TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2228/2019 R.g. promossa da:
(C.F. ), in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Perugia, Via Fiume n. 17;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti ANDREA PELLEGRIN e LUCA ZONETTI ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo Sportoletti in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il 19.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate;
Per l'appellata: come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente l'11.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha interposto appello avverso la sentenza n. 187/2019 con cui il Giudice di Pace Parte_1 di Perugia – investito della cognizione di domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale proposta dall'odierno appellante nei confronti del proprio gestore telefonico – ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Milano, ritenendo efficace la deroga alla competenza territoriale pattuita dalle parti, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.200 in favore di censurando tale ultima statuizione in quanto sotto vari profili Controparte_1 contraria all'art. 91 c.p.c. Ha concluso chiedendo che la sentenza di primo grado sia riformata dichiarando non dovute le spese processuali poste a suo carico.
Si è costituita contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1 Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado e fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. Sostiene l'appellante che la condanna alla rifusione delle spese del giudizio posta a suo carico sarebbe frutto di una erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto:
pagina 1 di 3 a) partendo dal presupposto che in linea generale la ratio di tale condanna è quella di gravare delle spese del giudizio il soggetto che ne abbia provocato la necessità, nel caso di specie non poteva essergli imputata alcuna responsabilità in tal senso, in quanto la prosecuzione del giudizio sarebbe dipesa dall'operato del giudice stesso, il quale dopo aver rigettato (con l'ordinanza del 4 luglio 2018 in atti) l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Milano sollevata da CP_1
e aver dato corso all'istruttoria e alla fase decisionale, l'avrebbe rivalutata e accolta in sentenza,
[...] seguendo peraltro argomentazioni opposte a quelle con cui ne aveva motivato il rigetto;
b) il giudice non avrebbe potuto farvi luogo per difetto del presupposto della soccombenza, non avendo deciso il merito della controversia;
c) la relativa statuizione spetterebbe semmai al giudice competente in esito al giudizio innanzi a questi riassunto.
2.1. Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili. Occorre in primo luogo osservare, da un lato, che la scelta del giudice innanzi al quale introdurre la controversia incombe sulla parte attrice in base ai criteri normativi che disciplinano la competenza per materia, valore e territorio e che, pertanto, l'errata individuazione del Foro competente comporta la sua soccombenza rispetto alla questione di incompetenza che il giudice abbia accolto – anche nell'esercizio del potere di rivalutare, dopo averla già esaminata, la fondatezza dell'eccezione ritualmente riproposta, come nel caso in esame – con ogni conseguenza in punto di onere di rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Invero il provvedimento con cui il giudice erroneamente adito declina la propria competenza definisce, seppur in via di rito e non anche di merito, il giudizio innanzi a lui incardinato ed ha pertanto la natura decisoria evocata dall'art. 91 c.p.c. quale presupposto per il regolamento delle spese di lite (“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui […]”), con la conseguenza che questi è tenuto a statuire sulle spese, liquidandole con riguardo alle fasi del procedimento espletate e ponendole a carico della parte che sia risultata appunto soccombente rispetto all'eccezione di incompetenza accolta.
Ne consegue, da un lato, che la statuizione sulle spese del giudizio è preclusa al giudice incompetente nella sola ipotesi in cui la parte aderisca all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c. – escludendo tale adesione il potere del giudice adito di definire la controversia decidendola in rito in punto di competenza – e, dall'altro, che il giudice della riassunzione provvede alla liquidazione delle sole fasi del giudizio riassunto e non anche di quelle già celebratesi innanzi al giudice che abbia declinato la propria competenza (posto che la riassunzione del giudizio è meramente eventuale, costituendo una facoltà di cui le parti potrebbero anche decidere di non avvalersi).
Tenuto conto di quanto precede, rilevato che nel caso di specie l'odierno appellante, attore in primo grado, non ha aderito al rilievo di incompetenza del Giudice di Pace di Perugia in favore del Giudice di
Pace di Milano tempestivamente dedotto dalla controparte e che, pertanto, è risultato soccombente rispetto a tale questione, si deve concludere che la lamentata errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. non ha fondamento.
Non vi sono motivi, peraltro, di modificare la quantificazione delle spese. L'appello deve pertanto essere rigettato. 3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Stante il rigetto dell'appello, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 affinché l'appellante soccombente sia tenuto al pagamento in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la medesima impugnazione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
187/2019 del Giudice di Pace di Perugia;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.278,00 (fase di studio € 213,00, fase introduttiva
€ 213,00, fase trattazione € 426,00, fase decisoria € 426,00), oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 e che l'appellante soccombente è tenuto al pagamento in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la medesima impugnazione.
Perugia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2228/2019 R.g. promossa da:
(C.F. ), in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Perugia, Via Fiume n. 17;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti ANDREA PELLEGRIN e LUCA ZONETTI ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo Sportoletti in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il 19.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate;
Per l'appellata: come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente l'11.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha interposto appello avverso la sentenza n. 187/2019 con cui il Giudice di Pace Parte_1 di Perugia – investito della cognizione di domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale proposta dall'odierno appellante nei confronti del proprio gestore telefonico – ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Milano, ritenendo efficace la deroga alla competenza territoriale pattuita dalle parti, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.200 in favore di censurando tale ultima statuizione in quanto sotto vari profili Controparte_1 contraria all'art. 91 c.p.c. Ha concluso chiedendo che la sentenza di primo grado sia riformata dichiarando non dovute le spese processuali poste a suo carico.
Si è costituita contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1 Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado e fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. Sostiene l'appellante che la condanna alla rifusione delle spese del giudizio posta a suo carico sarebbe frutto di una erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto:
pagina 1 di 3 a) partendo dal presupposto che in linea generale la ratio di tale condanna è quella di gravare delle spese del giudizio il soggetto che ne abbia provocato la necessità, nel caso di specie non poteva essergli imputata alcuna responsabilità in tal senso, in quanto la prosecuzione del giudizio sarebbe dipesa dall'operato del giudice stesso, il quale dopo aver rigettato (con l'ordinanza del 4 luglio 2018 in atti) l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Milano sollevata da CP_1
e aver dato corso all'istruttoria e alla fase decisionale, l'avrebbe rivalutata e accolta in sentenza,
[...] seguendo peraltro argomentazioni opposte a quelle con cui ne aveva motivato il rigetto;
b) il giudice non avrebbe potuto farvi luogo per difetto del presupposto della soccombenza, non avendo deciso il merito della controversia;
c) la relativa statuizione spetterebbe semmai al giudice competente in esito al giudizio innanzi a questi riassunto.
2.1. Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili. Occorre in primo luogo osservare, da un lato, che la scelta del giudice innanzi al quale introdurre la controversia incombe sulla parte attrice in base ai criteri normativi che disciplinano la competenza per materia, valore e territorio e che, pertanto, l'errata individuazione del Foro competente comporta la sua soccombenza rispetto alla questione di incompetenza che il giudice abbia accolto – anche nell'esercizio del potere di rivalutare, dopo averla già esaminata, la fondatezza dell'eccezione ritualmente riproposta, come nel caso in esame – con ogni conseguenza in punto di onere di rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Invero il provvedimento con cui il giudice erroneamente adito declina la propria competenza definisce, seppur in via di rito e non anche di merito, il giudizio innanzi a lui incardinato ed ha pertanto la natura decisoria evocata dall'art. 91 c.p.c. quale presupposto per il regolamento delle spese di lite (“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui […]”), con la conseguenza che questi è tenuto a statuire sulle spese, liquidandole con riguardo alle fasi del procedimento espletate e ponendole a carico della parte che sia risultata appunto soccombente rispetto all'eccezione di incompetenza accolta.
Ne consegue, da un lato, che la statuizione sulle spese del giudizio è preclusa al giudice incompetente nella sola ipotesi in cui la parte aderisca all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c. – escludendo tale adesione il potere del giudice adito di definire la controversia decidendola in rito in punto di competenza – e, dall'altro, che il giudice della riassunzione provvede alla liquidazione delle sole fasi del giudizio riassunto e non anche di quelle già celebratesi innanzi al giudice che abbia declinato la propria competenza (posto che la riassunzione del giudizio è meramente eventuale, costituendo una facoltà di cui le parti potrebbero anche decidere di non avvalersi).
Tenuto conto di quanto precede, rilevato che nel caso di specie l'odierno appellante, attore in primo grado, non ha aderito al rilievo di incompetenza del Giudice di Pace di Perugia in favore del Giudice di
Pace di Milano tempestivamente dedotto dalla controparte e che, pertanto, è risultato soccombente rispetto a tale questione, si deve concludere che la lamentata errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. non ha fondamento.
Non vi sono motivi, peraltro, di modificare la quantificazione delle spese. L'appello deve pertanto essere rigettato. 3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Stante il rigetto dell'appello, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 affinché l'appellante soccombente sia tenuto al pagamento in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la medesima impugnazione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
187/2019 del Giudice di Pace di Perugia;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.278,00 (fase di studio € 213,00, fase introduttiva
€ 213,00, fase trattazione € 426,00, fase decisoria € 426,00), oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 e che l'appellante soccombente è tenuto al pagamento in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la medesima impugnazione.
Perugia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3