Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati -Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24573 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 12.06.2025 TRA nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Piemonte presso il quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12.06.2025 la causa era rimessa in decisione a seguito di deposito di note scritte di trattazione con le quali la parte concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento della domanda con nota datata
7.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.2024, di stato civile libero, esponeva Parte_1
di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “maschio”, e tuttavia allegava di vivere la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
riferiva di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile di tenere Per_1
comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché indossare un abbigliamento tipicamente femminile;
deduceva di presentare una forte, determinata e
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permanente identificazione nel genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si poneva come impedimento ad una completa realizzazione personale;
di aver intrapreso un percorso psicologico focalizzato sulla comprensione dei vissuti identitari, dal quale era emersa una condizione di varianza di genere, ed aver effettuato iter psicodiagnostico volto alla transizione di sesso presso il Consultorio InConTra di OR (Consultorio per le Persone Trans
e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale e Medicina di
Genere dell'ASL Napoli 3 Sud, attraverso il quale le era stata diagnosticata una disforia di genere in soggetto biologicamente maschio senza disordini della differenziazione sessuale;
che dal marzo 2023 praticava terapia ormonale femminilizzante presso il dipartimento di endocrinologia dell'Università Federico
II di Napoli;
allegava che oramai tutta la sua esistenza era declinata al femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che era intenzionato a portare a Per_1
compimento il suo percorso di transizione, definendolo sia a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, sia a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione sociale;
chiedeva pertanto al
Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche, nonché di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali dal genere virile a quello ginoide, al fine di realizzare la coincidenza tra soma e psiche.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 3.4.2025, veniva ascoltato il ricorrente il quale dichiarava, tra l'altro: piacevano giocattoli come le bambole e programmi televisivi del tipo WI e
Barbie, che fingevo di guardare con mia sorella per fare piacere a lei, ma in realtà mi attraevano istintivamente, durante la preadolescenza ho vissuto chiusa in una bolla interiore di negazione e rifiuto, cercando di aderire esteriormente agli stereotipi maschili di forza e “mai piangere”, poi verso i 17 anni ho cominciato a vivere con maggior libertà le emozioni interiori, appropriandomi gradualmente della reale identità di genere che mi apparteneva, ho iniziato con lo smalto, a dipingermi le unghie, poi a indossare capi femminili, mi mettevo i vestiti di mia sorella, e mi truccavo, finchè ho fatto coming out con i miei genitori, i quali inizialmente erano restii ad assecondare le mie inclinazioni, soprattutto mio
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padre che solo poco tempo fa ha capito la situazione e mi ha accettato, anche lui ora mi chiama come fa mia madre da molto prima;
avvertivo Per_1
probabilmente da sempre e interiormente un rifiuto ed estraneità rispetto all'essere nato maschio e ho deciso, dopo gli incontri con una prima psicologa che mi ha molto rafforzato, di vivere in pienezza la mia reale identità, dai 17 anni in poi è come se fossi rinata ed il periodo precedente è come se fosse stato un indistinto limbo, anche nella vita esterna di relazione ho cominciato a presentarmi e vivere come essere umano di sesso femminile;
nel 2022, indirizzata da membri dell'Arcigay che frequentavo come associazione, mi sono rivolta al centro Incontra di OR, dove ho effettuato un percorso psicodiagnostico all'esito del quale è stata accertata la mia disforia di genere e sono stata avviata alla terapia ormonale, che ho iniziato a praticare presso l'Ambulatorio di
Incongruenza di Genere del Policlinico Federico II nel marzo 2023, sono seguita dal dottor con controlli semestrali, assumo estrogeni e progesterone, per CP_1
effetto della terapia ormonale il mio corpo è cambiato radicalmente, mi è cresciuto il seno, porto una seconda, si è arrestata la crescita dei peli di gambe braccia e barba, il grasso corporeo si è distribuito diversamente su fianchi braccia e cosce, mi sento a mio agio in questo “nuovo corpo”, ad eccezione della parte genitale che non corrisponde a genere femminile, motivo per cui intendo sottopormi ad intervento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome sono appassionata del mondo del cinema, mi sento estremamente Per_1
attratta dai personaggi femminili e mi sto orientando verso una sessualità lesbica;
mi crea molto imbarazzo sentirmi chiamare per esempio da poco Pt_1
ho rinnovato la mia carta di identità con una fotografia che crea problemi a terzi perché ovviamente appaio femmina nella foto e maschio nei documenti, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; oramai mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare, oltre che il mio corpo, anche il mio nome alla realtà; non vedo l'ora di sottopormi come ripeto agli interventi chirurgici, ma anche la questione del nome, è quello che vorrei assumere, è di fondamentale importanza ed è Per_1
impellente, perché condiziona tutta la mia vita di relazione>>.
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Alla successiva udienza cartolare del 12.6.2025, regolarizzata la procura al difensore, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Va, in primo luogo, rilevato che la parte ha dichiarato di essere celibe e di non avere figli, depositando a tal fine atto di nascita e certificato di stato civile libero.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
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Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di
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genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La parte, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Consultorio InConTra dell'Asl Napoli 3 Sud, si evidenzia in Parte_1
una condizione di disforia di genere in soggetto maschile, in assenza di
[...]
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di transizione.
Dalla relazione del 25.11.2022, a firma della Dott.ssa , in atti, Persona_2
le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “…i vissuti di incongruenza di genere possono dunque essere riferiti ad un quadro di disforia di genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di pre-transizione… sulla base di quanto osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, è possibile certificare una sofferenza connessa ad un quadro disforico che attualmente potrebbe risultare notevolmente migliorato dall'accesso alla terapia medica endocrinologica…>>.
Nella relazione del 24.06.2024, a firma del prof. responsabile Persona_3 dell'Ambulatorio Incongruenza di Genere della Federico II, in atti, si evidenzia che la parte pratica terapia ormonale con estradiolo e anti-androgeni dal marzo
203 con periodici follow-up, che gli esami evidenziano una buona efficacia nel raggiungere un'adeguata estrogenizzazione dal punto di vista biochimico, e che l'utente conferma la propria volontà di continuare la terapia ormonale
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femminilizzante, comunicando al contempo la volontà di intraprendere l'iter legale per la rettifica anagrafica.
Nel caso in esame, dunque, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal , e della conseguente Parte_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante, comparso in udienza con viso con fattezze femminili e trucco, capelli lunghi ed unghie smaltate, ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese all'udienza del
3.4.2025, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica essenziale coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome Per_1
, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà Pt_1
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eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo
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percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato di aver Parte_1
completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Attesa la natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti, per cui le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
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-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in Pt_1
(Atto n. 5 p. I s. A anno 2003– Comune Napoli); Per_1
-spese irripetibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.06.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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