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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2215/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2215/2020, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052, riservata in decisione all'udienza del
05/06/2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL Di ON (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del predetto difensore, sito a Napoli in Via Seggio del Popolo n. 22.
ATTORE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1
Sindaco p.t. con sede legale in Minturno (LT), alla Via Principe di Piemonte n. 1, pagina 1 di 23 rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Matano ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Falciano del Massico (CE) alla Piazza
Limata n. 16.
CONVENUTO
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore ad negotia dott. rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Franco Pizzutelli (C.F: ) ed elettivamente dom.ta presso C.F._4
il suo studio in Frosinone via M.T. Cicerone 129.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: 1) “Dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della
domanda e, per gli effetti;
2) qualora non venga fornita la prova del caso fortuito, dichiarare il CP_1
responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.p.c. della produzione dell'evento
[...]
denunciato e, condannarlo al pronto risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non,
diretti ed indiretti patiti da da quantificare in euro 21.769,06, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o
minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il Suo illuminato
apprezzamento;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui
all'art. 2051 c.c., condannare comunque il per responsabilità ex Controparte_1
art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni come sopra quantificati;
pagina 2 di 23 4) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di
giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte convenuta: “In via preliminare di merito accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore e per l'effetto rigettare la
domanda proposta dal sig. nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t., per decorso del termine ai sensi dell'art 2947 c.c.;
- in via principale nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore sig.
[...]
perché inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque perché non Pt_1
provata attesa l'inesistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente
Comunale per l'assunto sinistro;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e per l'effetto
contenere la domanda introduttiva e le relative richieste risarcitorie nella reale ed
effettiva entità del danno;
- sempre in subordine e nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda dell'attore, anche solo parzialmente, in coevo
accoglimento della domanda di garanzia e manleva qui posta, ritenere e dichiarare la
terza chiamata compagnia assicurativa in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante p.t., tenuta a garantire, tenere indenne e/o manlevare, giusta
polizza assicurativa di cui in narrativa, il convenuto e pertanto Controparte_1
condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che a qualsiasi titolo
risulteranno dovute all'attore per i fatti di causa o comunque a rifondere al convenuto
pagina 3 di 23 Ente comunale tutte le somme che lo stesso sarà eventualmente tenuto a corrispondere a
qualsiasi titolo al sig. ; Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cpa come per legge”.
Per la parte terza chiamata in causa: “Piaccia all'On. Le Tribunale:
- Domanda Di Garanzia Parte_2
• in via principale dichiarare l'inoperatività della polizza RCD n.
35044/901/65/42507808 per mancata copertura della garanzia assicurativa, non
risultando il pagamento del premio alla data del dedotto evento dannoso;
- sempre in
via principale dichiarare comunque la prescrizione del diritto del CP_1
alla garanzia assicurativa per decorso del termine di cui all'art. 2952
[...]
comma 3 c.c.;
• in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra,
dichiarare non dovute le spese incontrate dall'assicuratore per la nomina del legale,
perché non designato dalla CP_2
- Domanda Inno/Comune Di Minturno:
• rigettare la domanda attorea perché prescritto il diritto al risarcimento e comunque
perché infondata;
• in via subordinata, dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella
causazione del sinistro, con corrispondente riduzione della somma dovuta, con
compensazione delle spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 23 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi all'intestato Giudice, al fine accertare la responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 c.c. dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo di seguito meglio descritto e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti. CP_1
A fondamento della sua pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
- il giorno 07 giugno 2006, verso le ore 20:00, il sig. si trovava nel Parte_1
comune di , frazione Scauri, alla via Lungomare;
CP_1
- mentre camminava sul marciapiede lato mare, l'istante inciampava in una sconnessione del manto stradale, cadendo rovinosamente al suolo;
- invero, il sig. asseriva che il sinistro de quo era stato causato dalla sconnessione Pt_1
della pavimentazione del marciapiede, costituta da mattoncini ricurvi in asfalto;
- ed altresì, la parte attrice precisava che “l'insidia” non era adeguatamente segnalata
(non vi erano cartelli che avvisassero del pericolo gli utenti della strada;
la
sconnessione non era transennata), vi era una scarsa illuminazione (alle ore 20.00,
nonostante l'imbrunire, l'illuminazione pubblica non era ancora attiva) e la presenza di tavolini e di persone nei pressi della sconnessione ostacolavano la visuale del suolo;
- a causa dell'evento lesivo, il sig. veniva condotto al P.S. dell'ospedale di Pt_1
Formia, ove gli veniva diagnostica una “frattura bimalleolare caviglia destra con
postumi di danno biologico nella misura del 9%, con 30 gg. di ITT, 30 gg di ITP al
50% ed ulteriori 30 gg di ITP al 25%”; pagina 5 di 23 - sig. pertanto, chiedeva un risarcimento così quantificato: “euro Parte_1
13.652,87 per danno biologico del 9% in soggetto di anni 48, euro 1.424,70 per ITT
gg. 30, euro 712,35 per ITP al 50% gg. 30, euro 356,18 per ITP al 25% gg. 30, euro
5.381,50 per danno morale, euro 241,76 per spese mediche documentate per un
totale di euro 21.769,06”;
In virtù di tanto, il sig. , asserendo che a nulla era valsi i tentativi di bonario Pt_1
componimento con il , Ente proprietario e custode responsabile ex Controparte_1
art. 2051 cod. civ. concludeva, rassegnando le conclusioni sui esposte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il CP_1
, impugnando e contestando la pretesa risarcitoria, ritenuta infondata in fatto, in
[...]
diritto e non provata.
In via preliminare, la parte convenuta eccepiva sia la nullità dell'atto di citazione in quanto generico, indeterminato e privo dei requisiti di legge sia l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore, precisando che non essendo stato provato dall'
istante la ricezione da parte dell'ente comunale della messa in mora del 19.07.2011 non risultava interrotto il termine di prescrizione per esercitare la pretesa risarcitoria.
Nel merito, l'ente comunale declinava la sua responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052
c.c., evidenziando che l'istante non aveva specificato il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro e contestando l'eccessività del quantum risarcitorio.
Altresì, l'ente comunale, essendo assicurato con polizza n. 35044/901/65/42507808 per pagina 6 di 23 la responsabilità civile verso terzi, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzato alla chiamata in causa a titolo di garanzia e manleva ex artt. 106 e 269 cpc, della compagnia assicurativa, (in precedenza ). Controparte_2 Controparte_3
Pertanto, in considerazione di quanto argomentato, il , escludendo Controparte_1
ogni sua responsabilità in ordine al sinistro de quo, concludeva, rassegnando le conclusioni esposte in precedenza.
Autorizzata ad effettuare la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia,
impugnando e contestando la domanda di garanzia Controparte_2
formulata dall' ente convenuto.
All' uopo, la società assicurativa precisava che la polizza di responsabilità civile n.
35044/901/65/42507808 stipulata dal convenuto, non era operativa poiché CP_1
mancava la copertura della garanzia assicurativa al momento dell'evento lesivo.
Invero, la parte terza evidenziava che, il premio non essendo stato pagato alla data del dedotto evento dannoso, la predetta polizza assicurativa aveva effetto solo dal giorno successivo a quello del pagamento del premio e, pertanto, alla data del sinistro detta copertura non era operante.
In considerazione di quanto dedotto, concludeva, Controparte_2
richiamandosi quanto riportato in epigrafe.
Incardinato il procedimento, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato concedeva i termini di cui art. 183 comma 6, cpc. e veniva espletata la fase istruttoria pagina 7 di 23 con l'escussione all' udienza del 08.11.2021 della teste, sig.ra ed Testimone_1
in seguito, della sig.ra in data 23.03.2023. Testimone_2
Tuttavia, all' esito della prova orale, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico-legali sulle lesioni controverse, nominava il CTU, dr. dott.
, rivolgendo al suo ausiliario i seguenti quesiti: “Il CTU, esaminati gli Persona_2
atti di causa e la documentazione allegata, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici
eventualmente nominati, visitato il periziando, esperita ogni opportuna indagine clinica
e strumentale: 1) descriva quali siano state le lesioni presentate dall'istante e lo stato
patologico eventualmente insorto in conseguenza dell'evento per cui è causa, come
emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, precisando se tali lesioni siano
compatibili con l'evento descritto nell'atto di citazione;
2) stabilisca se, in conseguenza
del sinistro, siano derivati al soggetto periziato postumi che ne abbiano ridotto in modo
permanente l'idoneità a svolgere le comuni attività e la propria vita di relazione;
in
caso di risposta affermativa, precisi inoltre la misura percentuale della riduzione della
integrità psicofisica del soggetto indicando specificamente il criterio seguito per
determinare la misura percentuale suddetta;
3) indichi la durata della inabilità
temporanea del soggetto, assoluta e relativa;
4) dica in quale misura percentuale la
persona danneggiata possa attenuare od eliminare i postumi dannosi con protesi o
terapie specifiche, precisando il costo, la durata la difficoltà e le probabilità di successo
(alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche) di tali interventi;
5)
valuti, infine, la congruità delle spese mediche sostenute dalla parte attrice,
pagina 8 di 23 quantificandole; dica se le stesse debbano considerarsi necessarie o superflue e
determini le eventuali spese mediche da sostenere in futuro;
6) esperisca il tentativo di
conciliazione tra le parti”.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato allo scrivente che all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va in parte accolta alla stregua delle argomentazioni che seguono.
In via preliminare, si rileva priva di fondamento giuridico l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, che lamentava la genericità della domanda attorea nonché la carenza dei requisiti di legge dall'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4.
Invero, dall' analisi della fattispecie ed in particolare dalla mera lettura dell'atto di citazione, si rileva in modo chiaro che sono stati soddisfatti dall' istante tutti gli elementi della c.d. edictio actionis che consentono di individuare le domande sottoposte al giudice (soggetti, petitum, causa petendi) oltre agli elementi necessari per provocare e consentire la partecipazione del convenuto stesso al processo (c.d. vocatio in ius).
Parimenti, risulta infondata l'eccezione di prescrizione contestata dall' ente comunale,
poiché esaminando la documentazione versata agli atti, si rileva che la parte attrice depositava regolarmente sia le richieste di risarcimento dei danni per lesioni personali ex artt. 2043 e 2051 c.c. relative agli anni 2007 – 2011 -2013 -2015 - 2017, sia la ricevuta pagina 9 di 23 di ritorno della costituzione in mora del 22.07.2011 - ID 11000012909238 (allegato 5 –
pag. 4).
Tanto chiarito in via preliminare, giova osservare che è da ritenersi ormai superato l'originario orientamento, secondo cui non era applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendessero impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi.
La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che “l'ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse
alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua
estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in
una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente
eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia
nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele
esigibili in situazioni analoghe” (Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez.
IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).
Nello specifico, dalla proprietà pubblica del sulle strade e sulle pertinenze CP_1
poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F)
discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15
novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente pagina 10 di 23 operatività, nei confronti dell'Ente, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010).
Nel dettaglio, la disposizione, di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l'evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode (ente comunale) di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021).
L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché della sua derivazione causale dall' insidia,
Altresì, grava sulla parte lesa provare che allo stato dei luoghi era presente un' obiettiva
situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il
verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che
il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
(cfr. tra le ultime, Corte di cassazione, civ., Sez, 6-3, 11.5.2017, n. 11526; Corte di
cassazione, civ., Sez. 6-3, 30.10.2018, n. 27724; e, quindi, Corte di cassazione, civ.,
S.U., 30.6.2022, n. 20943).
Al riguardo, invero, si ritiene opportuno evidenziare come la dottrina sia ormai consolidata nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità, pagina 11 di 23 sottolineando che le cose normalmente innocue o inerti (cfr., in giurisprudenza, Corte
di cassazione, civ., Sez. 3, 28.10.1995, n. 11264; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 8.4.1997, n. 3041; Corte di
cassazione, civ., Sez. 3, 6.2.2007, n. 2563) possono essere, parimenti, fonte di danno, in forza di altri fattori causali (cfr. Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 23.10.1990, n. 10277;
Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
20.7.2002, n. 10641).
Al fine di riconoscere o meno la responsabilità civile per danni da cose in custodia,
pertanto, si ritiene necessario porre l'attenzione sulla condotta assunta dal danneggiato,
che è entrato in interazione con l'insidia che ha causato i pregiudizi lamentati dall'
istante.
Invero, la suddetta responsabilità si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, dell'art. 1227, comma 1 e 2
c.c., e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
L'obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce dunque, elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell'evento dannoso.
Il richiamo all'art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, invero,
fa intendere come rilevante, l'elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, quale pagina 12 di 23 elemento del fatto dannoso.
Non a caso, la Corte fa riferimento alla “efficienza causale” del comportamento
imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Pertanto, seppure la legge assuma che il custode di una struttura o strada è tenuto a mantenere la stessa in condizioni di sicurezza, allo stesso tempo, riconosce che tutti coloro che la utilizzano, sono, in ogni caso, chiamati anch'essi ad esercitare un'ordinaria cautela.
All' uopo, ne consegue, quindi, che “quanto più la situazione di possibili danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione
civile sez. VI, 23/05/2022, n.16568).
Orbene, analizzando la fattispecie in questione, si rileva che il sig. ha ottemperato Pt_1
all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando le lesioni subite attraverso i referti medici del nosocomio di Formia e tramite la testimonianza resa dai testi
[...]
e , entrambe presenti al momento del sinistro (“sono a Tes_1 Testimone_2
conoscenza dei fatto di causa per aver personalmente assistito”-così dichiarato dalla prima;
“ tanto so in quanto ero presente ai fatti” – riferisce la seconda teste)
pagina 13 di 23 In particolare, con le dichiarazioni della sig.ra si possono cogliere diversi Tes_1
elementi attraverso cui è possibile ricostruire il sinistro, oggetto di causa.
Invero, la teste ha da un lato confermato che l'evento dannoso si verificava una sera
(“erano le ore 20.00”) di GN ( “ricordo che era il mese di GN del 2006, anche
se non ricordo il giorno) a Scauri (“ed io mi trovavo sul lungomare di Scauri dove mi
ero recata per fittare una casa per le vacanze. Mi reco a Scauri ogni anno”) e dall' altro ha descritto in modo chiaro le caratteristiche dell'insidia ( “preciso che la
pavimentazione era fatta di mattonelle”; il marciapiede era inoltre occupato da tavolini
del bar del lido con persone sedute al bar e non alzate;
ribadisco che la sconnessione
era costituita dalla mancanza di un pezzo di mattonella alla pavimentazione del
marciapiede; le mattonelle mancavano solo sul luogo della caduta mentre il resto del
marciapiede era integro ) che causava la lesione del sig. (“ avanti a me procedeva Pt_1
sempre a piedi un uomo sulla cinquantina che vidi improvvisamente cadere”; preciso
che l' uomo era solo;
l'uomo inciampava sulla buca costituita dalla mancanza di una
parte di mattonella;
preciso che l' uomo cadde sul marciapiede fuori al lido;
inciampava con il piede destro, cadde al suolo e rimaneva riverso al suolo perché non
riusciva ad alzarsi”).
Altresì, all' esito delle operazioni peritali affidate al dr , non v'è dubbio Persona_2
che sia stato provato dalla parte attrice il nesso di causalità tra l'evento (caduta per sconnessione del manto stradale) e lesione (frattura bimalleolare caviglia dx).
Invero, l'ausiliario del Giudice, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il pagina 14 di 23 Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatti, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo di ufficio, ha esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione, riconoscendo che le lesioni riportate in diagnosi dalla sig. erano compatibile con la riferita dinamica dell'evento traumatico e precisando Pt_1
“sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e delle risultanze della
visita medica, posso così rispondere ai quesiti postimi. La sostanziale concordanza dei
dati anamnestici e documentali induce ad ammettere che, in data 7-6-06, il Sig.
[...]
abbia riportato una frattura bimalleolare della caviglia destra”. Pt_1
Sempre, secondo l'ausiliario del Giudice, all' istante sono derivati, in connessione causale con il sinistro ha riportato le seguenti lesioni: " in riferimento al danno
temporaneo, tenuto conto, della tipologia dell'infortunio è ammissibile un periodo di
inabilità temporanea assoluta di 30 giorni ed uno di incapacità temporanea parziale al
50% di ulteriori 30 giorni. Per quanto riguarda il danno permanente, va premesso che
l'esame obiettivo ha permesso di rilevare esiti di una frattura bimalleolare della
caviglia destra, trattata incruentemente, caratterizzati da limitazione funzionale dei
movimenti della caviglia e verosimile dolore locale. Per tali esiti, che devono essere
considerati permanenti, appare congrua una complessiva valutazione, in ambito R.C.,
nell'ordine del 6 %, come danno biologico. I suddetti postumi possono considerarsi
oramai stabilizzati, non suscettibili di miglioramento”.
pagina 15 di 23 Tuttavia, seppure accertati i pregiudizi subiti e il relativo nesso causale, giova osserva che,
se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti " sconnessa", indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass.,15761/2016).
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3,
n. 15761 del 29/7/2016).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in pagina 16 di 23 rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).
Invero non vi è dubbio che la mancanza di una parte di mattonella a cui fanno riferimento i testi possa costituire in ora serale, in un tratto di marciapiede mediamente affollato in essendovi passaggio di persone (per presenza tavolini di un bar con avventori) una insidia per chi cammina su quello stesso tratto di strada. Tuttavia, un comportamento maggiormente attento dell'attore che avrebbe potuto visivamente meglio ispezionare il tratto di strada da lui percorso, avrebbe di certo ridotto il rischio il caduta,
Ne consegue che il comportamento imprudente dell'attore deve ritenersi avere inciso causalmente nella verificazione delle evento in misura che questo giudice stima nel
50%.
Ciò posto, applicando per la liquidazione del danno biologico la tabella di Milano, si ravvisa un danno quantificabile euro € 14.026,00, secondo la specifica che segue
Calcolo Danno Non Patrimoniale
pagina 17 di 23 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni Percentuale di invalidità permanente 6% Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.851,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 14.026,00
Il predetto danno non patrimoniale sopra quantificato in € 14.026,00 va poi decurtato al
50% in base al concorrente comportamento negligente del danneggiato Parte_1
per cui esso va quantificato nella somma di euro € 7.013,00.
A ciò, alla luce delle considerazioni del CTU (“agli atti non sono presenti mediche
sostenute per un totale di 172 € circa (relative all'esecuzione di visite specialistiche e
cicli di FKT da ritenersi congrue”), non va aggiunto al danno biologico liquidato il rimborso delle spese mediche richiesto.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante)
subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente pagina 18 di 23 corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi,
infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può
essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (07/06/2006)
sull'importo di euro € 7.013,00, pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data del sinistro, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal
07/06/2006 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo,
infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., pagina 19 di 23 posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria,
che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello,
pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Per quanto attiene al contratto di assicurazione stipulato dal e la Controparte_1 pagina 20 di 23 terza chiamata in causa, si rileva che la polizza di responsabilità civile per rischi diversi n. 35044/901/65/42507808 non può essere fatta valere dall' ente comunale a titolo di garanzia e manleva del sinistro de quo, poiché dall' esame della suddetta copertura assicurativa, come evidenziato, dalla stessa società assicuratrice, alla lettera F dell' art. 20 delle condizioni generali ( “Delimitazioni dell'assicurazione”) si evince espressamente che “l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a
danni a persone (morte e lesioni personali) o danneggiamento a cose “, oggetto del caso in questione.
Al foglio 7 della suddetta polizza, inoltre, è specificato che “l'assicurazione si intende
prestata a favore delle persone di seguito indicate aventi la qualifica di segretario,
dirigenti e responsabili dei servizi”, escludendo, pertanto, il sindaco p.t che ha rappresentanza non solo politica istituzionale ma anche processuale, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ex artt. 50 e 107 EL (d.lgs. 267/2000).
Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nulla va posto a carico della compagnia
[...]
(in precedenza ), attesa l'inoperatività della Controparte_2 Controparte_3
garanzia e manleva della stessa nel caso in questione.
Quanto alle spese processuali, esse sono compensate per la metà, atteso che le pretese della parte attrice sono state accolte solo parzialmente: si è accertata la responsabilità del ed è stato stabilito un risarcimento del danno ridotto del 50 %, ex Controparte_1
Tali spese, tuttavia, devono essere liquidate facendo riferimento all'importo non del pagina 21 di 23 disputatum bensì del decisum (euro € 7.013,00.).
In forza del principio di causazione (Cassazione civile ordinanza n.26082 2021) ed accertata nel caso in esame, l'infondatezza della domanda di manleva spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo si rileva che il rimborso delle spese processuali sostenute dalla compagnia assicuratrice, vanno poste a carico del CP_2
chiamante ( ). Controparte_1
Si pongono le spese di CTU, liquidate come da separato decreto emesso il 17.01.2024
dal giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, definitivamente nei rapporti interni fra le parti nella misura del 50 % a carico della parte attrice e del 50% a carico del convenuto e in solido fra di loro a carico di tutte le parti nei confronti CP_1
del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dal sig.
[...]
nei confronti del e della società, Pt_1 Controparte_1 [...]
(in precedenza ), così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1. accerta la responsabilità nella causazione del sinistro per il 50 % in capo ad
[...]
e per il 50 % in capo al;
Pt_1 Controparte_1
2. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna il CP_1
a titolo di risarcimento danni di cui in motivazione al pagamento della
[...]
somma di euro € 7.013,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione calcolati come pagina 22 di 23 in parte motiva;
3. compensa per metà le spese di lite fra le parti condannando la parte convenuta al versamento in favore della parte attrice della quota residua che si liquida in euro
2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed
IVA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. EL Di ON,
dichiaratosi antistatario;
4. condanna l'ente comunale al versamento in favore della terza chiamata in causa,
società, delle spese processuali che si liquidano in Controparte_2
euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa
ed IVA come per legge;
5. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto emesso il 17.1.2024
definitivamente nei rapporti interni fra le parti nella misura del 50 % a carico della parte attrice e del 50% a carico del convenuto e in solido fra di loro a CP_1
carico di tutte le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Cassino, 24.11.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2215/2020, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052, riservata in decisione all'udienza del
05/06/2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL Di ON (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del predetto difensore, sito a Napoli in Via Seggio del Popolo n. 22.
ATTORE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1
Sindaco p.t. con sede legale in Minturno (LT), alla Via Principe di Piemonte n. 1, pagina 1 di 23 rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Matano ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Falciano del Massico (CE) alla Piazza
Limata n. 16.
CONVENUTO
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore ad negotia dott. rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Franco Pizzutelli (C.F: ) ed elettivamente dom.ta presso C.F._4
il suo studio in Frosinone via M.T. Cicerone 129.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: 1) “Dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della
domanda e, per gli effetti;
2) qualora non venga fornita la prova del caso fortuito, dichiarare il CP_1
responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.p.c. della produzione dell'evento
[...]
denunciato e, condannarlo al pronto risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non,
diretti ed indiretti patiti da da quantificare in euro 21.769,06, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o
minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il Suo illuminato
apprezzamento;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui
all'art. 2051 c.c., condannare comunque il per responsabilità ex Controparte_1
art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni come sopra quantificati;
pagina 2 di 23 4) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di
giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte convenuta: “In via preliminare di merito accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore e per l'effetto rigettare la
domanda proposta dal sig. nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t., per decorso del termine ai sensi dell'art 2947 c.c.;
- in via principale nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore sig.
[...]
perché inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque perché non Pt_1
provata attesa l'inesistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente
Comunale per l'assunto sinistro;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e per l'effetto
contenere la domanda introduttiva e le relative richieste risarcitorie nella reale ed
effettiva entità del danno;
- sempre in subordine e nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda dell'attore, anche solo parzialmente, in coevo
accoglimento della domanda di garanzia e manleva qui posta, ritenere e dichiarare la
terza chiamata compagnia assicurativa in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante p.t., tenuta a garantire, tenere indenne e/o manlevare, giusta
polizza assicurativa di cui in narrativa, il convenuto e pertanto Controparte_1
condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che a qualsiasi titolo
risulteranno dovute all'attore per i fatti di causa o comunque a rifondere al convenuto
pagina 3 di 23 Ente comunale tutte le somme che lo stesso sarà eventualmente tenuto a corrispondere a
qualsiasi titolo al sig. ; Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cpa come per legge”.
Per la parte terza chiamata in causa: “Piaccia all'On. Le Tribunale:
- Domanda Di Garanzia Parte_2
• in via principale dichiarare l'inoperatività della polizza RCD n.
35044/901/65/42507808 per mancata copertura della garanzia assicurativa, non
risultando il pagamento del premio alla data del dedotto evento dannoso;
- sempre in
via principale dichiarare comunque la prescrizione del diritto del CP_1
alla garanzia assicurativa per decorso del termine di cui all'art. 2952
[...]
comma 3 c.c.;
• in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra,
dichiarare non dovute le spese incontrate dall'assicuratore per la nomina del legale,
perché non designato dalla CP_2
- Domanda Inno/Comune Di Minturno:
• rigettare la domanda attorea perché prescritto il diritto al risarcimento e comunque
perché infondata;
• in via subordinata, dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella
causazione del sinistro, con corrispondente riduzione della somma dovuta, con
compensazione delle spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 23 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi all'intestato Giudice, al fine accertare la responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 c.c. dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo di seguito meglio descritto e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti. CP_1
A fondamento della sua pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
- il giorno 07 giugno 2006, verso le ore 20:00, il sig. si trovava nel Parte_1
comune di , frazione Scauri, alla via Lungomare;
CP_1
- mentre camminava sul marciapiede lato mare, l'istante inciampava in una sconnessione del manto stradale, cadendo rovinosamente al suolo;
- invero, il sig. asseriva che il sinistro de quo era stato causato dalla sconnessione Pt_1
della pavimentazione del marciapiede, costituta da mattoncini ricurvi in asfalto;
- ed altresì, la parte attrice precisava che “l'insidia” non era adeguatamente segnalata
(non vi erano cartelli che avvisassero del pericolo gli utenti della strada;
la
sconnessione non era transennata), vi era una scarsa illuminazione (alle ore 20.00,
nonostante l'imbrunire, l'illuminazione pubblica non era ancora attiva) e la presenza di tavolini e di persone nei pressi della sconnessione ostacolavano la visuale del suolo;
- a causa dell'evento lesivo, il sig. veniva condotto al P.S. dell'ospedale di Pt_1
Formia, ove gli veniva diagnostica una “frattura bimalleolare caviglia destra con
postumi di danno biologico nella misura del 9%, con 30 gg. di ITT, 30 gg di ITP al
50% ed ulteriori 30 gg di ITP al 25%”; pagina 5 di 23 - sig. pertanto, chiedeva un risarcimento così quantificato: “euro Parte_1
13.652,87 per danno biologico del 9% in soggetto di anni 48, euro 1.424,70 per ITT
gg. 30, euro 712,35 per ITP al 50% gg. 30, euro 356,18 per ITP al 25% gg. 30, euro
5.381,50 per danno morale, euro 241,76 per spese mediche documentate per un
totale di euro 21.769,06”;
In virtù di tanto, il sig. , asserendo che a nulla era valsi i tentativi di bonario Pt_1
componimento con il , Ente proprietario e custode responsabile ex Controparte_1
art. 2051 cod. civ. concludeva, rassegnando le conclusioni sui esposte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il CP_1
, impugnando e contestando la pretesa risarcitoria, ritenuta infondata in fatto, in
[...]
diritto e non provata.
In via preliminare, la parte convenuta eccepiva sia la nullità dell'atto di citazione in quanto generico, indeterminato e privo dei requisiti di legge sia l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore, precisando che non essendo stato provato dall'
istante la ricezione da parte dell'ente comunale della messa in mora del 19.07.2011 non risultava interrotto il termine di prescrizione per esercitare la pretesa risarcitoria.
Nel merito, l'ente comunale declinava la sua responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052
c.c., evidenziando che l'istante non aveva specificato il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro e contestando l'eccessività del quantum risarcitorio.
Altresì, l'ente comunale, essendo assicurato con polizza n. 35044/901/65/42507808 per pagina 6 di 23 la responsabilità civile verso terzi, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzato alla chiamata in causa a titolo di garanzia e manleva ex artt. 106 e 269 cpc, della compagnia assicurativa, (in precedenza ). Controparte_2 Controparte_3
Pertanto, in considerazione di quanto argomentato, il , escludendo Controparte_1
ogni sua responsabilità in ordine al sinistro de quo, concludeva, rassegnando le conclusioni esposte in precedenza.
Autorizzata ad effettuare la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia,
impugnando e contestando la domanda di garanzia Controparte_2
formulata dall' ente convenuto.
All' uopo, la società assicurativa precisava che la polizza di responsabilità civile n.
35044/901/65/42507808 stipulata dal convenuto, non era operativa poiché CP_1
mancava la copertura della garanzia assicurativa al momento dell'evento lesivo.
Invero, la parte terza evidenziava che, il premio non essendo stato pagato alla data del dedotto evento dannoso, la predetta polizza assicurativa aveva effetto solo dal giorno successivo a quello del pagamento del premio e, pertanto, alla data del sinistro detta copertura non era operante.
In considerazione di quanto dedotto, concludeva, Controparte_2
richiamandosi quanto riportato in epigrafe.
Incardinato il procedimento, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato concedeva i termini di cui art. 183 comma 6, cpc. e veniva espletata la fase istruttoria pagina 7 di 23 con l'escussione all' udienza del 08.11.2021 della teste, sig.ra ed Testimone_1
in seguito, della sig.ra in data 23.03.2023. Testimone_2
Tuttavia, all' esito della prova orale, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico-legali sulle lesioni controverse, nominava il CTU, dr. dott.
, rivolgendo al suo ausiliario i seguenti quesiti: “Il CTU, esaminati gli Persona_2
atti di causa e la documentazione allegata, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici
eventualmente nominati, visitato il periziando, esperita ogni opportuna indagine clinica
e strumentale: 1) descriva quali siano state le lesioni presentate dall'istante e lo stato
patologico eventualmente insorto in conseguenza dell'evento per cui è causa, come
emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, precisando se tali lesioni siano
compatibili con l'evento descritto nell'atto di citazione;
2) stabilisca se, in conseguenza
del sinistro, siano derivati al soggetto periziato postumi che ne abbiano ridotto in modo
permanente l'idoneità a svolgere le comuni attività e la propria vita di relazione;
in
caso di risposta affermativa, precisi inoltre la misura percentuale della riduzione della
integrità psicofisica del soggetto indicando specificamente il criterio seguito per
determinare la misura percentuale suddetta;
3) indichi la durata della inabilità
temporanea del soggetto, assoluta e relativa;
4) dica in quale misura percentuale la
persona danneggiata possa attenuare od eliminare i postumi dannosi con protesi o
terapie specifiche, precisando il costo, la durata la difficoltà e le probabilità di successo
(alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche) di tali interventi;
5)
valuti, infine, la congruità delle spese mediche sostenute dalla parte attrice,
pagina 8 di 23 quantificandole; dica se le stesse debbano considerarsi necessarie o superflue e
determini le eventuali spese mediche da sostenere in futuro;
6) esperisca il tentativo di
conciliazione tra le parti”.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato allo scrivente che all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va in parte accolta alla stregua delle argomentazioni che seguono.
In via preliminare, si rileva priva di fondamento giuridico l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, che lamentava la genericità della domanda attorea nonché la carenza dei requisiti di legge dall'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4.
Invero, dall' analisi della fattispecie ed in particolare dalla mera lettura dell'atto di citazione, si rileva in modo chiaro che sono stati soddisfatti dall' istante tutti gli elementi della c.d. edictio actionis che consentono di individuare le domande sottoposte al giudice (soggetti, petitum, causa petendi) oltre agli elementi necessari per provocare e consentire la partecipazione del convenuto stesso al processo (c.d. vocatio in ius).
Parimenti, risulta infondata l'eccezione di prescrizione contestata dall' ente comunale,
poiché esaminando la documentazione versata agli atti, si rileva che la parte attrice depositava regolarmente sia le richieste di risarcimento dei danni per lesioni personali ex artt. 2043 e 2051 c.c. relative agli anni 2007 – 2011 -2013 -2015 - 2017, sia la ricevuta pagina 9 di 23 di ritorno della costituzione in mora del 22.07.2011 - ID 11000012909238 (allegato 5 –
pag. 4).
Tanto chiarito in via preliminare, giova osservare che è da ritenersi ormai superato l'originario orientamento, secondo cui non era applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendessero impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi.
La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che “l'ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse
alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua
estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in
una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente
eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia
nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele
esigibili in situazioni analoghe” (Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez.
IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).
Nello specifico, dalla proprietà pubblica del sulle strade e sulle pertinenze CP_1
poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F)
discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15
novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente pagina 10 di 23 operatività, nei confronti dell'Ente, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010).
Nel dettaglio, la disposizione, di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l'evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode (ente comunale) di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021).
L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché della sua derivazione causale dall' insidia,
Altresì, grava sulla parte lesa provare che allo stato dei luoghi era presente un' obiettiva
situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il
verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che
il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
(cfr. tra le ultime, Corte di cassazione, civ., Sez, 6-3, 11.5.2017, n. 11526; Corte di
cassazione, civ., Sez. 6-3, 30.10.2018, n. 27724; e, quindi, Corte di cassazione, civ.,
S.U., 30.6.2022, n. 20943).
Al riguardo, invero, si ritiene opportuno evidenziare come la dottrina sia ormai consolidata nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità, pagina 11 di 23 sottolineando che le cose normalmente innocue o inerti (cfr., in giurisprudenza, Corte
di cassazione, civ., Sez. 3, 28.10.1995, n. 11264; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 8.4.1997, n. 3041; Corte di
cassazione, civ., Sez. 3, 6.2.2007, n. 2563) possono essere, parimenti, fonte di danno, in forza di altri fattori causali (cfr. Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 23.10.1990, n. 10277;
Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
20.7.2002, n. 10641).
Al fine di riconoscere o meno la responsabilità civile per danni da cose in custodia,
pertanto, si ritiene necessario porre l'attenzione sulla condotta assunta dal danneggiato,
che è entrato in interazione con l'insidia che ha causato i pregiudizi lamentati dall'
istante.
Invero, la suddetta responsabilità si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, dell'art. 1227, comma 1 e 2
c.c., e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
L'obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce dunque, elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell'evento dannoso.
Il richiamo all'art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, invero,
fa intendere come rilevante, l'elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, quale pagina 12 di 23 elemento del fatto dannoso.
Non a caso, la Corte fa riferimento alla “efficienza causale” del comportamento
imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Pertanto, seppure la legge assuma che il custode di una struttura o strada è tenuto a mantenere la stessa in condizioni di sicurezza, allo stesso tempo, riconosce che tutti coloro che la utilizzano, sono, in ogni caso, chiamati anch'essi ad esercitare un'ordinaria cautela.
All' uopo, ne consegue, quindi, che “quanto più la situazione di possibili danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione
civile sez. VI, 23/05/2022, n.16568).
Orbene, analizzando la fattispecie in questione, si rileva che il sig. ha ottemperato Pt_1
all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando le lesioni subite attraverso i referti medici del nosocomio di Formia e tramite la testimonianza resa dai testi
[...]
e , entrambe presenti al momento del sinistro (“sono a Tes_1 Testimone_2
conoscenza dei fatto di causa per aver personalmente assistito”-così dichiarato dalla prima;
“ tanto so in quanto ero presente ai fatti” – riferisce la seconda teste)
pagina 13 di 23 In particolare, con le dichiarazioni della sig.ra si possono cogliere diversi Tes_1
elementi attraverso cui è possibile ricostruire il sinistro, oggetto di causa.
Invero, la teste ha da un lato confermato che l'evento dannoso si verificava una sera
(“erano le ore 20.00”) di GN ( “ricordo che era il mese di GN del 2006, anche
se non ricordo il giorno) a Scauri (“ed io mi trovavo sul lungomare di Scauri dove mi
ero recata per fittare una casa per le vacanze. Mi reco a Scauri ogni anno”) e dall' altro ha descritto in modo chiaro le caratteristiche dell'insidia ( “preciso che la
pavimentazione era fatta di mattonelle”; il marciapiede era inoltre occupato da tavolini
del bar del lido con persone sedute al bar e non alzate;
ribadisco che la sconnessione
era costituita dalla mancanza di un pezzo di mattonella alla pavimentazione del
marciapiede; le mattonelle mancavano solo sul luogo della caduta mentre il resto del
marciapiede era integro ) che causava la lesione del sig. (“ avanti a me procedeva Pt_1
sempre a piedi un uomo sulla cinquantina che vidi improvvisamente cadere”; preciso
che l' uomo era solo;
l'uomo inciampava sulla buca costituita dalla mancanza di una
parte di mattonella;
preciso che l' uomo cadde sul marciapiede fuori al lido;
inciampava con il piede destro, cadde al suolo e rimaneva riverso al suolo perché non
riusciva ad alzarsi”).
Altresì, all' esito delle operazioni peritali affidate al dr , non v'è dubbio Persona_2
che sia stato provato dalla parte attrice il nesso di causalità tra l'evento (caduta per sconnessione del manto stradale) e lesione (frattura bimalleolare caviglia dx).
Invero, l'ausiliario del Giudice, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il pagina 14 di 23 Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatti, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo di ufficio, ha esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione, riconoscendo che le lesioni riportate in diagnosi dalla sig. erano compatibile con la riferita dinamica dell'evento traumatico e precisando Pt_1
“sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e delle risultanze della
visita medica, posso così rispondere ai quesiti postimi. La sostanziale concordanza dei
dati anamnestici e documentali induce ad ammettere che, in data 7-6-06, il Sig.
[...]
abbia riportato una frattura bimalleolare della caviglia destra”. Pt_1
Sempre, secondo l'ausiliario del Giudice, all' istante sono derivati, in connessione causale con il sinistro ha riportato le seguenti lesioni: " in riferimento al danno
temporaneo, tenuto conto, della tipologia dell'infortunio è ammissibile un periodo di
inabilità temporanea assoluta di 30 giorni ed uno di incapacità temporanea parziale al
50% di ulteriori 30 giorni. Per quanto riguarda il danno permanente, va premesso che
l'esame obiettivo ha permesso di rilevare esiti di una frattura bimalleolare della
caviglia destra, trattata incruentemente, caratterizzati da limitazione funzionale dei
movimenti della caviglia e verosimile dolore locale. Per tali esiti, che devono essere
considerati permanenti, appare congrua una complessiva valutazione, in ambito R.C.,
nell'ordine del 6 %, come danno biologico. I suddetti postumi possono considerarsi
oramai stabilizzati, non suscettibili di miglioramento”.
pagina 15 di 23 Tuttavia, seppure accertati i pregiudizi subiti e il relativo nesso causale, giova osserva che,
se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti " sconnessa", indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass.,15761/2016).
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3,
n. 15761 del 29/7/2016).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in pagina 16 di 23 rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).
Invero non vi è dubbio che la mancanza di una parte di mattonella a cui fanno riferimento i testi possa costituire in ora serale, in un tratto di marciapiede mediamente affollato in essendovi passaggio di persone (per presenza tavolini di un bar con avventori) una insidia per chi cammina su quello stesso tratto di strada. Tuttavia, un comportamento maggiormente attento dell'attore che avrebbe potuto visivamente meglio ispezionare il tratto di strada da lui percorso, avrebbe di certo ridotto il rischio il caduta,
Ne consegue che il comportamento imprudente dell'attore deve ritenersi avere inciso causalmente nella verificazione delle evento in misura che questo giudice stima nel
50%.
Ciò posto, applicando per la liquidazione del danno biologico la tabella di Milano, si ravvisa un danno quantificabile euro € 14.026,00, secondo la specifica che segue
Calcolo Danno Non Patrimoniale
pagina 17 di 23 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni Percentuale di invalidità permanente 6% Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.851,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 14.026,00
Il predetto danno non patrimoniale sopra quantificato in € 14.026,00 va poi decurtato al
50% in base al concorrente comportamento negligente del danneggiato Parte_1
per cui esso va quantificato nella somma di euro € 7.013,00.
A ciò, alla luce delle considerazioni del CTU (“agli atti non sono presenti mediche
sostenute per un totale di 172 € circa (relative all'esecuzione di visite specialistiche e
cicli di FKT da ritenersi congrue”), non va aggiunto al danno biologico liquidato il rimborso delle spese mediche richiesto.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante)
subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente pagina 18 di 23 corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi,
infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può
essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (07/06/2006)
sull'importo di euro € 7.013,00, pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data del sinistro, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal
07/06/2006 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo,
infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., pagina 19 di 23 posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria,
che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello,
pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Per quanto attiene al contratto di assicurazione stipulato dal e la Controparte_1 pagina 20 di 23 terza chiamata in causa, si rileva che la polizza di responsabilità civile per rischi diversi n. 35044/901/65/42507808 non può essere fatta valere dall' ente comunale a titolo di garanzia e manleva del sinistro de quo, poiché dall' esame della suddetta copertura assicurativa, come evidenziato, dalla stessa società assicuratrice, alla lettera F dell' art. 20 delle condizioni generali ( “Delimitazioni dell'assicurazione”) si evince espressamente che “l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a
danni a persone (morte e lesioni personali) o danneggiamento a cose “, oggetto del caso in questione.
Al foglio 7 della suddetta polizza, inoltre, è specificato che “l'assicurazione si intende
prestata a favore delle persone di seguito indicate aventi la qualifica di segretario,
dirigenti e responsabili dei servizi”, escludendo, pertanto, il sindaco p.t che ha rappresentanza non solo politica istituzionale ma anche processuale, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ex artt. 50 e 107 EL (d.lgs. 267/2000).
Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nulla va posto a carico della compagnia
[...]
(in precedenza ), attesa l'inoperatività della Controparte_2 Controparte_3
garanzia e manleva della stessa nel caso in questione.
Quanto alle spese processuali, esse sono compensate per la metà, atteso che le pretese della parte attrice sono state accolte solo parzialmente: si è accertata la responsabilità del ed è stato stabilito un risarcimento del danno ridotto del 50 %, ex Controparte_1
Tali spese, tuttavia, devono essere liquidate facendo riferimento all'importo non del pagina 21 di 23 disputatum bensì del decisum (euro € 7.013,00.).
In forza del principio di causazione (Cassazione civile ordinanza n.26082 2021) ed accertata nel caso in esame, l'infondatezza della domanda di manleva spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo si rileva che il rimborso delle spese processuali sostenute dalla compagnia assicuratrice, vanno poste a carico del CP_2
chiamante ( ). Controparte_1
Si pongono le spese di CTU, liquidate come da separato decreto emesso il 17.01.2024
dal giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, definitivamente nei rapporti interni fra le parti nella misura del 50 % a carico della parte attrice e del 50% a carico del convenuto e in solido fra di loro a carico di tutte le parti nei confronti CP_1
del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dal sig.
[...]
nei confronti del e della società, Pt_1 Controparte_1 [...]
(in precedenza ), così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1. accerta la responsabilità nella causazione del sinistro per il 50 % in capo ad
[...]
e per il 50 % in capo al;
Pt_1 Controparte_1
2. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna il CP_1
a titolo di risarcimento danni di cui in motivazione al pagamento della
[...]
somma di euro € 7.013,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione calcolati come pagina 22 di 23 in parte motiva;
3. compensa per metà le spese di lite fra le parti condannando la parte convenuta al versamento in favore della parte attrice della quota residua che si liquida in euro
2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed
IVA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. EL Di ON,
dichiaratosi antistatario;
4. condanna l'ente comunale al versamento in favore della terza chiamata in causa,
società, delle spese processuali che si liquidano in Controparte_2
euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa
ed IVA come per legge;
5. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto emesso il 17.1.2024
definitivamente nei rapporti interni fra le parti nella misura del 50 % a carico della parte attrice e del 50% a carico del convenuto e in solido fra di loro a CP_1
carico di tutte le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Cassino, 24.11.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c.