TRIB
Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Mirko Intravaia Giudice
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2837 del Registro Generale 2024
TRA nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
residente in [...]
di Paola n°29 c/o C.A.S. di Sant'Angelo di Brolo, ed elettivamente domiciliato in
Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n.128 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
domiciliato c/o la Controparte_3
, Via Luigi Sturzo 142,
[...] rappresentato e difeso direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, d. lgs. n. 150 del
2011, dal proprio funzionario, Vice Prefetto Dott.ssa Maria Salerno;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ha emesso il seguente
DECRETO
1 In data 11.04.2024 nato a [...] il Parte_1
23/03/2000, formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modello C3.
La riconoscimento della Controparte_3 CP_3
internazionale di procedeva alla sua audizione in data 06.06.2024. In quella CP_3
sede il richiedente asilo riferiva di essere cittadino bengalese, nato e cresciuto a Dhaka;
di appartenere all'etnia bangla e di professare la religione musulmana;
di aver studiato per 10 anni e di aver lavorato come contadino;
di essere sposato e di avere un bambino di 9 mesi, mentre la propria famiglia di origine è costituita da padre, madre e da un fratello, tutti residenti in [...].
In particolare, il ricorrente, in sede di audizione, dichiarava, a fondamento della sua richiesta di protezione, di essere stato costretto a fuggire dal Bangladesh nel novembre del 2023 a causa di numerose minacce, aggressioni fisiche e verbali subite da parte di un membro del gruppo politico Awami League di nome che, Per_1
approfittando della protezione politica, si era impossessato illegittimamente del terreno di famiglia rifiutandosi di restituirlo;
che il padre era membro del BNP, partito di opposizione;
che tale membro dell'Awami League, minacciava ed aggrediva Per_1
il ricorrente quando questi chiedeva la restituzione del proprio terreno, senza alcun contrasto da parte delle autorità bengalesi che proteggevano il persecutore;
che pertanto il ricorrente decideva di espatriare;
che dopo aver chiesto svariati prestiti e venduto la casa di proprietà iniziava il viaggio migratorio;
che dopo aver dovuto pagare un riscatto per essere liberato in Libia, giungeva in Italia il 14/03/2024.
Con provvedimento ID Rif. n. ME0008759, reso nella seduta del 19.06.2024 e notificato il 28.06.2024, la rigettava la richiesta Controparte_3
di riconoscimento della protezione internazionale poiché, alla luce delle informazioni fornite, le dichiarazioni rese in sede di audizione, in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio, apparivano non rilevanti ai fini della protezione internazionale e, per altro verso, la storia narrata dall'istante presentava profili di non verosimiglianza. Invero, secondo l'Autorità amministrativa, l'istante aveva dato una descrizione estremamente generica di e dei problemi che lo stesso gli avrebbe causato. La Commissione Per_1
territoriale evidenziava peraltro come il richiedente non avesse chiarito con precisione
2 il motivo per cui non si sarebbe rivolto alla polizia. Sottolineava infine come fosse apparso incoerente rispetto alla storia narrata il fatto che il padre aveva continuato a vivere in Bangladesh, nonostante il problema con fosse iniziato addirittura Per_1
prima della nascita del richiedente.
Pertanto, alla luce delle informazioni fornite e di quanto sopra indicato, le dichiarazioni rese in sede di audizione, in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio, apparivano non rilevanti ai fini della protezione internazionale e, per altro verso, la storia narrata dall'istante presentava profili di non verosimiglianza e i timori o rischi in caso di rimpatrio non attendibili. Inoltre, non si rinvenivano ulteriori elementi o argomenti per ritenere che l'interessato fosse portatore di un timore fondato di persecuzione, in caso di rimpatrio, nel senso di cui all'Art. 1(A)2 della Convenzione di
Ginevra.
Con ricorso depositato il 10.07.2024, impugnava il Parte_1
suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale e lamentando altresì, in subordine, il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere la protezione speciale, nonostante il suo trascorso ed il rischio di poter soffrire ripercussioni importanti in quanto perseguitato da tale membro del gruppo politico dominante Awami League, il quale gestiva Per_1
il potere con totale arbitrio e autoritarismo, protetto dalla corruzione del sistema giudiziario bengalese e della polizia. Lamentava come la Controparte_3
, pur di respingere la domanda del richiedente, avesse ignorato nel
[...]
provvedimento di diniego il fatto che il persecutore era un componente attivo del partito che domina la finta democrazia bengalese, perseguitando e controllando il corrotto sistema giudiziario del Bangladesh, nonché esercitando sulla popolazione ogni tipo di soprusi.
