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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 17/09/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1345/2022 del Ruolo generale affari contenziosi
tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1970, ivi residente in [...]. Villa Turri (TE) n. 34, elettivamente domiciliata in
Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 17/c, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Silvestri (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura alle C.F._2 liti in atti;
RICORRENTE
Contro
(CF ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, dott. , con sede in alla Circ.ne Ragusa n. Controparte_2 CP_1
1, rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Sandro Lamparelli ( – e C.F._3 Email_1
Andrea Bonanni Caione ( – C.F._4
del Foro di Pescara, i quali dichiarano il proprio Email_2 indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri anche ai fini dell'elezione di domicilio ex art. 82 R.D. 37/1934, 125 e 480 comma 3 c.p.c., come stabilito da Cass. Civ. S.U. sentenza del 20-06-2012 n. 10143, il tutto in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Nonché contro
l' CF Controparte_3
- PI in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. Silvana Mariotti, C.F. , procuratore per procura C.F._5 generale alle liti a rogito Notaio di Roma, Rep. 80974/21569 del Persona_1
21.07.15, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data
23.07.15, al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in CP_3
C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale CP_1 dell' . Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta CP_3 Email_3 elettronica certificata: t Email_4
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “1) Previo annullamento, revoca, sospensione e/o disapplicazione Cont Cont della delibera n. 0106 del 20.1.2022 e del provvedimento di sospensione Prot. 0010676/22 del 24.1.2022, accertare e dichiarare Controparte_1 (P.IVA ), e a , P.IVA_1 Controparte_3 [...]
(p. iva ), tenuti, in solido, alla corresponsione in Controparte_4 P.IVA_4 favore della ricorrente della indennità di malattia dovuta ai sensi degli artt. 16, 17 e 28 D. Lgs. n. 151 del 2001, del CCNL di riferimento, ovvero di ogni altra norma applicabile al caso di specie, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, nella misura risultante dall'ultima busta paga di Gennaio 2022 corrispondente all'intera retribuzione contrattualmente prevista, a far data dal 29.12.2021 e, per l'effetto, condannarli al pagamento della somma corrispondente, pari ad € 5.214,00, o alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Cont Parte resistente “Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità del procedimento adottato e delle delibere impugnate e, per l'effetto dichiarare il ricorso infondato e da respingersi alla luce delle argomentazioni ed eccezioni, tutte, di cui alla parte narrativa del presente atto.
Pag. 2 di 21 Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in favore dei sottoscritti avvocati, antistatari.”
CP_ Parte resistente “In via preliminare e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per le ragioni ampiamente rappresentate in CP_3 premessa, pronunciandosi per la sua estromissione dal giudizio;
In via gradatamente preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in parte qua, in favore del Giudice Amministrativo territorialmente competente;
In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
OGGETTO: Ricorso avverso provvedimento di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29/07/2022, Parte_1
Cont
infermiera presso la di ha agito in giudizio nei confronti della
[...] CP_1
locale, datrice di lavoro nonché nei confronti dell' al fine di Controparte_1 CP_3 far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso dalla resistente in data 24/01/2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale da Sars-Covid ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021, con condanna delle resistenti al pagamento in proprio favore dell'indennità di malattia relativa ai CP_ mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, negata dall' per effetto della sospensione, e quantificata in € 5.214,00.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Di prestare attività lavorativa dal 15/11/1990 alle dipendenze della CP_1 con qualifica di infermiera;
- Che con comunicazione del 30/12/2021 da parte dell'OPI – Ordine Professioni
Infermieristiche della Provincia Di – veniva accertata l'inosservanza CP_1 dell'obbligo vaccinale ex art. 4 comma 4 d.l. 44/21 in seguito alla quale, in data
24/01/22, l'Azienda sanitaria comminava alla stessa ricorrente la sospensione dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di “ogni altro compenso o emolumento comunque denominato” con decorrenza dal 29/12/2021;
Pag. 3 di 21 - Che al momento della sospensione, era già assente dal lavoro in quanto posta in malattia professionale con primo certificato del 19/11/2021 con diagnosi di
“Depressione Maggiore Ricorrente”, poi prorogata in forza di n. 4 certificazioni telematiche: la prima dal 19/11/2021 al 19/12/2021; la seconda in continuazione fino al
18/01/2022; la terza in continuazione fino al 20/02/2022 e la quarta in continuazione fino al 19/03/2022;
- Che l'irrogata sospensione travolgeva negli effetti anche l'indennità erogata a titolo di malattia dall' in quanto, da successivo accesso presso il proprio estratto CP_3 contributivo, poteva verificare che l'indennità erogata per l'ultima volta nella mensilità di gennaio 2022 (pari all'intero importo della retribuzione, di € 1.851,34) era poi integralmente azzerata, con la conseguenza che la struttura la considerava già riacquisita al momento del rientro in servizio, una volta esaurita la sospensione;
- Che con una prima diffida e messa in mora del 3/02/2022, impugnava la sospensione Cont per contestuale presenza della malattia professionale, cui faceva riscontro l' di con pec del 14/02/2022, confermando la sospensione dal servizio e dalla CP_1 retribuzione e da ogni altro compenso o emolumento dovuto;
Cont
- Che faceva seguito ulteriore diffida del 15/03/2022 e riscontro della di analogo tenore.
Tanto dedotto in punto di fatto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione del 24/01/2022, con effetti dal 29/12/2021, sostenendone l'illegittimità sulla base sostanzialmente di tre distinti profili attinenti, il primo, alla illegittimità, sul piano generale, dell'obbligo vaccinale e all'inefficacia dei vaccini anti Covid nella prevenzione del contagio;
il secondo, all'esistenza di un proprio stato di invalidità in ragione del quale la stessa ricorrente aveva ottenuto dal proprio medico curante dapprima il differimento e poi l'esonero dall'obbligo vaccinale e il terzo, attinente alla preesistenza, al momento della comunicazione del provvedimento, di un'altra causa di sospensione dal lavoro coincidente con la malattia, che aveva reso, pertanto, la misura della sospensione della retribuzione del tutto distonica e sovrabbondante rispetto alla normativa afferente alla tutela della salute pubblica.
Pag. 4 di 21 Più in particolare, secondo la prospettazione attrice, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la stessa ricorrente, al momento della comunicazione della sospensione dal rapporto di lavoro, era esonerata dall'obbligo vaccinale essendo stata Cont certificata invalida al 67% dalla Commissione medica on diagnosi di “Depressione maggiore ricorrente”, certificazione che, tuttavia, del tutto illegittimamente, non veniva Cont presa in considerazione dalla in quanto ritenuta non conforme alle circolari del
Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.
Il provvedimento di sospensione sarebbe, inoltre, intervenuto quando la stessa era già sospesa dal lavoro per malattia (con decorrenza dal 19/11/2021 fino al 19/03/2022) proprio in ragione dello stato soggettivo di invalidità certificata e quando, dunque, sussisteva già un'altra causa di sospensione legale prevalente (alla luce del principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima), con la conseguenza che, data l'assenza della lavoratrice sul posto di lavoro, non poteva verificarsi in concreto quel pericolo alla pubblica incolumità che la norma di cui all'art. 4 del D.l. 44/2021 mirava ad evitare con la prescrizione dell'obbligo vaccinale.
Ha pertanto chiesto, previo annullamento/disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, la condanna delle resistenti al pagamento in proprio favore della somma di € 5.214,00 a titolo di indennità di malattia relativa alle mensilità di CP_ gennaio, febbraio e marzo 2022, non corrisposte dall' per effetto del provvedimento di sospensione.
Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva per essere, a suo dire, il pagamento della indennità di malattia in favore dei pubblici dipendenti di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto, per non avere la parte ricorrente fornito dimostrazione del danno sofferto.
Si è costituita altresì in giudizio la contestando il fondamento della CP_1 domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Pag. 5 di 21 Più in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnativa del provvedimento di sospensione per cui è causa, sostenendone la correttezza sostanziale e la piena legittimità sia rispetto al presunto esonero in capo alla ricorrente dall'obbligo vaccinale sia rispetto alla dedotta preesistenza e prevalenza di un'altra causa di sospensione legale per malattia.
Cont
Secondo la prospettazione difensiva assunta dalla società resistente, infatti, la avrebbe operato nel pieno rispetto della normativa allora vigente costituita dal D.L. n.
172/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), il quale, all'art. 1, lett. b), ha disposto la sostituzione dell'art. 4, del D.L. n. 44/2021 previgente prevedendo la sospensione immediata e assoluta dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inosservanza da parte del sanitario dell'obbligo vaccinale, anche se non in servizio attivo, prevedendo, inoltre, per il periodo di sospensione la mancata erogazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato, compresa l'indennità di congedo straordinario.
Cont
In altri termini, a detta della la previsione legislativa emergenziale non legava affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio (ben potendo dunque la sospensione intervenire anche nei confronti degli esercenti la professione sanitaria in congedo per malattia), ancorando il predetto obbligo univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria.
È tornata, infine, a ribadire la inidoneità della documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente in data 20/09/2021 ai fini dell'accertamento della sussistenza di una fattispecie di esonero dall'obbligo vaccinale, non essendo evincibile dalla stessa l'esistenza di una condizione di esenzione, ma il mero suggerimento, da parte del medico certificatore, di un differimento della vaccinazione in considerazione dei timori riferiti dalla stessa ricorrente rispetto alla sottoposizione al vaccino, senza che dalla documentazione prodotta possa, dunque, evincersi un concreto rischio per la salute della lavoratrice per come richiesto dalle circolari del Ministero della Salute n. 35309 –
04/08/2021 – DGPRE e n. 43366 – 25/09/2021 – DGPRE.
Pag. 6 di 21 Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, pervenuta sul ruolo dello scrivente magistrato in data 28/05/2025, è stata rinviata all'udienza del 17/09/2025 per discussione con termine per note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata decisa.
***
Il ricorso è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In fatto la vicenda è pacifica.
La lavoratrice dal 19/11/2021 al 19/03/2022 era assente dal servizio per malattia.
Con comunicazione del 20/08/2021 il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica invitava la ricorrente a produrre entro 5 giorni documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero l'omissione o il differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta della vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
La ricorrente produceva certificazione medica del 20/09/2021 a firma del dott.
[...]
Per_2
Con comunicazione del 04/10/2021 il Dipartimento di Prevenzione riteneva quanto prodotto non conforme alle circolari del Ministero della Salute n. 35309 – 04/08/2021 –
DGPRE e n. 43366 – 25/09/2021 – DGPRE, concedendo alla lavoratrice ulteriore termine per provvedere all'invio di quanto richiesto.
Con raccomandata del 27/10/2021 l'U.O.C. Controparte_5 accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, mandando agli organi competenti per gli adempimenti conseguenti.
Con comunicazione del 30/12/2021 da parte dell'
[...]
– veniva accertata l'inosservanza Controparte_6 dell'obbligo vaccinale ex art. 4 comma 4 d.l. 44/21 in seguito alla quale, in data
24/01/2022, l'Azienda sanitaria comunicava alla ricorrente - in costanza di assenza per
Pag. 7 di 21 malattia - la sospensione dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di “ogni altro compenso o emolumento comunque denominato” con decorrenza dal 29/12/2021 e fino al 31/12/2022, termine poi anticipato al 01/11/2022, per effetto del D.L. 162 del 31 ottobre 2022.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio al fine di impugnare il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicatole dalla CP_1 in data 24/01/2022, con il quale l' , quale datrice di lavoro, la
[...] Controparte_1 sospendeva, con decorrenza dal 29/12/2021, dallo svolgimento della prestazione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 ai sensi dell'art. 4
D.L. 44/2021 convertito in L. 28/05/2021 n. 76 per come modificato e integrato dal
D.L. 172/2021.
La lavoratrice affida l'impugnativa sostanzialmente a tre motivi di illegittimità:
- irragionevolezza, sul piano generale, dell'obbligo vaccinale e inefficacia dei vaccini anti Covid nella prevenzione del contagio;
Cont
- erronea valutazione di inidoneità da parte della della certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale;
- preesistenza e prevalenza di una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta dei predetti motivi di censura, ha chiesto la condanna in solido delle società resistenti al pagamento in proprio favore della somma di € 5.214,00 a titolo di indennità di malattia relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, negate CP_ dall' per effetto del provvedimento di sospensione.
Tanto chiarito, preliminarmente al merito, devono essere esaminate le eccezioni CP_ sollevate dall' all'atto della costituzione in giudizio.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva lo stesso è evidentemente infondato.
È noto, infatti, che anche nei rapporti di pubblico impiego onerato della erogazione dell'indennità di malattia è l' ai sensi della L. 11 gennaio 1943, n. 138 e successive CP_3
Pag. 8 di 21 modificazioni, il quale , peraltro, come documentalmente provato in atti, si CP_3 recava ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio della ricorrente durante il periodo di congedo per malattia (doc. 4 fasc. ricorrente).
Parimenti infondata si ritiene l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.
La controversia in esame ha, infatti, ad oggetto l'impugnativa da parte del lavoratore dipendente del provvedimento di sospensione dall'esercizio della prestazione lavorativa emesso nei suoi confronti dalla società datrice di lavoro, rientrando dunque pacificamente nelle ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c. di competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Passando ora al merito della domanda e principiando dall'esaminare il primo motivo di impugnazione del provvedimento di sospensione per cui è causa con cui la ricorrente ha lamentato l'irragionevolezza, sul piano generale, dell'obbligo vaccinale e l'inefficacia dei vaccini anti Covid nella prevenzione del contagio, appare opportuno rilevare che, come è noto, la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 14 e n. 15 del
2023, dichiarando infondate le questioni di illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno imposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie estendendolo, in forza delle modifiche apportate al D.L. 44/2021 da parte del D.L.
172/2021, ad altre categorie di lavoratori, ed in particolare dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L.
44/2021, in riferimento agli art. 32 Cost. (Sent. n. 14/2023), nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 D.L. 44/2021, come modificato dal D.L.
172/2021 e dal D.L. 24/22, con riferimento agli art.li 2, 3 e 32 Cost. (Sent. n. 15/2023), ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario (per quel che qui rileva), nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia del tutto ragionevole e proporzionata.
In primo luogo, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi sopra richiamati, è stata ritenuta ragionevole in quanto sorretta dalle indicazioni delle
Pag. 9 di 21 competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione del momento.
Va ricordato, in estrema sintesi, che : - l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio
2020, aveva valutato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, aveva valutato la situazione sanitaria come “pandemia”; - il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente prorogati con vari provvedimenti;
- in forza dell'intervento pubblico e della ricerca scientifica erano stati approntati in tempi rapidi vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus;
- le conclusioni di AIFA e del
Segretariato Generale del Ministero della Salute convergevano tutte sulla natura non sperimentale e sulla efficacia e idoneità del vaccino anti Covid-19.
Nello specifico, come attestato dall'AIFA, tali vaccini sono stati “oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA) sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto”.
Sull'efficacia dei vaccini, aveva anche chiarito che “anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile”.
Valga peraltro aggiungere che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione e della malattia da Sars-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari, va valutata alla luce della situazione pandemica esistente e delle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento.
Pag. 10 di 21 Il sindacato di costituzionalità si limita alla verifica se il legislatore, utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione delle autorità di settore, si sia mantenuto in un'area di attendibilità scientifica e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita (Sent. Corte Cost.
n.14).
Per fare ciò non ci si può che rifare ai contributi elaborati dagli enti e organi istituzionali competenti in materia i quali hanno attestato concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione (e della malattia grave) da Sars-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché dal numero di pazienti ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati alla malattia relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa, risalente a marzo-aprile 2021).
In linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, deve pertanto ritenersi che, alla luce dei dati forniti dai competenti organismi istituzionali, la scelta del legislatore circa l'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti, ossia quelli più a rischio di contagio e anche quelli più a rischio di diffusione del contagio medesimo, non sia stata affatto irragionevole in quanto “sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare” (v. Sent. Corte. Cost. n. 15/2023), a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in tutto il mondo e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. Sent. Corte Cost. n. 14/
2023).
Più specificamente, non è stata ritenuta irragionevole ed è stata ritenuta idonea allo scopo, la valutazione compiuta dal legislatore con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, essendo all'epoca necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari;
certo essendo che il
Pag. 11 di 21 contagio subito dal personale sanitario aveva ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui era indispensabile poter fare affidamento su di esso per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati.
Sul tema dell'efficacia dei vaccini nella prevenzione della malattia, deve richiamarsi pure la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31217/2024 che ha affermato che se è indubbio che l'art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021 facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, è altrettanto indubbio che ciò̀ altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione e di tutela dalla malattia grave derivante dal virus, idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica, ha affermato la Corte di Cassazione, non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
Alla luce di tutte le argomentazioni anzidette, le deduzioni difensive che fanno leva sull'illegittimità della normativa sull'obbligo vaccinale anti Covid sotto il profilo dell'asserita inefficacia dei vaccini in uso per prevenire il contagio e la malattia da
Covid, non si ritengono, pertanto, condivisibili e accoglibili. Infatti, la normativa che ha imposto alla odierna ricorrente, appartenente al personale di sanitario, di sottoporsi al vaccino anti Sars-CoV-2, risulta conforme ai principi della Costituzione, anche sotto il profilo dell'efficacia dei vaccini anti Covid.
Il primo motivo di impugnazione del provvedimento di sospensione va, pertanto, rigettato.
Ora, alla luce degli altri due motivi di censura sollevati dalla ricorrente, appare, sempre in diritto, opportuno effettuare una breve sintesi dalle norme di riferimento, le quali sono state adottate nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, valutata come “pandemia” dalla
Pag. 12 di 21 dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività del virus e gravità raggiunti a livello globale.
L'art.4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque”, inizialmente, “non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, stabiliva che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, mentre, al comma 2, disponeva che
“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era inoltre previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio dal virus.
Il comma 8 prevedeva che il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del contagio, stabilendo che quando ciò non fosse stato possibile, per il periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Pag. 13 di 21 Il comma 10 disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che: 1) ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15 dicembre 2021; 2) ha mutato competenze e procedimento in ordine all'accertamento dell'inadempimento ed ha disposto che l'atto di accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”
(art. 4, comma 5); 3) ha limitato l'obbligo di assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba essere omessa o differita (art. 5, comma 7); 4) ha esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori (lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie - art. 4 bis -, personale delle strutture di cui all'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 - art. 4 ter -, personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'interno degli organismi penitenziarti, personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale - art. 4 ter 1 -, personale docente ed educativo della scuola - art. 4 ter 2 -, studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie).
Ha, inoltre, riformulato il comma 2 dell'art. 4 d.l. 44/2021 prevedendo quanto segue:
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
Pag. 14 di 21 cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La durata dell'obbligo vaccinale, originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2021, come già detto, in forza del D.L. 172/2021 è stata prorogata al 15 giugno 2022 e poi ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato da ultimo anticipato al 1° novembre 2022, con il
D.L. 162 del 31 ottobre 2022.
Deve precisarsi che la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. 44 del 2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172 del 2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. un. 9403 del 2023 e anche Cass. 15697 del 2024, in motivazione), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvi soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma
2.
Tanto chiarito in ordine al contesto normativo ratione temporis applicabile al caso di specie, il Tribunale ritiene che la censura che fa leva sulla dedotta prevalenza della preesistente causa di sospensione dal lavoro (malattia) rispetto alla sospensione da omessa vaccinazione sia infondata.
Sul punto è opportuno rilevare che la Suprema Corte con la recente Sent. n. 1888 del
2025 (cfr. nello stesso senso Cass. n. 2412/2025, Cass. n. 4245/2025) ha condivisibilmente affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19(…) la
Pag. 15 di 21 sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del d.l. n.
44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva;
tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione;
la prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati”.
In altri termini la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro non può essere differito in relazione alla particolare situazione lavorativa attesa “l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che (…) ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria… della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria”; in particolare, la
Cassazione ha affermato che “Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente e che la causa di sospensione sopravvenuta” dipendente dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale “da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva”.
Pag. 16 di 21 Alla luce dei principi di diritto richiamati, pertanto, l'omessa vaccinazione, fatta salva la sussistenza di una legittima causa di esonero, costituisce una causa pregiudiziale, inevitabilmente ostativa allo svolgimento di qualsiasi prestazione sanitaria, anche in presenza di altra legittima causa di sospensione dal lavoro, sicché del tutto correttamente alla ricorrente è stata interrotta l'erogazione dell'indennità di malattia.
Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento di sospensione si ritiene perfettamente legittimo.
Deve ora esaminarsi la censura, fatta valere con il secondo motivo di impugnazione, secondo la quale la ricorrente sarebbe stata esonerata dall'obbligo vaccinale in ragione della patologia psichica sofferta (Depressione maggiore) per come accertata sia in sede di invalidità civile sia dal proprio medico di medicina generale.
Anzitutto, va rilevato che l'assunto della lavoratrice che fa leva testualmente sull'
“Esistenza di uno stato di invalidità della ricorrente (Depressione) accertato dalla Cont stessa resistente, sulla base del quale la ricorrente aveva ottenuto certificazione di esonero dalla vaccinazione da parte del medico di base” ovvero che “il Dott. di Per_3
neurologo presso la stessa aveva, dapprima – in data Per_2 CP_1
20.09.2021 - rilasciato un certificato di differimento dell'obbligo di vaccinazione, e poi attestato l'esonero dalla stessa, affermando con certificazione del 7.10.2021 che “per le patologie note in anamnesi e attualmente in essere è esente dalla vaccinazione anti
SARS-Cov-2 […]” (cfr. note di trattazione scritta del 5/01/2024) è infondato.
Infatti, in atti non è rinvenibile documentazione alcuna da cui possa evincersi che la ricorrente sia stata esonerata dall'obbligo vaccinale a causa della patologia psichica sofferta. La ricorrente, invero, produce unicamente l'accertamento della Commissione Cont medica circa l'invalidità riconosciuta (doc. 8 fasc. ricorrente) e la certificazione medica del 20/09/2021 a firma del dott. (doc. 9 fasc. ricorrente) che Persona_2 attesta la sussistenza del disturbo depressivo e in cui il medico, sulla base dei timori da parte della ricorrente per la sottoposizione al vaccino, richiede un differimento di
Pag. 17 di 21 almeno tre mesi nella somministrazione dello stesso, pena “ripercussioni negative sullo stato di salute psichico della signora”.
Alla luce del quadro istruttorio acquisito, non può pertanto in alcun caso parlarsi di esonero dalla vaccinazione ma, tutt'al più, di una richiesta di differimento nella somministrazione del vaccino giustificata dal timore di una compromissione del benessere psico fisico della ricorrente.
Tanto basterebbe a ritenere infondata la censura sollevata.
Ma anche a voler considerare la condizione medica della ricorrente giustificativa della richiesta di differimento, la stessa non si ritiene idonea a fondare un giudizio di idoneità ai fini di una posticipazione nella somministrazione del vaccino, non ravvisandosi, nel caso di specie l'ipotesi “di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-
2”richiesta dalla norma.
Nello specifico, nella circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, si legge: “Una controindicazione è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.
Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un'adeguata risposta immunitaria. In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio.
Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La
Pag. 18 di 21 maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza. La raccolta accurata dell'anamnesi e la valutazione della presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella persona”.
La circolare si premura poi di riportare, benché in maniera non esaustiva, “le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2” in relazione alle condizioni mediche del singolo eventualmente legittimanti un differimento o un'omessa vaccinazione:
- RN (Pfizer - Biontech): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- EV (Moderna): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- VA (Astrazeneca): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
Soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con VA;
Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare;
- (J&J): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
Per_4
Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.
Ebbene, benché trattasi di elencazione non tassativa ed esaustiva, è evidente che il giudizio di esenzione/posticipazione nella somministrazione del vaccino va effettuato rispetto al rischio di una grave reazione avversa dell'organismo in presenza di condizioni cliniche accertate, con la conseguenza che laddove fosse somministrato si determinerebbe un pericolo, quand'anche potenziale, per la salute dell'individuo.
Pag. 19 di 21 Nel caso di specie, la patologia diagnosticata in capo alla ricorrente è “Depressione maggiore ricorrente” e la richiesta di differimento nella somministrazione del vaccino viene ancorata genericamente ai riferiti timori circa i possibili effetti indesiderati dei vaccini, pena ripercussioni negative sul suo stato psico fisico.
È evidente allora che tale non può essere considerata una condizione clinica di per sé idonea a legittimare un differimento della vaccinazione, in primo luogo, non rappresentando il disturbo psichico sofferto dalla ricorrente una c.d. “controindicazione” rispetto alla quale, in caso di somministrazione, si determinerebbe un grave pericolo per la salute dell'individuo ed essendo le remore manifestate dalla lavoratrice circa i possibili effetti indesiderati dei vaccini timori comuni alla generalità della popolazione chiamata a dovervisi sottoporre.
La valutazione non viene peraltro nemmeno svolta con riferimento ad uno specifico vaccino, come richiederebbe la circolare richiamata, ma appare genericamente rivolta alla generalità dei vaccini disponibili sul territorio nazionale in spregio alle indicazioni del Ministero della Salute.
In altri termini, la condizione medica diagnosticata in capo alla ricorrente, come condivisibilmente sostenuto dalla , non si ritiene giustificativa di un CP_1 giudizio di controindicazione quand'anche temporanea nella vaccinazione, non concretandosi quel pericolo per la salute con riferimento alla somministrazione di uno specifico vaccino, come richiesto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del
04/08/2021.
Anche il secondo e ultimo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente, il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 24/01/2022, con effetti dal 29/12/2021, è legittimo e nulla
è dovuto alla lavoratrice.
In definitiva sintesi, il ricorso va rigettato in toto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello
Pag. 20 di 21 scaglione di riferimento, stante la natura routinaria del petitum, con esclusione della fase istruttoria, non articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della nonché nei confronti dell' , ogni altra eccezione CP_1 CP_3
o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela D'Adamo
Pag. 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 17/09/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1345/2022 del Ruolo generale affari contenziosi
tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1970, ivi residente in [...]. Villa Turri (TE) n. 34, elettivamente domiciliata in
Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 17/c, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Silvestri (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura alle C.F._2 liti in atti;
RICORRENTE
Contro
(CF ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, dott. , con sede in alla Circ.ne Ragusa n. Controparte_2 CP_1
1, rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Sandro Lamparelli ( – e C.F._3 Email_1
Andrea Bonanni Caione ( – C.F._4
del Foro di Pescara, i quali dichiarano il proprio Email_2 indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri anche ai fini dell'elezione di domicilio ex art. 82 R.D. 37/1934, 125 e 480 comma 3 c.p.c., come stabilito da Cass. Civ. S.U. sentenza del 20-06-2012 n. 10143, il tutto in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Nonché contro
l' CF Controparte_3
- PI in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. Silvana Mariotti, C.F. , procuratore per procura C.F._5 generale alle liti a rogito Notaio di Roma, Rep. 80974/21569 del Persona_1
21.07.15, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data
23.07.15, al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in CP_3
C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale CP_1 dell' . Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta CP_3 Email_3 elettronica certificata: t Email_4
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “1) Previo annullamento, revoca, sospensione e/o disapplicazione Cont Cont della delibera n. 0106 del 20.1.2022 e del provvedimento di sospensione Prot. 0010676/22 del 24.1.2022, accertare e dichiarare Controparte_1 (P.IVA ), e a , P.IVA_1 Controparte_3 [...]
(p. iva ), tenuti, in solido, alla corresponsione in Controparte_4 P.IVA_4 favore della ricorrente della indennità di malattia dovuta ai sensi degli artt. 16, 17 e 28 D. Lgs. n. 151 del 2001, del CCNL di riferimento, ovvero di ogni altra norma applicabile al caso di specie, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, nella misura risultante dall'ultima busta paga di Gennaio 2022 corrispondente all'intera retribuzione contrattualmente prevista, a far data dal 29.12.2021 e, per l'effetto, condannarli al pagamento della somma corrispondente, pari ad € 5.214,00, o alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Cont Parte resistente “Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità del procedimento adottato e delle delibere impugnate e, per l'effetto dichiarare il ricorso infondato e da respingersi alla luce delle argomentazioni ed eccezioni, tutte, di cui alla parte narrativa del presente atto.
Pag. 2 di 21 Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in favore dei sottoscritti avvocati, antistatari.”
CP_ Parte resistente “In via preliminare e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per le ragioni ampiamente rappresentate in CP_3 premessa, pronunciandosi per la sua estromissione dal giudizio;
In via gradatamente preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in parte qua, in favore del Giudice Amministrativo territorialmente competente;
In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
OGGETTO: Ricorso avverso provvedimento di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29/07/2022, Parte_1
Cont
infermiera presso la di ha agito in giudizio nei confronti della
[...] CP_1
locale, datrice di lavoro nonché nei confronti dell' al fine di Controparte_1 CP_3 far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso dalla resistente in data 24/01/2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale da Sars-Covid ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021, con condanna delle resistenti al pagamento in proprio favore dell'indennità di malattia relativa ai CP_ mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, negata dall' per effetto della sospensione, e quantificata in € 5.214,00.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Di prestare attività lavorativa dal 15/11/1990 alle dipendenze della CP_1 con qualifica di infermiera;
- Che con comunicazione del 30/12/2021 da parte dell'OPI – Ordine Professioni
Infermieristiche della Provincia Di – veniva accertata l'inosservanza CP_1 dell'obbligo vaccinale ex art. 4 comma 4 d.l. 44/21 in seguito alla quale, in data
24/01/22, l'Azienda sanitaria comminava alla stessa ricorrente la sospensione dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di “ogni altro compenso o emolumento comunque denominato” con decorrenza dal 29/12/2021;
Pag. 3 di 21 - Che al momento della sospensione, era già assente dal lavoro in quanto posta in malattia professionale con primo certificato del 19/11/2021 con diagnosi di
“Depressione Maggiore Ricorrente”, poi prorogata in forza di n. 4 certificazioni telematiche: la prima dal 19/11/2021 al 19/12/2021; la seconda in continuazione fino al
18/01/2022; la terza in continuazione fino al 20/02/2022 e la quarta in continuazione fino al 19/03/2022;
- Che l'irrogata sospensione travolgeva negli effetti anche l'indennità erogata a titolo di malattia dall' in quanto, da successivo accesso presso il proprio estratto CP_3 contributivo, poteva verificare che l'indennità erogata per l'ultima volta nella mensilità di gennaio 2022 (pari all'intero importo della retribuzione, di € 1.851,34) era poi integralmente azzerata, con la conseguenza che la struttura la considerava già riacquisita al momento del rientro in servizio, una volta esaurita la sospensione;
- Che con una prima diffida e messa in mora del 3/02/2022, impugnava la sospensione Cont per contestuale presenza della malattia professionale, cui faceva riscontro l' di con pec del 14/02/2022, confermando la sospensione dal servizio e dalla CP_1 retribuzione e da ogni altro compenso o emolumento dovuto;
Cont
- Che faceva seguito ulteriore diffida del 15/03/2022 e riscontro della di analogo tenore.
Tanto dedotto in punto di fatto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione del 24/01/2022, con effetti dal 29/12/2021, sostenendone l'illegittimità sulla base sostanzialmente di tre distinti profili attinenti, il primo, alla illegittimità, sul piano generale, dell'obbligo vaccinale e all'inefficacia dei vaccini anti Covid nella prevenzione del contagio;
il secondo, all'esistenza di un proprio stato di invalidità in ragione del quale la stessa ricorrente aveva ottenuto dal proprio medico curante dapprima il differimento e poi l'esonero dall'obbligo vaccinale e il terzo, attinente alla preesistenza, al momento della comunicazione del provvedimento, di un'altra causa di sospensione dal lavoro coincidente con la malattia, che aveva reso, pertanto, la misura della sospensione della retribuzione del tutto distonica e sovrabbondante rispetto alla normativa afferente alla tutela della salute pubblica.
Pag. 4 di 21 Più in particolare, secondo la prospettazione attrice, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la stessa ricorrente, al momento della comunicazione della sospensione dal rapporto di lavoro, era esonerata dall'obbligo vaccinale essendo stata Cont certificata invalida al 67% dalla Commissione medica on diagnosi di “Depressione maggiore ricorrente”, certificazione che, tuttavia, del tutto illegittimamente, non veniva Cont presa in considerazione dalla in quanto ritenuta non conforme alle circolari del
Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.
Il provvedimento di sospensione sarebbe, inoltre, intervenuto quando la stessa era già sospesa dal lavoro per malattia (con decorrenza dal 19/11/2021 fino al 19/03/2022) proprio in ragione dello stato soggettivo di invalidità certificata e quando, dunque, sussisteva già un'altra causa di sospensione legale prevalente (alla luce del principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima), con la conseguenza che, data l'assenza della lavoratrice sul posto di lavoro, non poteva verificarsi in concreto quel pericolo alla pubblica incolumità che la norma di cui all'art. 4 del D.l. 44/2021 mirava ad evitare con la prescrizione dell'obbligo vaccinale.
Ha pertanto chiesto, previo annullamento/disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, la condanna delle resistenti al pagamento in proprio favore della somma di € 5.214,00 a titolo di indennità di malattia relativa alle mensilità di CP_ gennaio, febbraio e marzo 2022, non corrisposte dall' per effetto del provvedimento di sospensione.
Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva per essere, a suo dire, il pagamento della indennità di malattia in favore dei pubblici dipendenti di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto, per non avere la parte ricorrente fornito dimostrazione del danno sofferto.
Si è costituita altresì in giudizio la contestando il fondamento della CP_1 domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Pag. 5 di 21 Più in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnativa del provvedimento di sospensione per cui è causa, sostenendone la correttezza sostanziale e la piena legittimità sia rispetto al presunto esonero in capo alla ricorrente dall'obbligo vaccinale sia rispetto alla dedotta preesistenza e prevalenza di un'altra causa di sospensione legale per malattia.
Cont
Secondo la prospettazione difensiva assunta dalla società resistente, infatti, la avrebbe operato nel pieno rispetto della normativa allora vigente costituita dal D.L. n.
172/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), il quale, all'art. 1, lett. b), ha disposto la sostituzione dell'art. 4, del D.L. n. 44/2021 previgente prevedendo la sospensione immediata e assoluta dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inosservanza da parte del sanitario dell'obbligo vaccinale, anche se non in servizio attivo, prevedendo, inoltre, per il periodo di sospensione la mancata erogazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato, compresa l'indennità di congedo straordinario.
Cont
In altri termini, a detta della la previsione legislativa emergenziale non legava affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio (ben potendo dunque la sospensione intervenire anche nei confronti degli esercenti la professione sanitaria in congedo per malattia), ancorando il predetto obbligo univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria.
È tornata, infine, a ribadire la inidoneità della documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente in data 20/09/2021 ai fini dell'accertamento della sussistenza di una fattispecie di esonero dall'obbligo vaccinale, non essendo evincibile dalla stessa l'esistenza di una condizione di esenzione, ma il mero suggerimento, da parte del medico certificatore, di un differimento della vaccinazione in considerazione dei timori riferiti dalla stessa ricorrente rispetto alla sottoposizione al vaccino, senza che dalla documentazione prodotta possa, dunque, evincersi un concreto rischio per la salute della lavoratrice per come richiesto dalle circolari del Ministero della Salute n. 35309 –
04/08/2021 – DGPRE e n. 43366 – 25/09/2021 – DGPRE.
Pag. 6 di 21 Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, pervenuta sul ruolo dello scrivente magistrato in data 28/05/2025, è stata rinviata all'udienza del 17/09/2025 per discussione con termine per note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata decisa.
***
Il ricorso è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In fatto la vicenda è pacifica.
La lavoratrice dal 19/11/2021 al 19/03/2022 era assente dal servizio per malattia.
Con comunicazione del 20/08/2021 il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica invitava la ricorrente a produrre entro 5 giorni documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero l'omissione o il differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta della vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
La ricorrente produceva certificazione medica del 20/09/2021 a firma del dott.
[...]
Per_2
Con comunicazione del 04/10/2021 il Dipartimento di Prevenzione riteneva quanto prodotto non conforme alle circolari del Ministero della Salute n. 35309 – 04/08/2021 –
DGPRE e n. 43366 – 25/09/2021 – DGPRE, concedendo alla lavoratrice ulteriore termine per provvedere all'invio di quanto richiesto.
Con raccomandata del 27/10/2021 l'U.O.C. Controparte_5 accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, mandando agli organi competenti per gli adempimenti conseguenti.
Con comunicazione del 30/12/2021 da parte dell'
[...]
– veniva accertata l'inosservanza Controparte_6 dell'obbligo vaccinale ex art. 4 comma 4 d.l. 44/21 in seguito alla quale, in data
24/01/2022, l'Azienda sanitaria comunicava alla ricorrente - in costanza di assenza per
Pag. 7 di 21 malattia - la sospensione dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di “ogni altro compenso o emolumento comunque denominato” con decorrenza dal 29/12/2021 e fino al 31/12/2022, termine poi anticipato al 01/11/2022, per effetto del D.L. 162 del 31 ottobre 2022.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio al fine di impugnare il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicatole dalla CP_1 in data 24/01/2022, con il quale l' , quale datrice di lavoro, la
[...] Controparte_1 sospendeva, con decorrenza dal 29/12/2021, dallo svolgimento della prestazione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 ai sensi dell'art. 4
D.L. 44/2021 convertito in L. 28/05/2021 n. 76 per come modificato e integrato dal
D.L. 172/2021.
La lavoratrice affida l'impugnativa sostanzialmente a tre motivi di illegittimità:
- irragionevolezza, sul piano generale, dell'obbligo vaccinale e inefficacia dei vaccini anti Covid nella prevenzione del contagio;
Cont
- erronea valutazione di inidoneità da parte della della certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale;
- preesistenza e prevalenza di una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta dei predetti motivi di censura, ha chiesto la condanna in solido delle società resistenti al pagamento in proprio favore della somma di € 5.214,00 a titolo di indennità di malattia relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, negate CP_ dall' per effetto del provvedimento di sospensione.
Tanto chiarito, preliminarmente al merito, devono essere esaminate le eccezioni CP_ sollevate dall' all'atto della costituzione in giudizio.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva lo stesso è evidentemente infondato.
È noto, infatti, che anche nei rapporti di pubblico impiego onerato della erogazione dell'indennità di malattia è l' ai sensi della L. 11 gennaio 1943, n. 138 e successive CP_3
Pag. 8 di 21 modificazioni, il quale , peraltro, come documentalmente provato in atti, si CP_3 recava ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio della ricorrente durante il periodo di congedo per malattia (doc. 4 fasc. ricorrente).
Parimenti infondata si ritiene l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.
La controversia in esame ha, infatti, ad oggetto l'impugnativa da parte del lavoratore dipendente del provvedimento di sospensione dall'esercizio della prestazione lavorativa emesso nei suoi confronti dalla società datrice di lavoro, rientrando dunque pacificamente nelle ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c. di competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Passando ora al merito della domanda e principiando dall'esaminare il primo motivo di impugnazione del provvedimento di sospensione per cui è causa con cui la ricorrente ha lamentato l'irragionevolezza, sul piano generale, dell'obbligo vaccinale e l'inefficacia dei vaccini anti Covid nella prevenzione del contagio, appare opportuno rilevare che, come è noto, la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 14 e n. 15 del
2023, dichiarando infondate le questioni di illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno imposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie estendendolo, in forza delle modifiche apportate al D.L. 44/2021 da parte del D.L.
172/2021, ad altre categorie di lavoratori, ed in particolare dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L.
44/2021, in riferimento agli art. 32 Cost. (Sent. n. 14/2023), nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 D.L. 44/2021, come modificato dal D.L.
172/2021 e dal D.L. 24/22, con riferimento agli art.li 2, 3 e 32 Cost. (Sent. n. 15/2023), ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario (per quel che qui rileva), nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia del tutto ragionevole e proporzionata.
In primo luogo, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi sopra richiamati, è stata ritenuta ragionevole in quanto sorretta dalle indicazioni delle
Pag. 9 di 21 competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione del momento.
Va ricordato, in estrema sintesi, che : - l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio
2020, aveva valutato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, aveva valutato la situazione sanitaria come “pandemia”; - il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente prorogati con vari provvedimenti;
- in forza dell'intervento pubblico e della ricerca scientifica erano stati approntati in tempi rapidi vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus;
- le conclusioni di AIFA e del
Segretariato Generale del Ministero della Salute convergevano tutte sulla natura non sperimentale e sulla efficacia e idoneità del vaccino anti Covid-19.
Nello specifico, come attestato dall'AIFA, tali vaccini sono stati “oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA) sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto”.
Sull'efficacia dei vaccini, aveva anche chiarito che “anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile”.
Valga peraltro aggiungere che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione e della malattia da Sars-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari, va valutata alla luce della situazione pandemica esistente e delle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento.
Pag. 10 di 21 Il sindacato di costituzionalità si limita alla verifica se il legislatore, utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione delle autorità di settore, si sia mantenuto in un'area di attendibilità scientifica e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita (Sent. Corte Cost.
n.14).
Per fare ciò non ci si può che rifare ai contributi elaborati dagli enti e organi istituzionali competenti in materia i quali hanno attestato concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione (e della malattia grave) da Sars-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché dal numero di pazienti ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati alla malattia relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa, risalente a marzo-aprile 2021).
In linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, deve pertanto ritenersi che, alla luce dei dati forniti dai competenti organismi istituzionali, la scelta del legislatore circa l'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti, ossia quelli più a rischio di contagio e anche quelli più a rischio di diffusione del contagio medesimo, non sia stata affatto irragionevole in quanto “sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare” (v. Sent. Corte. Cost. n. 15/2023), a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in tutto il mondo e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. Sent. Corte Cost. n. 14/
2023).
Più specificamente, non è stata ritenuta irragionevole ed è stata ritenuta idonea allo scopo, la valutazione compiuta dal legislatore con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, essendo all'epoca necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari;
certo essendo che il
Pag. 11 di 21 contagio subito dal personale sanitario aveva ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui era indispensabile poter fare affidamento su di esso per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati.
Sul tema dell'efficacia dei vaccini nella prevenzione della malattia, deve richiamarsi pure la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31217/2024 che ha affermato che se è indubbio che l'art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021 facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, è altrettanto indubbio che ciò̀ altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione e di tutela dalla malattia grave derivante dal virus, idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica, ha affermato la Corte di Cassazione, non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
Alla luce di tutte le argomentazioni anzidette, le deduzioni difensive che fanno leva sull'illegittimità della normativa sull'obbligo vaccinale anti Covid sotto il profilo dell'asserita inefficacia dei vaccini in uso per prevenire il contagio e la malattia da
Covid, non si ritengono, pertanto, condivisibili e accoglibili. Infatti, la normativa che ha imposto alla odierna ricorrente, appartenente al personale di sanitario, di sottoporsi al vaccino anti Sars-CoV-2, risulta conforme ai principi della Costituzione, anche sotto il profilo dell'efficacia dei vaccini anti Covid.
Il primo motivo di impugnazione del provvedimento di sospensione va, pertanto, rigettato.
Ora, alla luce degli altri due motivi di censura sollevati dalla ricorrente, appare, sempre in diritto, opportuno effettuare una breve sintesi dalle norme di riferimento, le quali sono state adottate nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, valutata come “pandemia” dalla
Pag. 12 di 21 dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività del virus e gravità raggiunti a livello globale.
L'art.4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque”, inizialmente, “non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, stabiliva che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, mentre, al comma 2, disponeva che
“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era inoltre previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio dal virus.
Il comma 8 prevedeva che il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del contagio, stabilendo che quando ciò non fosse stato possibile, per il periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Pag. 13 di 21 Il comma 10 disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che: 1) ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15 dicembre 2021; 2) ha mutato competenze e procedimento in ordine all'accertamento dell'inadempimento ed ha disposto che l'atto di accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”
(art. 4, comma 5); 3) ha limitato l'obbligo di assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba essere omessa o differita (art. 5, comma 7); 4) ha esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori (lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie - art. 4 bis -, personale delle strutture di cui all'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 - art. 4 ter -, personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'interno degli organismi penitenziarti, personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale - art. 4 ter 1 -, personale docente ed educativo della scuola - art. 4 ter 2 -, studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie).
Ha, inoltre, riformulato il comma 2 dell'art. 4 d.l. 44/2021 prevedendo quanto segue:
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
Pag. 14 di 21 cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La durata dell'obbligo vaccinale, originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2021, come già detto, in forza del D.L. 172/2021 è stata prorogata al 15 giugno 2022 e poi ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato da ultimo anticipato al 1° novembre 2022, con il
D.L. 162 del 31 ottobre 2022.
Deve precisarsi che la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. 44 del 2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172 del 2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. un. 9403 del 2023 e anche Cass. 15697 del 2024, in motivazione), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvi soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma
2.
Tanto chiarito in ordine al contesto normativo ratione temporis applicabile al caso di specie, il Tribunale ritiene che la censura che fa leva sulla dedotta prevalenza della preesistente causa di sospensione dal lavoro (malattia) rispetto alla sospensione da omessa vaccinazione sia infondata.
Sul punto è opportuno rilevare che la Suprema Corte con la recente Sent. n. 1888 del
2025 (cfr. nello stesso senso Cass. n. 2412/2025, Cass. n. 4245/2025) ha condivisibilmente affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19(…) la
Pag. 15 di 21 sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del d.l. n.
44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva;
tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione;
la prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati”.
In altri termini la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro non può essere differito in relazione alla particolare situazione lavorativa attesa “l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che (…) ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria… della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria”; in particolare, la
Cassazione ha affermato che “Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente e che la causa di sospensione sopravvenuta” dipendente dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale “da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva”.
Pag. 16 di 21 Alla luce dei principi di diritto richiamati, pertanto, l'omessa vaccinazione, fatta salva la sussistenza di una legittima causa di esonero, costituisce una causa pregiudiziale, inevitabilmente ostativa allo svolgimento di qualsiasi prestazione sanitaria, anche in presenza di altra legittima causa di sospensione dal lavoro, sicché del tutto correttamente alla ricorrente è stata interrotta l'erogazione dell'indennità di malattia.
Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento di sospensione si ritiene perfettamente legittimo.
Deve ora esaminarsi la censura, fatta valere con il secondo motivo di impugnazione, secondo la quale la ricorrente sarebbe stata esonerata dall'obbligo vaccinale in ragione della patologia psichica sofferta (Depressione maggiore) per come accertata sia in sede di invalidità civile sia dal proprio medico di medicina generale.
Anzitutto, va rilevato che l'assunto della lavoratrice che fa leva testualmente sull'
“Esistenza di uno stato di invalidità della ricorrente (Depressione) accertato dalla Cont stessa resistente, sulla base del quale la ricorrente aveva ottenuto certificazione di esonero dalla vaccinazione da parte del medico di base” ovvero che “il Dott. di Per_3
neurologo presso la stessa aveva, dapprima – in data Per_2 CP_1
20.09.2021 - rilasciato un certificato di differimento dell'obbligo di vaccinazione, e poi attestato l'esonero dalla stessa, affermando con certificazione del 7.10.2021 che “per le patologie note in anamnesi e attualmente in essere è esente dalla vaccinazione anti
SARS-Cov-2 […]” (cfr. note di trattazione scritta del 5/01/2024) è infondato.
Infatti, in atti non è rinvenibile documentazione alcuna da cui possa evincersi che la ricorrente sia stata esonerata dall'obbligo vaccinale a causa della patologia psichica sofferta. La ricorrente, invero, produce unicamente l'accertamento della Commissione Cont medica circa l'invalidità riconosciuta (doc. 8 fasc. ricorrente) e la certificazione medica del 20/09/2021 a firma del dott. (doc. 9 fasc. ricorrente) che Persona_2 attesta la sussistenza del disturbo depressivo e in cui il medico, sulla base dei timori da parte della ricorrente per la sottoposizione al vaccino, richiede un differimento di
Pag. 17 di 21 almeno tre mesi nella somministrazione dello stesso, pena “ripercussioni negative sullo stato di salute psichico della signora”.
Alla luce del quadro istruttorio acquisito, non può pertanto in alcun caso parlarsi di esonero dalla vaccinazione ma, tutt'al più, di una richiesta di differimento nella somministrazione del vaccino giustificata dal timore di una compromissione del benessere psico fisico della ricorrente.
Tanto basterebbe a ritenere infondata la censura sollevata.
Ma anche a voler considerare la condizione medica della ricorrente giustificativa della richiesta di differimento, la stessa non si ritiene idonea a fondare un giudizio di idoneità ai fini di una posticipazione nella somministrazione del vaccino, non ravvisandosi, nel caso di specie l'ipotesi “di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-
2”richiesta dalla norma.
Nello specifico, nella circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, si legge: “Una controindicazione è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.
Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un'adeguata risposta immunitaria. In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio.
Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La
Pag. 18 di 21 maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza. La raccolta accurata dell'anamnesi e la valutazione della presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella persona”.
La circolare si premura poi di riportare, benché in maniera non esaustiva, “le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2” in relazione alle condizioni mediche del singolo eventualmente legittimanti un differimento o un'omessa vaccinazione:
- RN (Pfizer - Biontech): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- EV (Moderna): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- VA (Astrazeneca): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
Soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con VA;
Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare;
- (J&J): Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
Per_4
Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.
Ebbene, benché trattasi di elencazione non tassativa ed esaustiva, è evidente che il giudizio di esenzione/posticipazione nella somministrazione del vaccino va effettuato rispetto al rischio di una grave reazione avversa dell'organismo in presenza di condizioni cliniche accertate, con la conseguenza che laddove fosse somministrato si determinerebbe un pericolo, quand'anche potenziale, per la salute dell'individuo.
Pag. 19 di 21 Nel caso di specie, la patologia diagnosticata in capo alla ricorrente è “Depressione maggiore ricorrente” e la richiesta di differimento nella somministrazione del vaccino viene ancorata genericamente ai riferiti timori circa i possibili effetti indesiderati dei vaccini, pena ripercussioni negative sul suo stato psico fisico.
È evidente allora che tale non può essere considerata una condizione clinica di per sé idonea a legittimare un differimento della vaccinazione, in primo luogo, non rappresentando il disturbo psichico sofferto dalla ricorrente una c.d. “controindicazione” rispetto alla quale, in caso di somministrazione, si determinerebbe un grave pericolo per la salute dell'individuo ed essendo le remore manifestate dalla lavoratrice circa i possibili effetti indesiderati dei vaccini timori comuni alla generalità della popolazione chiamata a dovervisi sottoporre.
La valutazione non viene peraltro nemmeno svolta con riferimento ad uno specifico vaccino, come richiederebbe la circolare richiamata, ma appare genericamente rivolta alla generalità dei vaccini disponibili sul territorio nazionale in spregio alle indicazioni del Ministero della Salute.
In altri termini, la condizione medica diagnosticata in capo alla ricorrente, come condivisibilmente sostenuto dalla , non si ritiene giustificativa di un CP_1 giudizio di controindicazione quand'anche temporanea nella vaccinazione, non concretandosi quel pericolo per la salute con riferimento alla somministrazione di uno specifico vaccino, come richiesto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del
04/08/2021.
Anche il secondo e ultimo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente, il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 24/01/2022, con effetti dal 29/12/2021, è legittimo e nulla
è dovuto alla lavoratrice.
In definitiva sintesi, il ricorso va rigettato in toto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello
Pag. 20 di 21 scaglione di riferimento, stante la natura routinaria del petitum, con esclusione della fase istruttoria, non articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della nonché nei confronti dell' , ogni altra eccezione CP_1 CP_3
o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela D'Adamo
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