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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1516/24 promossa da:
nata ad [...] il [...] cf Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Augusta Viale Italia, 33 presso lo studio dell'avv. Marzia Fasoli (cf ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
(c.f. ), nata ad [...] il 24 CP_1 C.F._3 febbraio 1949 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario CONSENTINO (c.f.
), con studio a IA (EN) nel Vicolo III° Pozzi C.F._4
Fiera n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2020 del 16 gennaio 2020 emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
14.131,86, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
l'attività di progettista strutturale per la demolizione e ricostruzione di un immobile di proprietà della sito in Augusta Via Sternazza n. 19. CP_1
A sostegno dei motivi di opposizione eccepiva: l'inesistenza di CP_1 alcun incarico professionale in favore di , in quanto i termini Parte_1 economici e il rapporto professionale erano stati pattuiti solo con il padre dell'odierna opposta, . Persona_1
Si costituiva , contestando in fatto e in diritto l'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza
1893/2024 pubbl. il 02/09/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione revocando il D.I., con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6/11/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Passando a esaminare la richiesta, ribadita dall'appellante, già formulata per il primo grado, di riunione, ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., del presente giudizio di appello con quello iscritto al n. 36/2025 R.G., premettendosi che l'inserito numero di R.G. è errato, la stessa deve, comunque, essere rigettata, in quanto le pretese creditorie azionate derivano dall'esecuzione di due distinte attività professionali, espletate da due diversi soggetti: Ing. Parte_1
e Arch. .
[...] Persona_1
3) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Errata valutazione di un fatto decisivo -inversione dell'onere probatorio;
b) Errata valutazione delle prove, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p c.;
3.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. la prova scritta richiesta per l'emissione del D.I. , può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della chiesta ingiunzione;
mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale l'intimante, data la pienezza d'indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere-dovere di fornire Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (ex plurimis Cass. 5915/11).
In proposito, la Cassazione ha affermato che, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispetti- vamente previsti per ciascuna delle due parti.
Il giudice dell'opposizione sarà, pertanto, tenuto a rivedere la domanda sotto un profilo sostanziale, senza più poter considerare il particolare favore, sotto il profilo probatorio, attribuito alla documentazione prodotta dal ricorrente ex art. 633 ss. c.p.c. (ex plurimis Cass.9233/2000, Cass. 5915/11 ).
Inoltre, la Suprema Corte, occupandosi dell'onere della prova gravante sul professionista, ha, ancora una volta, ribadito che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore,
l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate.
La sua produzione in giudizio, pertanto, non esonera il professionista dal provare, in caso di contestazione, l'avvenuto svolgimento dell'incarico e la entità delle relative prestazioni.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che la ha CP_1 conferito incarico all'appellante, come si evince dalla richiesta di autorizzazione del Genio Civile, sottoscritta dalla stessa appellata, nella quale
è indicata, quale progettista strutturale, tra i professionisti di Parte_1 cui si sarebbe avvalsa per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà.
Tale incarico non coincide con quello conferito all'Arch. Persona_1 quale progettista e direttore dei lavori, come si evince dalla medesima richiesta di autorizzazione.
In merito al lavoro effettivamente svolto dalla , dalla documentazione Pt_1 versata in atti ( all. 1 fascicolo di primo grado ) risulta che la stessa ha Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
redatto il progetto strutturale e le due varianti in corso d'opera, commissionate dalla tutti, regolarmente approvati dal Genio Civile. CP_1
I sopra indicati progetti, a firma , sono stati esaminati dal Parte_1
Genio Civile e ritenuti idonei per ottenere la chiesta autorizzazione.
Pertanto, può ritenersi provata l'effettiva opera professionale svolta dalla su incarico della Pt_1 CP_1
Riguardo alla somma ingiunta, la Cassazione ha affermato, il principio secondo il quale in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt.
2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore:
a) ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato,
b) mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art.
2225, c.c.( Cass.37788/21).
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto parcella, vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, attenendosi al D.M. 140/2012, applicabile ratione temporis, per la progettazione strutturale dell'opera, e, quindi, come prestazione svolta relativamente a un aspetto parziale dell'opera e non alla sua interezza, effettuando un conteggio specifico e dettagliato.
L'odierna appellata non ha contestato specificamente la congruità di quanto richiesto, limitandosi a contestare l'esistenza dell'incarico e l'effettiva esecuzione del progetto strutturale da parte della . Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
Pertanto, in applicazione del sopra indicato principio giurisprudenziale, la richiesta economica avanzata dall'appellante per la svolta opera professionale deve ritenersi congrua.
Per quanto fin qui esposto, errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il rigetto dell'opposizione.
4.) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.001,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1893/2024 pubbl. il Pt_1
02/09/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 100/2020 del 16 gennaio 2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 5.077,00, di cui €.
919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.1.680,00 fase istruttoria ed
€.1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €.5.270,50, di cui
€.382,50,00 per spese, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva,
€.922,00 fase istruttoria ed €.1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso in Catania il giorno 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 8
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1516/24 promossa da:
nata ad [...] il [...] cf Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Augusta Viale Italia, 33 presso lo studio dell'avv. Marzia Fasoli (cf ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
(c.f. ), nata ad [...] il 24 CP_1 C.F._3 febbraio 1949 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario CONSENTINO (c.f.
), con studio a IA (EN) nel Vicolo III° Pozzi C.F._4
Fiera n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2020 del 16 gennaio 2020 emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
14.131,86, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
l'attività di progettista strutturale per la demolizione e ricostruzione di un immobile di proprietà della sito in Augusta Via Sternazza n. 19. CP_1
A sostegno dei motivi di opposizione eccepiva: l'inesistenza di CP_1 alcun incarico professionale in favore di , in quanto i termini Parte_1 economici e il rapporto professionale erano stati pattuiti solo con il padre dell'odierna opposta, . Persona_1
Si costituiva , contestando in fatto e in diritto l'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza
1893/2024 pubbl. il 02/09/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione revocando il D.I., con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6/11/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Passando a esaminare la richiesta, ribadita dall'appellante, già formulata per il primo grado, di riunione, ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., del presente giudizio di appello con quello iscritto al n. 36/2025 R.G., premettendosi che l'inserito numero di R.G. è errato, la stessa deve, comunque, essere rigettata, in quanto le pretese creditorie azionate derivano dall'esecuzione di due distinte attività professionali, espletate da due diversi soggetti: Ing. Parte_1
e Arch. .
[...] Persona_1
3) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Errata valutazione di un fatto decisivo -inversione dell'onere probatorio;
b) Errata valutazione delle prove, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p c.;
3.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. la prova scritta richiesta per l'emissione del D.I. , può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della chiesta ingiunzione;
mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale l'intimante, data la pienezza d'indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere-dovere di fornire Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (ex plurimis Cass. 5915/11).
In proposito, la Cassazione ha affermato che, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispetti- vamente previsti per ciascuna delle due parti.
Il giudice dell'opposizione sarà, pertanto, tenuto a rivedere la domanda sotto un profilo sostanziale, senza più poter considerare il particolare favore, sotto il profilo probatorio, attribuito alla documentazione prodotta dal ricorrente ex art. 633 ss. c.p.c. (ex plurimis Cass.9233/2000, Cass. 5915/11 ).
Inoltre, la Suprema Corte, occupandosi dell'onere della prova gravante sul professionista, ha, ancora una volta, ribadito che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore,
l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate.
La sua produzione in giudizio, pertanto, non esonera il professionista dal provare, in caso di contestazione, l'avvenuto svolgimento dell'incarico e la entità delle relative prestazioni.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che la ha CP_1 conferito incarico all'appellante, come si evince dalla richiesta di autorizzazione del Genio Civile, sottoscritta dalla stessa appellata, nella quale
è indicata, quale progettista strutturale, tra i professionisti di Parte_1 cui si sarebbe avvalsa per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà.
Tale incarico non coincide con quello conferito all'Arch. Persona_1 quale progettista e direttore dei lavori, come si evince dalla medesima richiesta di autorizzazione.
In merito al lavoro effettivamente svolto dalla , dalla documentazione Pt_1 versata in atti ( all. 1 fascicolo di primo grado ) risulta che la stessa ha Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
redatto il progetto strutturale e le due varianti in corso d'opera, commissionate dalla tutti, regolarmente approvati dal Genio Civile. CP_1
I sopra indicati progetti, a firma , sono stati esaminati dal Parte_1
Genio Civile e ritenuti idonei per ottenere la chiesta autorizzazione.
Pertanto, può ritenersi provata l'effettiva opera professionale svolta dalla su incarico della Pt_1 CP_1
Riguardo alla somma ingiunta, la Cassazione ha affermato, il principio secondo il quale in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt.
2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore:
a) ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato,
b) mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art.
2225, c.c.( Cass.37788/21).
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto parcella, vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, attenendosi al D.M. 140/2012, applicabile ratione temporis, per la progettazione strutturale dell'opera, e, quindi, come prestazione svolta relativamente a un aspetto parziale dell'opera e non alla sua interezza, effettuando un conteggio specifico e dettagliato.
L'odierna appellata non ha contestato specificamente la congruità di quanto richiesto, limitandosi a contestare l'esistenza dell'incarico e l'effettiva esecuzione del progetto strutturale da parte della . Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
Pertanto, in applicazione del sopra indicato principio giurisprudenziale, la richiesta economica avanzata dall'appellante per la svolta opera professionale deve ritenersi congrua.
Per quanto fin qui esposto, errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il rigetto dell'opposizione.
4.) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.001,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1893/2024 pubbl. il Pt_1
02/09/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 100/2020 del 16 gennaio 2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 5.077,00, di cui €.
919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.1.680,00 fase istruttoria ed
€.1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €.5.270,50, di cui
€.382,50,00 per spese, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva,
€.922,00 fase istruttoria ed €.1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso in Catania il giorno 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 8
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro