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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17510/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 PAOLO LIOIA e dell'avv. MANLIO ARNONE ( ) VIA GIULIO DE PETRA, C.F._2 1 71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA G DE PETRA 1 71122 FOGGIA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA GRASSI CP_1 P.IVA_1 CATAPANO elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA N. 10 20122 MILANO presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 2516/24 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dal sig.
verso . Il Giudice ha ritenuto il difetto assoluto di allegazione dei danni Parte_1 CP_1 astrattamente patiti dall'attore a causa del presunto ritardo nel trasloco della linea telefonica al medesimo in uso, così come il difetto di qualsiasi allegazione a sostegno degli indennizzi richiesti con la domanda.
Con atto di citazione in appello la società predetta ha censurato la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili: a) insufficiente e contraddittoria motivazione in tema di onus probandi; b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invero non sarebbe stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno, ma sarebbero stati richiesti solo gli indennizzi di cui alla carta dei servizi. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con conseguente accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte e con la relativa condanna di quest'ultima alla corresponsione in proprio favore di 367 euro o della diversa somma ritenuta oltre rivalutazione monetaria e interessi e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da corrispondersi in favore dei due procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita l'appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato la sussistenza del diritto agli indennizzi richiesti dall'attore anche alla stregua della giurisprudenza più recente di merito e della Cassazione (rif. Cass. n. 27609/19, Cass. n. 34930/22, Trib. Milano, ord. 25.5.2023). Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 2.10.2025.
In via preliminare deve esaminarsi, secondo l'ordine delle questioni dettato dall'art. 276 c.p.c., l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c.
Quanto alla prima eccezione deve ritenersi che l'atto d'appello, redatto ai limiti dell'inammissibilità, sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c., consente in sostanza di comprendere i motivi di censura della sentenza di primo grado. Così pure l'eccezione proposta sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c.: le questioni dedotte in causa dalle parti non consentono di ritenere l'appello prima facie così palesemente infondato da non meritarne l'esame.
Nel merito l'appello è tuttavia infondato.
E invero – premesso che la parte appellante ha fatto acquiescenza ai capi della sentenza relativi al rigetto della domanda risarcitoria e al rigetto di quella di storno-rimborso delle fatture - al di là del regime probatorio in tema di indennizzi contrattuali applicabile al caso concreto deve rilevarsi che la parte appellante, attrice in primo grado, non ha neanche allegato – se non in questo grado di appello, violando il divieto di novum -quali sarebbero gli indennizzi richiesti in relazione al fatto concreto, proponendo una domanda del tutto generica e come tale infondata, peraltro omettendo persino di produrre il contratto, non consentendo al Giudice di primo grado neanche di poter comprendere se la domanda di tutela indennitaria riguardasse effettivamente indennizzi contrattualmente previsti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in 673 euro per compensi oltre oneri di legge.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17510/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 PAOLO LIOIA e dell'avv. MANLIO ARNONE ( ) VIA GIULIO DE PETRA, C.F._2 1 71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA G DE PETRA 1 71122 FOGGIA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA GRASSI CP_1 P.IVA_1 CATAPANO elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA N. 10 20122 MILANO presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 2516/24 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dal sig.
verso . Il Giudice ha ritenuto il difetto assoluto di allegazione dei danni Parte_1 CP_1 astrattamente patiti dall'attore a causa del presunto ritardo nel trasloco della linea telefonica al medesimo in uso, così come il difetto di qualsiasi allegazione a sostegno degli indennizzi richiesti con la domanda.
Con atto di citazione in appello la società predetta ha censurato la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili: a) insufficiente e contraddittoria motivazione in tema di onus probandi; b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invero non sarebbe stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno, ma sarebbero stati richiesti solo gli indennizzi di cui alla carta dei servizi. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con conseguente accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte e con la relativa condanna di quest'ultima alla corresponsione in proprio favore di 367 euro o della diversa somma ritenuta oltre rivalutazione monetaria e interessi e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da corrispondersi in favore dei due procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita l'appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato la sussistenza del diritto agli indennizzi richiesti dall'attore anche alla stregua della giurisprudenza più recente di merito e della Cassazione (rif. Cass. n. 27609/19, Cass. n. 34930/22, Trib. Milano, ord. 25.5.2023). Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 2.10.2025.
In via preliminare deve esaminarsi, secondo l'ordine delle questioni dettato dall'art. 276 c.p.c., l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c.
Quanto alla prima eccezione deve ritenersi che l'atto d'appello, redatto ai limiti dell'inammissibilità, sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c., consente in sostanza di comprendere i motivi di censura della sentenza di primo grado. Così pure l'eccezione proposta sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c.: le questioni dedotte in causa dalle parti non consentono di ritenere l'appello prima facie così palesemente infondato da non meritarne l'esame.
Nel merito l'appello è tuttavia infondato.
E invero – premesso che la parte appellante ha fatto acquiescenza ai capi della sentenza relativi al rigetto della domanda risarcitoria e al rigetto di quella di storno-rimborso delle fatture - al di là del regime probatorio in tema di indennizzi contrattuali applicabile al caso concreto deve rilevarsi che la parte appellante, attrice in primo grado, non ha neanche allegato – se non in questo grado di appello, violando il divieto di novum -quali sarebbero gli indennizzi richiesti in relazione al fatto concreto, proponendo una domanda del tutto generica e come tale infondata, peraltro omettendo persino di produrre il contratto, non consentendo al Giudice di primo grado neanche di poter comprendere se la domanda di tutela indennitaria riguardasse effettivamente indennizzi contrattualmente previsti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in 673 euro per compensi oltre oneri di legge.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3