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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7587/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. promoSA da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Ricciardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Messina, Piazza Vittoria n. 5, come da giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
-attore- contro
, in persona del Sindaco, Dr.SA , legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Repice, elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via Gramsci n. 15, giusto CP_1
Decreto del Sindaco p.t. del 22/04/2021 e giusto mandato in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuto-
pagina 1 di 13 Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 19.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva, ex art 2043 e/o ex
2051 c.c., del , in persona del suo Sindaco pro-tempore, in ordine Controparte_1
al sinistro per cui si procede;
2) Condannare il convenuto al pagamento, a favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 25.685,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro o dalla costituzione in mora sino al soddisfo, trattandosi di responsabilità extra contrattuale.
3) Disporre eventuale C.T.U. medico-legale sull'attore al fine di accertare: danno biologico da inabilità totale e parziale, inabilità permanente, entità e costo per spese mediche;
4) Disporre eventuale C.T.U. tecnica e cinematica al fine di accertare la dinamica del sx, lo stato dei luoghi, sia la compatibilità tra l'evento ed i danni fisici subiti.
5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, come da nota spese nella misura di € 264 per spese vive di iscrizione a ruolo, e € 5.077,00 per onorario, nei valori medi della tabella forense in base allo scaglione di pertinenza, oltre rimb. Forf., ed oneri di L
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
Nel merito accertare e per l'effetto dichiarare che la domanda avanzata dal sig.
è infondata in fatto e in diritto, in quanto trattasi di caso fortuito (per Parte_1
responsabilità di terzi), nonché di colpa del creditore ex art. 1227 II comma cc in
pagina 2 di 13 quanto nessun nesso di causalità è stato oggettivamente dimostrato tra il danno fisico occorso, la buca impreSA sul manto stradale e la responsabilità del convenuto;
in quanto, come già evidenziato in atti, non è possibile una vigilanza quotidiana, continua e tempestiva del bene demaniale e opera l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte dell'amministrazione comunale convenuta.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta la domanda proposta dal sig. accertare e per l'effetto dichiarare, come già evidenziato in Pt_1
atti, non congrua la quantificazione dei danni per come indicati da parte attrice, perché relazionata esclusivamente da relazione medica di parte e perché svincolata da ogni responsabilità in capo al convenuto.
In estremo subordine: in punto quantum, nella denegata e non creduta ipotesi che trovi accoglimento quanto in atto introduttivo, accertare e per l'effetto dichiarare la corresponsabilità dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 comma cc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
causa l' in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ritenendola responsabile delle lesioni riportate in data 27.05.2019 allorché, mentre percorreva in bicicletta, intorno alle 14.25, Via
Cigna all'altezza dell'incrocio con Lungo Dora Napoli 50B, in direzione Corso
Regina, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra sul suo lato destro a causa di una buca presente sul manto stradale, posta tra i due regoli e non segnalata.
L'attore veniva, quindi, trasportato dal 118 c/o il P.S. dell'Ospedale Giovanni
Bosco di , dove gli veniva refertata una “frattura persottotrocanterica CP_1
femore dx e secondarie”, con giorni 40 di prognosi. Conseguentemente veniva ricoverato nello stesso nosocomio dal 27.05.2019 fino al 08.06.2019, previo pagina 3 di 13 intervento di riduzione e sintesi con chiodo gamma. Nel periodo successivo, poi, veniva sottoposto ad esami e a cicli di fisioterapia.
La difesa di parte attorea deduceva la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro, in ragione della omeSA o insufficiente manutenzione della carreggiata, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) patiti:
- Danno biologico - punto tabellare di invalidità (36 anni): 2.133,89
- Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: 98,00
- A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 9,0%) €. 19.205,00
- A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 13 €. 1.274,00
- A3) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 1.470,00
- A4) Invalidità temporanea al 75% Giorni 30 €. 2.205,00
- A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 20 €. 490,00
- Totale A €. 24.644,00
- D2) Spese mediche €. 641,24
- E1) ctp €. 400,00
- Totale dovuto €. 25.685,24
L'attore provvedeva a mettere in mora il convenuto a mezzo pec del 03.09.2019
e lo invita, altresì, a negoziazione assistita, come da pec del 10.01.2021, risultando tuttavia vani ed infruttuosi i tentativi di definire stragiudizialmente la vertenza.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco, con Controparte_1
comparsa di costituzione 28.06.2021, contestando la propria responsabilità per avere la condotta disattenta di parte attrice determinato, in via autonoma ed esclusiva, a cagionare il sinistro sopra descritto. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
pagina 4 di 13 Il Giudice con ordinanza in data 12.12.2021 disponeva l'esibizione ex art. 210
c.p.c. dei file audio relativi alle tre chiamate di soccorso alla centrale operativa del 118 di . CP_1
Quindi, con ordinanza del 15.09.2022 il Giudice fiSAva udienza per l'escussione dei testi indicati dalle parti e con successiva ordinanza del 22.03.2023 il Giudice proponeva alle parti l'abbandono della vertenza a spese compensate.
All'udienza del 06.10.2023 parte attrice non accettava la proposta del Giudice, mentre parte convenuta si opponeva alla CTU medico legale.
Visto il rigetto della proposta conciliativa, veniva fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione del termine per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, all'esito del cui rituale deposito la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea risulta infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre inquadrare nella cornice normativa la fattispecie in esame e, in particolare, richiamare l'altalenante percorso giurisprudenziale relativo alla ripartizione degli oneri probatori nell'ipotesi di danni derivanti dall'uso di beni demaniali.
Secondo un più risalente orientamento, infatti, si riteneva inapplicabile tout court
l'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione per il danno originatosi da beni demaniali di rilevanti dimensioni (vedi Cass. 26.09.2006 n. 20827).
Tale indirizzo si radicava sul dato oggettivo di impossibilità di custodia stante la considerevole estensione del patrimonio demaniale e, di conseguenza,
l'impossibilità di una legittima pretesa di una vigilanza quotidiana, continua e tempestiva dei relativi beni demaniali gravante in capo all'ente pubblico intereSAto.
pagina 5 di 13 Pertanto, secondo la steSA logica di obiettivo controllo del bene in custodia, si riteneva applicabile l'art. 2051 c.c. ogni qual volta la fonte di danno poteva ritenersi oggettivamente controllata e presumeva iuris tantum “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato
(Cass. 06.07.2006 n. 15383).
La Suprema Corte è oggi giunta ad un diverso approdo, che getta le proprie basi sulla diversità della fonte di pericolo originatasi in concreto ovvero immanentemente legata alla struttura o alla pertinenza della strada (si pensi, come prospettato nel caso in esame, alle irregolarità del manto stradale) oppure provocata dagli stessi utenti del bene ossia da un'improvvisa e non obiettivamente prevedibile alterazione della res, idonea a mettere in pericolo l'incolumità dei primi e l'integrità del loro patrimonio (a titolo esemplificativo si richiama l'ipotesi di perdita di oggetti o componenti del proprio veicolo sulla carreggiata).
Mentre in relazione alla seconda ipotesi continua a trovare spazio di applicazione l'istituto di cui all'art. 2043 c.c. con la conseguenza che la vittima sarà, dunque, gravata dall'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del pericolo in ordine alla prima, invece, si dovrà ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per la quale occorre la prova del caso fortuito, gravante in capo alla Pubblica
Amministrazione al fine di escluderne una responsabilità di natura oggettiva da cosa in custodia.
Pertanto, appare pienamene condivisibile il più recente orientamento della
Suprema Corte secondo il quale gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. trovano piena esplicazione anche in relazione ai danni cagionati dai beni la cui custodia è stata demandata alla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalle caratteristica e/o estensione della res, in particolare “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo
pagina 6 di 13 immanente alla struttura o alle pertinenze della strada steSA, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con eSA”, poiché “costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023,
n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(vedi Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152 che hanno confermato i precedenti Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
In tema di perimetrazione delle responsabilità occorre soffermarsi su quanto disposto dall'art. 1227 c.c. per quanto riguarda la condotta del danneggiato;
nello specifico, l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso”
(così in motivazione Cass. 06.07.2006 n. 15383).
pagina 7 di 13 Ne deriva, quindi, che il giudizio di responsabilità andrà condotto tenendo in considerazione tutti gli elementi del quadro probatorio a disposizione, tra cui la mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia del danneggiato anche della propria personale incolumità.
La Pubblica Amministrazione, in qualità di custode del bene demaniale, potrà dedurre e provare non solo la cosiddetta circostanza “fortuita” bensì anche il concorso di colpa del danneggiato in ipotesi di condotte atte ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 co.1 “espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. sez. 3, Sentenza n.
3651 del 20/02/2006).
Alla luce delle summenzionate pronunce di legittimità è possibile affermare il principio secondo cui, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, in capo al danneggiato graverà l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale
(manto stradale nel caso in esame), nonché della relazione eziologica tra anomale e danno, quali fatti ontologicamente idonei a determinare la natura della condotta colpevole dell'ente pubblico;
mentre in capo a quest'ultimo graverà l'onere di invocare e dimostrare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato nella condizione di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia e cioè
l'eventuale comportamento colposo dell'utente danneggiato - ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita poSA aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale.
Ne consegue, invero, che - sebbene poSAno essere accertati l'anomalia del manto stradale ed il nesso causale tra questa e l'evento avveratosi - “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del
pagina 8 di 13 nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito”
(Cass. 24/05/2024, n. 14566).
*****
Occorre, quindi, applicare i principi finora descritti nella causa oggetto di esame, onde di conseguenza valutare se le parti abbiano rispettivamente soddisfatto gli oneri probatori richiesti.
Per quanto riguarda parte attrice, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., la steSA avrebbe dovuto fornire prova con riguardo al nesso di causalità tra il danno patito e la cattiva manutenzione del manto stradale, dimostrare pertanto sia la presenza di una buca, sia soprattutto che la steSA avesse causato la rovinosa caduta di . Parte_1
Tuttavia, il fatto storico come descritto da quest'ultimo nell'atto di citazione non ha trovato riscontro né dalla escussione della teste né dai file audio relativi alle chiamate effettuate da diversi paSAnti.
Anzitutto, va precisato che il luogo del sinistro veniva confermato sia dalla teste
“è accaduto sul ponte di Via Cigna quasi angolo Lungo Dora Napoli Testimone_1
direzione verso il centro” e ancora “Il sinistro si è verificato in via Cigna sul ponte
Dora Napoli verso il centro direzione C.so regina. Direi che non era su Corso Emilia.
Era proprio sul ponte” (verbale udienza del 10.02.2023) sia dai file audio delle tre telefonate effettuate da paSAnti alla centrale operativa del 118.
Tuttavia, proprio dalle predette chiamate alla centrale operativa del 118 è emersa una ricostruzione alternativa (rispetto a quella descritta in atto introduttivo) con riguardo alla dinamica del sinistro, risultando da tali diverse richieste di intervento che fosse, in realtà, caduto a causa di un Parte_1
investimento mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
pagina 9 di 13 Ora, deve ragionevolmente escludersi che, nella immediatezza e concitazione dei fatti, tre diversi soggetti si fossero accordati per fornire al 118 una medesima versione in ordine alla dinamica del sinistro, asseritamente falsa perché non corrispondente alla realtà. In altri termini, il coerente tenore di queste differenti telefonate non solo non riscontra affatto la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attore, ma suggerisce in modo conforme ed anzi fornisce, altresì, da parte di tre diversi soggetti, una dinamica alternativa, atteso che nelle diverse chiamate si fa riferimento ad un “investimento” a causa ed in conseguenza del quale una persona era rovinata, mentre nessuno aveva parlato, al contrario, di una mera caduta dalla bicicletta.
Del resto, lo stesso attore sentito in data 29.06.2019 a s.i.t., non era stato in grado di individuare con precisione il motivo della caduta dalla bicicletta, affermando in particolare che “Allo scattare del verde riprendevo la marcia in direzione del corso Regina Margherita mantenendo la posizione tra i regoli, avevo appena imboccato il ponte quando la bicicletta inspiegabilmente scivolava facendomi perdere l'equilibrio, probabilmente in quel punto c'era una buca della quale ovviamente non mi sono accorto e che non saprei neanche individuare. Perdendo
l'equilibrio cadevo a terra sul lato destro del corpo, riportando lesioni personali”.
(doc. 3 convenuto).
Neppure la teste ha saputo riferire della presenza di una buca sul Testimone_1
luogo del sinistro: “non ho visto la buca non ho guardato quello, ho visto i binari ma non la buca” (verbale ud. 10.02.2023 p.2). Peraltro, alla predetta teste veniva mostrata la foto n. 23 e la steSA rispondeva “Vista la foto n. 23 il ciclista era come se fosse davanti alla ND che si vede in foto dove c'è il Ponte” (verbale ud.
10.02.2023 p.2).
Ne deriva, quindi, che le numerose foto allegate da parte attrice (docc. 22, 24, 25,
26, 27, 28), che mostrano un manto stradale disconnesso, non corrispondono al luogo esatto del sinistro, il quale veniva collocato dalla teste in un punto più
pagina 10 di 13 avanti (davanti alla Fiat ND raffigurata nell'immagine nr. 23 sul ponte, in direzione di corso Regina Margherita), della cui condizione del manto stradale non è stata prodotta alcuna prova fotografica.
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, può affermarsi che della dinamica del sinistro non è stata data puntuale prova da parte attrice e che, comunque, gli elementi acquisiti in atti non sono sufficienti a soddisfare il criterio del “più probabile che non”, atteso che;
• , sentito a s.i.t., non ha saputo indicare con certezza quale fosse Parte_1
stata la causa della sua caduta, né è stato in grado di riferire della presenza di una buca sul manto stradale intereSAto;
• tutte e tre le chiamate effettuate dai paSAnti alla centrale operativa del 118 hanno parlato di “investimento” del ciclista, mentre costui era in sella alla propria bicicletta;
• la teste non ha confermato la presenza di buche in quel tratto stradale ed ha indicato come punto di caduta, visionando la foto n. 23 a lei mostrata all'udienza del 10.02.2023, una posizione diversa rispetto ai luoghi individuati dalle foto allegate da parte attrice;
• alcun soggetto - e tantomeno - è stato in grado di confermare che la Parte_1
caduta fosse stata causata da una buca presente sul manto stradale.
Alla luce di questo scarno, lacunoso e contraddittorio quadro probatorio non può dirsi in alcun modo raggiunta la prova in merito all'an della vicenda, non risultando dimostrata la dinamica del sinistro.
Del resto, anche a voler escludere che l'attore fosse stato effettivamente vittima di un investimento, ciò non dimostra, a contrario, il nesso eziologico tra la caduta del danneggiato e la presenza di una buca sul manto stradale luogo del sinistro.
Deve osservarsi, infatti, che, come descritto dallo stesso attore, il giorno dell'incidente era una giornata piovigginosa ed in sella alla bicicletta lo stesso pagina 11 di 13 percorreva la strada tra i regoli tranviari, mentre in sede di s.i.t. affermava che “la biciletta inspiegabilmente scivolava facendomi perdere l'equilibrio…”.
Analoghe indicazioni il ciclista aveva riferito, nella immediatezza dei fatti, al personale sanitario del 118 atteso che, nella scheda di intervento, riporta nella sezione “riferisce di essere scivolato sui binari con la bici. Nega di aver perso conoscenza”.
Pertanto, le ragioni per le quali perdeva il controllo del velocipede Parte_1
possono essere, dunque, molteplici tra cui lo stesso scivolamento sui binari del tram.
*****
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della domanda, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto delle caratteristiche, della natura e dell'attività prestata, nonché del mancato accoglimento della proposta conciliativa ad opera della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna al rimborso in favore di , in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco, delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 5.007,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 17.04.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7587/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. promoSA da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Ricciardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Messina, Piazza Vittoria n. 5, come da giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
-attore- contro
, in persona del Sindaco, Dr.SA , legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Repice, elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via Gramsci n. 15, giusto CP_1
Decreto del Sindaco p.t. del 22/04/2021 e giusto mandato in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuto-
pagina 1 di 13 Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 19.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva, ex art 2043 e/o ex
2051 c.c., del , in persona del suo Sindaco pro-tempore, in ordine Controparte_1
al sinistro per cui si procede;
2) Condannare il convenuto al pagamento, a favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 25.685,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro o dalla costituzione in mora sino al soddisfo, trattandosi di responsabilità extra contrattuale.
3) Disporre eventuale C.T.U. medico-legale sull'attore al fine di accertare: danno biologico da inabilità totale e parziale, inabilità permanente, entità e costo per spese mediche;
4) Disporre eventuale C.T.U. tecnica e cinematica al fine di accertare la dinamica del sx, lo stato dei luoghi, sia la compatibilità tra l'evento ed i danni fisici subiti.
5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, come da nota spese nella misura di € 264 per spese vive di iscrizione a ruolo, e € 5.077,00 per onorario, nei valori medi della tabella forense in base allo scaglione di pertinenza, oltre rimb. Forf., ed oneri di L
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
Nel merito accertare e per l'effetto dichiarare che la domanda avanzata dal sig.
è infondata in fatto e in diritto, in quanto trattasi di caso fortuito (per Parte_1
responsabilità di terzi), nonché di colpa del creditore ex art. 1227 II comma cc in
pagina 2 di 13 quanto nessun nesso di causalità è stato oggettivamente dimostrato tra il danno fisico occorso, la buca impreSA sul manto stradale e la responsabilità del convenuto;
in quanto, come già evidenziato in atti, non è possibile una vigilanza quotidiana, continua e tempestiva del bene demaniale e opera l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte dell'amministrazione comunale convenuta.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta la domanda proposta dal sig. accertare e per l'effetto dichiarare, come già evidenziato in Pt_1
atti, non congrua la quantificazione dei danni per come indicati da parte attrice, perché relazionata esclusivamente da relazione medica di parte e perché svincolata da ogni responsabilità in capo al convenuto.
In estremo subordine: in punto quantum, nella denegata e non creduta ipotesi che trovi accoglimento quanto in atto introduttivo, accertare e per l'effetto dichiarare la corresponsabilità dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 comma cc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
causa l' in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ritenendola responsabile delle lesioni riportate in data 27.05.2019 allorché, mentre percorreva in bicicletta, intorno alle 14.25, Via
Cigna all'altezza dell'incrocio con Lungo Dora Napoli 50B, in direzione Corso
Regina, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra sul suo lato destro a causa di una buca presente sul manto stradale, posta tra i due regoli e non segnalata.
L'attore veniva, quindi, trasportato dal 118 c/o il P.S. dell'Ospedale Giovanni
Bosco di , dove gli veniva refertata una “frattura persottotrocanterica CP_1
femore dx e secondarie”, con giorni 40 di prognosi. Conseguentemente veniva ricoverato nello stesso nosocomio dal 27.05.2019 fino al 08.06.2019, previo pagina 3 di 13 intervento di riduzione e sintesi con chiodo gamma. Nel periodo successivo, poi, veniva sottoposto ad esami e a cicli di fisioterapia.
La difesa di parte attorea deduceva la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro, in ragione della omeSA o insufficiente manutenzione della carreggiata, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) patiti:
- Danno biologico - punto tabellare di invalidità (36 anni): 2.133,89
- Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: 98,00
- A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 9,0%) €. 19.205,00
- A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 13 €. 1.274,00
- A3) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 1.470,00
- A4) Invalidità temporanea al 75% Giorni 30 €. 2.205,00
- A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 20 €. 490,00
- Totale A €. 24.644,00
- D2) Spese mediche €. 641,24
- E1) ctp €. 400,00
- Totale dovuto €. 25.685,24
L'attore provvedeva a mettere in mora il convenuto a mezzo pec del 03.09.2019
e lo invita, altresì, a negoziazione assistita, come da pec del 10.01.2021, risultando tuttavia vani ed infruttuosi i tentativi di definire stragiudizialmente la vertenza.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco, con Controparte_1
comparsa di costituzione 28.06.2021, contestando la propria responsabilità per avere la condotta disattenta di parte attrice determinato, in via autonoma ed esclusiva, a cagionare il sinistro sopra descritto. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
pagina 4 di 13 Il Giudice con ordinanza in data 12.12.2021 disponeva l'esibizione ex art. 210
c.p.c. dei file audio relativi alle tre chiamate di soccorso alla centrale operativa del 118 di . CP_1
Quindi, con ordinanza del 15.09.2022 il Giudice fiSAva udienza per l'escussione dei testi indicati dalle parti e con successiva ordinanza del 22.03.2023 il Giudice proponeva alle parti l'abbandono della vertenza a spese compensate.
All'udienza del 06.10.2023 parte attrice non accettava la proposta del Giudice, mentre parte convenuta si opponeva alla CTU medico legale.
Visto il rigetto della proposta conciliativa, veniva fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione del termine per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, all'esito del cui rituale deposito la causa veniva trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea risulta infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre inquadrare nella cornice normativa la fattispecie in esame e, in particolare, richiamare l'altalenante percorso giurisprudenziale relativo alla ripartizione degli oneri probatori nell'ipotesi di danni derivanti dall'uso di beni demaniali.
Secondo un più risalente orientamento, infatti, si riteneva inapplicabile tout court
l'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione per il danno originatosi da beni demaniali di rilevanti dimensioni (vedi Cass. 26.09.2006 n. 20827).
Tale indirizzo si radicava sul dato oggettivo di impossibilità di custodia stante la considerevole estensione del patrimonio demaniale e, di conseguenza,
l'impossibilità di una legittima pretesa di una vigilanza quotidiana, continua e tempestiva dei relativi beni demaniali gravante in capo all'ente pubblico intereSAto.
pagina 5 di 13 Pertanto, secondo la steSA logica di obiettivo controllo del bene in custodia, si riteneva applicabile l'art. 2051 c.c. ogni qual volta la fonte di danno poteva ritenersi oggettivamente controllata e presumeva iuris tantum “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato
(Cass. 06.07.2006 n. 15383).
La Suprema Corte è oggi giunta ad un diverso approdo, che getta le proprie basi sulla diversità della fonte di pericolo originatasi in concreto ovvero immanentemente legata alla struttura o alla pertinenza della strada (si pensi, come prospettato nel caso in esame, alle irregolarità del manto stradale) oppure provocata dagli stessi utenti del bene ossia da un'improvvisa e non obiettivamente prevedibile alterazione della res, idonea a mettere in pericolo l'incolumità dei primi e l'integrità del loro patrimonio (a titolo esemplificativo si richiama l'ipotesi di perdita di oggetti o componenti del proprio veicolo sulla carreggiata).
Mentre in relazione alla seconda ipotesi continua a trovare spazio di applicazione l'istituto di cui all'art. 2043 c.c. con la conseguenza che la vittima sarà, dunque, gravata dall'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del pericolo in ordine alla prima, invece, si dovrà ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per la quale occorre la prova del caso fortuito, gravante in capo alla Pubblica
Amministrazione al fine di escluderne una responsabilità di natura oggettiva da cosa in custodia.
Pertanto, appare pienamene condivisibile il più recente orientamento della
Suprema Corte secondo il quale gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. trovano piena esplicazione anche in relazione ai danni cagionati dai beni la cui custodia è stata demandata alla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalle caratteristica e/o estensione della res, in particolare “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo
pagina 6 di 13 immanente alla struttura o alle pertinenze della strada steSA, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con eSA”, poiché “costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023,
n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(vedi Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152 che hanno confermato i precedenti Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
In tema di perimetrazione delle responsabilità occorre soffermarsi su quanto disposto dall'art. 1227 c.c. per quanto riguarda la condotta del danneggiato;
nello specifico, l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso”
(così in motivazione Cass. 06.07.2006 n. 15383).
pagina 7 di 13 Ne deriva, quindi, che il giudizio di responsabilità andrà condotto tenendo in considerazione tutti gli elementi del quadro probatorio a disposizione, tra cui la mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia del danneggiato anche della propria personale incolumità.
La Pubblica Amministrazione, in qualità di custode del bene demaniale, potrà dedurre e provare non solo la cosiddetta circostanza “fortuita” bensì anche il concorso di colpa del danneggiato in ipotesi di condotte atte ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 co.1 “espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. sez. 3, Sentenza n.
3651 del 20/02/2006).
Alla luce delle summenzionate pronunce di legittimità è possibile affermare il principio secondo cui, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, in capo al danneggiato graverà l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale
(manto stradale nel caso in esame), nonché della relazione eziologica tra anomale e danno, quali fatti ontologicamente idonei a determinare la natura della condotta colpevole dell'ente pubblico;
mentre in capo a quest'ultimo graverà l'onere di invocare e dimostrare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato nella condizione di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia e cioè
l'eventuale comportamento colposo dell'utente danneggiato - ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita poSA aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale.
Ne consegue, invero, che - sebbene poSAno essere accertati l'anomalia del manto stradale ed il nesso causale tra questa e l'evento avveratosi - “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del
pagina 8 di 13 nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito”
(Cass. 24/05/2024, n. 14566).
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Occorre, quindi, applicare i principi finora descritti nella causa oggetto di esame, onde di conseguenza valutare se le parti abbiano rispettivamente soddisfatto gli oneri probatori richiesti.
Per quanto riguarda parte attrice, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., la steSA avrebbe dovuto fornire prova con riguardo al nesso di causalità tra il danno patito e la cattiva manutenzione del manto stradale, dimostrare pertanto sia la presenza di una buca, sia soprattutto che la steSA avesse causato la rovinosa caduta di . Parte_1
Tuttavia, il fatto storico come descritto da quest'ultimo nell'atto di citazione non ha trovato riscontro né dalla escussione della teste né dai file audio relativi alle chiamate effettuate da diversi paSAnti.
Anzitutto, va precisato che il luogo del sinistro veniva confermato sia dalla teste
“è accaduto sul ponte di Via Cigna quasi angolo Lungo Dora Napoli Testimone_1
direzione verso il centro” e ancora “Il sinistro si è verificato in via Cigna sul ponte
Dora Napoli verso il centro direzione C.so regina. Direi che non era su Corso Emilia.
Era proprio sul ponte” (verbale udienza del 10.02.2023) sia dai file audio delle tre telefonate effettuate da paSAnti alla centrale operativa del 118.
Tuttavia, proprio dalle predette chiamate alla centrale operativa del 118 è emersa una ricostruzione alternativa (rispetto a quella descritta in atto introduttivo) con riguardo alla dinamica del sinistro, risultando da tali diverse richieste di intervento che fosse, in realtà, caduto a causa di un Parte_1
investimento mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
pagina 9 di 13 Ora, deve ragionevolmente escludersi che, nella immediatezza e concitazione dei fatti, tre diversi soggetti si fossero accordati per fornire al 118 una medesima versione in ordine alla dinamica del sinistro, asseritamente falsa perché non corrispondente alla realtà. In altri termini, il coerente tenore di queste differenti telefonate non solo non riscontra affatto la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attore, ma suggerisce in modo conforme ed anzi fornisce, altresì, da parte di tre diversi soggetti, una dinamica alternativa, atteso che nelle diverse chiamate si fa riferimento ad un “investimento” a causa ed in conseguenza del quale una persona era rovinata, mentre nessuno aveva parlato, al contrario, di una mera caduta dalla bicicletta.
Del resto, lo stesso attore sentito in data 29.06.2019 a s.i.t., non era stato in grado di individuare con precisione il motivo della caduta dalla bicicletta, affermando in particolare che “Allo scattare del verde riprendevo la marcia in direzione del corso Regina Margherita mantenendo la posizione tra i regoli, avevo appena imboccato il ponte quando la bicicletta inspiegabilmente scivolava facendomi perdere l'equilibrio, probabilmente in quel punto c'era una buca della quale ovviamente non mi sono accorto e che non saprei neanche individuare. Perdendo
l'equilibrio cadevo a terra sul lato destro del corpo, riportando lesioni personali”.
(doc. 3 convenuto).
Neppure la teste ha saputo riferire della presenza di una buca sul Testimone_1
luogo del sinistro: “non ho visto la buca non ho guardato quello, ho visto i binari ma non la buca” (verbale ud. 10.02.2023 p.2). Peraltro, alla predetta teste veniva mostrata la foto n. 23 e la steSA rispondeva “Vista la foto n. 23 il ciclista era come se fosse davanti alla ND che si vede in foto dove c'è il Ponte” (verbale ud.
10.02.2023 p.2).
Ne deriva, quindi, che le numerose foto allegate da parte attrice (docc. 22, 24, 25,
26, 27, 28), che mostrano un manto stradale disconnesso, non corrispondono al luogo esatto del sinistro, il quale veniva collocato dalla teste in un punto più
pagina 10 di 13 avanti (davanti alla Fiat ND raffigurata nell'immagine nr. 23 sul ponte, in direzione di corso Regina Margherita), della cui condizione del manto stradale non è stata prodotta alcuna prova fotografica.
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, può affermarsi che della dinamica del sinistro non è stata data puntuale prova da parte attrice e che, comunque, gli elementi acquisiti in atti non sono sufficienti a soddisfare il criterio del “più probabile che non”, atteso che;
• , sentito a s.i.t., non ha saputo indicare con certezza quale fosse Parte_1
stata la causa della sua caduta, né è stato in grado di riferire della presenza di una buca sul manto stradale intereSAto;
• tutte e tre le chiamate effettuate dai paSAnti alla centrale operativa del 118 hanno parlato di “investimento” del ciclista, mentre costui era in sella alla propria bicicletta;
• la teste non ha confermato la presenza di buche in quel tratto stradale ed ha indicato come punto di caduta, visionando la foto n. 23 a lei mostrata all'udienza del 10.02.2023, una posizione diversa rispetto ai luoghi individuati dalle foto allegate da parte attrice;
• alcun soggetto - e tantomeno - è stato in grado di confermare che la Parte_1
caduta fosse stata causata da una buca presente sul manto stradale.
Alla luce di questo scarno, lacunoso e contraddittorio quadro probatorio non può dirsi in alcun modo raggiunta la prova in merito all'an della vicenda, non risultando dimostrata la dinamica del sinistro.
Del resto, anche a voler escludere che l'attore fosse stato effettivamente vittima di un investimento, ciò non dimostra, a contrario, il nesso eziologico tra la caduta del danneggiato e la presenza di una buca sul manto stradale luogo del sinistro.
Deve osservarsi, infatti, che, come descritto dallo stesso attore, il giorno dell'incidente era una giornata piovigginosa ed in sella alla bicicletta lo stesso pagina 11 di 13 percorreva la strada tra i regoli tranviari, mentre in sede di s.i.t. affermava che “la biciletta inspiegabilmente scivolava facendomi perdere l'equilibrio…”.
Analoghe indicazioni il ciclista aveva riferito, nella immediatezza dei fatti, al personale sanitario del 118 atteso che, nella scheda di intervento, riporta nella sezione “riferisce di essere scivolato sui binari con la bici. Nega di aver perso conoscenza”.
Pertanto, le ragioni per le quali perdeva il controllo del velocipede Parte_1
possono essere, dunque, molteplici tra cui lo stesso scivolamento sui binari del tram.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della domanda, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto delle caratteristiche, della natura e dell'attività prestata, nonché del mancato accoglimento della proposta conciliativa ad opera della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna al rimborso in favore di , in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco, delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 5.007,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 17.04.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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