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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6040/2024
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settima Se zio ne Civi le nel giudizio promosso da e con l'avvocato Antonella Castellone Parte_1 Parte_2
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sente nza
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile, Persona_1
e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1. In data 26 novembre 1880, in Italia nel
Comune di Marmirolo (Mantova), nasceva il sig. figlio di Persona_1 CP_2
e di , come comprovato dall'Estratto per riassunto degli Atti di Nascita, rilasciato dal Controparte_3
Comune di Marmirolo (Mantova), che si produce (v. all. 2).
2. Il sig. Persona_1
denominato anche o o Persona_1 Persona_2 Persona_2
o o o , non ha mai
[...] Persona_2 Persona_2 Persona_3 rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione,
rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 9 settembre
1905 a Amparo/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1 Per_4
, come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata
[...] mediante apostille (v. all. 4).
4. Dalla loro unione coniugale nasceva a Amparo/SP (Brasile), il giorno 29
ottobre 1912 il sig. , come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto anche in Parte_3
copa tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 3 febbraio 1934 a San Paolo/SP
(Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come Parte_3 Persona_5
comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 27 novembre 1934 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita prodotto anche Parte_4 in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all.7); - a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 28 giugno
1940 la sig.ra , come risulta dal Certificato di Nascita prodotto anche in copia Parte_5 tradotta e legalizzata mediante apostille (v all.8).
7. In data 26aprile 1958 a Vila Matilde/SP (Brasile),
la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , come comprovato dal Certificato Parte_4 Parte_1
di Matrimonio che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9).
8. Dalla loro unione coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 9 giugno 1961 il sig. Parte_1
, come risulta dal Certificato di Nascita prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante
[...] apostille (v all. 10).
9. In data 27 luglio 1963 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra Parte_5 contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato di Matrimonio che si Persona_6
produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11). 10. Dalla loro unione coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 5 novembre 1966 la sig.ra come Parte_6
risulta dal Certificato di Nascita prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all.
12). 11. In data 23 dicembre 1989 a San Paolo/SP (Brasile), la sig.ra contraeva Parte_6
matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato di Matrimonio Controparte_4 che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13). 12. Dalla loro unione coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 25 ottobre 1983 la sig.ra Parte_2
come risulta dal Certificato di Nascita prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v all. 14)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto ER non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di
certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58
A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889
avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii)
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022,
n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 2 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il resistente si è rimesso all'accertamento del giudice. CP_1
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per que sti m otivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1
adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 29.5.2025
Il giudice
Christian Colombo