Sentenza 3 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sentenza 03/03/2023, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla società MPO & Partners Trustee Spa avente ad oggetto la cartella emessa dall'Agenzia - Riscossione, successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e di quelle ipotecaria e catastale in misura proporzionale, relativa alla costituzione del trust denominato (Omissis) del 25 luglio 2013.
2. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado, premettendo che la CTP, in altro giudizio, con sentenza n. 3373/2016, aveva disatteso il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di liquidazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali dovute a seguito della costituzione del predetto trust, sentenza divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione. Con detta decisione, la CTP accertava la soggettività giuridica del Trust ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 74, comma 1 .
3. Sulla base del titolo definitivo veniva emessa la cartella di pagamento n. (Omissis) che ha recepito le imposte divenute definitive a seguito dell'adozione dell'avviso di liquidazione.
4. La CTR nell'affermare che, a seguito del gravame, nessuno si era costituito per la società contribuente, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia - Riscossione statuendo che in quanto legittimata, la società non poteva più opporre l'illegittimità della pretesa impositiva divenuta definitiva, mentre se da ritenersi non legittimata in quanto la cartella era intestata al (Omissis) e questi avrebbe dovuto essere notificata - secondo l'impostazione della ricorrente - allora la società MPO non era legittimare ad impugnare la cartella.
5. Avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
replicano con controricorso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.c. - nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. , n. 4, atteso che, contrariamente a quanto affermato dai giudici territoriali, essa società si era regolarmente costituita nel giudizio di appello, come risulta dai documenti allegati al ricorso. Con la propria costituzione, la società aveva ribadito l'illegittimità della pretesa tributaria ormai divenuta definitiva a seguito del giudicato ed aveva altresì eccepito la nullità della costituzione dell'appellante per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 11 , come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9 , nonchè l'inammissibilità del gravame dell'ADER in quanto i motivi di appello erano costituti da generiche doglianze, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
2. Con la seconda doglianza si lamenta "la violazione dell' art. 132 c.p.c. , comma 4 , nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1982, art. 36 - nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 4", per apparente motivazione della decisione nella quale non sarebbero esposti gli elementi da cui i giudici hanno tratto il proprio convincimento.
3. Con la terza censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 , 160 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 , ex art. 360 c.p.c. , n. 3; in quanto la cartella recava come destinatario il trust, come se fosse dotato di personalità giuridica, il che - come ribadito dalla Corte di cassazione - è da escludersi, essendo dotato di legittimazione il solo trustee. Trattandosi di vizio proprio della cartella, la definitività della pretesa tributaria non poteva assumere alcun rilievo ai fini della decisione impugnata.
4. Con il quarto strumento di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 75 e 100 c.p.c. , ex art. 360 c.p.c. , n. 3; per avere erroneamente la Regionale escluso la legittimazione del trustee ad impugnare la cartella, atteso che esso è invece l'unico soggetto legittimato nei rapporti coi terzi in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.
5. Il quinto motivo prospetta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 , avendo la Regionale omesso di esaminare le difese svolte dalla società in sede di impugnazione laddove aveva dedotto l'inammissibilità del gravame per la generica formulazione delle censure, atteso che con l'appello l'Agenzia - riscossione ribadiva la carenza di propria legittimazione passiva reiterando le difese svolte in primo grado, mentre le successive controdeduzioni non sanano la precedente inammissibilità dell'impugnazione. Al riguardo, afferma la società che solo nel giudizio di appello, l'Ader sosteneva la tesi del passaggio in giudicato della sentenza della CTP in ordine al prodromico avviso di liquidazione.
6. Il sesto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 , reiterando la doglianza relativa alla nullità della costituzione in giudizio dell'Ader attraverso avvocati del foro esterno.
7. La prima doglianza è fondata, assorbite le altre censure.
Nel caso in esame, dall'esame degli atti e della sentenza impugnata emerge con evidenza l'errore in cui è incorsa la CTR nel dichiarare la contumacia della parte appellata, regolarmente costituitasi nel giudizio;
laddove non risulta, inoltre, essere stata in alcun modo presa in esame l'argomentazione difensiva relativa all'inammissibilità dell'appello in quanto formulato attraverso la riproposizione di tesi difensive già svolte in primo grado, in relazione alla carenza di legittimazione passiva dell'Ader.
Ebbene, nel censurare la violazione di regole processuali, la ricorrente non deve specificare il concreto pregiudizio subito, atteso che il motivo denuncia la lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio ed alla difesa giudiziale, con riferimento ai quali la parte non ha alcun onere di allegare o di dimostrare che la violazione della norma le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio di quegli stessi diritti ( Cass., Sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596 ).
Le S.U. citate hanno chiarito che la parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l'onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto.
Si è osservato che gli argomenti spesi in senso opposto, dalla alternativa giurisprudenza di questa Corte, sono tutti di natura sistematica. Tali argomenti sono declinati in termini di estremizzazione della rilevanza del principio di ragionevole durata del processo a fronte di nullità formali. Sennonchè l'espressione nullità "formale" deve esser considerata in modo da renderla coerente al concetto. Il testo regolatore della nullità "formale" risiede nell' art. 156 c.p.c. , comma 1 , secondo cui "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge". Questa locuzione, al netto dei correttivi dei commi 2 e 3 della stessa norma sulla rilevanza dello scopo dell'atto, suggerisce l'osservazione che il fenomeno della nullità processuale va oltre la mera "inosservanza di forme". Per quanto quello dell'inosservanza della forma (id est, del paradigma) dell'atto sia il terreno naturale della nullità, vi è che un atto processuale può essere formalmente perfetto in rapporto al suo specifico modello legale e tuttavia anche nullo per violazioni di altro genere, come per l'appunto quelle relative all'esistenza (o al dispiegarsi) del potere di compierlo.
In questa prospettiva, le S.U. hanno ritenuto che una specifica previsione di nullità neppure è necessaria, perchè non può considerarsi indifferente che una potestà decisionale risulti concretizzata quando la legge non lo permette La ragione per cui, nonostante la mancanza di un'esplicita sanzione per "inosservanza di forme", le norme violate debbono esser considerate (e di fatto sono considerate) come rivolte a una tutela sancita da nullità è nel fatto che esse costituiscono espressione di un principio costituzionale: segnatamente del presidio accordato dagli artt. 24 e 111 Cost. , comma 2 . L'art. 111, comma 2, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo (salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione).
Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall' art. 24 Cost. ; il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorie. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo. Nell'ottica di una simile constatazione è da intendere che le norme violate dal giudice di appello sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attengono, in definitiva, ai principi essenziali regolatori del giusto processo. Cosicchè la relativa violazione determina la nullità della sentenza finanche senza necessità di una testuale previsione. Una conferma non secondaria, dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009 , è rinvenibile nell' art. 360-bis c.p.c. , n.
2. Questa ulteriore norma porta a consolidare l'assunto, giacchè la sentenza di merito è impugnabile per cassazione non solo dinanzi a casi canonici di nullità testuale per inosservanza di forme (cosa per la quale già depone l' art. 360 c.p.c. , n. 4), ma anche quando siano stati comunque violati i principi regolatori del giusto processo mediante le specifiche concretizzazioni dell'attività processuale. E quindi anche quando, come nel caso in esame, la sentenza sia stata deliberata senza esaminare le difese svolte dall'appallata ritenuta erroneamente non costituita in giudizio. Di talchè la pronuncia che sia deliberata in assenza dell'esame delle difese e delle eccezioni svolte dall'appellata è da ritenere nulla in sè e per, sè, in quanto assunta in mancanza del potere all'uopo conferito secondo la disciplina di legge.
La parte dunque non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza considerare le controdeduzioni della società contribuente comporta di per sè la nullità della sentenza in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.