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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
PU GA, EL
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5911/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava un atto di diniego di esercizio di autotutela sollecitata dalla parte contribuente in relazione ad un accertamento a fini IRPEF per l'anno 2014 riferito a mancata dichiarazione redditi da locazione e registrazione tardiva, contestandone la infondatezza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto dell'istanza.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 7.6.2024, il ricorso era rigettato.
Avverso tale decisione propone appello la parte contribuente, lamentando l'errore dei primi giudici in quanto si evidenziava che erano stati contestati errori di fatto da cui sarebbe affetto l'atto di diniego;
con altro motivo lamentava i vizi della motivazione dell'atto di diniego rispetto al parametro normativo di riferimento;
in questo senso la parte appellante invocava la necessità di annullamento dell'atto impugnato anche alla luce dell'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000 perché affetto da errori macroscopici dalla stessa parte evidenziati.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in grado di appello, respingendo le avverse deduzioni e richieste. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di un atto di diniego sollecitato dalla parte contribuente in relazione ad un avviso di accertamento per IRPEF dell'anno 2014. A fronte del diniego di esercizio di autotutela, la parte contribuente ha lamentato la mancanza dei presupposti normativi per tale condotta dell'amministrazione finanziaria per vizio di motivazione e non corrispondenza ai parametri normativi di riferimento.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva rigettato il ricorso perché infondato.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, la parte contribuente ha lamentato l'errore di giudizio dei primi giudici.
La censura è sostanzialmente incentrata sui ritenuti vizi di motivazione dell'atto di diniego alla luce dei parametri normativi di riferimento.
Al riguardo va anzitutto precisato che le doglianze della parte riferite a pretesa non corrispondenza dell'atto con la disciplina di cui all'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000 sono non fondate. La parte contribuente, in particolare, ha invocato la necessità di annullamento in forza di quelli che reputa macroscopici errori di fatto intervenuti nell'avviso di accertamento del quale ha chiesto l'annullamento.
Tuttavia, la citata disposizione costituisce un atto di implementazione e modifica della disciplina originaria dello Statuto del contribuente per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. 30.12.2023, n. 219. Tale innovazione, però, è entrata in vigore in data 18.1.2024 e si applica a partire da tale data.
L'atto di diniego di annullamento dell'avviso di accertamento in discussione, invece, risale al 30.6.2023, pertanto rimane assoggettato alla disciplina in vigore alla data della sua adozione, rappresentata dal Decreto del Ministro delle finanze 11.2.1997, n. 37.
In forza di tale disciplina è consentito al contribuente sollecitare l'esercizio del potere di annullamento in ambito fiscale, tenuto conto delle fattispecie disciplinate (art. 2 del citato D.M.), sempre che siano invocate ragioni di interesse generale all'annullamento dell'atto asseritamente trascurate dall'Amministrazione
Finanziaria, come chiarito in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. V, 11.10.2024, n. 26505).
Non risulta che la parte contribuente abbia mai prospettato tale preteso interesse generale, preferendo piuttosto concentrarsi sugli aspetti del tutto particolari di una fattispecie oggetto di accertamento notificato in data 23.10.2019, mai impugnato, e contro il quale dispiega le proprie lagnanze nelle forme sopra descritte solo ad oltre quattro anni di distanza. In questo senso, ancor più sarebbe risultata necessaria la evidenziazione del preteso interesse generale sotteso alla vicenda specifica, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla acquisizione di definitività dell'atto del quale la parte ha chiesto la rimozione dall'ordinamento, senza avere prima nulla eccepito.
Ed è evidente che l'interesse pubblico alla stabilità e certezza degli atti giuridici, tutela dall'ordinamento anche in questo campo, con la previsione di specifici termini di decadenza dalla facoltà della parte privata di invocare i rimedi di giustizia contro pretesi atti infondati o non corretti, non può considerarsi suscettibile di superamento o contraddizione in ogni tempo e a prescindere dalla rappresentazione di puntuali e specifici elementi di pari interesse generale.
Tanto che può sostenersi proprio di fronte ad ipotesi di auto annullamento interessante atti che abbiano acquisito la definitività per mancata contestazione della parte, e tanto più in presenza, come nel caso di specie, di un consistente lasso di tempo che abbia ulteriormente dato forza alla valutazione di definitività di un atto dell'amministrazione finanziaria, si rende necessario evidenziare quali ragioni di interesse parimenti
(rispetto alla certezza e stabilità degli atti giuridici come disciplinati dall'ordinamento) generale giustifichino tale intervento. Altrimenti, a ben vedere, la stessa previsione di termini di decadenza per la contestazione anche giudiziale di atti della stessa amministrazione sarebbe meramente formale se suscettibile di superamento in base alla mera rappresentazione, in ogni tempo, di pretesi elementi di infondatezza o non correttezza dell'atto stesso.
In questo senso basti riprendere quanto al riguardo evidenziato dalla Corte Costituzionale con al sentenza
13.7.2017, n. 181, secondo cui sono infondate le censure avverso la qualificazione normativa dell'autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo, poiché essa costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché l'annullamento d'ufficio non ha funzione giustiziale, ma costituisce espressione di amministrazione attiva, concorrendo altri interessi nella valutazione amministrativa, fra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, interesse quest'ultimo che, per effetto della previsione di un'autotutela meramente facoltativa, è bilanciato in modo non irragionevole con l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.
Conseguentemente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la mancanza di tali elementi necessari per l'esercizio del potere di autoannullamento non consente di esaminare gli ulteriori fattori dedotti dalla parte contribuente come asseriti vizi dell'atto impugnato, e l'appello proposto va quindi rigettato con conferma della sentenza impugnata.
La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass.,
Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ.,
Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422;
Con. Stato sez. V, 25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 16.7.2020, n. 15193).
In considerazione della complessità della fattispecie, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
PU GA, EL
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5911/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava un atto di diniego di esercizio di autotutela sollecitata dalla parte contribuente in relazione ad un accertamento a fini IRPEF per l'anno 2014 riferito a mancata dichiarazione redditi da locazione e registrazione tardiva, contestandone la infondatezza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto dell'istanza.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 7.6.2024, il ricorso era rigettato.
Avverso tale decisione propone appello la parte contribuente, lamentando l'errore dei primi giudici in quanto si evidenziava che erano stati contestati errori di fatto da cui sarebbe affetto l'atto di diniego;
con altro motivo lamentava i vizi della motivazione dell'atto di diniego rispetto al parametro normativo di riferimento;
in questo senso la parte appellante invocava la necessità di annullamento dell'atto impugnato anche alla luce dell'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000 perché affetto da errori macroscopici dalla stessa parte evidenziati.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in grado di appello, respingendo le avverse deduzioni e richieste. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di un atto di diniego sollecitato dalla parte contribuente in relazione ad un avviso di accertamento per IRPEF dell'anno 2014. A fronte del diniego di esercizio di autotutela, la parte contribuente ha lamentato la mancanza dei presupposti normativi per tale condotta dell'amministrazione finanziaria per vizio di motivazione e non corrispondenza ai parametri normativi di riferimento.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva rigettato il ricorso perché infondato.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, la parte contribuente ha lamentato l'errore di giudizio dei primi giudici.
La censura è sostanzialmente incentrata sui ritenuti vizi di motivazione dell'atto di diniego alla luce dei parametri normativi di riferimento.
Al riguardo va anzitutto precisato che le doglianze della parte riferite a pretesa non corrispondenza dell'atto con la disciplina di cui all'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000 sono non fondate. La parte contribuente, in particolare, ha invocato la necessità di annullamento in forza di quelli che reputa macroscopici errori di fatto intervenuti nell'avviso di accertamento del quale ha chiesto l'annullamento.
Tuttavia, la citata disposizione costituisce un atto di implementazione e modifica della disciplina originaria dello Statuto del contribuente per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. 30.12.2023, n. 219. Tale innovazione, però, è entrata in vigore in data 18.1.2024 e si applica a partire da tale data.
L'atto di diniego di annullamento dell'avviso di accertamento in discussione, invece, risale al 30.6.2023, pertanto rimane assoggettato alla disciplina in vigore alla data della sua adozione, rappresentata dal Decreto del Ministro delle finanze 11.2.1997, n. 37.
In forza di tale disciplina è consentito al contribuente sollecitare l'esercizio del potere di annullamento in ambito fiscale, tenuto conto delle fattispecie disciplinate (art. 2 del citato D.M.), sempre che siano invocate ragioni di interesse generale all'annullamento dell'atto asseritamente trascurate dall'Amministrazione
Finanziaria, come chiarito in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. V, 11.10.2024, n. 26505).
Non risulta che la parte contribuente abbia mai prospettato tale preteso interesse generale, preferendo piuttosto concentrarsi sugli aspetti del tutto particolari di una fattispecie oggetto di accertamento notificato in data 23.10.2019, mai impugnato, e contro il quale dispiega le proprie lagnanze nelle forme sopra descritte solo ad oltre quattro anni di distanza. In questo senso, ancor più sarebbe risultata necessaria la evidenziazione del preteso interesse generale sotteso alla vicenda specifica, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla acquisizione di definitività dell'atto del quale la parte ha chiesto la rimozione dall'ordinamento, senza avere prima nulla eccepito.
Ed è evidente che l'interesse pubblico alla stabilità e certezza degli atti giuridici, tutela dall'ordinamento anche in questo campo, con la previsione di specifici termini di decadenza dalla facoltà della parte privata di invocare i rimedi di giustizia contro pretesi atti infondati o non corretti, non può considerarsi suscettibile di superamento o contraddizione in ogni tempo e a prescindere dalla rappresentazione di puntuali e specifici elementi di pari interesse generale.
Tanto che può sostenersi proprio di fronte ad ipotesi di auto annullamento interessante atti che abbiano acquisito la definitività per mancata contestazione della parte, e tanto più in presenza, come nel caso di specie, di un consistente lasso di tempo che abbia ulteriormente dato forza alla valutazione di definitività di un atto dell'amministrazione finanziaria, si rende necessario evidenziare quali ragioni di interesse parimenti
(rispetto alla certezza e stabilità degli atti giuridici come disciplinati dall'ordinamento) generale giustifichino tale intervento. Altrimenti, a ben vedere, la stessa previsione di termini di decadenza per la contestazione anche giudiziale di atti della stessa amministrazione sarebbe meramente formale se suscettibile di superamento in base alla mera rappresentazione, in ogni tempo, di pretesi elementi di infondatezza o non correttezza dell'atto stesso.
In questo senso basti riprendere quanto al riguardo evidenziato dalla Corte Costituzionale con al sentenza
13.7.2017, n. 181, secondo cui sono infondate le censure avverso la qualificazione normativa dell'autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo, poiché essa costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché l'annullamento d'ufficio non ha funzione giustiziale, ma costituisce espressione di amministrazione attiva, concorrendo altri interessi nella valutazione amministrativa, fra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, interesse quest'ultimo che, per effetto della previsione di un'autotutela meramente facoltativa, è bilanciato in modo non irragionevole con l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.
Conseguentemente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la mancanza di tali elementi necessari per l'esercizio del potere di autoannullamento non consente di esaminare gli ulteriori fattori dedotti dalla parte contribuente come asseriti vizi dell'atto impugnato, e l'appello proposto va quindi rigettato con conferma della sentenza impugnata.
La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass.,
Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ.,
Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422;
Con. Stato sez. V, 25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 16.7.2020, n. 15193).
In considerazione della complessità della fattispecie, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate