Articolo 12 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 marzo 1952
Art. 12.
Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo, hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o "gruppo" per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che e' biennale, per chi abbia conseguito nei due anni la qualifica di "ottimo" o di "distinto", e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno "buono" in ciascun anno del triennio.
Pero', per conseguire la paga "massima" del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (1ª categoria) e gli operai qualificati (2ª categoria) debbono contare, in ogni caso, un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla "massima", ed inoltre, aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi tre anni, la qualifica di "ottimo".
Entrata in vigore il 1 marzo 1952