Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2) dott. C. Zappalà Consigliere
3) dott. F. Conti Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 9 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 101/2024 r.g. proposta da:
, nata a [...] il [...], Cod. Parte_1
Fisc. , rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppina C.F._1
Gemellaro .………………………….APPELLANTE AMMESSA AL GRATUITO
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CONTRO
- Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ester Cascio e Antonello
Monoriti…………………..…………………………………………………..APPELLATO
169/2024 del 30 gennaio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza n. 169/2024 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Messina in data 30 gennaio 2024 veniva rigettata la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' diretta al riconoscimento del Parte_1 CP_1
suo status di invalida civile con diritto alla pensione di inabilità, con esonero della stessa dal pagamento delle spese giudiziali. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024, Parte_1
propone appello deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui - disattendendo a suo dire le conclusioni del nominato CTU, il quale aveva concluso per una percentuale di invalidità pari al 74% - non aveva riconosciuto l'assegno di invalidità civile, omettendo qualunque pronunzia sul punto.
L'errore, terminologico, di cui si duole la ricorrente, consisterebbe nella circostanza per cui il Tribunale avrebbe ritenuto che la stessa avesse richiesto “la pensione di inabilità” in luogo “dell'assegno di invalidità civile”, e rivendicando le risultanze cui si è pervenuti a seguito di CTU medico legale nel primo grado di giudizio, chiede accertarsi il suo diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento della stessa secondo le conclusione del ctu CP_1
nominato nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.
Pag. 2 di 7 Si costituisce in giudizio l' ritenendo assorbente in via pregiudiziale CP_1
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 445 bis, ultimo comma c.p.c., e contestando in subordine il gravame perché infondato in fatto e in diritto. Chiede, pertanto, la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese del grado.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti producevano, nell'assegnato termine, note di trattazione.
La causa veniva posta in decisione attraverso il deposito telematico del di- spositivo di questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affrontando preliminarmente la questione di inammissibilità, ex art. 445 bis ultimo comma c.p.c., sollevata dall' convenuto, occorre ricordare che CP_1
la Corte di Cassazione, in tema di prestazioni assistenziali, ha stabilito che il giudice investito della domanda di pensione di inabilità, per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di invalidità, può riconoscere, pur in mancanza di esplicita richiesta dell'interessato, quest'ultima prestazione se sussistano i necessari requisiti socio-economici, trattandosi di domanda implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione (Cassazione civile sez. VI, 17/02/2016, n.3027).
Continua la Corte: “il giudice di merito, cui l'attore abbia richiesto il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità ben può pervenire - in
Pag. 3 di 7 assenza del requisito sanitario per la pensione, che sia però sufficiente per la percentuale di invalidità accertata ai fini del beneficio dell'assegno - a riconoscere il diritto a quest'ultimo per l'implicita inclusione dell'assegno di invalidità, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato” (cfr. Cass. 20 agosto 2003, n. 12266, Cass. n. 19164/2006 e n.
6744/1999).
Le richiamate pronunzie sono perfettamente applicabili alla fattispecie in esame nella quale la aveva inoltrato al giudice di primo grado Parte_1
richiesta di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, specificando la richiesta di riconoscimento dell'inabilità al 100%. Non vi è dubbio, pertanto, che oggetto dell'originaria richiesta fosse lo status sanitario ai fini della pensione di inabilità civile al
100%. In sede di ATP veniva riconosciuta un'invalidità del 60% ma, a seguito di giudizio di opposizione, veniva disposto il richiamo del medesimo consulente tecnico affinché procedesse, nella fase di merito, a rivalutare lo status sanitario alla luce dei motivi di impugnazione proposti. Il consulente riconosceva la invalida al 74% a far data dalla domanda Parte_1
amministrativa proposta il 1 dicembre 2020.
Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità l'appello oggi sottoposto al vaglio di questa Corte è, pertanto, pienamente ammissibile.
Quanto al merito della questione, giova ricordare che nel caso in esame la consulenza medico - legale espletata in prime cure aveva riconosciuto alla ricorrente lo stato di invalida civile con riduzione del 74% della capacità lavorativa e il giudice di primo grado interpretando la domanda giudiziale
Pag. 4 di 7 quale diretta al riconoscimento dell'indennità di inabilità, per la quale è richiesto il 100% di invalidità, aveva rigettato il ricorso e nulla aveva motivato in ordine alla reclamata provvidenza.
Compito dell'odierna Corte adita è, dunque, esclusivamente quello volto alla verifica della sussistenza dei restanti requisiti socio-sanitari.
Specifica al riguardo la Corte di Cassazione che, per stabilire se il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell'interessato, possa riconoscere al richiedente l'assegno di invalidità (in quanto, come detto, implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione), occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per l'assegno, in relazione alla cui sussistenza non si sia formato un giudicato implicito.
Nello specifico, ai fini del diritto all'assegno previsto dall'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 la parte avrebbe dovuto anzitutto allegare e provare gli ulteriori requisiti, quello o reddituale, nonché il suo stato di incollocabilità lavorativa e la non percezione di un trattamento economico incompatibile per legge con la prestazione oggetto di richiesta.
Si ricordi, in dettaglio, che il requisito della “incollocazione” al lavoro rappresenta - al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito reddituale - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, per la cui prova, a carico del soggetto richiedente la prestazione, è sufficiente la prova dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie.
Pag. 5 di 7 La ricorrente in definitiva non solo non prova di possedere i citati requisiti socio-economici che le avrebbero consentito l'attribuzione dell'assegno di cui trattasi, ma addirittura il ricorso in opposizione non contiene alcuna allegazione al riguardo. Pertanto la richiesta oggi avanzata non merita accoglimento, non potendosi in sede di appello recuperare il termie per la produzione di documentazione attestante elementi costitutivi del diritto mai allegati in primo grado.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto del rigetto dell'eccezione sollevata dall' e preliminarmente, delle ragioni a sostegno CP_1
del mancato accoglimento e conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado per ragioni di uniformità, ne va disposta la compensazione.
Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n.
23.535.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 169/2024 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese giudiziali;
Pag. 6 di 7 - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Così deciso in esito alla camera di consiglio del 9 gennaio 2024
Il Presidente
dott.ssa B. Catarsini
La presente sentenza è stato redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
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