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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/10/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. )) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 mb e difeso dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi;
e da c.f. )) nata a [...] il [...] e residente in Borghetto Parte_2 C.F._2 Lodigiano (LO) in Via Cavour n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Alessandra Genghini;
con il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni e dare atto che i coniugi hanno provveduto alla divisione della comunione stessa e, pertanto, affermano di non avere nulla a pretendere reciprocamente in virtù del regime patrimoniale della famiglia, né in ordine ai rispettivi conti correnti (intestati o cointestati), né in ordine ad eventuali investimenti, né rispetto ad ogni altro tipo di bene a ciascuno di essi intestato e/o riconducibile. In particolare, la moglie dichiara di non avere nulla a pretendere rispetto ad eventuali accantonamenti/investimento del marito e il marito dichiara di non avere nulla a pretendere rispetto ad eventuali accantonamenti/investimenti della moglie, a maggior ragione provenienti dall'eredità della di lei madre. L'automobile Opel targata EX027XR intestata al signor è e resta di sua esclusiva proprietà; Parte_1 mentre l'automobile Lancia Y targata ET341JV intestata alla s è e resta di sua esclusiva Pt_2 proprietà, così come l'automobile Alfa Romeo Mito targata ER732M dre ha concesso in uso al figlio . I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito con quanto Per_1 previ resente atto i loro rapporti economici e patrimoniali e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
3) Dare atto che il signor ha già rilasciato la ex casa coniugale di proprietà della famiglia della signora Parte_1 asportando una parte dei suoi vestiti ed effetti personali. Pt_2
Egli si impegna a ritirare i suoi altri abiti, calzature, effetti personali, macchina da scrivere, e il servizio di piatti della propria madre.
Il signor desidera che i suoi libri e le sue biciclette vengano donate al figlio. Parte_1
La signora imballerà quanto di competenza del marito, il quale incaricherà una persona di propria Pt_2 fiducia ad eseguire il ritiro in un'unica data da concordare.
4) Dare atto che il signor non avanza alcuna pretesa rispetto a tutti gli arredi, le suppellettili, i quadri, le Parte_1 opere d'arte e a tutti gli etti e beni mobili presenti nell'abitazione ex casa coniugale, che pertanto tutto quanto ivi presente, eccetto gli effetti personali del marito, sono e vengono attribuiti in proprietà esclusiva alla signora Pt_2
5) Dare atto che il signor non avanza alcuna pretesa economica rispetto ad eventuali spese da lui Parte_1 sostenute - pro quota in moglie - per gli interventi di ristrutturazione, allestimento e arredamento intervenuti nel corso degli anni all'interno della loro abitazione ex casa coniugale, nonché in quella – sempre di proprietà della famiglia della moglie – abitata attualmente dal figlio . Per_1
6) Porre a carico del signor l'onere di provvedere interamente alla retta e a tutti i costi connessi alla Parte_1 Scuola di Specializzazione con scadenza 2025) in beni Archeologici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attualmente frequentata dal figlio , maggiorenne e titolare di laurea in Per_1 archeologia, e ciò fino al conseguimento da parte sua del titol ico di specializzazione.
7) Dare atto che entrambi i genitori si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio , non essendo Per_1 quest'ultimo ancora pienamente autonomo economicamente, secondo accordi che ciascun genitore prenderà direttamente con il ragazzo.
In ogni caso il padre sosterrà il costo del telepass e la madre quello dell'assicurazione dell'auto in uso ad
. Per_1
8) Dare atto che il signor (C.F.: ), nato Milano il 26.10.1967, residente Parte_1 C.F._1 a Pozzo d'Adda in Via Cristoforo Colombo n.21/C – si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo ed entro e non oltre il 30 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di separazione alla signora C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente a [...] proprietà pari al 50% dell'immobile sito a Comacchio, Lido di Spina (FE) in Via Carracci n.6, piano 2, compreso l'arredamento e i beni ivi presenti.
Descrizione dell'immobile:
Comune di Comacchio (FE)
Foglio 80
Particella 5114
Sub. 26
Classe A/3, Classe 3 – rendita 139,44 Euro così come meglio indicato nell'atto del Notaio in Ferrara Dott. – Rep. Persona_2 N. 85490 – Nota n. 12722/2004 Reparto PI di Ferrara in atto d egna a Parte_1 trasferire detto bene immobile previa comprovata estinzione del mutuo BancoPpm (d iduo di circa 30.000,00 euro che verrà pagato interamente dal signor;
l'ipoteca volontaria concessa a garanzia di Parte_1 finanziamento in data 08/10/2004 – Rep. 85491 em anco Bpm, che per sua natura ha durata ventennale e che a quel punto avrà solo valore formale e non sostanziale, verrà estinto con riferimento ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 8-septies del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito con modifiche della legge 02/04/2007 n. 40 (“Legge Bersani”) e trasmissione da parte della Banca alla Conservatoria competente della comunicazione prevista.
L'atto notarile di trasferimento verrà formalizzato avanti al Notaio scelto dalla signora che ne Pt_2 sosterrà le spese e tutti gli oneri fiscali relativi presenti e futuri.
Detto atto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Le parti dichiarano che l'accordo di trasferimento immobiliare al punto che precede è condizione necessaria ed essenziale ai fini del raggiungimento dell'accordo e della soluzione della crisi coniugale e che, pertanto, trova applicazione quanto disposto dall'art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74 in materia di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Le utenze relative all'appartamento sito in Comacchio (FE) sono attualmente intestate al signor Parte_1
Quanto alla bolletta RA SP (codice cliente 0000000001080378) relativa alla Tariffa Rifiuti Tari – allegata) il signor volturerà a nome della signora entro il corrente mese di luglio con contestuale Parte_1 Pt_2 revoca della attuale domiciliazione sul suo conto corrente. Quanto alla bolletta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (codice cliente 506070899 – codice Pod utenza IT001E506070899), il signor si è Parte_1 sincerato della impossibilità di volturare detta utenza;
pertanto, la signora si impegna, fine Pt_2 di luglio, a fare un nuovo contratto di fornitura con operatore a sua scelta e domiciliazione bancaria sul proprio conto corrente;
il signor revocherà la domiciliazione bancaria dal suo conto corrente. Parte_1
Il signor inoltre, si impegnerà a non utilizzare suddetto immobile. Parte_1
La signora li farà avere vestiti ed effetti personali lasciati nella predetta casa di vacanza insieme a Pt_2 quanto lasciato nella casa coniugale.
9) Il signor si impegna a trasferire la proprietà del cane (nr. di identificazione libretto Parte_1 Persona_3 38026016 alla signora ottoscrivendo i moduli bentro e trasmettendo copia del Pt_2 suo documento d'identità con lla signora presentare tutto presso l'anagrafe canina. Pt_2
10) Dare atto che il signor riconosce che la somma di 25.000 € proveniente dal conto corrente della Parte_1 suocera, signora nonché delle di lei figlie e accreditata sul conto corrente a lui intestato Persona_4 (mediante due b nte in data 22.12.2022 per l'importo di 10.000 € e in data 23.02.2023 per l'importo di 15.000 €) corrisponde ad una regalia della madre alla figlia e che la signora rinuncia a Pt_2 richiedere la restituzione dell'importo suddetto.
11) Dare atto che, con l'esatto adempimento di quanto presente nel ricorso, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente né in virtù del matrimonio e della comunione dei beni né a titolo di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autonomi.
12) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate l'11.09.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici concernenti il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il d Comune di Milano, n. 1249, Parte II, Serie A, anno 1991;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 07.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. )) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 mb e difeso dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi;
e da c.f. )) nata a [...] il [...] e residente in Borghetto Parte_2 C.F._2 Lodigiano (LO) in Via Cavour n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Alessandra Genghini;
con il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni e dare atto che i coniugi hanno provveduto alla divisione della comunione stessa e, pertanto, affermano di non avere nulla a pretendere reciprocamente in virtù del regime patrimoniale della famiglia, né in ordine ai rispettivi conti correnti (intestati o cointestati), né in ordine ad eventuali investimenti, né rispetto ad ogni altro tipo di bene a ciascuno di essi intestato e/o riconducibile. In particolare, la moglie dichiara di non avere nulla a pretendere rispetto ad eventuali accantonamenti/investimento del marito e il marito dichiara di non avere nulla a pretendere rispetto ad eventuali accantonamenti/investimenti della moglie, a maggior ragione provenienti dall'eredità della di lei madre. L'automobile Opel targata EX027XR intestata al signor è e resta di sua esclusiva proprietà; Parte_1 mentre l'automobile Lancia Y targata ET341JV intestata alla s è e resta di sua esclusiva Pt_2 proprietà, così come l'automobile Alfa Romeo Mito targata ER732M dre ha concesso in uso al figlio . I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito con quanto Per_1 previ resente atto i loro rapporti economici e patrimoniali e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
3) Dare atto che il signor ha già rilasciato la ex casa coniugale di proprietà della famiglia della signora Parte_1 asportando una parte dei suoi vestiti ed effetti personali. Pt_2
Egli si impegna a ritirare i suoi altri abiti, calzature, effetti personali, macchina da scrivere, e il servizio di piatti della propria madre.
Il signor desidera che i suoi libri e le sue biciclette vengano donate al figlio. Parte_1
La signora imballerà quanto di competenza del marito, il quale incaricherà una persona di propria Pt_2 fiducia ad eseguire il ritiro in un'unica data da concordare.
4) Dare atto che il signor non avanza alcuna pretesa rispetto a tutti gli arredi, le suppellettili, i quadri, le Parte_1 opere d'arte e a tutti gli etti e beni mobili presenti nell'abitazione ex casa coniugale, che pertanto tutto quanto ivi presente, eccetto gli effetti personali del marito, sono e vengono attribuiti in proprietà esclusiva alla signora Pt_2
5) Dare atto che il signor non avanza alcuna pretesa economica rispetto ad eventuali spese da lui Parte_1 sostenute - pro quota in moglie - per gli interventi di ristrutturazione, allestimento e arredamento intervenuti nel corso degli anni all'interno della loro abitazione ex casa coniugale, nonché in quella – sempre di proprietà della famiglia della moglie – abitata attualmente dal figlio . Per_1
6) Porre a carico del signor l'onere di provvedere interamente alla retta e a tutti i costi connessi alla Parte_1 Scuola di Specializzazione con scadenza 2025) in beni Archeologici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attualmente frequentata dal figlio , maggiorenne e titolare di laurea in Per_1 archeologia, e ciò fino al conseguimento da parte sua del titol ico di specializzazione.
7) Dare atto che entrambi i genitori si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio , non essendo Per_1 quest'ultimo ancora pienamente autonomo economicamente, secondo accordi che ciascun genitore prenderà direttamente con il ragazzo.
In ogni caso il padre sosterrà il costo del telepass e la madre quello dell'assicurazione dell'auto in uso ad
. Per_1
8) Dare atto che il signor (C.F.: ), nato Milano il 26.10.1967, residente Parte_1 C.F._1 a Pozzo d'Adda in Via Cristoforo Colombo n.21/C – si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo ed entro e non oltre il 30 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di separazione alla signora C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente a [...] proprietà pari al 50% dell'immobile sito a Comacchio, Lido di Spina (FE) in Via Carracci n.6, piano 2, compreso l'arredamento e i beni ivi presenti.
Descrizione dell'immobile:
Comune di Comacchio (FE)
Foglio 80
Particella 5114
Sub. 26
Classe A/3, Classe 3 – rendita 139,44 Euro così come meglio indicato nell'atto del Notaio in Ferrara Dott. – Rep. Persona_2 N. 85490 – Nota n. 12722/2004 Reparto PI di Ferrara in atto d egna a Parte_1 trasferire detto bene immobile previa comprovata estinzione del mutuo BancoPpm (d iduo di circa 30.000,00 euro che verrà pagato interamente dal signor;
l'ipoteca volontaria concessa a garanzia di Parte_1 finanziamento in data 08/10/2004 – Rep. 85491 em anco Bpm, che per sua natura ha durata ventennale e che a quel punto avrà solo valore formale e non sostanziale, verrà estinto con riferimento ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 8-septies del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito con modifiche della legge 02/04/2007 n. 40 (“Legge Bersani”) e trasmissione da parte della Banca alla Conservatoria competente della comunicazione prevista.
L'atto notarile di trasferimento verrà formalizzato avanti al Notaio scelto dalla signora che ne Pt_2 sosterrà le spese e tutti gli oneri fiscali relativi presenti e futuri.
Detto atto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Le parti dichiarano che l'accordo di trasferimento immobiliare al punto che precede è condizione necessaria ed essenziale ai fini del raggiungimento dell'accordo e della soluzione della crisi coniugale e che, pertanto, trova applicazione quanto disposto dall'art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74 in materia di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Le utenze relative all'appartamento sito in Comacchio (FE) sono attualmente intestate al signor Parte_1
Quanto alla bolletta RA SP (codice cliente 0000000001080378) relativa alla Tariffa Rifiuti Tari – allegata) il signor volturerà a nome della signora entro il corrente mese di luglio con contestuale Parte_1 Pt_2 revoca della attuale domiciliazione sul suo conto corrente. Quanto alla bolletta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (codice cliente 506070899 – codice Pod utenza IT001E506070899), il signor si è Parte_1 sincerato della impossibilità di volturare detta utenza;
pertanto, la signora si impegna, fine Pt_2 di luglio, a fare un nuovo contratto di fornitura con operatore a sua scelta e domiciliazione bancaria sul proprio conto corrente;
il signor revocherà la domiciliazione bancaria dal suo conto corrente. Parte_1
Il signor inoltre, si impegnerà a non utilizzare suddetto immobile. Parte_1
La signora li farà avere vestiti ed effetti personali lasciati nella predetta casa di vacanza insieme a Pt_2 quanto lasciato nella casa coniugale.
9) Il signor si impegna a trasferire la proprietà del cane (nr. di identificazione libretto Parte_1 Persona_3 38026016 alla signora ottoscrivendo i moduli bentro e trasmettendo copia del Pt_2 suo documento d'identità con lla signora presentare tutto presso l'anagrafe canina. Pt_2
10) Dare atto che il signor riconosce che la somma di 25.000 € proveniente dal conto corrente della Parte_1 suocera, signora nonché delle di lei figlie e accreditata sul conto corrente a lui intestato Persona_4 (mediante due b nte in data 22.12.2022 per l'importo di 10.000 € e in data 23.02.2023 per l'importo di 15.000 €) corrisponde ad una regalia della madre alla figlia e che la signora rinuncia a Pt_2 richiedere la restituzione dell'importo suddetto.
11) Dare atto che, con l'esatto adempimento di quanto presente nel ricorso, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente né in virtù del matrimonio e della comunione dei beni né a titolo di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autonomi.
12) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate l'11.09.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici concernenti il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il d Comune di Milano, n. 1249, Parte II, Serie A, anno 1991;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 07.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello