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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1484 del ruolo generale delle cause dell'anno 2018 tra
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Erroi, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) entrambe rappresentate e difese dall'avv. Angelo Valente, C.F._3
come da mandato in atti
APPELLATE nonché
(da Altamura), Controparte_3 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
(da Cologno Monzese), CP_3 CP_9 [...]
, CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
[...] APPELLATI contumaci
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 30.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FA T T O E S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
§ 1 – il giudizio di usucapione.
Con sentenza n. 1191/2003, il tribunale di Lecce ha accertato la avvenuta usucapione, in favore di e del terreno sito in agro di Lecce, località CP_1 CP_2
Torre Chianca, censito in catasto al foglio 46 part. 663.
§ 2 – il primo giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo di essere stato pretermesso nel giudizio instaurato dalle Parte_1
proprie sorelle;
ha dedotto di aver usucapito pro quota lo stesso terreno ed ha domandato che, in riforma della suddetta sentenza, il tribunale accertasse l'acquisto a titolo originario del diritto di comproprietà, anche in suo favore.
§ 2.1 – il primo grado
Con sentenza n. 2207/08 il tribunale ha rigettato l'opposizione.
§ 2.2 - l'appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello, ed ha chiesto che, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la propria opposizione ed accertata l'usucapione (anche) in suo favore.
La corte, rilevato che in primo grado non erano stati originariamente citati alcuni litisconsorti necessari, con sentenza n. 670/2010, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 2207/08 ed ha rimesso le parti dinanzi al tribunale ex art 354 c.p.c.
§ 2.3 - il giudizio di rinvio
Il giudizio è stato riassunto, ma, poi, con ordinanza 9.4.2013 è stato dichiarato estinto, stante la permanente mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
pag. 2/7 § 3 – il secondo giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 19.03.2014, ha iniziato un nuovo Parte_1
giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, iscritto al n. 3373/2014 R.G., riproponendo opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza (n. 1191/2003) dichiarativa dell'usucapione in favore delle sorelle e CP_1 CP_2
§ 3.1 – il primo grado
Il tribunale, con sentenza n. 1724 del 7.5.2018 ha dichiarato inammissibile l'azione, per violazione dell'art. 358 c.p.c., con condanna del al pagamento delle spese di Pt_1
lite.
§ 3.2 – l'appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello ed ha chiesto che, in Parte_1 riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione proposta in primo grado e accertato il proprio diritto di proprietà pro quota quale effetto della dichiarata usucapione, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituite e ed hanno chiesto il rigetto dell'appello CP_2 CP_1
e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore.
Integrato il contraddittorio, sono rimasti contumaci Controparte_3 CP_3
(da Altamura), , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
(da Cologno Monzese),
[...] CP_8 CP_3 CP_9
Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , .
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
§ 3.3 – sentenza non definitiva
Con sentenza dell'11.04.2024, la corte, in riforma del provvedimento impugnato, ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione di accertamento dell'usucapione, (ri)proposta da nelle forme dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; con separata Parte_1
e contestuale ordinanza, ha disposto il prosieguo del giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di prova documentale e di prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 17.05.2024, e confermata con ordinanza del 6.06.2024.
In data 25.09.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/7
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 4
Definita la questione di inammissibilità della seconda opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. con sentenza parziale del 11.04.2024, spetta alla corte valutare in unico grado la domanda di usucapione proposta da non ricorrendo alcuna delle Parte_1
ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice.
La domanda è fondata.
Occorre premettere che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso”
(Corte Cass., sez. II, ord. n. 20884 del 18/07/2023).
Ciò posto, la corte ritiene che, dalla valutazione congiunta delle prove documentali depositate dalle parti nel giudizio di primo grado e delle dichiarazioni rese, in appello, dai testimoni, e all'udienza del 6.06.2024, sia Testimone_1 Testimone_2
possibile affermare che abbia esercitato, al pari delle sue sorelle Parte_1
e il possesso ventennale, indisturbato, ininterrotto e uti dominus del CP_1 CP_2
terreno e del bar su di esso insistente siti in località Torre Chianca ed originariamente censiti in catasto al foglio 46 part. 663 del Comune di Lecce.
In particolare, il teste sig. ha confermato che: “all'interno del Bar Testimone_1 lavoravano le famiglie delle sorelle e di […] mi riferisco Pt_1 Parte_1 ai tre germani in causa ed ai rispettivi mariti, mogli e figli”; ed ancora “ho visto lavorare all'interno del bar le due sorelle e in particolare e le sue Pt_1 Pt_1 sorelle li ho visti dietro al bancone, mi ha servito il caffè […]”; “da quello che Pt_1 potevo capire c'era una gestione familiare”.
Il teste sig. ha dichiarato: “Conosco da molto Testimone_2 Parte_1
tempo, circa 30 anni;
ci siamo incontrati per ragioni legate al mondo del calcio, in quanto facevamo parte di una Associazione Sportiva di cui lui era il presidente;
se non
pag. 4/7 ricordo male l'associazione si chiamava ' mi ha chiesto di fornirgli Parte_2
materiali per la ristrutturazione del Bar dove lavorava;
attualmente esercito la professione di geometra, ma in passato ho gestito una piccola azienda edile per la realizzazione di piccole ristrutturazioni;
se non ricordo male
l'impresa è stata avviata nell'anno 1999/2000 e chiusa circa 10 anni fa;
Parte_1
mi aveva chiesto di fare dei lavori, di fornirgli dei materiali per la
[...] ristrutturazione del Bar dove lavorava. All'epoca era facile ottenere materiali dai fornitori a credito e così acquistai per suo conto, a credito, dall'azienda Pastore di
Cavallino materiali edili del valore di circa 2.000 euro.
Poiché la ditta fornitrice mi chiedeva il saldo e tardava a fornirmi i Parte_1
soldi per pagare, fui costretto ad attivare il pignoramento presso terzi, che mi è stato accolto. Grazie al pignoramento del quinto dello stipendio di , ho recuperato Pt_1
il mio credito;
il Bar di cui ho parlato si chiama Bar La Torre sito in Torre Chianca; prima di passare al pignoramento ho provato a farmi pagare da mediante Pt_1
titoli cambiari che non sono stati onorati. I titoli mi servivano come garanzia da girare al fornitore del materiale”.
Il materiale istruttorio acquisito grazie all'escussione dei testi ha fornito sufficiente riscontro ai documenti già prodotti dall'attore in allegato (ed elencati da 1) a 9) alle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in primo grado, cui si fa espresso rinvio, fatta eccezione per il documento rispetto al quale e Controparte_1
hanno disconosciuto le proprie sottoscrizioni, senza che ne sia seguita CP_2
richiesta di verificazione).
Dai suddetti documenti erano già emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al compossesso ad usucapionem esercitato da sui beni oggetto di Parte_1
causa, con particolare riferimento agli atti gestori dallo stesso compiuti ed alle spese sostenute per le forniture e la ristrutturazione del bar, in contemporanea con il possesso esercitato dalle sue sorelle;
la prova orale ha definitivamente consolidato il quadro indiziario.
L'accertamento dell'usucapione compiutasi anche a favore di Parte_1
travolge il giudicato formatosi tra le sorelle e i precedenti proprietari Pt_1
pag. 5/7 dell'immobile de quo, nella parte in cui non ha accertato anche il diritto di proprietà in capo al fratello Pt_1
Per costante giurisprudenza: “L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione” (cass.civ. sez.III, 11.12.2023 n. 334540).
Per effetto dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado va ordinata a e la restituzione in favore di CP_1 CP_2 Parte_1 delle somme da quest'ultimo eventualmente versate in esecuzione della
[...]
sentenza riformata.
§ 5
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 2207/2008 del tribunale di Lecce, accoglie l'appello e la domanda di usucapione e, per l'effetto, accerta in favore di Parte_1
l'acquisto a titolo originario della proprietà comune ed indivisa per la quota di 1/3 degli immobili (terreno e bar) siti in Torre Chianca, frazione di Lecce e (già) censiti in catasto al foglio 46 particella 663; condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, per Parte_1 il primo grado, in € 4.500,00 per compenso e, per il grado di appello, in € 3.500,00 per compenso, oltre che, per entrambi i gradi, accessori di legge e di tariffa in misura del
15%, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Erroi dichiaratosi antistatario;
ordina al conservatore dei RR.II., con esonero da sua responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
ordina a e la restituzione a delle CP_1 CP_2 Parte_1
somme da questi eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
pag. 6/7 Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1484 del ruolo generale delle cause dell'anno 2018 tra
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Erroi, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) entrambe rappresentate e difese dall'avv. Angelo Valente, C.F._3
come da mandato in atti
APPELLATE nonché
(da Altamura), Controparte_3 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
(da Cologno Monzese), CP_3 CP_9 [...]
, CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
[...] APPELLATI contumaci
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 30.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FA T T O E S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
§ 1 – il giudizio di usucapione.
Con sentenza n. 1191/2003, il tribunale di Lecce ha accertato la avvenuta usucapione, in favore di e del terreno sito in agro di Lecce, località CP_1 CP_2
Torre Chianca, censito in catasto al foglio 46 part. 663.
§ 2 – il primo giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo di essere stato pretermesso nel giudizio instaurato dalle Parte_1
proprie sorelle;
ha dedotto di aver usucapito pro quota lo stesso terreno ed ha domandato che, in riforma della suddetta sentenza, il tribunale accertasse l'acquisto a titolo originario del diritto di comproprietà, anche in suo favore.
§ 2.1 – il primo grado
Con sentenza n. 2207/08 il tribunale ha rigettato l'opposizione.
§ 2.2 - l'appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello, ed ha chiesto che, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la propria opposizione ed accertata l'usucapione (anche) in suo favore.
La corte, rilevato che in primo grado non erano stati originariamente citati alcuni litisconsorti necessari, con sentenza n. 670/2010, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 2207/08 ed ha rimesso le parti dinanzi al tribunale ex art 354 c.p.c.
§ 2.3 - il giudizio di rinvio
Il giudizio è stato riassunto, ma, poi, con ordinanza 9.4.2013 è stato dichiarato estinto, stante la permanente mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
pag. 2/7 § 3 – il secondo giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 19.03.2014, ha iniziato un nuovo Parte_1
giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, iscritto al n. 3373/2014 R.G., riproponendo opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza (n. 1191/2003) dichiarativa dell'usucapione in favore delle sorelle e CP_1 CP_2
§ 3.1 – il primo grado
Il tribunale, con sentenza n. 1724 del 7.5.2018 ha dichiarato inammissibile l'azione, per violazione dell'art. 358 c.p.c., con condanna del al pagamento delle spese di Pt_1
lite.
§ 3.2 – l'appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello ed ha chiesto che, in Parte_1 riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione proposta in primo grado e accertato il proprio diritto di proprietà pro quota quale effetto della dichiarata usucapione, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituite e ed hanno chiesto il rigetto dell'appello CP_2 CP_1
e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore.
Integrato il contraddittorio, sono rimasti contumaci Controparte_3 CP_3
(da Altamura), , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
(da Cologno Monzese),
[...] CP_8 CP_3 CP_9
Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , .
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
§ 3.3 – sentenza non definitiva
Con sentenza dell'11.04.2024, la corte, in riforma del provvedimento impugnato, ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione di accertamento dell'usucapione, (ri)proposta da nelle forme dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; con separata Parte_1
e contestuale ordinanza, ha disposto il prosieguo del giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di prova documentale e di prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 17.05.2024, e confermata con ordinanza del 6.06.2024.
In data 25.09.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/7
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 4
Definita la questione di inammissibilità della seconda opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. con sentenza parziale del 11.04.2024, spetta alla corte valutare in unico grado la domanda di usucapione proposta da non ricorrendo alcuna delle Parte_1
ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice.
La domanda è fondata.
Occorre premettere che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso”
(Corte Cass., sez. II, ord. n. 20884 del 18/07/2023).
Ciò posto, la corte ritiene che, dalla valutazione congiunta delle prove documentali depositate dalle parti nel giudizio di primo grado e delle dichiarazioni rese, in appello, dai testimoni, e all'udienza del 6.06.2024, sia Testimone_1 Testimone_2
possibile affermare che abbia esercitato, al pari delle sue sorelle Parte_1
e il possesso ventennale, indisturbato, ininterrotto e uti dominus del CP_1 CP_2
terreno e del bar su di esso insistente siti in località Torre Chianca ed originariamente censiti in catasto al foglio 46 part. 663 del Comune di Lecce.
In particolare, il teste sig. ha confermato che: “all'interno del Bar Testimone_1 lavoravano le famiglie delle sorelle e di […] mi riferisco Pt_1 Parte_1 ai tre germani in causa ed ai rispettivi mariti, mogli e figli”; ed ancora “ho visto lavorare all'interno del bar le due sorelle e in particolare e le sue Pt_1 Pt_1 sorelle li ho visti dietro al bancone, mi ha servito il caffè […]”; “da quello che Pt_1 potevo capire c'era una gestione familiare”.
Il teste sig. ha dichiarato: “Conosco da molto Testimone_2 Parte_1
tempo, circa 30 anni;
ci siamo incontrati per ragioni legate al mondo del calcio, in quanto facevamo parte di una Associazione Sportiva di cui lui era il presidente;
se non
pag. 4/7 ricordo male l'associazione si chiamava ' mi ha chiesto di fornirgli Parte_2
materiali per la ristrutturazione del Bar dove lavorava;
attualmente esercito la professione di geometra, ma in passato ho gestito una piccola azienda edile per la realizzazione di piccole ristrutturazioni;
se non ricordo male
l'impresa è stata avviata nell'anno 1999/2000 e chiusa circa 10 anni fa;
Parte_1
mi aveva chiesto di fare dei lavori, di fornirgli dei materiali per la
[...] ristrutturazione del Bar dove lavorava. All'epoca era facile ottenere materiali dai fornitori a credito e così acquistai per suo conto, a credito, dall'azienda Pastore di
Cavallino materiali edili del valore di circa 2.000 euro.
Poiché la ditta fornitrice mi chiedeva il saldo e tardava a fornirmi i Parte_1
soldi per pagare, fui costretto ad attivare il pignoramento presso terzi, che mi è stato accolto. Grazie al pignoramento del quinto dello stipendio di , ho recuperato Pt_1
il mio credito;
il Bar di cui ho parlato si chiama Bar La Torre sito in Torre Chianca; prima di passare al pignoramento ho provato a farmi pagare da mediante Pt_1
titoli cambiari che non sono stati onorati. I titoli mi servivano come garanzia da girare al fornitore del materiale”.
Il materiale istruttorio acquisito grazie all'escussione dei testi ha fornito sufficiente riscontro ai documenti già prodotti dall'attore in allegato (ed elencati da 1) a 9) alle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in primo grado, cui si fa espresso rinvio, fatta eccezione per il documento rispetto al quale e Controparte_1
hanno disconosciuto le proprie sottoscrizioni, senza che ne sia seguita CP_2
richiesta di verificazione).
Dai suddetti documenti erano già emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al compossesso ad usucapionem esercitato da sui beni oggetto di Parte_1
causa, con particolare riferimento agli atti gestori dallo stesso compiuti ed alle spese sostenute per le forniture e la ristrutturazione del bar, in contemporanea con il possesso esercitato dalle sue sorelle;
la prova orale ha definitivamente consolidato il quadro indiziario.
L'accertamento dell'usucapione compiutasi anche a favore di Parte_1
travolge il giudicato formatosi tra le sorelle e i precedenti proprietari Pt_1
pag. 5/7 dell'immobile de quo, nella parte in cui non ha accertato anche il diritto di proprietà in capo al fratello Pt_1
Per costante giurisprudenza: “L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione” (cass.civ. sez.III, 11.12.2023 n. 334540).
Per effetto dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado va ordinata a e la restituzione in favore di CP_1 CP_2 Parte_1 delle somme da quest'ultimo eventualmente versate in esecuzione della
[...]
sentenza riformata.
§ 5
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 2207/2008 del tribunale di Lecce, accoglie l'appello e la domanda di usucapione e, per l'effetto, accerta in favore di Parte_1
l'acquisto a titolo originario della proprietà comune ed indivisa per la quota di 1/3 degli immobili (terreno e bar) siti in Torre Chianca, frazione di Lecce e (già) censiti in catasto al foglio 46 particella 663; condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, per Parte_1 il primo grado, in € 4.500,00 per compenso e, per il grado di appello, in € 3.500,00 per compenso, oltre che, per entrambi i gradi, accessori di legge e di tariffa in misura del
15%, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Erroi dichiaratosi antistatario;
ordina al conservatore dei RR.II., con esonero da sua responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
ordina a e la restituzione a delle CP_1 CP_2 Parte_1
somme da questi eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
pag. 6/7 Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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