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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1865/2023 RG promosso da
(nato in [...] in data [...] - codice fiscale Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Dalla Torre del Foro di RE (Codice
[...]
Fiscale ), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in via Monte CodiceFiscale_2
Piana 14, 31100 – RE (Tv), fax 0422.43.53.64, PEC
Email_1 contro
CP_1 contumace nonché contro
CP_2 contumace nonché contro
(C.F. e P. IVA , con sede legale in 20125 Milano, Piazza Tre Controparte_3 P.IVA_1
Torri 3, in persona della dott.ssa nella sua qualità di legale rappresentante e CP_4 procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena (C.F. - CodiceFiscale_3
PEC: - numero di telefax 049 6997008) Email_2
OGGETTO: incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. (nato il [...]) ha convenuto in giudizio il conducente Parte_1 [...]
la proprietaria del veicolo e la sua compagnia , al fine CP_1 CP_2 Controparte_3 di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno biologico e patrimoniale subito nell'incidente stradale avvenuto a Padova il 19.06.2019 verso le ore 9.30 quando guidava la sua Alfa Romeo 147 targata CA 770 AZ procedendo lentamente incolonnato dietro ad altri veicoli diretti verso lo svincolo per Piove di Sacco, allorché veniva tamponato
1 dall'autoarticolato Daf Fan XF targato EG 625 LP condotto dal predetto , di CP_1 proprietà della cit. assicurato con . CP_2 Controparte_3
Si è costituita solo , la quale ha contestato unicamente l'ammontare Controparte_3 dei danni allegati dall'attore (cd. an pacifico).
Con ordinanza 11.12.2024 (rectius, 11.01.2024), dato atto del pacifico avvenuto pagamento di un acconto di euro 5.200,00 in data 26.10.2021, è stata ammessa solo ctu medico legale, depositata dal dott. in data 24.07.2024. Interpellati ai sensi Persona_1 CP_ CP_ dell'art. 213 c.p.c., gli enti ed riferivano di non aver erogato prestazioni all'attore a causa dell'incidente stradale in questione.
Precisate le conclusioni;
scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa viene ora decisa.
2. Come accennato, la controversia riguarda solo l'ammontare dei danni subiti dall'attore.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu dott. dopo aver Persona_2 considerato esaurientemente le osservazioni avanzate dal ctp attoreo e dal difensore (ciò che esclude la necessità di rinnovare la ctu), ha concluso nel senso che “Nel sinistro stradale del giorno 19/06/2019 il signor riportava: “Trauma distorsivo-distrattivo del Parte_1 rachide cervicale e lombare in discopatia L4-S1, retrolistesi di L5 su S1 ed ipertrofia dei massicci articolari interapofisari con riduzione dei calibri del canale vertebrale”. Il danno biologico temporaneo può essere valutato in giorni 20 (venti) in forma parziale al 75%, 40
(quaranta) giorni al 50% e 60 (sessanta) giorni al 25%; l'invalidità lavorativa in 30 (trenta) giorni a totale e quella parziale in 40 (quaranta) giorni. Il danno biologico permanente può essere valutato nella misura massima del 6-7% (sei-sette percento). Il livello di sofferenza può essere definito come di grado “medio” nel periodo di malattia-convalescenza e di grado “lieve” a postumi stabilizzati. Non si ravvisano specifici elementi di valutazione tecnica medico legale che possano giustificare particolari ripercussioni degli esiti sulla normale vita quotidiana del periziato. Plausibile un'incidenza negativa delle descritte menomazioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa di pizzaiolo, richiedente stazione eretta prolungata, torsioni e flesso- estensioni del tronco, con maggior fatica e/o maggior usura, la cui valutazione viene rimessa all'equo apprezzamento dell'Ill.mo Giudice. Spese sanitarie congrue e pertinenti per €
2827,65”.
Sulla base del D.M. 16.07.2024 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024), considerando che l'attore all'epoca aveva 33 anni
(incidente 19.06.2019, nato il [...]), risulta quanto segue: danno biologico permanente € 9.850,74
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
2 Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 2.762,00
Danno morale (33,33%) € 4.203,82
Spese mediche € 2.827,65
TOTALE GENERALE: € 19.644,21
Considerando poi l'accertata incidenza sullo svolgimento dell'attività lavorativa di pizzaiolo, si giustifica, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, del decreto legislativo 7.09.2005, n.
209, l'aumento del 20% calcolato sul danno biologico permanente di € 9.850,74, pari ad €
1.970,15.
Sommano euro 21.614,36 a titolo di danno non patrimoniale.
3. Passando ora al danno patrimoniale, come già accennato nell'ordinanza 11.01.2024, dalla certificazione della Camera di commercio risulta che l'attore aveva iniziato l'attività di pizzaiolo l'1.06.2018, cessata il 31.12.2020. Egli non sembra aver tuttavia prodotto la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2018 (l'incidente – come detto – è avvenuto il
19.06.2019). Va poi evidenziato che a pag. 1 della seconda memoria istruttoria l'attore ha allegato che “i giudici di legittimità hanno sottolineato come il principio per cui spetta al danneggiato provare lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito, debba essere temperato alla luce del rilievo per cui, come già affermato dalla stessa Corte (Cass. Civ., n. 25370/2018), si può ricorrere al criterio del triplo della pensione sociale anche qualora il giudice di merito accerti che la vittima, al momento del sinistro, godeva di un reddito talmente esiguo o sporadico da renderlo sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”.
La tesi può essere condivisa, con la conseguenza che, avendo il ctu medico legale accertato un'invalidità lavorativa totale di 30 giorni ed una parziale di 40 giorni, considerando che l'importo mensile dell'assegno sociale nel 2025 è di € 538,68 per 13 mensilità (mensili €
583,57), e che il triplo ammonta ad € 1.750,71, considerato tutto ciò, l'attore ha diritto ad €
1.750,71 + € 1.167,14 = € 2.917,85.
4. € 21.614,36 a titolo di danno non patrimoniale + € 2.917,85 a titolo di danno patrimoniale = € 24.532,21.
Da tale somma va detratto l'acconto di euro 5.200,00 del 26.10.2021, che rivalutato ad oggi corrisponde ad € 5.948,80.
Residuano € 18.583,41.
Nulla può essere infine riconosciuto a titolo di assistenza stragiudiziale, in quanto l'attore ha prodotto solo il preavviso di parcella del suo legale, senza che risulti quale specifica attività sia stata svolta.
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu e di ctp, seguono la soccombenza.
P Q M
3 definitivamente pronunziando, condanna ed , in CP_1 CP_2 Controparte_3 solido, a pagare a la somma di € 18.583,41 con interessi legali dalla data Parte_1
odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del
19.06.2019 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna, oltre infine agli interessi legali sull'acconto di euro 5.200,00, devalutato alla data del sinistro, e quindi rivalutato anno per anno dalla stessa data del sinistro fino alla data del 26.10.2021.
Condanna gli stessi, sempre in solido, a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ed euro 1.220,00 per spese di ctp.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. Controparte_3
Padova, 5 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1865/2023 RG promosso da
(nato in [...] in data [...] - codice fiscale Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Dalla Torre del Foro di RE (Codice
[...]
Fiscale ), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in via Monte CodiceFiscale_2
Piana 14, 31100 – RE (Tv), fax 0422.43.53.64, PEC
Email_1 contro
CP_1 contumace nonché contro
CP_2 contumace nonché contro
(C.F. e P. IVA , con sede legale in 20125 Milano, Piazza Tre Controparte_3 P.IVA_1
Torri 3, in persona della dott.ssa nella sua qualità di legale rappresentante e CP_4 procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena (C.F. - CodiceFiscale_3
PEC: - numero di telefax 049 6997008) Email_2
OGGETTO: incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. (nato il [...]) ha convenuto in giudizio il conducente Parte_1 [...]
la proprietaria del veicolo e la sua compagnia , al fine CP_1 CP_2 Controparte_3 di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno biologico e patrimoniale subito nell'incidente stradale avvenuto a Padova il 19.06.2019 verso le ore 9.30 quando guidava la sua Alfa Romeo 147 targata CA 770 AZ procedendo lentamente incolonnato dietro ad altri veicoli diretti verso lo svincolo per Piove di Sacco, allorché veniva tamponato
1 dall'autoarticolato Daf Fan XF targato EG 625 LP condotto dal predetto , di CP_1 proprietà della cit. assicurato con . CP_2 Controparte_3
Si è costituita solo , la quale ha contestato unicamente l'ammontare Controparte_3 dei danni allegati dall'attore (cd. an pacifico).
Con ordinanza 11.12.2024 (rectius, 11.01.2024), dato atto del pacifico avvenuto pagamento di un acconto di euro 5.200,00 in data 26.10.2021, è stata ammessa solo ctu medico legale, depositata dal dott. in data 24.07.2024. Interpellati ai sensi Persona_1 CP_ CP_ dell'art. 213 c.p.c., gli enti ed riferivano di non aver erogato prestazioni all'attore a causa dell'incidente stradale in questione.
Precisate le conclusioni;
scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa viene ora decisa.
2. Come accennato, la controversia riguarda solo l'ammontare dei danni subiti dall'attore.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu dott. dopo aver Persona_2 considerato esaurientemente le osservazioni avanzate dal ctp attoreo e dal difensore (ciò che esclude la necessità di rinnovare la ctu), ha concluso nel senso che “Nel sinistro stradale del giorno 19/06/2019 il signor riportava: “Trauma distorsivo-distrattivo del Parte_1 rachide cervicale e lombare in discopatia L4-S1, retrolistesi di L5 su S1 ed ipertrofia dei massicci articolari interapofisari con riduzione dei calibri del canale vertebrale”. Il danno biologico temporaneo può essere valutato in giorni 20 (venti) in forma parziale al 75%, 40
(quaranta) giorni al 50% e 60 (sessanta) giorni al 25%; l'invalidità lavorativa in 30 (trenta) giorni a totale e quella parziale in 40 (quaranta) giorni. Il danno biologico permanente può essere valutato nella misura massima del 6-7% (sei-sette percento). Il livello di sofferenza può essere definito come di grado “medio” nel periodo di malattia-convalescenza e di grado “lieve” a postumi stabilizzati. Non si ravvisano specifici elementi di valutazione tecnica medico legale che possano giustificare particolari ripercussioni degli esiti sulla normale vita quotidiana del periziato. Plausibile un'incidenza negativa delle descritte menomazioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa di pizzaiolo, richiedente stazione eretta prolungata, torsioni e flesso- estensioni del tronco, con maggior fatica e/o maggior usura, la cui valutazione viene rimessa all'equo apprezzamento dell'Ill.mo Giudice. Spese sanitarie congrue e pertinenti per €
2827,65”.
Sulla base del D.M. 16.07.2024 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024), considerando che l'attore all'epoca aveva 33 anni
(incidente 19.06.2019, nato il [...]), risulta quanto segue: danno biologico permanente € 9.850,74
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
2 Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 2.762,00
Danno morale (33,33%) € 4.203,82
Spese mediche € 2.827,65
TOTALE GENERALE: € 19.644,21
Considerando poi l'accertata incidenza sullo svolgimento dell'attività lavorativa di pizzaiolo, si giustifica, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, del decreto legislativo 7.09.2005, n.
209, l'aumento del 20% calcolato sul danno biologico permanente di € 9.850,74, pari ad €
1.970,15.
Sommano euro 21.614,36 a titolo di danno non patrimoniale.
3. Passando ora al danno patrimoniale, come già accennato nell'ordinanza 11.01.2024, dalla certificazione della Camera di commercio risulta che l'attore aveva iniziato l'attività di pizzaiolo l'1.06.2018, cessata il 31.12.2020. Egli non sembra aver tuttavia prodotto la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2018 (l'incidente – come detto – è avvenuto il
19.06.2019). Va poi evidenziato che a pag. 1 della seconda memoria istruttoria l'attore ha allegato che “i giudici di legittimità hanno sottolineato come il principio per cui spetta al danneggiato provare lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito, debba essere temperato alla luce del rilievo per cui, come già affermato dalla stessa Corte (Cass. Civ., n. 25370/2018), si può ricorrere al criterio del triplo della pensione sociale anche qualora il giudice di merito accerti che la vittima, al momento del sinistro, godeva di un reddito talmente esiguo o sporadico da renderlo sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”.
La tesi può essere condivisa, con la conseguenza che, avendo il ctu medico legale accertato un'invalidità lavorativa totale di 30 giorni ed una parziale di 40 giorni, considerando che l'importo mensile dell'assegno sociale nel 2025 è di € 538,68 per 13 mensilità (mensili €
583,57), e che il triplo ammonta ad € 1.750,71, considerato tutto ciò, l'attore ha diritto ad €
1.750,71 + € 1.167,14 = € 2.917,85.
4. € 21.614,36 a titolo di danno non patrimoniale + € 2.917,85 a titolo di danno patrimoniale = € 24.532,21.
Da tale somma va detratto l'acconto di euro 5.200,00 del 26.10.2021, che rivalutato ad oggi corrisponde ad € 5.948,80.
Residuano € 18.583,41.
Nulla può essere infine riconosciuto a titolo di assistenza stragiudiziale, in quanto l'attore ha prodotto solo il preavviso di parcella del suo legale, senza che risulti quale specifica attività sia stata svolta.
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu e di ctp, seguono la soccombenza.
P Q M
3 definitivamente pronunziando, condanna ed , in CP_1 CP_2 Controparte_3 solido, a pagare a la somma di € 18.583,41 con interessi legali dalla data Parte_1
odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del
19.06.2019 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna, oltre infine agli interessi legali sull'acconto di euro 5.200,00, devalutato alla data del sinistro, e quindi rivalutato anno per anno dalla stessa data del sinistro fino alla data del 26.10.2021.
Condanna gli stessi, sempre in solido, a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ed euro 1.220,00 per spese di ctp.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. Controparte_3
Padova, 5 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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