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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1140/2016 VG
TRIBUNALE DI VERCELLI
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare
- letta l'istanza presentata in data 4.2.2025 dal già amministratore di sostegno di Parte_1
, Avv. SIMONA ARRIGONI, con cui è stata richiesta la liquidazione di
[...] un'equa indennità per l'anno 2024 (dal 21.3.2024, data del giuramento);
- considerato che (come evidenziato da Corte cost.
6.12.1988 n. 1073) l'equa indennità, che a norma dell'art. 379, comma 2, c.c. il giudice tutelare può assegnare al tutore, “considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione”, “serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo”;
- considerato che, invece, esula dalla previsione dell'art. 379, comma 2, c.c. la gravosità dell'attività di assistenza della persona, poiché “l'obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente, in denaro, e d'altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi propri di un lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimonio lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di servizio oppure a collocare l'incapace in un istituto idoneo ad assisterlo, o altrimenti a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche di assistenza” (v. ancora Corte cost.
6.12.1988 n. 1073);
- considerato altresì che l'indennità riconosciuta al tutore, in forza di potere discrezionale del giudice tutelare ai sensi dell'art. 379 c.c. (applicabile anche all'amministratore di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c.), è un'indennità che viene riconosciuta in relazione alla qualità e all'entità dell'opera prestata, qualora le disponibilità patrimoniali e finanziarie del tutelato lo consentano, e non in base ad alcuna tariffa professionale (nella specie quella forense), ma in base a criteri di valutazione autonomi;
- visto il rendiconto presentato, relativo all'anno 2024;
- rilevato che la gestione dell'amministrazione di sostegno ha comportato in tale periodo un impegno per l'amministratore;
- tenuto conto delle attività compiute e valutati i risultati raggiunti;
- considerata l'entità del patrimonio della beneficiaria e delle sue disponibilità finanziarie,
P.Q.M.
liquida in favore dell'amministratore di sostegno Avv. SIMONA ARRIGONI, quale equa indennità ai sensi degli artt. 379 e 411 c.c., la somma di Euro 800,00 (ottocento/00), comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti per legge, oltre a Euro 23,58 (ventitré/58) a titolo di imborso spese documentate, autorizzandone il pagamento a carico della beneficiaria.
Vercelli, 12/05/2025.
IL GIUDICE TUTELARE
(Dott. Giovanni Campese)
TRIBUNALE DI VERCELLI
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare
- letta l'istanza presentata in data 4.2.2025 dal già amministratore di sostegno di Parte_1
, Avv. SIMONA ARRIGONI, con cui è stata richiesta la liquidazione di
[...] un'equa indennità per l'anno 2024 (dal 21.3.2024, data del giuramento);
- considerato che (come evidenziato da Corte cost.
6.12.1988 n. 1073) l'equa indennità, che a norma dell'art. 379, comma 2, c.c. il giudice tutelare può assegnare al tutore, “considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione”, “serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo”;
- considerato che, invece, esula dalla previsione dell'art. 379, comma 2, c.c. la gravosità dell'attività di assistenza della persona, poiché “l'obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente, in denaro, e d'altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi propri di un lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimonio lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di servizio oppure a collocare l'incapace in un istituto idoneo ad assisterlo, o altrimenti a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche di assistenza” (v. ancora Corte cost.
6.12.1988 n. 1073);
- considerato altresì che l'indennità riconosciuta al tutore, in forza di potere discrezionale del giudice tutelare ai sensi dell'art. 379 c.c. (applicabile anche all'amministratore di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c.), è un'indennità che viene riconosciuta in relazione alla qualità e all'entità dell'opera prestata, qualora le disponibilità patrimoniali e finanziarie del tutelato lo consentano, e non in base ad alcuna tariffa professionale (nella specie quella forense), ma in base a criteri di valutazione autonomi;
- visto il rendiconto presentato, relativo all'anno 2024;
- rilevato che la gestione dell'amministrazione di sostegno ha comportato in tale periodo un impegno per l'amministratore;
- tenuto conto delle attività compiute e valutati i risultati raggiunti;
- considerata l'entità del patrimonio della beneficiaria e delle sue disponibilità finanziarie,
P.Q.M.
liquida in favore dell'amministratore di sostegno Avv. SIMONA ARRIGONI, quale equa indennità ai sensi degli artt. 379 e 411 c.c., la somma di Euro 800,00 (ottocento/00), comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti per legge, oltre a Euro 23,58 (ventitré/58) a titolo di imborso spese documentate, autorizzandone il pagamento a carico della beneficiaria.
Vercelli, 12/05/2025.
IL GIUDICE TUTELARE
(Dott. Giovanni Campese)