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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3445/2024 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'avv. Parte_1
NZ EL, presso il cui studio in Trani, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale, elettivamente domiciliato
-attore-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa come da procura alle liti in atti dall'avv. Margherita Patella, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Altamura alla Via Bari n. 46/C, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da infiltrazioni”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2024, conveniva in Parte_1
1 giudizio per sentire accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione CP_1
dei danni subiti dal proprio immobile sito in Trani al Vico Corato n.5, nonché per sentirla condannare al risarcimento delle seguenti voci di danno:• € 32.909,25
complessivi a titolo di costi per il ripristino dell'immobile, come da quantificazione operata dal CTU Ing. [ovvero € 22.387,26 sorte capitale + € 4.925,19 Persona_1
per IVA 22% + € 3.358,08 spese di progettazione (15%) + € 2.238,72 per spese di sicurezza (10%)];• € 2.582,54 per spese CTU Ing. (Proc. per Atp ex art. 696 Per_2
c.p.c. R.G. n. 2261/2023) come da fatture n. 8 del 06.07.2023 e n. 10 del
01.06.2024;• € 1.500,00 per spese di CTP Arch. , nell'ambito delle due CTU Per_3
(ATP + ricorso ex art. 700 c.p.c.);• € 2.500,00 per spese e competenze legali del procedimento per ATP;
• € 3.600,00 a titolo di mancato guadagno per i canoni di locazione non corrisposti al da parte del conduttore, Pt_1 Parte_2
, pari ad euro 300,00 mensili dal mese di novembre 2023 al mese di ottobre
[...]
2024; il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda, il deduceva che: il suo immobile era Pt_1
adiacente al cavalcavia della strada statale 116, nei pressi dell'uscita Trani centro;
che il predetto ponte in cemento armato della S.S. 16 Adriatica, affidato alla custodia e gestione di versava in evidente stato di degrado, tanto che nei mesi CP_1
precedenti si verificava il distacco di pezzi di calcestruzzo, caduti sul terrazzo e sul tetto dell'abitazione, provocando danni e percolazioni al suo interno;
che vi erano pluviali deteriorati che perdono acqua dalle giunture;
che causa dei ridetti problemi,
il conduttore interrompeva il pagamento dei canoni di locazione;
di avere promosso procedimento per ATP, all'esito del quale il ctu nominato, ing. , Persona_4
verificate la causa dei danni patiti dall'immobile nello stato di degrado del ponte sovrastante l'immobile, quantificava la spesa occorrente al ripristino dello stato dei
2 luoghi nella proprietà del che perdurando l'inerzia di veniva Pt_1 CP_1
introdotto procedimento ex art. 700 c.p.c.; che segnalata da parte del giudice del cautelare ai competenti uffici comunali la situazione già emersa in sede di ATP, il diffidava alla messa in sicurezza del ponte cavalcavia Controparte_2 CP_1
mediante ripristino della parti ammalorate che interessano travi e pilastro del ponte;
che parte di un vano interno nonché una piccola parte della ziona esterna venivano interdette all'uso mediante apposizione di nastro inibitore;
che il collegio adito in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c, sulla base delle ctu svolte in sede di atp e di cautelare, ordinava ad di effettuare entro CP_1
tre mesi opere di ripristino degli ammaloramenti rilevati;
che non ha ancora CP_1
provveduto alla messa in sicurezza del ponte cavalcavia, né ha risarcito i danni patiti dal compresi quelli da perdita del canone di locazione non corrisposto dal Pt_1
conduttore; che vano è stato l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.12.2024 si costituiva CP_1
che ripercorsi i precedenti procedimenti fra le parti, di istruzione preventiva e cautelare, precisato che l'impalcato del ponte copre circa il 10% della superficie dell'immobile del (di 100 mq) senza interessare il terreno circostante;
che Pt_1
sotto il viadotto è situata una zona a solaio ribassato, priva di impermeabilizzazione;
che il cavalcavia è stato oggetto di lavori di straordinaria manutenzione da parte di erminati il 20.11.2024 mediante ripristino del frontalino del cordolo CP_1
e dello sbalzo, dell'intradosso dello sbalzo, regimentazione degli scarichi/pluviali delle acque provenienti dalla pavimentazione stradale, del canale di raccolta acque della pavimentazione stradale con esecuzione di guaina impermeabile bicomponente e nuovo asfalto dopo la demolizione del vecchio asfalto, sistemazione degli scarichi;
che per gli interventi da eseguire sul pulvino a ridosso del fabbricato ove Pt_1
3 presente la copertura in amianto, è necessario che l'attore provveda alla sua rimozione mediante intervento di ditta specializzata;
di avere offerto in via stragiudiziale al dapprima la somma di € 22.387,26 quale risarcimento Pt_1
danni così come quantificato dall'Ing. nominato ctu nel procedimento Persona_1
ex art. 700 c.p.c. e successivamente quella di € 32.909,25, con esclusione delle spese legali del procedimento per ATP e della somma richiesta a titolo di danno da perdita dei canoni di locazione non corrisposti dal conduttore che continua ad abitare l'immobile- ha concluso chiedendo: dichiarare non dovuti il pagamento delle
spese processuali, le spese di C.T.U. e C.T.P. nonché gli onorari relativi al giudizio
di ATP;
- dichiarare non dovuti i canoni di locazione richiesti dall'attore;- ridurre
la quantificazione dei danni in considerazione dello stato di cattiva conservazione
generale dell'immobile e che le problematiche rilevate sono riconducibili
principalmente della vetustà e cattiva manutenzione dello stesso, oltre che alla
scarsa qualità di realizzazione delle opere edili;
- ordinare al Sig. di Pt_1
eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari sul proprio
immobile affinché non si vanifichino i lavori effettuati dall' sul proprio CP_1
impalcato;- ordinare al Sig. la rimozione e lo smaltimento dell'ondulina di Pt_1
amianto posta a copertura di una porzione del proprio immobile, attraverso
apposita procedura da affidare a ditta specializzata;
con vittoria delle spese di lite
e condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.>.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c, rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c.
avanzata dal disattese le richieste istruttorie, la causa, soggetta al rito di cui Pt_1
al d.lgs 149/2022, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
27.10.2025, con termini a ritroso alle parti per il deposito delle memorie previste dall'art. 189 c.p.c. e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione
***
4 La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il ctu nominato nel procedimento per atp, Ing. ha verificato le Persona_4
condizioni di estremo degrado del ponte e delle corrispondenti strutture, ha accertato l'anomalo sversamento d'acqua piovana proveniente dal cavalcavia della Strada
Statale 16 Adriatica nonché la caduta di pezzi di calcestruzzo che staccandosi dal ponte, finiscono rovinosamente sulla copertura dell'immobile del ha Pt_1
escluso i danni lamentati nella camera da letto matrimoniale e nell'attiguo bagno in quanto attribuibili, esclusivamente, agli effetti della condensa tipica dei locali in cui avviene una forte produzione di vapore, quindi, non legati ai fenomeni infiltrativi individuati come causa delle patologie presenti sul soffitto del villino ed ha concluso affermando che nel tratto di strada SS16, ove si trova il cavalcavia che lambisce il
sottostante immobile, si crea una situazione tale da favorire infiltrazioni all'interno
delle pareti e del solaio di copertura, determinata dall'insufficiente tenuta dei
pluviali di raccolta delle acque piovane, ma anche da un continuo stillicidio che si
verifica dal bordo strada dove, oltretutto, l'avanzato degrado della parte strutturale
ha creato il distacco di parti di calcestruzzo. Allo stato attuale, come si evince dalla
documentazione fotografica le condizioni del villino risultano compromesse da
infiltrazioni dall'alto e imbibizione dal basso soprattutto nella zona più prossima al
pluviale, di per sé insufficiente al deflusso delle acque piovane provenienti dal
suddetto cavalcavia. È palese che la copertura sottoposta ad un effetto cascata,
circoscritto ad una porzione di area ben definita, possa veicolare l'acqua piovana
più facilmente> (cfr. pagg. 11 e 12 della ctu, doc. 4 della produzione di parte attrice).
Espletata altra ctu nel procedimento ex art. 700 c.p.c. sempre introdotto dal Pt_1
al fine di compulsare alla messa in sicurezza del cavalcavia ammalorato, CP_1
l'ing. , ivi nominato, ha confermato che il fabbricato, completato prima Persona_1
del viadotto, è interessato da copiosi fenomeni infiltrativi correlati alla prossimità
5 con il ponte e ad una incorretta regimentazione delle acque meteoriche raccolte dalla piattaforma stradale, che il cavalcavia si sovrappone parzialmente all'edificio esistente e, nella zona maggiormente interessata dai fenomeni infiltrativi e di sfondellamento delle pignatte, compenetra quasi l'immobile, che il viadotto presente le seguenti criticità:-incorretta gestione del deflusso delle acque meteoriche dei pluviali presenti, con scolo sia dall'imbocco sommitale al di sotto della piattaforma,
sia dalla piattaforma stessa priva di gronde o altri elementi atti ad allontanare o gestire le acque, distacco di intere porzioni di copriferro dalla soletta della piattaforma, dal traverso dell'impalcato e dal pulvino della pila per carbonatazione del conglomerato ed ossidazione delle barre di armatura, ossidazione delle barre di armatura attualmente scoperte e fuori posizione specialmente nella zona ribassata del fabbricato esistente realizzata in occasione della costruzione del ponte per consentire lo sviluppo del pulvino.(cfr. pagg. 19 e 20 ctu).
Il ctu ha poi verificato che l'interazione meteorica avviene per anomalo scolo delle acque del viadotto a partire dai tre pluviali di cui è dotato nella zona di riferimento:
l'acqua gronda direttamente sulla copertura del fabbricato di proprietà Pt_1
dalla piattaforma, dall'imbocco dei collettori nella parte sommitale e dal giunto delle campate dell'impalcato, oltre che dal pulvino.
Non vi sono dubbi circa gli effetti correlati all'azione fisica fra immobile e
viadotto. L'effetto principale di tale coesistenza di prossimità si manifesta
aggravato dell'incorretta gestione delle acque meteoriche, nel degrado e distacco
di porzioni integrali di copriferro in conglomerato cementizio dai vari componenti.
Il distacco ha scoperto completamente le barre di armatura, specialmente al di sotto
del pulvino con evidenza di barre ossidate e fuori posizione. L'ammaloramento del
conglomerato cementizio è avvenuto per un complesso di carbonatazione ed
ossidazione delle barre che, a contatto con l'atmosfera e con l'umidità prodotta dal
6 continuo deflusso delle acque, hanno generato la progressiva e cosiddetta
espulsione del copriferro “spalling”…gli effetti del degrado si manifestano anche
all'interno dell'alloggio con sfondellamento dei soffitti e la caduta di componenti
del solaio stesso negli ambienti occupati specialmente ingresso e camera da letto…
In sostanza è stato accertato che la situazione di pericolo e pregiudizio imminente
ed irreparabile allo stato è riferibile esclusivamente al distacco fisico di elementi di
copriferro in cemento pericolosi per l'utenza, oltre che allo sfondellamento dei solai
e caduta di pignatte agevolato dalle infiltrazioni> (cfr. pagg. 22-24 ctu , Per_5
doc. 9 della produzione attorea).
Si tratta di conclusioni rimaste ferme anche in seguito alle osservazioni di parte cui il ctu ha esaustivamente replicato (cfr. allegato 6).
È rimasto dunque accertato, sulla scorta di due consulenze tecniche a firma di due diversi professionisti, condivise dal giudicante, che fra i danni lamentati dal ve ne sono alcuni senza dubbio ascrivibili alle condizioni di degrado del Pt_1
viadotto, che, va detto, è stato oggetto di interventi di ripristino conclusi da CP_1
il 24.11.2024, salvo che per la parte per la cui riparazione è preliminarmente indispensabile rimuovere la copertura di amianto da parte del Pt_1
È stata quindi fornita la prova del nesso di causale fra res nella custodia di e CP_1
danni materiali all'immobile, per tale via pervenendosi all'affermazione della responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In diritto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra cosa in custodia e danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il
7 depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa
(fra le tante: cfr. Cass. civ. n. 20943/22).
In definitiva, ustode della res da cui è derivato il danno, va condannata CP_1
al risarcimento del danno emergente per quanto a sé imputabile pari alla somma occorrente al risanamento delle parti ammalorate, stimata dal ctu nel computo metrico allegato alla relazione, in € 22.387,23 (comprensiva di oneri di progettazione e oneri per la sicurezza, punto 22 del computo metrico), oltre iva al
22% (cfr. allegato 4 alla ctu).
Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente,
sulla somma devalutata alla data della quantificazione operata dal ctu (11.3.2024) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta,
sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
L'attore ha anche domandato a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, la somma di € 3.600,00 a titolo di mancato percepimento dei canoni di locazione a carico del conduttore (€ 300,00 mensili da novembre 2023 ad ottobre 2024).
La domanda per questa parte va rigettata, in quanto non è stata fornita alcuna prova del danno da lucro cessante.
Il conduttore ha continuato ad occupare unitamente alla sua famiglia, l'immobile mai dichiarato inagibile.
La prova testimoniale richiesta dall'attore sul se fosse vero che il conduttore ha smesso di corrispondere il canone di locazione correttamente non è stata ammessa in quanto relativa a circostanza da provarsi documentalmente, ad esempio mediante comunicazione di recesso anticipato, richiesta stragiudiziale di pagamento di canoni,
8 risoluzione consensuale ovvero intimazione di sfratto per morosità.
Del resto, il conduttore, il quale peraltro gode di una autonoma azione extracontrattuale verso l'autore dell'illecito non può esimersi dal continuare a pagare i canoni di locazione adducendo quale giustificativo un inadempimento del locatore alle obbligazioni di cui all'art. 1575 c.c.
L'art. 1585, comma 2, c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell'immobile (Cass.
1036/2019).
Non induce a diverse conclusioni il precedente di legittimità a mente del quale:
non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, a fronte delle quali lo stesso conduttore può agire in nome proprio contro il terzo, occorre precisare che detta norma disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore e che la facoltà
dello stesso conduttore di agire personalmente contro il terzo, non essendo certo un suo obbligo, non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica. Sulla scorta di tale presupposto ed in forza del principio (anche costituzionale) della libertà
economica, di cui agli artt. 41 Cost. e 1321, 1322 e 1372 cod. civ., le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto consensualmente, in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore e tali da pregiudicare il normale godimento dell'immobile, sussistendo, in tale ipotesi, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.> (Cass.
2530/2006).
Ma nella specie, non vi è alcuna prova di un danno risarcibile: il conduttore non ha risolto il contratto di locazione, non ha esercitato il recesso ed ha continuato ad occupare l'immobile senza che risulti neanche intimato sfratto per morosità.
Parte attrice nell'atto di citazione ha domandato il rimborso delle spese tecniche e
9 legali relative al procedimento per atp.
Quanto alle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo "ante causam", queste vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga come nella specie acquisito) come spese giudiziali, da porre, e da liquidare in un unico contesto, secondo il principio della soccombenza
(Cass. 14268/2017).
Considerato l'esito del giudizio e l'accoglimento in larga parte della domanda avanzata dal le spese del procedimento per atp, nella misura liquidata in Pt_1
dispositivo, vanno poste a carico della convenuta CP_1
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024), ma nella specie benché
non vi sia motivo di escluderle dalla ripetizione, vanno ridotte ad € 1.000,00
computandosi in quanto necessaria una sola relazione di consulenza di parte.
Analogamente, seguono la soccombenza di le spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in dispositivo a norma del Dm 55/14, in favore del difensore del dichiaratosi antistatario. Pt_1
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato, liquidate in quella sede, vanno poste a definitivo carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3445/2024 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da Parte_1
10 con atto di citazione dell'11.10.2024 e per l'effetto, accertata la responsabilità da cose in custodia di in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., la condanna al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 22.387,26, oltre iva al 22% ed oltre interessi come in motivazione;
2. condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma di
€ 1.000,00 a titolo di spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte;
3. condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese di lite del procedimento per accertamento tecnico che liquida con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in € 286,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
4. condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice, e per essa del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo giudizio che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
5. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Trani, 28.10.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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