOCCA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito,
VOGLIA
(a) Dichiarare la separazione personale dei Coniugi alle seguenti Condizioni:
1) I Per_1 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
*
2) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Lecco (LC), alla via Azzone Visconti n. 56, di proprietà dei signori Parte_1 e Parte 2 , nella misura del 50% ciascuno, resterà (con tutto quanto l'arreda) nell'uso esclusivo del sig. Parte_3 " il quale si impegnerà a sostenere personalmente ed integralmente tutte le spese inerenti il predetto immobile, quali: mutuo, spese
Come sopra accennato, per l'acquisto della predetta unità abitativa (Numero di repertorio
107896/32737-Notaio dott. Persona_2 le Parti hanno richiesto la concessione di un Mutuo ipotecario fondiario (Numero repertorio 107897/32738), mutuo cointestato in pari misura ad entrambi i Coniugi.
Preso atto di quanto esposto, il sig. Parte_2 si impegna a manlevare e tenere indenne la sig.ra [...] circa le obbligazioni e più in generale le spese inerenti l'abitazione de qua.Pt_1 La sig.ra Parte_1 si impegna a spostare la propria residenza entro il mese di aprile 2025.
*
3) Rapporti economici/patrimoniali tra i Per_1 Nell'ambito della definizione con valore definitivo dei rapporti patrimoniali tra i Per_1 il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_3 sig.ra la somma di €. 14.000,00.- (diconsi euro quattordicimila/00), a mezzo Parte_1 bonifico bancario, entro giorno otto dalla Sentenza di omologa degli Accordi de quibus.
I Ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, godendo entrambi di entrate proprie, rinunciando così reciprocamente ad ogni forma di mantenimento l'uno a carico dell'altro.
Le spese legali inerenti il presente procedimento saranno compensate tra i Ricorrenti.
I Coniugi si dichiarano entrambi pienamente soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data dalla firma del presente Accordo.
Fermo quanto sopra, i Per_1 dichiarano, altresì, di aver già regolato ogni ulteriore aspetto economico fra loro intercorrente e dichiarano che null'altro avranno a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
Per 1 dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza di separazioneInfine, i consensuale.
***
(b) Dichiarare che, in caso di mancata conciliazione tra le Parti e conseguente proseguita separazione, trascorsi i termini di legge ed in assenza, per l'appunto, di volontà conciliativa, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di Scioglimento del vincolo coniugale ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e, di conseguenza, Rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché Questi, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di Note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di Note scritte, la Dichiarazione delle Parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della Legge n. 898/70 alle condizioni di separazione già sopra rassegnate che saranno ancora in essere e che verranno confermate nelle suddette Note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte_1 e Parte_3 hanno contratto matrimonio con rito civile il 29/07/2018 a Parma e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
28/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) 1. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 1. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a Parma il 29/07/2018, con atto Parte_3
,
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte
II, serie C, numero 522.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10/06/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada