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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 835/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Cesare Battisti 229,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonino Li Causi che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. , elettiv.te domiciliata in Via Controparte_1 CodiceFiscale_1
Pasqualino 5, Riesi (CL), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Antona che la rappresenta e difende per procura in atti,
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via G. Pascoli 21, Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio che la rappresenta e difende per procura in atti, appellate, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali (appello avverso la sentenza n.
361/18 R.S. del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, corretta con decreto del 17 luglio 2018).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
1 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2023 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto appello
[...]
avverso il decreto di correzione del 17 luglio 2018 con il quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva corretto la sentenza n. 361/18 R.S. del 10 aprile
2018; con detta sentenza il Tribunale di Barcellona P.G. aveva accolto la domanda formulata da e condannato al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, a favore della della somma di € 22.916,00, oltre accessori, CP_1
della somma di € 535,00 oltre accessori a titolo di danno patrimoniale nonché delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u.. Con decreto del 17 luglio
2018 il giudice di primo grado aveva ordinato la correzione di tale sentenza sostituendo alla denominazione della parte convenuta “ Controparte_2
l'indicazione “Complesso Turistico Portorosa”.
, premesso che in data 23 ottobre 2023 le erano Parte_1
stati notificati dalla la sentenza n. 361/18 R.S., il decreto di correzione CP_1
unitamente ad atto di precetto con il quale la intimava alla odierna CP_1
appellante di pagare l'importo di € 37.030,72 oltre spese in forza del titolo esecutivo notificato, ha lamentato l'illegittimità dell'istanza di correzione della sentenza presentata dalla e del decreto di accoglimento della stessa. CP_1
Ha evidenziato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. era stato notificato al Complesso
Turistico Portorosa (“che è comunque soggetto diverso dalla
[...]
”, v. pagg. 5 e 7 atto di appello) ma si era svolto interamente Parte_1
nei confronti di che, infatti, era stata indicata come Controparte_2
convenuta nella sentenza impugnata e condannata al risarcimento dei danni subiti dalla Solo a seguito dell'appello proposto dalla CP_1 Controparte_2
avverso tale sentenza, con il quale la società convenuta aveva dedotto l'omessa citazione in giudizio nei suoi confronti, la aveva chiesto la correzione CP_1
della sentenza così ottenendo un titolo nei confronti del Complesso Turistico
Portorosa, rimasto estraneo al giudizio di primo grado.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della correzione della sentenza n. 361/18
R.S.
2 , costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello proposto dalla evidenziando Parte_1
l'identicità di tale soggetto con il Complesso Turistico Portorosa, regolarmente citato in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.; ha rilevato che per mero errore sin dalla prima udienza il nome del soggetto convenuto era stato indicato come “ piuttosto che, come correttamente doveva Controparte_2
essere, “Complesso Turistico Portorosa” sicché il provvedimento di correzione doveva ritenersi assolutamente legittimo. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello. si è costituita esponendo di avere appreso, in data 10 Controparte_2
aprile 2018, della pronuncia di una sentenza (n. 361/18 R.S.) emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nei suoi confronti pur non essendo mai stata citata in giudizio;
la società aveva, pertanto, proposto appello avverso detta sentenza e, a seguito del provvedimento di correzione, la Corte d'Appello adita aveva dichiarato cessato la materia del contendere con sentenza n. 459/23 R.S., ormai passata in giudicato.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento di correzione della sentenza n. 361/18 R.S. è stato emesso in data 17 luglio 2018, data in cui, ai sensi dell'art. 288, 4° comma, c.p.c. e 327
c.p.c., è iniziato a decorrere il termine lungo di un anno (secondo la disciplina ratione temporis applicabile) per l'impugnazione dello stesso (rectius: delle parti corrette della sentenza).
L'appello proposto dalla è stato notificato dopo Parte_1
oltre cinque anni sicchè lo stesso non può che ritenersi tardivo.
L'art. 327, 2° comma, c.p.c. esclude l'operatività di tale disposizione quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.
Come precisato dalla S.C., in tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della
3 notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione (Cass. Civ. Sez. 2, 3 gennaio 2019 n. 8;
Cass. Civ. Sez. 3, 11 ottobre 2023 n. 28425; Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2022
n. 36181; Cass. Civ. Sez. 6, 30 settembre 2015 n. 19574).
Nel caso di specie, , nell'atto di gravame, non Parte_1
ha eccepito né la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado né la nullità della relativa notifica limitandosi a dedurre l'illegittimità del decreto di correzione in assenza della configurabilità di un errore materiale.
In mancanza di una doglianza espressa avente ad oggetto vizi della citazione o della notifica, questo Collegio non può che dichiarare la tardività del gravame.
Incidentalmente si osserva che l'appellante ha affermato nell'atto di appello (v. pag. 5 e pag. 7) di essere soggetto diverso dal Complesso Turistico Portorosa, nei confronti del quale (in forza del decreto di correzione) è stata pronunciata la sentenza impugnata;
se così fosse, tuttavia, non potrebbe che dichiararsi l'inammissibilità del gravame proposto per carenza di legittimazione attiva da parte della . Parte_1
Come affermato dalla S.C., in tema d'impugnazione, la legittimazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa
"inter alios", sicché, mentre può far valere il suo diritto o con l'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c.,
l'impugnazione della sentenza va dichiarata inammissibile (Cass. Civ. Sez. 5, 3 agosto 2016 n. 16177; Cass. Civ. Sez. 2, 3 luglio 1998 n. 6480).
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4 Non sussistono i presupposti per la condanna di Parte_1
al risarcimento dei danni da lite temeraria, come chiesto dalla
[...] CP_1
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2021 n.
26545).
Nel caso di specie, la peculiarità della vicenda esclude che la condotta processuale dell'appellante possa ritenersi connotata da dolo o colpa grave.
Deve trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 361/18 R.S., corretta con decreto del 17 luglio 2018, del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
CP_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore di , in € 5.000,00 per compensi (€ 1.030,00 fase studio, € 710,00 Controparte_1 fase introduttiva, € 1.525,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria), oltre
5 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e, a favore dell'Avv.
D'Orazio, procuratore di distrattario ex art. 93 c.p.c., in Controparte_2
€ 5.000,00 per compensi (€ 1.030,00 fase studio, € 710,00 fase introduttiva, €
1.525,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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