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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12289 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 5356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 02.04.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Flaminia n. 357, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Anselmi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale XXI Aprile 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
Malatesta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata- E
; Controparte_2
- appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21132/2019 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025. pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 21132/2019, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato le domande proposte nei confronti della e di Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro avvenuto a Roma,
[...] il 14.03.2015.
A fondamento delle domande proposte l'attore aveva dedotto che il 14.03.2015 alle ore 16,30 circa, mentre si trovava alla guida del veicolo di sua proprietà, BMW targato CJ183HV, assicurato con la veniva tamponato dal veicolo Fiat Stilo targato CR168BP, condotto dal proprietario Controparte_1
. Per effetto del sinistro il veicolo risultava danneggiato e per la sua riparazione si Controparte_3 rendeva necessaria una spesa pari ad euro 3.011,96.
aveva quindi chiesto la condanna della al risarcimento dei danni subiti. Parte_1 Controparte_1
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte dall'attore, ritenendo non provata la verificazione del sinistro. Il giudice di prime cure ha evidenziato l'indicazione, nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, di una data diversa quella prospettata dall'attore, ossia il 19.03.2015. Il navigatore satellitare installato sul veicolo avrebbe altresì rilevato un sinistro ad un orario diverso da quello prospettato da . Parte_1
Avverso tale statuizione ha proposto appello , deducendo che il giudice di prime cure Parte_1 non avrebbe considerato che l'indicazione della data del 19.03.2015 sul modulo di constatazione amichevole del sinistro sarebbe frutto di un mero errore materiale;
inoltre il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le ulteriori prove offerte a sostegno della domanda proposta e, in particolare, la mancata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferitogli e la prova orale per mezzo del teste Testimone_1
La ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis Controparte_1
c.c. Nel merito, l'assicurazione ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotto dal d. l. n. 83/2012, sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere pagina 2 di 5 dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che lo stesso non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che, nella specie, le parti hanno precisato le conclusioni e che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame, risultando antieconomica l'eventuale regressione del procedimento alla fase di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure evidenziato che l'indicazione, sul modulo di constatazione amichevole del sinistro, della data del 19.03.2015 sarebbe frutto di mero errore materiale e sarebbe riferibile alla data, successiva al sinistro, in cui i conducenti hanno materialmente predisposto l'atto.
Il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso omesso di valutare i complessivi e convergenti elementi istruttori offerti a sostegno delle domande proposte.
Gli assunti difensivi dell'appellante non possono essere condivisi.
Quanto all'efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. n. 15431/2024).
Nella specie, l'assicurazione ha assolto a tale onere della prova.
Va premesso che la contestazione con la quale l'appellante ha evidenziato l'erroneità della statuizione del primo giudice in ordine alla incapacità a testimoniare del teste , in quanto trasportata Testimone_2 sul veicolo dell'attore, è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro” (Cass. n. 19121/2019).
Nella specie, non v'è prova che il teste abbia riportato danni per effetto del sinistro. Tes_1
Ne discende che la statuizione del primo giudice deve essere riformata e le dichiarazioni rese dal teste devono essere valutate al fine di verificare la fondatezza delle domande proposte dall'attore. Tes_1
Non risulta necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per il completamento della prova, avendo pagina 3 di 5 il teste di fatto riposto sia in relazione al capitolo 1 che al capitolo 2 della prova orale ammessa Tes_1
e risultando il capitolo 3 (relativo all'errore compiuto nell'indicazione della data nel modulo di constatazione amichevole del sinistro) irrilevante ai fini della decisione, alla luce delle considerazioni che seguono.
Sul modulo di constatazione amichevole risulta riportata l'ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro, indicata nelle 16,30 circa;
il teste ha invece affermato che il sinistro sarebbe avvenuto alle ore Tes_1
17,00, mentre il dispositivo satellitare installato sull'auto ha accertato un urto avvenuto alle ore 14,28 del 14.03.2015.
L'urto accertato dal dispositivo satellitare, di lieve entità, è avvenuto sulla parte anteriore del veicolo.
Di contro dal modulo di constatazione amichevole del sinistro sembra emergere un urto da tergo. Il teste confermando il capitolo di prova n. 1, relativo alla dinamica del sinistro, ha avvalorato la Tes_1 prospettazione difensiva dell'attore
Nessun tamponamento è stato tuttavia rilevato dal dispositivo satellitare alle ore 16,30 del 14.03.205 né alle ore 17,00.
Alle ore 16,30, peraltro, il veicolo si trovava in luogo diverso da quello indicato dall'attore, ossia in via
Mar dei Sargassi. Il dispositivo satellitare ha accertato lo spegnimento dell'auto alle ore 14,38 in via
Mar dei Sargassi e la riaccensione del mezzo alle ore 16,53, sempre in via Mar dei Sargassi.
Successivamente il veicolo ha percorso via Giovanni Amenduini, nuovamente via Mar dei Sargassi, via dei Pescatori e infine di Castel Fusano, per poi immettersi alle ore 17,02 in via Ostiense, percorrendo pertanto l'incrocio con via del Mare, dove sarebbe avvenuto il sinistro.
Tuttavia, nessun arresto del veicolo né tantomeno alcun tamponamento è stato rilevato dal dispositivo satellitare dalle ore 16,53 (quanto il veicolo è stato riacceso dopo lo spegnimento alle ore 14,38) sino alle ore 17,43, quando il mezzo è stato spento in via Trionfale.
Pur ritenendo che le emergenze del dispositivo satellitare non costituiscano prova legale (cfr. Cass. n.
13725/2024), deve in ogni caso ritenersi che esse costituiscano elementi istruttori adeguati, idonei ad incidere sulla presunzione iuris tantum derivante dalle emergenze del modulo di constatazione amichevole del sinistro e sulle dichiarazioni del teste il quale peraltro ha indicato un orario del Tes_1 sinistro, le 17,00, diverso da quello emergente dal modulo di constatazione amichevole del sinistro, ossia le 16,30.
In tale complessivo contesto probatorio alcun rilievo può assumere l'omessa risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferitogli.
In conclusione, le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento e l'appello deve pertanto essere rigettato. pagina 4 di 5 4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante.
Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili nei confronti di , Controparte_2 attesa la contumacia.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_2 la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21132/2019, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore della liquidate in Parte_1 Controparte_1 euro 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 08.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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