Instaurato il contraddittorio, il
[...]
di si Controparte_4 CP_3
costituiva, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per il rigetto del ricorso, argomentando che, effettivamente, quanto al profilo dello status di
3 rifugiato, il ricorrente non avesse addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento;
che, ai fini della protezione sussidiaria, la sentenza nr. 24111-15 della
Cassazione richiedeva la sussistenza di un principio di individualizzazione del rischio non particolarmente evidenziato o dimostrato nel caso in esame e che lo stesso proveniva da un paese ove non vi erano conflitti di elevata rilevanza eccetto che possibili azioni nei confronti di stranieri;
infine, che non sussistesse lo stato di particolare vulnerabilità richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché il richiedente non aveva fornito idonei elementi a supporto.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice designato, successivamente, all'udienza del 17.02.2025, il ricorrente compariva personalmente e, con il supporto di un mediatore, risorsa inserita nell'elenco del Tribunale di Messina, dichiarava: “ io avevo un terreno di famiglia e la gente del partito del partito di governo mi ha minacciato. Il partito di governo è l'HAWAMI LEAGE e il capo del partito nel villaggio si chiama La mia famiglia si è trasferita in un altro villaggio. Ho Per_1
venduto la casa di famiglia per andare in Libia e i miei genitori vivono con un mio zio in un altro villaggio. La gente del partito di governo ha minacciato me e la mia famiglia per farmi lasciare il villaggio. La mia famiglia faceva parte del partito di opposizione.
Il partito della mia famiglia è BNP. La mai famiglia andava sempre ai raduni di BNP.
Per questo il capo del villaggio che era del partito di governo ha costretto la mia famiglia ad andare via. Tranne la mia casa avevo un terreno che hanno preso. Il terreno è stato preso da La mia famiglia è andata dalla polizia per denunciare Per_1
ma la polizia non ha voluto sentire niente, in quanto è potente. Poi Per_2 Per_1
sono andato in Dubai;
in Egitto e poi in Libia. A Dubai sono rimasto cinque giorni. In
Egitto sono rimasto un giorno. Sono andato a Dubai e poi in Egitto con l'aereo. Ho pagato l'aereo con il ricavato della vendita dell'oro che aveva mia moglie. Sono sposato. Mia moglie è a casa del papà di mia moglie. Ho lasciato il Bangladesh perché avevo paura di mi ha minacciato di uccidermi. mi voleva Per_1 Per_1 Per_1
uccidere perché noi volevamo riprenderci il terreno. minacciava tutta la mia Per_1
famiglia e tutta la mia famiglia è scappata. I mei genitori vivono con mio zio in un altro villaggio. Io sono scappato a Dubai e in Egitto e in Libia perché avevo più paura
4 in quanto ero il figlio più grande. Mio papà è vecchio e non adava più a lavorare nel terreno, mentre io sono più giovane e andavo a riprendere nel senso che andavo sempre a parlare con per riavere il terreno. Quando io andavo mi Per_1 Per_1
minacciava sempre di uccidermi. Io sono stato picchiato da In Libia ho Per_1
lavorato due mesi. Non sono stato pagato per il lavoro in Libia. Una volta sono stato arrestato dalla mafia in Libia ed è stato pagato un riscatto. Dalla Libia mi hanno mandato in Italia con un barcone. È stata la mafia che mi ha mandato in Italia con un barcone. È stata la mia famiglia a volere che io andassi in Libia. La mia famiglia voleva che io lavorassi in Libia. In Libia ho lavorato come muratore. Mia moglie è rimasta con la sua famiglia. Ora ho un figlio piccolino. Che ha quasi nove mesi. Sono partito dal Bangladesh quando mia moglie era in attesa di mio figlio. Ho pagato il riscatto ai libici con i soldi che erano rimasti a mio papà dopo la vendita della nostra casa. In Italia lavoro con un contratto come agricoltore. Vivo a Rossano in Calabria.
Vivo in una casa in affitto. ho un contratto di locazione. Ho chiesto di iscrivermi ad una scuola in Italia ma mi hanno detto che non c'era posto. La scuola è a Rossano.
Prima di avere un contratto a Rossano ero a Barcellona Pozzo di Gotto ma non trovavo lavoro e per questo mi sono spostato a Rossano.” Alla medesima udienza il procuratore insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice designato per la trattazione rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D. Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del
1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di
5 discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso sussista il timore che lo straniero possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato
o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine e il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei
6 soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.03.23 n. 20, conv. nella l.
5.5.23 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
7 Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la in Controparte_3
8 caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento
9 dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, di Controparte_3
rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel
Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6,
T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su
10 base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letta alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 Pt_2
CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
«vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel
Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto-legge n.
11 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.
Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del
2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass.
28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso
12 della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n.
202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma
5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino
(sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita
(Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato
13 o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero
14 anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette
“Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il del D.Lgs. n. 25 del
2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio Controparte_3
personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso ricorso dinanzi alla Controparte_3
Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D.
Lgs. 28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la
15 che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. Controparte_3
13).
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo
(Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14
(come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione
16 specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ.
26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la
“verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di
17 fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di
“cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ.
27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n.
22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n.
27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie -
18 presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria
(Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n.
13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene di dover ribadire tutte le perplessità già sottolineate dalla sulla base Controparte_3
dell'inconsistenza delle ragioni dedotte ai fini del riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale. Sul punto, del resto, il ricorrente è stato sentito nuovamente dal Giudice delegato ma non è riuscito a chiarire in tale sede le criticità emerse.
Segnatamente, l'odierno ricorrente ha riferito di non potere fare rientro nel proprio paese per il timore di essere perseguitato in forza delle diverse minacce e delle aggressioni fisiche e verbali subite da parte di un membro del gruppo politico dominante in Bangladesh, che gli avrebbe sottratto un terreno appartenente alla sua famiglia. Tale ricostruzione non appare però assistita da sufficienti elementi di dettaglio, avendo egli solo riferito di generici episodi intimidatori nei suoi confronti che non sembrerebbero però iscrivibili nella perdurante conflittualità politica esistente in Bangladesh. Peraltro, il richiedente non sembra abbia mai ricoperto alcun ruolo pubblico nel partito di cui faceva parte la sua famiglia, non avendo neanche delineato gli elementi fondamentali dell'ideologia politica o della storia recente del suddetto partito. In secondo luogo, si osserva come il ricorrente non abbia fornito alcun elemento dal quale evincere la concretezza del timore di persecuzione manifestato, ma che anzi sembrava assai inverosimile, atteso che egli non avrebbe mai ricoperto ruoli di responsabilità o di visibilità in ambito politico tali da renderlo potenziale bersaglio di ritorsioni. Infine, va rilevato che dei disordini verificatisi nell'agosto 2024 e dalla caduta del leader del partito dell'Awami League IK NA, il governo che è stato
19 successivamente costituito ha bandito il 10 maggio 2025 tutte le attività dell'Awami
League, sicché anche sotto questo profilo le minacce che sarebbero state effettuate nei confronti del richiedente asilo da un esponete di tale organizzazione politica non appaiono avere più alcuna concretezza.
Come correttamente evidenziato dalla Commissione territoriale, dalle dichiarazioni del richiedente protezione non emerge dunque alcuna persecuzione nei suoi confronti per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, posto che il suo lamentato timore trarrebbe fondamento in ragioni di natura diversa e di carattere essenzialmente economico, dal momento che il terreno rappresentava per la sua famiglia l'unica fonte di sostentamento (vedi verb. audiz. pg. 5-6: “mio padre ora è molto anziano. Ora abbiamo bisogno del terreno per mantenerci…solo per il terreno avrei problemi, è il motivo principale ”), sicché non ricorrono certamente le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il giudizio di non credibilità del ricorrente impedisce, poi, non solo di potere affermare la sussistenza di un rischio di effettiva e individuale persecuzione ai sensi degli artt. 5 e 7 D. Lgs. n. 251/07, ma anche di ritenere concreto un rischio di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n.
251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato
è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la
20 Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 del D. Lgs.
251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso E. contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Occorre rilevare che sulla base delle più recenti e affidabili informazioni sul
Bangladesh emerge abbastanza chiaramente che, nonostante il Bangladesh non sia coinvolto in alcun conflitto armato internazionale o non internazionale, tuttavia, ci siano state alcune prolungate instabilità politiche interne e tensioni, oltre che una
21 crescente violenza dovuta non solo all'attività di diversi gruppi islamici violenti, tra cui gruppi regionali come QA nel subcontinente indiano (AQIS) e lo Stato SL (IS) -sebbene il governo abbia negato la presenza di questi gruppi nel paese -
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Banglade sh-Country_Focus.pdf) , ma, anche (e soprattutto), a scontri tra gruppi politici.
Secondo quanto riportato da fonti internazionali e giornalistiche autorevoli, dal mese di luglio 2024 in Bangladesh sono scattate violente proteste iniziate dapprima come proteste studentesche contro il sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico, ma che negli ultimi giorni si sono allargate e sono state duramente represse dal governo. A seguito di grosse manifestazioni antigovernative iniziate all'interno dei principali campus universitari del paese come proteste studentesche pacifiche contro il sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico, considerato da molti discriminatorio e non meritocratico, e della dura repressione messa in atto dal governo con l'arresto di centinaia di persone, inclusi membri di spicco dell'opposizione e attivisti per i diritti umani, le proteste si sono allargate a tal punto che ad agosto il primo ministro del Bangladesh. Leader dell'Awami League, IK NA si è dimessa dopo che migliaia di manifestanti avevano preso d'assalto la sua residenza nella capitale
Dacca ed ha lasciato il palazzo in compagnia della sorella poco prima dell'ingresso dei manifestanti per raggiungere “un luogo sicuro”. A seguito delle dimissioni di NA il capo dell'esercito del Bangladesh, il generale ha annunciato, in un CP_5
discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato, la formazione di un governo ad interim.
Nel frattempo i militari hanno deciso di revocare il coprifuoco indetto dal governo della premier deposta e di far riaprire le scuole e le università mentre il presidente ha deciso di liberare dal carcere l'ex primo ministro e leader Persona_3 dell'opposizione nonché le persone arrestate durante le manifestazioni di Persona_4
questi giorni (https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/8388/2024/en/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/bangladesh-end-punitive-mass- arrests-and-arbitrary-detention-of-student-leaders-and-protesters/ ; https://www.lastampa.it/esteri/2024/07/20/news/bangladesh_proteste_studenti_coprif uoco_morti-14492054/ ; https://www.ilpost.it/2024/07/20/proteste-studenti-
22 bangladesh-spiegate/ ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/08/05/bangladesh-la- premier-sheikh-hasina-si-dimette-dopo-la-rivolta-il-capo-dellesercito-annuncia-un-
). Subito dopo la caduta del governo dell'Awami League Email_1
molti dei suoi leader si sono dati alla macchia ed il 10 maggio 2025 il nuovo governo del Bangladesh ha vietato tutte le attività dell'Awami League ai sensi della legge antiterrorismo.
Per completezza è utile sul punto osservare che il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 ha classificato il Bangladesh al 32° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 3.317, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello moderato. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il Bangladesh ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 4 e 6, registrando, dunque, un livello medio e non allarmante di impatto del terrorismo. (Global Terrorism Index 2024 - World |
ReliefWeb).
Le notizie più recenti relativamente al Bangladesh riportano, pertanto, la situazione di un Paese in obiettiva difficoltà ma in grado di fronteggiare eventuali episodi di violenza, né risulta che nell'intero Paese vi sia un elevato rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche o che vi siano in corso conflitti armati – se non in specifiche zone o riguardo a soggetti in prima persona coinvolti nei contrasti di natura politica – tali da ritenere probabile che il ricorrente, se vi ritornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire il grave danno alla persona di cui al citato art. 14 del D.Lgs. n. 251/07.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), 23 non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
Come già affrontato in precedenza, occorre sul punto ribadire come con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro", D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'
11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della , di rilasciare un Controparte_3
permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. Igs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità
(vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più "l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...J" (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. Igs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza
24 nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della
Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Nella fattispecie in esame l'istante ha dato certamente prova di un buon percorso di integrazione svolto sul territorio italiano, in particolare finalizzato ad un inserimento nel mondo del lavoro. Dalla documentazione prodotta infatti che lo stesso è stato assunto dapprima come bracciante agricolo presso un'azienda con sede in Corigliano
Rossano (Cosenza), con contratto a tempo determinato stagionale, dal 22.11.24 al
31.01.25; successivamente, con contratto tuttora in corso, dal 14.02.25 al 30.06.25, con la qualifica di operaio agricolo, presso un'azienda sita nel comune di Scanzano Jonico
(Matera), via Fiume 15. A ciò si deve aggiungere che il ricorrente condivide un appartamento in locazione con alcuni connazionali, posto in Corigliano Rossano, C.da
Frasso, con regolare contratto stipulato per un anno dal 15.02.25 al 14.02.26.
Occorre dunque evidenziare il fatto che egli sta compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, considerata la giovane età e più in generale il positivo percorso di inclusione già avviato che risulterebbe vanificato dal suo allontanamento dal territorio nazionale. Infatti, qualora egli dovesse rientrare in
Bangladesh, si troverebbe in un contesto privo di sicuri punti di riferimento, ed in una situazione di oggettiva difficoltà a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo.
Invero, la situazione di obiettiva deprivazione in cui ha vissuto la famiglia del richiedente asilo e la situazione di gravissima crisi in cui versa l'economia del
Bangladesh, uno dei 45 paesi più poveri al mondo sulla base dell'elenco stilato nel
2023 dalle Nazioni Unite, rendono oggettivamente difficile un reinserimento del richiedente asilo in quel paese da un punto di vista socio-lavorativo, sicché il suo 25 rimpatrio vanificherebbe gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. D'altronde, recenti pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui rileva, hanno chiarito che, nella valutazione rimessa al giudicante, non entrano in gioco solo i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest'ultimo e, in particolare, il livello di rispetto dei diritti umani, e ciò a prescindere dall'allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. Ciò impone dunque di effettuare una valutazione il più complessa e globale possibile, esaminando i fatti con un approccio olistico. Da una parte dunque bisogna valutare oggettivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato da rapporti di lavoro contrattualizzati, corsi di formazione etc., in quanto indicativo della costituzione di un diritto da tutelare, quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari in territorio nazionale, in quanto appunto elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare), diritti questi sanciti dall' art. 8 CEDU. Sotto altro profilo invece è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio.
Valutata la situazione personale del richiedente nel Paese di origine prima della partenza in comparazione con la situazione attuale è agevole, invero, rilevare quella
"effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa
(art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018, che, unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico, né in generale sono emerse "ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di “ordine e sicurezza pubblica”), consente di ritenere sussistenti allo stato gravi motivi che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Si deve, pertanto, concludere che sussistono le condizioni che permettono il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all'attuale disciplina normativa, ed il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto.
26 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2837 - 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di
[...]
nato a [...] il [...], del diritto al Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 30.05.2025
Il Presidente est.
dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania
Cutrì, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
27
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Mirko Intravaia Giudice
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2837 del Registro Generale 2024
TRA nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
residente in [...]
di Paola n°29 c/o C.A.S. di Sant'Angelo di Brolo, ed elettivamente domiciliato in
Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n.128 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
domiciliato c/o la Controparte_3
, Via Luigi Sturzo 142,
[...] rappresentato e difeso direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, d. lgs. n. 150 del
2011, dal proprio funzionario, Vice Prefetto Dott.ssa Maria Salerno;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ha emesso il seguente
DECRETO
1 In data 11.04.2024 nato a [...] il Parte_1
23/03/2000, formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modello C3.
La riconoscimento della Controparte_3 CP_3
internazionale di procedeva alla sua audizione in data 06.06.2024. In quella CP_3
sede il richiedente asilo riferiva di essere cittadino bengalese, nato e cresciuto a Dhaka;
di appartenere all'etnia bangla e di professare la religione musulmana;
di aver studiato per 10 anni e di aver lavorato come contadino;
di essere sposato e di avere un bambino di 9 mesi, mentre la propria famiglia di origine è costituita da padre, madre e da un fratello, tutti residenti in [...].
In particolare, il ricorrente, in sede di audizione, dichiarava, a fondamento della sua richiesta di protezione, di essere stato costretto a fuggire dal Bangladesh nel novembre del 2023 a causa di numerose minacce, aggressioni fisiche e verbali subite da parte di un membro del gruppo politico Awami League di nome che, Per_1
approfittando della protezione politica, si era impossessato illegittimamente del terreno di famiglia rifiutandosi di restituirlo;
che il padre era membro del BNP, partito di opposizione;
che tale membro dell'Awami League, minacciava ed aggrediva Per_1
il ricorrente quando questi chiedeva la restituzione del proprio terreno, senza alcun contrasto da parte delle autorità bengalesi che proteggevano il persecutore;
che pertanto il ricorrente decideva di espatriare;
che dopo aver chiesto svariati prestiti e venduto la casa di proprietà iniziava il viaggio migratorio;
che dopo aver dovuto pagare un riscatto per essere liberato in Libia, giungeva in Italia il 14/03/2024.
Con provvedimento ID Rif. n. ME0008759, reso nella seduta del 19.06.2024 e notificato il 28.06.2024, la rigettava la richiesta Controparte_3
di riconoscimento della protezione internazionale poiché, alla luce delle informazioni fornite, le dichiarazioni rese in sede di audizione, in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio, apparivano non rilevanti ai fini della protezione internazionale e, per altro verso, la storia narrata dall'istante presentava profili di non verosimiglianza. Invero, secondo l'Autorità amministrativa, l'istante aveva dato una descrizione estremamente generica di e dei problemi che lo stesso gli avrebbe causato. La Commissione Per_1
territoriale evidenziava peraltro come il richiedente non avesse chiarito con precisione
2 il motivo per cui non si sarebbe rivolto alla polizia. Sottolineava infine come fosse apparso incoerente rispetto alla storia narrata il fatto che il padre aveva continuato a vivere in Bangladesh, nonostante il problema con fosse iniziato addirittura Per_1
prima della nascita del richiedente.
Pertanto, alla luce delle informazioni fornite e di quanto sopra indicato, le dichiarazioni rese in sede di audizione, in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio, apparivano non rilevanti ai fini della protezione internazionale e, per altro verso, la storia narrata dall'istante presentava profili di non verosimiglianza e i timori o rischi in caso di rimpatrio non attendibili. Inoltre, non si rinvenivano ulteriori elementi o argomenti per ritenere che l'interessato fosse portatore di un timore fondato di persecuzione, in caso di rimpatrio, nel senso di cui all'Art. 1(A)2 della Convenzione di
Ginevra.
Con ricorso depositato il 10.07.2024, impugnava il Parte_1
suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale e lamentando altresì, in subordine, il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere la protezione speciale, nonostante il suo trascorso ed il rischio di poter soffrire ripercussioni importanti in quanto perseguitato da tale membro del gruppo politico dominante Awami League, il quale gestiva Per_1
il potere con totale arbitrio e autoritarismo, protetto dalla corruzione del sistema giudiziario bengalese e della polizia. Lamentava come la Controparte_3
, pur di respingere la domanda del richiedente, avesse ignorato nel
[...]
provvedimento di diniego il fatto che il persecutore era un componente attivo del partito che domina la finta democrazia bengalese, perseguitando e controllando il corrotto sistema giudiziario del Bangladesh, nonché esercitando sulla popolazione ogni tipo di soprusi.
Instaurato il contraddittorio, il
[...]
di si Controparte_4 CP_3
costituiva, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per il rigetto del ricorso, argomentando che, effettivamente, quanto al profilo dello status di
3 rifugiato, il ricorrente non avesse addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento;
che, ai fini della protezione sussidiaria, la sentenza nr. 24111-15 della
Cassazione richiedeva la sussistenza di un principio di individualizzazione del rischio non particolarmente evidenziato o dimostrato nel caso in esame e che lo stesso proveniva da un paese ove non vi erano conflitti di elevata rilevanza eccetto che possibili azioni nei confronti di stranieri;
infine, che non sussistesse lo stato di particolare vulnerabilità richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché il richiedente non aveva fornito idonei elementi a supporto.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice designato, successivamente, all'udienza del 17.02.2025, il ricorrente compariva personalmente e, con il supporto di un mediatore, risorsa inserita nell'elenco del Tribunale di Messina, dichiarava: “ io avevo un terreno di famiglia e la gente del partito del partito di governo mi ha minacciato. Il partito di governo è l'HAWAMI LEAGE e il capo del partito nel villaggio si chiama La mia famiglia si è trasferita in un altro villaggio. Ho Per_1
venduto la casa di famiglia per andare in Libia e i miei genitori vivono con un mio zio in un altro villaggio. La gente del partito di governo ha minacciato me e la mia famiglia per farmi lasciare il villaggio. La mia famiglia faceva parte del partito di opposizione.
Il partito della mia famiglia è BNP. La mai famiglia andava sempre ai raduni di BNP.
Per questo il capo del villaggio che era del partito di governo ha costretto la mia famiglia ad andare via. Tranne la mia casa avevo un terreno che hanno preso. Il terreno è stato preso da La mia famiglia è andata dalla polizia per denunciare Per_1
ma la polizia non ha voluto sentire niente, in quanto è potente. Poi Per_2 Per_1
sono andato in Dubai;
in Egitto e poi in Libia. A Dubai sono rimasto cinque giorni. In
Egitto sono rimasto un giorno. Sono andato a Dubai e poi in Egitto con l'aereo. Ho pagato l'aereo con il ricavato della vendita dell'oro che aveva mia moglie. Sono sposato. Mia moglie è a casa del papà di mia moglie. Ho lasciato il Bangladesh perché avevo paura di mi ha minacciato di uccidermi. mi voleva Per_1 Per_1 Per_1
uccidere perché noi volevamo riprenderci il terreno. minacciava tutta la mia Per_1
famiglia e tutta la mia famiglia è scappata. I mei genitori vivono con mio zio in un altro villaggio. Io sono scappato a Dubai e in Egitto e in Libia perché avevo più paura
4 in quanto ero il figlio più grande. Mio papà è vecchio e non adava più a lavorare nel terreno, mentre io sono più giovane e andavo a riprendere nel senso che andavo sempre a parlare con per riavere il terreno. Quando io andavo mi Per_1 Per_1
minacciava sempre di uccidermi. Io sono stato picchiato da In Libia ho Per_1
lavorato due mesi. Non sono stato pagato per il lavoro in Libia. Una volta sono stato arrestato dalla mafia in Libia ed è stato pagato un riscatto. Dalla Libia mi hanno mandato in Italia con un barcone. È stata la mafia che mi ha mandato in Italia con un barcone. È stata la mia famiglia a volere che io andassi in Libia. La mia famiglia voleva che io lavorassi in Libia. In Libia ho lavorato come muratore. Mia moglie è rimasta con la sua famiglia. Ora ho un figlio piccolino. Che ha quasi nove mesi. Sono partito dal Bangladesh quando mia moglie era in attesa di mio figlio. Ho pagato il riscatto ai libici con i soldi che erano rimasti a mio papà dopo la vendita della nostra casa. In Italia lavoro con un contratto come agricoltore. Vivo a Rossano in Calabria.
Vivo in una casa in affitto. ho un contratto di locazione. Ho chiesto di iscrivermi ad una scuola in Italia ma mi hanno detto che non c'era posto. La scuola è a Rossano.
Prima di avere un contratto a Rossano ero a Barcellona Pozzo di Gotto ma non trovavo lavoro e per questo mi sono spostato a Rossano.” Alla medesima udienza il procuratore insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice designato per la trattazione rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D. Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del
1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di
5 discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso sussista il timore che lo straniero possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato
o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine e il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei
6 soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.03.23 n. 20, conv. nella l.
5.5.23 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
7 Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la in Controparte_3
8 caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento
9 dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, di Controparte_3
rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel
Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6,
T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su
10 base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letta alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 Pt_2
CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
«vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel
Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto-legge n.
11 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.
Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del
2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass.
28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso
12 della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n.
202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma
5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino
(sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita
(Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato
13 o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero
14 anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette
“Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il del D.Lgs. n. 25 del
2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio Controparte_3
personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso ricorso dinanzi alla Controparte_3
Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D.
Lgs. 28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la
15 che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. Controparte_3
13).
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo
(Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14
(come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione
16 specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ.
26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la
“verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di
17 fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di
“cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ.
27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n.
22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n.
27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie -
18 presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria
(Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n.
13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene di dover ribadire tutte le perplessità già sottolineate dalla sulla base Controparte_3
dell'inconsistenza delle ragioni dedotte ai fini del riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale. Sul punto, del resto, il ricorrente è stato sentito nuovamente dal Giudice delegato ma non è riuscito a chiarire in tale sede le criticità emerse.
Segnatamente, l'odierno ricorrente ha riferito di non potere fare rientro nel proprio paese per il timore di essere perseguitato in forza delle diverse minacce e delle aggressioni fisiche e verbali subite da parte di un membro del gruppo politico dominante in Bangladesh, che gli avrebbe sottratto un terreno appartenente alla sua famiglia. Tale ricostruzione non appare però assistita da sufficienti elementi di dettaglio, avendo egli solo riferito di generici episodi intimidatori nei suoi confronti che non sembrerebbero però iscrivibili nella perdurante conflittualità politica esistente in Bangladesh. Peraltro, il richiedente non sembra abbia mai ricoperto alcun ruolo pubblico nel partito di cui faceva parte la sua famiglia, non avendo neanche delineato gli elementi fondamentali dell'ideologia politica o della storia recente del suddetto partito. In secondo luogo, si osserva come il ricorrente non abbia fornito alcun elemento dal quale evincere la concretezza del timore di persecuzione manifestato, ma che anzi sembrava assai inverosimile, atteso che egli non avrebbe mai ricoperto ruoli di responsabilità o di visibilità in ambito politico tali da renderlo potenziale bersaglio di ritorsioni. Infine, va rilevato che dei disordini verificatisi nell'agosto 2024 e dalla caduta del leader del partito dell'Awami League IK NA, il governo che è stato
19 successivamente costituito ha bandito il 10 maggio 2025 tutte le attività dell'Awami
League, sicché anche sotto questo profilo le minacce che sarebbero state effettuate nei confronti del richiedente asilo da un esponete di tale organizzazione politica non appaiono avere più alcuna concretezza.
Come correttamente evidenziato dalla Commissione territoriale, dalle dichiarazioni del richiedente protezione non emerge dunque alcuna persecuzione nei suoi confronti per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, posto che il suo lamentato timore trarrebbe fondamento in ragioni di natura diversa e di carattere essenzialmente economico, dal momento che il terreno rappresentava per la sua famiglia l'unica fonte di sostentamento (vedi verb. audiz. pg. 5-6: “mio padre ora è molto anziano. Ora abbiamo bisogno del terreno per mantenerci…solo per il terreno avrei problemi, è il motivo principale ”), sicché non ricorrono certamente le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il giudizio di non credibilità del ricorrente impedisce, poi, non solo di potere affermare la sussistenza di un rischio di effettiva e individuale persecuzione ai sensi degli artt. 5 e 7 D. Lgs. n. 251/07, ma anche di ritenere concreto un rischio di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n.
251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato
è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la
20 Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 del D. Lgs.
251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso E. contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Occorre rilevare che sulla base delle più recenti e affidabili informazioni sul
Bangladesh emerge abbastanza chiaramente che, nonostante il Bangladesh non sia coinvolto in alcun conflitto armato internazionale o non internazionale, tuttavia, ci siano state alcune prolungate instabilità politiche interne e tensioni, oltre che una
21 crescente violenza dovuta non solo all'attività di diversi gruppi islamici violenti, tra cui gruppi regionali come QA nel subcontinente indiano (AQIS) e lo Stato SL (IS) -sebbene il governo abbia negato la presenza di questi gruppi nel paese -
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Banglade sh-Country_Focus.pdf) , ma, anche (e soprattutto), a scontri tra gruppi politici.
Secondo quanto riportato da fonti internazionali e giornalistiche autorevoli, dal mese di luglio 2024 in Bangladesh sono scattate violente proteste iniziate dapprima come proteste studentesche contro il sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico, ma che negli ultimi giorni si sono allargate e sono state duramente represse dal governo. A seguito di grosse manifestazioni antigovernative iniziate all'interno dei principali campus universitari del paese come proteste studentesche pacifiche contro il sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico, considerato da molti discriminatorio e non meritocratico, e della dura repressione messa in atto dal governo con l'arresto di centinaia di persone, inclusi membri di spicco dell'opposizione e attivisti per i diritti umani, le proteste si sono allargate a tal punto che ad agosto il primo ministro del Bangladesh. Leader dell'Awami League, IK NA si è dimessa dopo che migliaia di manifestanti avevano preso d'assalto la sua residenza nella capitale
Dacca ed ha lasciato il palazzo in compagnia della sorella poco prima dell'ingresso dei manifestanti per raggiungere “un luogo sicuro”. A seguito delle dimissioni di NA il capo dell'esercito del Bangladesh, il generale ha annunciato, in un CP_5
discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato, la formazione di un governo ad interim.
Nel frattempo i militari hanno deciso di revocare il coprifuoco indetto dal governo della premier deposta e di far riaprire le scuole e le università mentre il presidente ha deciso di liberare dal carcere l'ex primo ministro e leader Persona_3 dell'opposizione nonché le persone arrestate durante le manifestazioni di Persona_4
questi giorni (https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/8388/2024/en/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/bangladesh-end-punitive-mass- arrests-and-arbitrary-detention-of-student-leaders-and-protesters/ ; https://www.lastampa.it/esteri/2024/07/20/news/bangladesh_proteste_studenti_coprif uoco_morti-14492054/ ; https://www.ilpost.it/2024/07/20/proteste-studenti-
22 bangladesh-spiegate/ ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/08/05/bangladesh-la- premier-sheikh-hasina-si-dimette-dopo-la-rivolta-il-capo-dellesercito-annuncia-un-
). Subito dopo la caduta del governo dell'Awami League Email_1
molti dei suoi leader si sono dati alla macchia ed il 10 maggio 2025 il nuovo governo del Bangladesh ha vietato tutte le attività dell'Awami League ai sensi della legge antiterrorismo.
Per completezza è utile sul punto osservare che il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 ha classificato il Bangladesh al 32° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 3.317, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello moderato. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il Bangladesh ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 4 e 6, registrando, dunque, un livello medio e non allarmante di impatto del terrorismo. (Global Terrorism Index 2024 - World |
ReliefWeb).
Le notizie più recenti relativamente al Bangladesh riportano, pertanto, la situazione di un Paese in obiettiva difficoltà ma in grado di fronteggiare eventuali episodi di violenza, né risulta che nell'intero Paese vi sia un elevato rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche o che vi siano in corso conflitti armati – se non in specifiche zone o riguardo a soggetti in prima persona coinvolti nei contrasti di natura politica – tali da ritenere probabile che il ricorrente, se vi ritornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire il grave danno alla persona di cui al citato art. 14 del D.Lgs. n. 251/07.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), 23 non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
Come già affrontato in precedenza, occorre sul punto ribadire come con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro", D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'
11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della , di rilasciare un Controparte_3
permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. Igs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità
(vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più "l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...J" (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. Igs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza
24 nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della
Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Nella fattispecie in esame l'istante ha dato certamente prova di un buon percorso di integrazione svolto sul territorio italiano, in particolare finalizzato ad un inserimento nel mondo del lavoro. Dalla documentazione prodotta infatti che lo stesso è stato assunto dapprima come bracciante agricolo presso un'azienda con sede in Corigliano
Rossano (Cosenza), con contratto a tempo determinato stagionale, dal 22.11.24 al
31.01.25; successivamente, con contratto tuttora in corso, dal 14.02.25 al 30.06.25, con la qualifica di operaio agricolo, presso un'azienda sita nel comune di Scanzano Jonico
(Matera), via Fiume 15. A ciò si deve aggiungere che il ricorrente condivide un appartamento in locazione con alcuni connazionali, posto in Corigliano Rossano, C.da
Frasso, con regolare contratto stipulato per un anno dal 15.02.25 al 14.02.26.
Occorre dunque evidenziare il fatto che egli sta compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, considerata la giovane età e più in generale il positivo percorso di inclusione già avviato che risulterebbe vanificato dal suo allontanamento dal territorio nazionale. Infatti, qualora egli dovesse rientrare in
Bangladesh, si troverebbe in un contesto privo di sicuri punti di riferimento, ed in una situazione di oggettiva difficoltà a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo.
Invero, la situazione di obiettiva deprivazione in cui ha vissuto la famiglia del richiedente asilo e la situazione di gravissima crisi in cui versa l'economia del
Bangladesh, uno dei 45 paesi più poveri al mondo sulla base dell'elenco stilato nel
2023 dalle Nazioni Unite, rendono oggettivamente difficile un reinserimento del richiedente asilo in quel paese da un punto di vista socio-lavorativo, sicché il suo 25 rimpatrio vanificherebbe gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. D'altronde, recenti pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui rileva, hanno chiarito che, nella valutazione rimessa al giudicante, non entrano in gioco solo i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest'ultimo e, in particolare, il livello di rispetto dei diritti umani, e ciò a prescindere dall'allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. Ciò impone dunque di effettuare una valutazione il più complessa e globale possibile, esaminando i fatti con un approccio olistico. Da una parte dunque bisogna valutare oggettivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato da rapporti di lavoro contrattualizzati, corsi di formazione etc., in quanto indicativo della costituzione di un diritto da tutelare, quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari in territorio nazionale, in quanto appunto elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare), diritti questi sanciti dall' art. 8 CEDU. Sotto altro profilo invece è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio.
Valutata la situazione personale del richiedente nel Paese di origine prima della partenza in comparazione con la situazione attuale è agevole, invero, rilevare quella
"effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa
(art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018, che, unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico, né in generale sono emerse "ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di “ordine e sicurezza pubblica”), consente di ritenere sussistenti allo stato gravi motivi che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Si deve, pertanto, concludere che sussistono le condizioni che permettono il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all'attuale disciplina normativa, ed il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto.
26 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2837 - 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di
[...]
nato a [...] il [...], del diritto al Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 30.05.2025
Il Presidente est.
dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania
Cutrì, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
27