Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2419 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 17 giugno 2025 e vertente tra
TRA
, c.f. , in proprio in qualità di fideiussore ed in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 legale rappresentante della , cf e Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , in qualità di fideiussore, rappresentati e Parte_3 CodiceFiscale_2 difesi, per procura in atti, dall'Avv. Carla Rappocciolo
APPELLANTI
E
(Codice Fiscale n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Controparte_1 P.IVA_2
Buonafede per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, unitamente alla ed a Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25359/2012, emesso in data 19.12.2012 dal
Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto alla di in Pt_2 Parte_1 qualità di obbligata principale, ed ai sigg.ri e Parte_1 Parte_3
L'opponente, allegando di avere già promosso procedimento di accertamento negativo del debito in diverso procedimento di cui chiedeva la riunione al pre-snete, chiedeva accertarsi la violazione dei principi di buona fede e correttez-za, nonché dell'art 1956 c.c. e l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di mas-simo scoperto sul conto corrente intestato alla società alla base del procedi-mento monitorio.
Si costituiva in giudizio a mezzo della mandataria (succes-sivamente si costituiva CP_1 con nuovi difensori la sola , conte-stando interamente quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente e producendo tutta la do-cumentazione contrattuale ed, in originale, la lettera di fideiussione, ed, a ri-prova del credito, gli estratti conto.
Nel corso del giudizio, previa riunione dei fascicoli connessi, il Giudice con-cedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.
Scambiate le memorie ex art 183 c.p.c., l'opponente chiedeva, in via istruttoria, ammettersi la prova per testi e la consulenza contabile.
Il Giudice rigettava le richieste istruttorie disponeva dapprima CT con il CT e Per_1 successivamente “letta la consulenza tecnica di ufficio redatta dal c.t.u. ritenuto Persona_2 che la stessa presenti , unitamente alla ed a Parte_1 Parte_2 [...]
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25359/2012, emesso in data CP_3
19.12.2012 dal Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto alla di Pt_2 Parte_1
, in qualità di obbligata principale, ed ai sigg.ri e
[...] Parte_1 [...]
in qualità di fideiussori, di pagare in solido a Parte_3 Controparte_2
quale mandataria di la somma di € 41.493,07, oltre interessi e spese.
[...] Controparte_1
L'opponente, allegando di avere già promosso procedimento di accertamento negativo del debito in diverso procedimento di cui chiedeva la riunione al presente, chiedeva accertarsi la violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché dell'art 1956 c.c. e l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di mas-simo scoperto sul conto corrente intestato alla società alla base del procedi-mento monitorio.
Si costituiva in giudizio a mezzo della mandataria (successivamente si costituiva CP_1 con nuovi difensori la sola , conte-stando interamente quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente e producendo tutta la documentazione contrattuale ed, in originale, la lettera di fideiussione, ed, a riprova del credito, gli estratti conto.
Nel corso del giudizio, previa riunione dei fascicoli connessi, il Giudice con-cedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.
Scambiate le memorie ex art 183 c.p.c., l'opponente chiedeva, in via istruttoria, ammettersi la prova per testi e la consulenza contabile.
Il Giudice rigettava le richieste istruttorie disponeva dapprima CT con il CT e Per_1 successivamente “letta la consulenza tecnica di ufficio redatta dal c.t.u. ritenuto Persona_2 che la stessa presenti non emendabili elementi di erroneità concettuale nella misura in cui, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia ex lege 108/96, applica la commissione di mas-simo scoperto anche negli anni antecedenti il 2009 pervenendo quindi ad una conclusione di usurarietà del rapporto di conto corrente che deve essere veri-ficato mediante nuova consulenza tecnica di ufficio da demandarsi ad altro esperto” nuova consulenza contabile con CT , e ritenuta la Persona_3 causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo di due CT contabili, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La banca, attrice in senso sostanziale, ha prodotto in giudizio i contratti oltre gli estratti di conto corrente (doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta), inviati alla correntista e mai da quest'ultima contestati, documenti che prova-no la genesi e lo svolgimento del rapporto.
L'opponente non ha dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del-la pretesa attorea. Le allegazioni relative alla pretesa applicazione degli interessi usurari sono state confutate dalla perizia in atti a firma della dott.ssa che ha escluso la pattuizione di interessi sopra soglia Persona_3 legge 108-96.
Il tasso effettivo globale pattuito per il conto correnti affidato (d'importo superiore ai 5.000 euro ) risulta essere stato del 13,25 % e risulta quindi inferiore al tasso soglia per la categoria pari al 18,48%.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata prevista pattiziamente all'art. 8 delle CGC sia per il tasso creditore che per quello debitore e trattasi di clausola del tutto legittima ai sensi dell'art. 120, 2° co. del TUB, che ha previsto la produzione di interessi sugli interessi maturati sulle operazioni bancarie, a condizione che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori, demandandone al CICR la regolamentazione, cosa che è regolarmente avvenuta, per quanto concerne il conto corrente, con l'art. 2 della nota delibera del 9.2.2000.
La commissione di massimo scoperto e le spese sono state regolarmente pattuite ed applicate.
Per quanto concerne la CMS, oggetto di riesame peritale, ritiene questo giudice come la stessa non integri il TEG fino al 2009 come da disposizioni di Banca d'Italia e come da interpretazione costante di questo Tribunale per le ragioni di seguito esposte.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era fino alla positiva disciplina normativa del 2009 una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
La cms veniva normalmente espressa in valori percentuali ed era rapportata alla somma messa a disposizione per il cliente o da questi utilizzate.
Il supremo Collegio ha avuto modo di affermare che la CMS costituisce quindi “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass. 18.1.2006 n°870)
Con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto) si è quindi affermato l'orientamento per cui la cms è sempre munita di causa negoziale lecita, quando non si vada a som-mare al già pattuito tasso di affidamento (dovendosi altrimenti constatare co-me per lo stesso sconfinamento sarebbero stati pattuiti due tassi aventi la stes-sa causa) ovvero qualora lo sconfinamento non vi sia stato e la causa della CMS sarebbe allora riconducibile al mero accantonamento della somma da parte dell'istituto bancario (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013), e quindi laddove essa sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata dalla banca sull'importo accordato e non utilizzato.
Nel caso di specie la CMS è espressamente pattuita “per gli sconfinamenti ex-tra fido” sicché rientra nell'alveo causale della prima ipotesi menzionata ed appare perfettamente legittima, e correttamente quindi è stata esclusa dalla CT dal computo del TEG. Persona_3
L'affidamento in conto corrente prodotto dalla banca appare ricondursi infine pacificamente al conto corrente in esame, non risulta infatti vi fossero altri conti intrattenuti tra le medesime parti (che non hanno contestato di avere ivi apposto le proprie sottoscrizioni) rispetto ai quali tale affidamento potrebbe ricondursi.
Anche le condizioni di tale affidamento risultano conformi ai criteri dettati dalla legge 108/96.
Il CT ha poi accertato la legittimità del protesto per difetto di provvista al momento dell'incasso dell'assegno n. 7019710198-07 di € 2.600,00, allor-quando il rapporto bancario recava un saldo a debito della correntista di € 42.829,99, con esposizione extrafido di € 2.829,99, a fronte di un fido di
40.000 euro.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “In via pregiudiziale e cautelare sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 18209/2019, pronunciata dal G.I. Dott. Andrea
Postiglione nel giudizio R.G. 59633/2012, riunito con il procedimento n. 11308-13, dal G.I., pubblicata in data 26.09.2019 e non notificata, attesa l'evidente erroneità e/o illegittimità della sentenza per tutti i motivi esposti e quindi la sicuramente favorevole prognosi sull'esito dell'impugnazione proposta, come precisato nell'apposito atto.
Nel merito e in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio di cui all'atto di citazione R.g. 59633/2012 riunito con l'atto di citazione in opposizione a D.I. n. 11308-13: e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Si chiede altresì di disporre la remissione della causa in istruttoria ai fini della riconvocazione del
CT per l'integrazione della redazione peritale per i motivi tutti dedotti ed in relazione alla CMS alla luce della citata sentenza della Cassazione, 20 giugno 2018 secondo cui: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, … ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata … rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, … compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Ha resistito parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte respingeva l'istanza inibitoria proposta da parte appellante.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023. Con ordinanza in data 18 luglio 2023 la Corte dichiarava il giudizio interrotto per avvenuta sospensione dell'originario difensore degli appellanti dall'ordine di appartenenza, al fine di consentire la nomina di nuovo difensore.
Le parti appellanti riassumevano tempestivamente il giudizio.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto in decisione la causa senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 43 pagine, è articolato in sette motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti ed il processo, parte appellante col primo motivo (pagg. 19/26) lamenta “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, illogica, contraddittoria, oltre che insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Parte della sentenza impugnata alla pag. 4, II cpv., dalle parole:
“ ..L'opposizione è infondata. La Banca, attrice in senso sostanziale, ha prodotto in giudizio i contratti oltre gli estratti di conto corrente (doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta) inviati alla correntista e mai da quest'ultima contestati, documenti che provano la genesi e lo svolgimento del rapporto. L'opponente non ha dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea...”
Violazione e/o falsa applicazione della legge 108/96 e dell'art. 117, I, IV e VI comma, del D.lgs
385/93” .
Deduce parte appellante l'erroneità della sentenza richiamando gli esiti – in punto di usura – della propria CTP (con riguardo alla valutazione del tasso soglia per le aperture di credito per oltre euro
5.000,00) nonché dell'accertamento peritale eseguito dinanzi al Tribunale penale (periodo
31.12.04/30.6.08) con riguardo alla denuncia della e invoca, quindi, la seconda ipotesi di Per_4 calcolo elaborata dal CT che ridetermina il saldo in senso positivo per la società correntista.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto non essendo dovuti gli interessi ultra soglia richiesti.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 26/30) la parte appellante denuncia “Illegittimità della sentenza impugnata erronea, illogica, contraddittoria, oltre che insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Parte della sentenza impugnata alla pag. 4, V cpv, dalle parole: “…La capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata prevista pattiziamente all'art.8 della CGC sia per il tasso creditore che per quello debitore e trattasi di clausola del tutto legittima ai sensi dell'art. 120. 2° co. del TUB, che ha previsto la produzione d'interessi sugli interessi maturati sulle operazioni bancarie, a condizione che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori , sia creditori, demandandone al CICR la regolamentazione, cosa che è regolarmente avvenuta, per quanto concerne il conto corrente, con l'art. 2 della nota delibera del 9.2.2000…”.
Violazione e/o falsa applicazione degli art. 120 d.lgs 385/93 dell'art.2 della Delibera CICR e dell'art.
1283 c.c.”. A sostegno della doglianza parte appellante allega la non corrispondenza a verità delle pari condizioni di reciprocità nell'estratto conto al 31.12.04 con riguardo alla capitalizzazione, non essendo stati calcolati gli interessi creditori al tasso previsto né è stato rispettato il criterio della valuta, con conseguente aggravio solo per il cliente e nullità della relativa clausola.
Aggiunge parte appellante che il CT avrebbe individuato numeri creditori pari ad euro 3.199,00 dall'11.11.04 al 31.1.10, mentre gli interessi in favore della correntista erano stati pari a zero.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 30/34) la parte appellante si duole di “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, illogica, contraddittoria, oltre che insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Parte della sentenza impugnata alla pag. 5, II cpv, dalle parole:
“ ...La commissione di massimo scoperto e le spese sono state regolarmente pattuite. Per quanto concerne la CMS, oggetto di riesame peritale ritiene questo Giudice come la stessa non integri il
TEG fino al 2009 come da disposizioni di Banca d'Italia e come da interpretazione costante di questo
Tribunale[…] Nel caso di specie la CMS è espressamente pattuita “per gli sconfinamenti extra fido” sicchè rientra nell'alveo causale della prima ipotesi menzionata ed appare perfettamente legittima,
e correttamente quindi è stata escussa dalla Ctu dal computo del Teg …” Persona_3
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2bis del D.L. n. 185/2008-introdotto dalla legge di conversione n.2/2009” deducendo che vi sarebbe assenza di un affidamento e un profilo di indeterminatezza del tasso per la CMS poiché lasciato in bianco nel documento 24.5.05 di CP_4
mentre in quello del 16.4.07 è certo il collegamento con il conto corrente ma vi sarebbe
[...] indeterminatezza per assenza del documento di sintesi.
Aggiunge parte appellante che l'ISC supera il tasso soglia come indicato dalla CTP e dalla CT per
22 trimestri, il tutto con indebito anche post 2009.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 34/36) parte appellante denuncia “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, illogica, contraddittoria, oltre che insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Parte della sentenza impugnata alla pag. 6, II cpv., dalle parole: “ …..L'affidamento in conto corrente prodotto dalla banca appare ricondursi infine pacificamente al conto corrente in esame, non risulta infatti vi fossero altri conti intrattenuti tra le medesime parti (che non hanno contestato di avere ivi apposto le proprie sottoscrizioni) rispetto ai quali tale affidamento potrebbe ricondursi…”
Violazione e/o falsa applicazione della legge 108/96 e dell'art.117 I comma, commi 4-6 del T.U.B.”.
A fondamento della doglianza la parte appellante allega, sempre con riguardo al profilo dell'usura, che manca l'affidamento essendo la forma per iscritto quella del 19.11.04 e insiste sia sulla propria
CTP sia nelle osservazioni alla CT di primo grado, concludendo che andava rielaborato il conteggio senza i tassi convenzionali perché non pattuiti.
§3.5 – Col quinto motivo (pagg. 36/38) parte appellante lamenta “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, illogica, contraddittoria, oltre che insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Parte della sentenza impugnata alla pag. 6, dalle parole: “ ….. Il CT ha poi accertato la legittimità del protesto per difetto di provvista al momento dell'incasso dell'assegno n. 7019710198-07 di €
2.600,00, allorquando il rapporto bancario recava un saldo a debito della correntista di € 42.829,99, con esposizione extrafido di € 2.829,99, a fronte di un fido di 40.000,00 euro.”
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 , comma 2, n.4 c.p.c. e 116 c.p.c”.
Deduce parte appellante , a proposito del protesto subito, che i saldi erano negativi ma in realtà vi era un fido di 40.000 euro, sicchè l'assegno era ampiamente coperto.
§3.6 – Con il sesto motivo (pagg. 38/41) l'appellante denuncia “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione della sentenza in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e contestuale richiesta di risarcimento danni” , deducendo che vi era stata revoca dell'affidamento in data 29.10.08 e che vi era stata segnalazione al CAI che aveva prodotto la cessazione dell'impresa in data 7.3.12 nonchè la revoca di affidamenti da parte di altre banche
(segnatamente Monte die Paschi di Siena), con conseguente danno in re ipsa per Euro 120.000,00, aggiungendo ancora che si trattava di 5 assegni protestati e che vi erano stati danni anche morali e non patrimoniali.
§3.7 – Con l'ultimo motivo di gravame (pag. 41) parte appellante lamenta “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c per omessa motivazione in ordine alla nullità ed inefficacia delle variazioni unilaterali operate in violazione dell'art. 118 D. lgs. N. 385/93”, deducendo trattarsi di variazioni sfavorevoli e non pattuite, con la precisazione che si trattava di situazione similare a “usi su piazza” con operazione della banca contro la volontà e la conoscenza della correntista.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Cont Giova ricordare che ai sensi dell'art. 342 il gravame deve contenere argomenti specifici che si contrappongono – in senso logico giuridico – ai ragionamenti eseguiti dal giudice di primo grado, il tutto in modo chiaro e intellegibile, oltre che compatibile con un principio di sinteticità degli atti difensivi.
Nel caso in esame, al di là della corposità dell'atto di appello, quest'ultimo è costruito in modo apparentemente conforme al dettato della norma processuale (con la distinzione dei motivi e la titolazione degli stessi), ma in realtà è un ripercorrere, spesso meramente ripetitivo, di brani estrapolati della consulenza di parte, di una consulenza eseguita in sede penale, della prima consulenza contabile espletata in primo grado ( 13.11.07, come si evince dagli atti di primo Pt_4 grado e dalle precisazioni di parte appellata, visto che l'appello non è così preciso), dalla seconda consulenza contabile ( per le stesse ragioni), effettuando così una sorta di Parte_5
“collage” – come poi in realtà si configura anche a livello estetico con la scansione e/o il
“copia/incolla” di tali brani e di prospetti contabili – che è di difficile intellegibilità.
Già questo modo di procedere con detta estrapolazione non giova affatto né al principio di chiarezza né tanto meno di specificità, e tanto meno risponde ad un criterio di ragione logico-giuridica, perché impedisce un ragionamento unitario di contrapposizione ad una sentenza che, per quanto sintetica nella motivazione, poggia su un dato inequivocabile. Le note finali anticipate recano la stessa modalità di redazione del gravame, sicchè non se ne può trarre alcun elemento utile per valutare il gravame stesso.
A questo punto, va ricordato che il presente giudizio trova origine nella riunione di due distinti procedimenti, segnatamente uno di accertamento negativo promosso dalla correntista e fondato sulla denuncia per usura rispetto alla quale in sede penale è stata eseguita una perizia, ma poi detta denuncia non risulta aver avuto un esito positivo per la denunciante (altro non è dato sapere perché le parti appellanti non indicano alcunchè); l'altro di opposizione a decreto ingiuntivo (della correntista e dei garanti) notificato per il pagamento del saldo negativo del conto corrente.
Dunque, è evidente che se a carico della banca – in sede di opposizione al monitorio – vi era l'onere di provare il credito (e il Tribunale lo ha chiaramente ritenuto provato alla luce sia di tutti gli estratti conto necessari per la durata del rapporto sia del contratto di conto corrente e degli altri contratti di cui si dirà) è altrettanto da considerare che l'azione di accertamento negativo, replicata anche nell'atto di opposizione, gravava a sua volta la parte attrice dell'onere di allegare e provare l'assenza di causa per le voci che venivano contestate.
Orbene, questa ripartizione è chiaramente implicita nel ragionamento del Tribunale che, nell'appello, non viene neppure considerato, con la conseguenza che a maggior ragione in questa sede gli appellanti dovevano specificare con precisione gli elementi utili a condurre questa Corte ad un convincimento diverso a proposito della illiceità/illegittimità/invalidità delle voci economiche contestate e da detrarre.
In realtà, il dato su cui si fonda ripetutamente – per tutti i motivi articolati – il gravame è l'assenza di clausole specifiche con riguardo all'affidamento , richiamando via via i diversi contratti che si sono susseguiti ed evidenziando l'assenza del documento di sintesi o addirittura delle voci determinate all'interno di questo.
Ma in tutti i ragionamenti – si ripete piuttosto confusi e di scarsa intellegibilità visti i richiami parziali alle varie perizie di parte o dell'ufficio in modo così disarmonico – non si tiene conto di un dato essenziale: il Tribunale ha posto al centro della motivazione il contratto di conto corrente del 4 novembre 2004, ritenendo che tutto quanto non evincibile dall'affidamento del 24.5.05, da quello del
19.11.04 o del 16.4.07 era comunque contenuto nel contratto di conto corrente stesso che ben determinava ogni singolo aspetto.
D'altro canto, quanto all'affidamento o all'apertura di credito, il primo giudice – rifacendosi implicitamente a Cass. N. 7763/17 – rilevato che non occorreva alcuna pattuizione per iscritto per le voci economiche già regolamentate nel contratto di conto corrente ove, appunto, confluiscono le operazioni del contratto di apertura di credito e/o l'affidamento.
Avrebbe, dunque, dovuto parte appellante tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale nel senso proposto proprio dal primo giudice (v. Cass. N. 27836/17; Cass. N. 96/22 nonché Cass. N. 29794/24:
“Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale”) e, quindi, spiegare cosa non fosse effettivamente regolamentato nel contratto di conto corrente, ponendo a confronto non solo i vari contratti, ma anche tali risultanze documentali con quanto affermato in sentenza.
Nulla di tutto ciò è evincibile nel gravame che “parte” sempre e soltanto dai contratti di affidamento e non fa mai riferimento (come avrebbe dovuto) al contratto di conto corrente, sicchè il ragionamento via via proposto per le singole voci (usura, anatocismo, cms e spese) è palesemente viziato sotto il profilo del presupposto logico.
E' ovvio, d'altro canto, che “saltando” questo passaggio tutte le argomentazioni proposte mancano di concretezza e diventano, invece, mere congetture, sostenute da parziali estrapolazioni di conteggi praticamente non utilizzabili per lo scopo.
Tutto ciò, peraltro, porta ad escludere l'esistenza della usura così come di un saldo positivo idoneo a
“coprire” l'assegno oggetto del protesto (per il quale pure si contesta la legittimità e la liceità con la conseguente richiesta di risarcimento dei danni di cui si dirà); anche la voce “anatocismo” viene esaminata in modo non corretto, atteso che la reciprocità delle condizioni – prevista in contratto – viene contestata sotto il profilo del mancato riconoscimento di interessi positivi, la cui creazione in realtà viene individuata da una consulenza per un limitato periodo temporale, per un misura minima, con la conseguenza che la contestazione relativa alla voce “zero” per tali interessi creditori non ha supporto logico-matematico.
Vale a dire che, come già evidenziato, le estrapolazioni delle parti di consulenze individuate come
“utili” per sostenere i singoli ragionamenti non possono essere idonee, sia perché provenienti da atti diversi sia perché non si tiene conto dell'elaborato complessivo.
Quindi, nessuno squilibrio tra le parti si è venuto a creare per il solo fatto che interessi creditori a favore della correntista non si sono realmente verificati.
Anche per la CMS così come per la voce “spese” genericamente indicata si deve seguire lo stesso ragionamento, vale a dire la mancata considerazione degli elementi desumibili dal contratto di conto Par corrente;
il riferimento poi all' – che indica solo il costo complessivo e non è un tasso – è peraltro inconferente a proposito del superamento della soglia come sarebbe evincibile da CTP e CT, senza un filo logico.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi che il conteggio eseguito con la seconda consulenza d'ufficio dinanzi al Tribunale vada rielaborato, visto che poggia – come detto – sulle solide basi dei dati contrattuali acquisiti e valorizzati in sentenza.
Di conseguenza, non esisteva – al momento del protesto dell'assegno – alcuna situazione positiva a credito della società correntista, con la conseguenza che legittimamente il protesto è stato elevato;
peraltro l'esistenza di altri protesti è del tutto irrilevante perché la domanda, anche risarcitoria, è stata proposta prospettando solo il primo e a tale situazione occorre fermarsi, altrimenti si produrrebbe una novità non ammissibile.
Ovvio, poi, che il Tribunale abbia ritenuto assorbita la domanda risarcitoria – fondata appunto sulla condotta illegittima della banca, esclusa in sentenza – con l'ulteriore conseguenza che anche la segnalazione CAI è stata eseguita a causa dell'esposizione debitoria dell'impresa la cui cessazione
(peraltro a distanza di ben tre anni dall'episodio) non risulta causalmente collegabile a tale evento;
così come non è ricollegabile ad una condotta illegittima dell'appellata l'iniziativa di altre banche di revocare gli affidamenti concessi alla medesima impresa oggi appellante.
Non può che ribadirsi, quindi, la infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice.
Per terminare le questioni devolute, va delibata la voce “ius variandi” riproposta dalle parti appellanti, senza che sia mai specificato a quali situazioni si fa riferimento e a quali esatti periodi e, soprattutto, perché si tratterebbe di interventi “sfavorevoli” per il correntista;
peraltro, è altrettanto inverosimile
(e contraddice la stessa condotta processuale di parte appellante) l'affermazione della non conoscenza e della non volontà di tali mutamenti, considerato che sono risultanti dagli estratti conto non contestati ma anzi sicuramente verificati dalla stessa correntista (come dai garanti) vista la stesura di una consulenza di parte che li presuppone.
Ne consegue la reiezione dell'intero gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18209/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado che liquida in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore