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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 18.2.2025)
viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 221/2021 R.G.L. avverso la sentenza n. 703/2020 pubblicata il 23.10.2020 dal Tribunale di Locri e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino (pec:
; Email_1
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Floccari (pec: Controparte_1
Email_2
appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.09.2017 la proponeva domanda volta ad CP_1
ottenere, previo riconoscimento della natura professionale delle patologie “tendinopatia spalla”, “tendinopatia schiena”, “spondiloartrosi lombare” e conseguentemente di una inabilità permanente nella misura del 30 % o in quella da accertarsi in corso di causa, la condanna dell' al pagamento delle relative Pt_1
prestazioni previdenziali come per legge.
Costituendosi l' contestava le avverse deduzioni, disconoscendo il nesso Pt_1
causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dalla CP_1
(bracciante agricola) per difetto di prova circa l'esposizione al rischio di contrarre le suddette patologie.
Espletata la prova testimoniale, veniva nominato il CTU, il quale riconosceva la natura professionale delle patologie denunciate e quantificava la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 30 %.
Il Giudice, con sentenza n. 703/2020, facendo proprie le conclusioni peritali, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l'ente alla corresponsione in favore della dell'indennizzo in rendita nella misura del 30% sin dalla data della CP_1
domanda amministrativa, oltre interessi legali ed oltre spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' , deducendo: Pt_1
- la mancanza di prova del nesso causale, deducendo che, trattandosi di malattie
“non tabellate”, la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta sia, infine, del nesso eziologico tra questa e la tecnopatia;
- nel caso di specie tale onere probatorio non sarebbe stato assolto;
le dichiarazioni dei testimoni risultavano generiche e come tali insufficienti per la dimostrazione della eziologia professionale delle patologie denunciate;
- era in ogni caso errata la valutazione medico legale del perito, sia perché
trattandosi di più menomazioni la misura del grado percentuale andava calcolata utilizzando un criterio di sintesi con cui accertare in concreto l'esatta misura del danno patito, sia perché non era stata trattata l'incidenza quali-quantitativa del rischio specifico, attese la durata, intensità e frequenza dell'attività lavorativa,
peraltro a carattere stagionale. Nella resistenza dell'appellata e attesa la specificità dei motivi di gravame sono state rinnovate le operazioni peritali in questo grado, chiedendo di accertare la natura professionale delle patologie denunciate e, in caso positivo, i postumi permanenti, la relativa quantificazione e la decorrenza del beneficio spettante, tenuto conto della documentazione medica versata in atti, dell'attività lavorativa stagionale risultante dall'estratto previdenziale in atti e delle sue concrete modalità
per come descritte dai testimoni escussi in primo grado
All'esito del deposito della Consulenza, le Parti si sono riportate ai propri atti.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le note sono state depositate solo dalla parte appellata nel termine fissato nel predetto decreto (18 febbraio 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del _19.2.2025.
Motivi della decisione
Nell'elaborato peritale redatto in questo grado viene dato atto che : all'attualità è affetta da Controparte_1 [...]
L3-L4, L4-L5, Parte_2 Parte_3
[...
, , DEFICIT DA LESIONE Parte_4 Parte_5
PARCELLARE DELLE FIBRE DEL SOVRASPINATO A DISCRETA INCIDENZA
FUNZIONALE”;
- dall'anamnesi lavorativa, desunta dall'estratto contributivo e dalle testimonianze in atti, risulta che la Sig.ra ha espletato la mansione di bracciante agricola CP_1
stagionale dal 1994 al 2016;
nel settore agricolo le attività che in riferimento al caso specifico possono comportare un rischio per la colonna vertebrale e gli arti superiori, sono rappresentate da: lavorazione del terreno (erpicatura, fresatura, aratura, falciatura a mano con strumenti vibranti o utensili manuali), raccolta manuale di frutti e ortaggi da terra, cernita e movimentazione manuale (sollevamento, deposizione, spinta, traino, trascinamento) di sacchi o cassette contenenti i prodotti raccolti ed il relativo stoccaggio, potatura e legatura di viti, spargimento a mano di prodotti fitosanitari;
nell'attuale quadro legislativo, mentre per le malattie tabellate ricorre la presunzione legale dell'origine professionale, salvo prova contraria da parte dell'Istituto Assicuratore, per quelle non tabellate è onere del lavoratore provare in concreto l'origine professionale della malattia;
. la “Spondiloartrosi lombare con multiple protrusioni discali L2-L3, L3-L4, L4-L5,
L5-S1” risulta “non tabellata”, “Ernia discale L5-S1”, e “Deficit algico di spalla bilaterale da lesione parcellare delle fibre del sovraspinato” invece “tabellate” in riferimento alle precedenti tabelle del 9.4.2008 che definivano l'esposizione “non occasionale”, ma “non tabellate” se consideriamo oggi l'esposizione in modo
“abituale e sistematico” in riferimento al Decreto di revisione delle tabelle del
10.10.2023, cod. 73 e 74).
Tanto premesso, il CTU ha evidenziato che l' attività di bracciante agricola espletata dalla , anche se a carattere stagionale, si è caratterizzata Controparte_1
per una “lunga esposizione per circa 22 anni ai fattori di rischio rappresentati in modo “non occasionale” da movimenti ripetitivi di movimentazione manuale di
carichi comportanti sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale,
movimenti ripetitivi di flessoestensione, rotazione ed inclinazione laterale del
rachide lombare, movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue prolungate, esposizione a condizioni climatiche severe di temperatura e umidità”,
ritenendo pertanto che l'esposizione ai predetti rischi lavorativi abbia agito quanto meno in termini di concausa efficiente e determinante.
Accertato il nesso di causalità in termini di alta probabilità per tutte le patologie in diagnosi il CTU ha quantificato come segue il danno biologico in riferimento al
D.M. del 12.7.2000:
a) “Spondiloartrosi lombare con multiple protrusioni discali L2-L3, L3-L4, L4-L5,
L5-S, ernia discale L5-S1” in riferimento ai codici 193 e 213 è quantificabile complessivamente per analogia nella misura fissa del 23% (ventitrepercento). b) “Deficit algico di spalla bilaterale da lesione parcellare delle fibre del sovraspinato”: in riferimento al codice 227 x 2, è quantificabile nella misura fissa del 8% (ottopercento).
c) applicando il calcolo salomonico, si ha un danno biologico complessivo pari al
30 % (trentapercento)”.
Il Collegio richiama e fa proprio l'elaborato del CTU, poiché completo nella trattazione, basato su solida metodologia scientifica e privo di carenze o vizi logici, oltre che non sottoposto a censura alcuna dall' né nel corso delle operazioni Pt_1
peritali, né nelle note difensive successive .
Le considerazioni medico legali e le conclusioni del CTU sono coerenti con la documentazione medica allegata, nonché con i dati ricavabili dall' estratto conto previdenziale e con l'esito della prova testimoniale, dai quali è risultato che la ha prestato attività di bracciante agricola dal 1° gennaio 1994 al 31 CP_1
dicembre 2016, occupandosi della cura e della pulizia e preparazione delle terreno,
nonché della raccolta manuale delle olive, e del carico e scarico manuale dei prodotti.
Il perito ha escluso che la stagionalità delle lavorazioni possa assumere valenza dirimente per negare il carattere tecnopatico delle patologie, valorizzando il lungo periodo (22 anni circa) durante il quale la lavoratrice è stata soggetta a fattori di rischio rappresentati in modo “non occasionale” da movimenti ripetitivi che comportano sforzi fisici a carico della colonna vertebrale e degli arti superiori,
posture incongrue prolungate, esposizione a condizioni climatiche severe di temperatura e umidità, che hanno agito, quantomeno, in termini di concausa efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità.
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato (onorari ex DM n. 147/2022 -
III scaglione, valore indeterminabile basso, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate , inclusa la fase istruttoria ) A carico dell' sono anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Pt_1
Devesi dare atto , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e avverso Pt_1 Controparte_1
la sentenza n. 703/2020 pubblicata il 23.10.2020 dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) pone a carico dell' le spese processuali dell'appello liquidate in € 2.904,5 Pt_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, distratte in favore del procuratore avv. Alfredo Floccari, nonché quelle di CTU, già liquidate con separato decreto;
3) dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )