TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2113 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, pendente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bergamo, via Palma il Vecchio n. 157, presso lo studio dell'avv. Massimo
Zanni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, via Aquileia n. 8, presso lo studio dell'avv. Sara Montauti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 24.9.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 511/2019 (RG: 1182/2019), emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.6.2019 in favore di per un credito di € 66.963,95 nascente dal mancato Controparte_1 pagamento del corrispettivo dovuto per la produzione e il confezionamento di capi di abbigliamento eseguiti nell'anno 2018.
pagina 1 di 5 Impugnato il suddetto titolo, l'attrice eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo disposta dal Tribunale di Grosseto per rettificare l'originaria intestazione al Tribunale di Roma;
quanto al merito, chiedeva la revoca del provvedimento, esponendo d'aver già segnalato alla fornitrice le condotte inadempienti di quest'ultima (maggiorazione dei prezzi applicati, ritardi nelle consegne e vizi qualitativi delle merce recapitata) tali da averle cagionato ingenti danni, di cui ne chiedeva il risarcimento, quantomeno tramite compensazione con il credito avversario.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la reiezione delle avverse domande, eccependo fra l'altro la decadenza di controparte dalla garanzia per i vizi della merce.
Con ordinanza riservata del 12.2.2020, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Tentata invano la conciliazione, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La società ha agito in monitorio per vedersi saldare il corrispettivo delle CP_1 forniture di capi d'abbigliamento rese nell'anno 2018 in favore della società Pt_1 elencate nelle fatture nn. 7, 9, 12 e 13 del 2018 (all.ti 1-4 del ricorso), di cui avrebbe ricevuto un solo acconto di € 3.000,00 sulla cifra totale di € 69.963,95.
L'ingiunta ha contestato la pretesa monitoria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo disposta dal
Tribunale di Grosseto per rettificare l'originaria intestazione al Tribunale di Roma.
Nel merito, ha eccepito diversi inadempimenti della in corso di rapporto, già CP_1 contestati dal proprio legale con PEC del 23.10.2018 (all. 4 della citazione).
In particolare, la M.V.L. critica la fatturazione di prezzi indebitamente maggiorati riguardo a quelli pattuiti, desumibili dalle pregresse fatture (all. 5 della citazione); evidenzia, altresì, d'essere stata costretta, a causa dei ritardi nella produzione della merce, a ridurre gli ordini nella misura del 35%, con conseguente calo di vendite rispetto a quelle pagina 2 di 5 programmate e necessità di rivolgersi ad altri fornitori con maggiori costi per salvaguardare un minimo di produzione sufficiente ad ammortizzare le spese;
afferma inoltre che, malgrado i quantitativi ridotti, le consegne avvennero in ritardo, anche perché alcune produzioni erano imprecise, e ciò avrebbe provocato malcontento nei clienti, alcuni dei quali non avrebbero ritirato l'ordine, o avrebbero effettuato il reso o imposto la riparazione delle merce.
Le inadempienze sopra citate, secondo la prospettazione dell'attrice, le avrebbero cagionato un duplice pregiudizio: il danno patrimoniale, stimato in € 12.213,35, per i resi compiuti dalla clientela, fotografato dal prospetto delle note di credito depositato con l'atto introduttivo (all. 7); un danno all'immagine societaria, quantificabile in via equitativa.
Prendendo le mosse dall'eccezione pregiudiziale, il Tribunale ribadisce la piena ammissibilità della procedura di correzione di un errore materiale (artt. 287 e 288 c.p.c.) inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tale provvedimento alla sentenza di condanna, per via della sua idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposto.
Passando al merito del contenzioso, giova in primis rilevare che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, di talché le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate (cfr. ex plurimis Cass. n. 3229/2019).
Per quanto concerne, invece, le prove orali assunte, si rileva una chiara discordanza fra le dichiarazioni rese dai testimoni dell'attrice e quelle rilasciate dai testimoni della convenuta, tutti dipendenti delle due società e perciò portatori di un interesse qualificato che di certo ne compromette l'attendibilità.
Benvero, i primi (sigg. , e ) hanno Parte_2 CP_2 Parte_3 sostanzialmente confermato la ricorrenza di vari problemi nelle forniture eseguite dalla
, in merito all'aumento non concordato dei prezzi, alla qualità dei capi CP_1 recapitati, ai ritardi nella consegna dei medesimi e ai diversi resi effettuati dalla clientela.
I secondi (sigg. e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 Per_2
quest'ultimo padre delle titolari della ) hanno viceversa offerto una
[...] CP_1 versione dei fatti più aderente a quella descritta dalla convenuta, secondo cui l'aumento dei prezzi fu concordato tra le parti a luglio 2018, in virtù delle mutate esigenze di pagina 3 di 5 consegna e produzione rappresentate dalla specie riguardo al significativo Pt_1 numero delle variazioni sul prodotto, sulle versioni e sui colori richiesti per ciascun modello e sul numero capi ritenuti “urgenti”; hanno poi ascritto la riduzione del numero di capi inizialmente concordati e i ritardi accumulati dalla alla condotta della CP_1 stessa committenza, responsabile d'aver fornito intempestivamente i campioni dei capi da realizzare e i tessuti per produrli.
L'insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti allegati dalle società costituite non appare superabile attraverso la documentazione prodotta, atteso che, in disparte la mail inviata dalla il 10.8.2018 per segnalare un notato aumento Pt_1 dei prezzi fatturati rispetto a quelli pattuiti, con riserva di chiarire il tutto nel mese successivo (all. 4), le prime obiezioni sull'operato della fornitrice, peraltro alquanto generiche, sono contenute nella PEC trasmessa dal suo procuratore il 23.10.2018, ovvero a distanza di un mese e mezzo dalla consegna della merce elencata nell'ultima fattura azionata in monitorio.
La soluzione della vicenda, allora, non può che passare attraverso la valorizzazione dei seguenti indici che depongono in modo significativo per l'inconsistenza dell'opposizione:
• l'attrice non nega la ricezione della merce fatturata;
• l'opponente mai ha specificamente contestato i fatti allegati nella comparsa di costituzione e risposta, che ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. sono quindi suscettibili d'essere posti a fondamento della decisione, vieppiù a fronte della mancata presentazione del suo legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze previste dall'art. 232, co 1 c.p.c.;
• non ha dettagliatamente indicato i vizi della merce ricevuta che avrebbero Pt_1 giustificato i dedotti resi dei clienti, né tantomeno ha riconsegnato alla (né s'è CP_1 offerta di farlo) i prodotti difettosi;
• il prospetto riepilogativo depositato dall'attrice a fondamento delle proprie doglianze sulla qualità dei capi ricevuti è di fatto un “brogliaccio” unilateralmente redatto senza un concreto valore probatorio, in quanto oltre la metà degli asseriti resi sarebbe comunque relativa a contratti estimatori (nell'ambito dei quali la restituzione di una parte della merce è negozialmente prevista, a prescindere dalla sussistenza di vizi), senza tralasciare il fatto che nelle note di credito ivi accluse non è riportata alcuna indicazione della natura degli invocati difetti (né al riguardo i testi interessati, e Testimone_1
pagina 4 di 5 IE Vikoler, hanno fornito elementi utili), mentre parte dei capi restituiti inerivano a modelli non prodotti dall'odierna opposta (cfr. la testimonianza di ); Parte_2
• l'unico testimone equidistante dagli interessi delle parti, cioè il sig. Testimone_2 legale rappresentante della società incaricata del taglio dei tessuti forniti dall'attrice necessari per la fornitura dei capi di abbigliamento, all'udienza del 26.10.2021 ha chiarito che durante l'espletamento della sua attività vi furono numerose problematiche, tutte riconducibili a condotte tenute dalla tali da comportare ritardi e aumenti dei costi Pt_1 di produzione, con particolare attinenza alle richieste di mutamento della tipologia dei tessuti, nonché alla consegna di tessuti incompleta, o in ritardo o difforme da quella prestabilita.
Alla luce di tali considerazioni, non avendo l'odierna attrice neppure sindacato una particolare enormità dei costi applicati dalla fornitrice, deve concludersi nel senso che ogni aspetto relativo all'aumento dei corrispettivi di fornitura della merce e agli eventuali ritardi della siano riconducibili al contegno della committenza stessa, non CP_1 legittimata pertanto a dolersene, e non essendo al contempo stata fornita alcuna dimostrazione dei pregiudizi di cui ne è stato chiesto il ristoro in via riconvenzionale, o quantomeno mediante la compensazione giudiziale, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo . 511/2019 (RG:
1182/2019), emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.6.2019, dichiarandolo esecutivo;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2113 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, pendente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bergamo, via Palma il Vecchio n. 157, presso lo studio dell'avv. Massimo
Zanni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, via Aquileia n. 8, presso lo studio dell'avv. Sara Montauti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 24.9.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 511/2019 (RG: 1182/2019), emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.6.2019 in favore di per un credito di € 66.963,95 nascente dal mancato Controparte_1 pagamento del corrispettivo dovuto per la produzione e il confezionamento di capi di abbigliamento eseguiti nell'anno 2018.
pagina 1 di 5 Impugnato il suddetto titolo, l'attrice eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo disposta dal Tribunale di Grosseto per rettificare l'originaria intestazione al Tribunale di Roma;
quanto al merito, chiedeva la revoca del provvedimento, esponendo d'aver già segnalato alla fornitrice le condotte inadempienti di quest'ultima (maggiorazione dei prezzi applicati, ritardi nelle consegne e vizi qualitativi delle merce recapitata) tali da averle cagionato ingenti danni, di cui ne chiedeva il risarcimento, quantomeno tramite compensazione con il credito avversario.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la reiezione delle avverse domande, eccependo fra l'altro la decadenza di controparte dalla garanzia per i vizi della merce.
Con ordinanza riservata del 12.2.2020, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Tentata invano la conciliazione, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La società ha agito in monitorio per vedersi saldare il corrispettivo delle CP_1 forniture di capi d'abbigliamento rese nell'anno 2018 in favore della società Pt_1 elencate nelle fatture nn. 7, 9, 12 e 13 del 2018 (all.ti 1-4 del ricorso), di cui avrebbe ricevuto un solo acconto di € 3.000,00 sulla cifra totale di € 69.963,95.
L'ingiunta ha contestato la pretesa monitoria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo disposta dal
Tribunale di Grosseto per rettificare l'originaria intestazione al Tribunale di Roma.
Nel merito, ha eccepito diversi inadempimenti della in corso di rapporto, già CP_1 contestati dal proprio legale con PEC del 23.10.2018 (all. 4 della citazione).
In particolare, la M.V.L. critica la fatturazione di prezzi indebitamente maggiorati riguardo a quelli pattuiti, desumibili dalle pregresse fatture (all. 5 della citazione); evidenzia, altresì, d'essere stata costretta, a causa dei ritardi nella produzione della merce, a ridurre gli ordini nella misura del 35%, con conseguente calo di vendite rispetto a quelle pagina 2 di 5 programmate e necessità di rivolgersi ad altri fornitori con maggiori costi per salvaguardare un minimo di produzione sufficiente ad ammortizzare le spese;
afferma inoltre che, malgrado i quantitativi ridotti, le consegne avvennero in ritardo, anche perché alcune produzioni erano imprecise, e ciò avrebbe provocato malcontento nei clienti, alcuni dei quali non avrebbero ritirato l'ordine, o avrebbero effettuato il reso o imposto la riparazione delle merce.
Le inadempienze sopra citate, secondo la prospettazione dell'attrice, le avrebbero cagionato un duplice pregiudizio: il danno patrimoniale, stimato in € 12.213,35, per i resi compiuti dalla clientela, fotografato dal prospetto delle note di credito depositato con l'atto introduttivo (all. 7); un danno all'immagine societaria, quantificabile in via equitativa.
Prendendo le mosse dall'eccezione pregiudiziale, il Tribunale ribadisce la piena ammissibilità della procedura di correzione di un errore materiale (artt. 287 e 288 c.p.c.) inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tale provvedimento alla sentenza di condanna, per via della sua idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposto.
Passando al merito del contenzioso, giova in primis rilevare che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, di talché le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate (cfr. ex plurimis Cass. n. 3229/2019).
Per quanto concerne, invece, le prove orali assunte, si rileva una chiara discordanza fra le dichiarazioni rese dai testimoni dell'attrice e quelle rilasciate dai testimoni della convenuta, tutti dipendenti delle due società e perciò portatori di un interesse qualificato che di certo ne compromette l'attendibilità.
Benvero, i primi (sigg. , e ) hanno Parte_2 CP_2 Parte_3 sostanzialmente confermato la ricorrenza di vari problemi nelle forniture eseguite dalla
, in merito all'aumento non concordato dei prezzi, alla qualità dei capi CP_1 recapitati, ai ritardi nella consegna dei medesimi e ai diversi resi effettuati dalla clientela.
I secondi (sigg. e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 Per_2
quest'ultimo padre delle titolari della ) hanno viceversa offerto una
[...] CP_1 versione dei fatti più aderente a quella descritta dalla convenuta, secondo cui l'aumento dei prezzi fu concordato tra le parti a luglio 2018, in virtù delle mutate esigenze di pagina 3 di 5 consegna e produzione rappresentate dalla specie riguardo al significativo Pt_1 numero delle variazioni sul prodotto, sulle versioni e sui colori richiesti per ciascun modello e sul numero capi ritenuti “urgenti”; hanno poi ascritto la riduzione del numero di capi inizialmente concordati e i ritardi accumulati dalla alla condotta della CP_1 stessa committenza, responsabile d'aver fornito intempestivamente i campioni dei capi da realizzare e i tessuti per produrli.
L'insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti allegati dalle società costituite non appare superabile attraverso la documentazione prodotta, atteso che, in disparte la mail inviata dalla il 10.8.2018 per segnalare un notato aumento Pt_1 dei prezzi fatturati rispetto a quelli pattuiti, con riserva di chiarire il tutto nel mese successivo (all. 4), le prime obiezioni sull'operato della fornitrice, peraltro alquanto generiche, sono contenute nella PEC trasmessa dal suo procuratore il 23.10.2018, ovvero a distanza di un mese e mezzo dalla consegna della merce elencata nell'ultima fattura azionata in monitorio.
La soluzione della vicenda, allora, non può che passare attraverso la valorizzazione dei seguenti indici che depongono in modo significativo per l'inconsistenza dell'opposizione:
• l'attrice non nega la ricezione della merce fatturata;
• l'opponente mai ha specificamente contestato i fatti allegati nella comparsa di costituzione e risposta, che ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. sono quindi suscettibili d'essere posti a fondamento della decisione, vieppiù a fronte della mancata presentazione del suo legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze previste dall'art. 232, co 1 c.p.c.;
• non ha dettagliatamente indicato i vizi della merce ricevuta che avrebbero Pt_1 giustificato i dedotti resi dei clienti, né tantomeno ha riconsegnato alla (né s'è CP_1 offerta di farlo) i prodotti difettosi;
• il prospetto riepilogativo depositato dall'attrice a fondamento delle proprie doglianze sulla qualità dei capi ricevuti è di fatto un “brogliaccio” unilateralmente redatto senza un concreto valore probatorio, in quanto oltre la metà degli asseriti resi sarebbe comunque relativa a contratti estimatori (nell'ambito dei quali la restituzione di una parte della merce è negozialmente prevista, a prescindere dalla sussistenza di vizi), senza tralasciare il fatto che nelle note di credito ivi accluse non è riportata alcuna indicazione della natura degli invocati difetti (né al riguardo i testi interessati, e Testimone_1
pagina 4 di 5 IE Vikoler, hanno fornito elementi utili), mentre parte dei capi restituiti inerivano a modelli non prodotti dall'odierna opposta (cfr. la testimonianza di ); Parte_2
• l'unico testimone equidistante dagli interessi delle parti, cioè il sig. Testimone_2 legale rappresentante della società incaricata del taglio dei tessuti forniti dall'attrice necessari per la fornitura dei capi di abbigliamento, all'udienza del 26.10.2021 ha chiarito che durante l'espletamento della sua attività vi furono numerose problematiche, tutte riconducibili a condotte tenute dalla tali da comportare ritardi e aumenti dei costi Pt_1 di produzione, con particolare attinenza alle richieste di mutamento della tipologia dei tessuti, nonché alla consegna di tessuti incompleta, o in ritardo o difforme da quella prestabilita.
Alla luce di tali considerazioni, non avendo l'odierna attrice neppure sindacato una particolare enormità dei costi applicati dalla fornitrice, deve concludersi nel senso che ogni aspetto relativo all'aumento dei corrispettivi di fornitura della merce e agli eventuali ritardi della siano riconducibili al contegno della committenza stessa, non CP_1 legittimata pertanto a dolersene, e non essendo al contempo stata fornita alcuna dimostrazione dei pregiudizi di cui ne è stato chiesto il ristoro in via riconvenzionale, o quantomeno mediante la compensazione giudiziale, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo . 511/2019 (RG:
1182/2019), emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.6.2019, dichiarandolo esecutivo;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5