Art. 1. Articolo unico.
I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennita' straordinaria di L. 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.
I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennita' straordinaria di L. 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.