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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 581.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in Alassio, Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 13/3, presso e nello studio dell'avv. Federico Benvenuto del foro di Genova che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE= contro
in persona del procuratore speciale , CP_1 CP_2
con sede in Modena, elettivamente domiciliata in Torino, via Campana n. 36, presso nello studio degli avv. Alessandro Poggio e Martina Codo, entrambi del foro di Torino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI
L'avv. Sergio Benvenuto per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
1 adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui alla narrativa, così provvedere;
1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per grave inadempimento e conseguentemente dichiarare risolti, ai sensi dell'art. 1453 C.C, i contratti per l'acquisto delle obbligazioni AB S.A. e LD PA. stipulati il
6.3.2015 e 14.7.2016 dal signor e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante protempore, alla CP_1
restituzione della somma capitale versata, pari ad € 300.000,00= o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
2) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale non connotato dal carattere della gravità e, in via di ulteriore subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1337 C.C,
e, per l'effetto, in entrambi i casi, condannare in persona CP_1
del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 319.285,99= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
3) in ulteriore via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dei contratti di acquisto di obbligazioni AB S.A. e LD PA stipulati il 6.3.2015
e 14.7.2016 dal signor e conseguentemente condannare Pt_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
procurati all'esponente, di cui alla narrativa, nella misura di € 319.285,99=
o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità di per la CP_1
2 violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 319.285,99= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
5) in ogni caso: con vittoria di compenso e spese di lite”.
Gli avv. Alessandro Poggio e Martina Codo per parte convenuta: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
1) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate;
2) in subordine: (a) nel denegato caso in cui venisse emessa una sentenza con effetto caducatorio retroattivo, e quindi venisse dichiarata la nullità, pronunciato l'annullamento o pronunciata la risoluzione degli ordini di acquisto, accertato e dichiarato l'obbligo dell'attore di corrispondere alla gli importi da esso percepiti a titolo di interessi CP_1
sulle obbligazioni per cui è causa, nonché gli importi da esso percepiti a titolo di dividendi e di distribuzioni e a qualsiasi altro titolo in ragione degli strumenti finanziari sostitutivi attribuitigli dalle società emittenti a seguito del default delle obbligazioni, operare le relative compensazioni tra gli importi reciprocamente dovuti tra le parti (con riserva di chiedere in separato giudizio la condanna dell'attore a trasferire alla gli CP_1
strumenti finanziari sostitutivi ad esso attribuiti dalle società emittenti a seguito del default delle obbligazioni ovvero, se ceduti, il relativo valore);
(b) nel denegato caso in cui venisse ravvisata una responsabilità risarcitoria della detrarre dall'importo che dovesse essere CP_1
riconosciuto dovuto all'attore (i) gli importi dallo stesso percepiti a titolo
3 di interessi sulle obbligazioni per cui è causa, (ii) la quota di danno imputabile, ex art. 1227, secondo comma, C.C, all'inerzia del signor Pt_1
nel vendere le obbligazioni LD, e (iii) il valore dei titoli sostitutivi attribuiti all'attore dalle società emittenti a seguito del default delle obbligazioni nonché gli importi dallo stesso percepiti a titolo di dividendi e di distribuzioni e comunque a qualsiasi altro titolo in ragione di detti strumenti finanziari sostitutivi;
3) in via istruttoria: (a) ammettere le prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, C.P.C, capitolo 5§, paragrafo 5.1§ e 5.2§, punti 25-27; (b) ammettere l'istanza di esibizione ex art. 210 C.P.C nei confronti di parte attrice e di Banco BPM
PA dell'ordine di acquisto del titolo obbligazionario LD effettuato da parte del signor presso detta in data 31.1.2016 (cfr. Pt_1 CP_1
seconda memoria ex art. 183, sesto comma, C.P.C, capitolo 5§, paragrafo
5.3§); 4) in ogni caso: con vittoria di spese e onorari professionali, oltre oneri di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 24.2.2023, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Savona, indicando quanto CP_1
segue: su consiglio di consulenti finanziari operanti presso Banca Regionale
Europea PA, filiale di Albenga, in data 6.3.2015 aveva investito la somma di € 100.000,00= sul titolo AB S.A. ed in data 14.7.2016 aveva effettuato ordini di acquisto delle obbligazioni LD PA per €
100.000,00=; inoltre, già prima del 30.1.2015, aveva effettuato acquisto di obbligazioni AB S.A. per € 100.000,00= (la non gli aveva mai CP_1
fornito copia della relativa contabile di acquisto); in tali occasioni era stato assistito ed indotto all'acquisto dal consulente finanziario di fiducia presso l'intermediario a seguito del default occorso alla Tes_1
società spagnola AB S.A, avvenuto nel dicembre 2015, aveva visto
4 azzerarsi il capitale investito nei suddetti strumenti finanziari senza aver ricevuto alcuna preventiva informazione da parte del consulente della banca in merito all'andamento dei titoli;
inoltre, a causa dello stato di insolvenza di LD PA, accertato già a fine 2016, detto titolo aveva iniziato a perdere valore e, dopo il concordato preventivo richiesto dalla società nel 2018 e omologato il 17.7.2020, aveva perso tutto il capitale investito nelle obbligazioni della società, anche in questo caso senza alcuna preventiva comunicazione da parte del consulente della banca sulla situazione in essere;
a Banca Regionale Europea PA era poi succeduta
[...]
che, a sua volta, aveva poi ceduto, in data 19.2.2021, un ramo di CP_3
azienda a avente ad oggetto tra gli altri, anche i rapporti CP_1
intrattenuti con la filiale di Albenga;
alla luce della sua scarsa preparazione in materia finanziaria e della sua bassa propensione al rischio, sussisteva la responsabilità dell'intermediario per CP_1
le perdite da lui subite;
in particolare l'intermediario aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informativa verso il cliente, in quanto era ben a conoscenza della situazione economica e patrimoniale in cui si trovavano AB S.A ed LD PA e/o, comunque, delle variazioni medio tempore intervenute che avevano poi portato al successivo default; il rischio effettivo dei titoli AB S.A. e
LD PA, era ben superiore a quello medio basso indicato nei questionari MIFID, così da avere ingenerato in lui fiducia sull'emittente e, in ogni caso, l'istituto bancario non aveva rappresentato l'inadeguatezza di entrambe le operazioni (di natura rischiosa) in rapporto alla sua ridotta propensione al rischio, in violazione dell'art. 21 T.U.F. e del Regolamento
Consob 11522/1998; d'altra parte la banca aveva sottoscritto con lui un contratto di consulenza finanziaria ed era pertanto tenuta, non soli ai più generici obblighi informativi previsti dall'art. 21 del Regolamento degli
5 Intermediari della , ma anche con quelli relativi agli obblighi CP_4
consulenziali; nella fattispecie risultava configurabile la responsabilità contrattuale della per il rapporto instaurato con il cliente ed il CP_1
comportamento della stessa poteva essere qualificato anche come una fattispecie atipica di sollecitazione all'investimento, ovvero di offerta al pubblico di prodotti finanziari prevista dall'art. 1 comma 1 lett. T) del
T.U.F, con profilo di responsabilità da contatto sociale, avendo generato nell'investitore la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento; il
“Contratto-Quadro” da lui sottoscritto non escludeva la negoziazione di titoli in conto proprio e/o per via diretta in nome e per conto del cliente ed includeva il servizio di consulenza finanziaria al cliente sottoscrittore e doveva essere richiamata la disciplina del D.L.vo n. 58.1998; circa la quantificazione del danno occorreva tenere conto dell'importo capitale investito perduto (ammontante a € 300.000,00=) attualizzato e, quindi, €
204.571,51= per i titoli AB ed € 114.714,48= per il titoli LD: il tutto per complessivi € 319.285,99=.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di per grave inadempimento e/o per la CP_1
violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore e, conseguentemente, dichiarare risolti i contratti per l'acquisto delle obbligazioni AB S.A. e LD PA, oggetto di causa (avvero dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di detti contratti) e condannare l'istituto bancario alla restituzione della somma capitale versata attualizzata, pari ad € 319.285,99=, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie CP_1
argomentazioni ed indicava quanto segue;
lo aveva acquistato la Pt_1
prima obbligazione AB (“AB S.A. 8,875% 13/18”) in data
6 5.12.2014, in forza del contratto di consulenza in materia di investimenti,
Ubi Light, sottoscritto con Banco di San Giorgio PA il 13.10.2011 ed integrativo del coevo contratto per la negoziazione, il collocamento la ricezione e la trasmissione di ordini;
la seconda obbligazione AB
(“AB 6% 14/21”) e l'obbligazione LD PA, erano state sottoscritte rispettivamente in data 6.3.2015 e 14.7.2016 in base ad un successivo contratto di consulenza in materia di investimenti, Personal
Financial Management, sottoscritto in data 9.2.2015 con Banca Regionale
Europea PA (che nel frattempo aveva incorporato Banco di San Giorgio
PA), sostitutivo del precedente contratto di consulenza Ubi Light;
i predetti contratti di consulenza Ubi Light e Personal Financial si sostanziavano in un accordo tra cliente e intermediario avente ad oggetto la prestazione da parte della banca del servizio di consulenza in materia di investimenti, ovverosia la prestazione di raccomandazioni personalizzate, su richiesta del cliente o per iniziativa della banca, riguardo a una o più operazioni specifiche, relative a strumenti finanziari;
in data 9.2.2015, lo aveva comunicato il recesso dal contratto di consulenza del Pt_1
13.10.2011 ed era rimasto valido ed efficace il contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini, di cui il contratto di consulenza costituiva una integrazione;
il servizio di consulenza in materia di investimenti integrava il servizio sottostante di negoziazione, senza il quale l'intermediario non poteva eseguire ordini di negoziazione sul mercato per conto del cliente;
nel caso in cui il cliente operasse indipendentemente dalle raccomandazioni rilasciate dalla banca nell'ambito del rapporto di consulenza, il rapporto tra istituto e cliente non rientrava nel servizio di consulenza, ma solamente in quello di negoziazione: le valutazioni che l'intermediario finanziario era chiamato ad effettuare rispetto ad un'operazione di investimento del cliente erano
7 differenti a seconda che l'ordine fosse da ricondurre ad un rapporto di negoziazione, dovendo, in tal caso, essere effettuata una valutazione di appropriatezza dell'operazione, ovvero nell'ambito di un rapporto di consulenza, dovendo allora essere effettuata una valutazione di adeguatezza dell'operazione: la valutazione di appropriatezza doveva essere formulata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, mentre quella di adeguatezza era formulata dovendosi valutare, in aggiunta, anche la compatibilità dell'investimento rispetto alle caratteristiche del cliente in termini di propensione e tolleranza al rischio, orizzonte temporale degli investimenti e capacità di sopportare il rischio in rapporto ai propri obiettivi di investimento;
la valutazione, di adeguatezza o di appropriatezza, doveva avvenire sulla base delle informazioni comunicate dal cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito questionario di profilatura;
nel caso esaminato l'istituto bancario, in un'ottica di rafforzata protezione del cliente, aveva previsto (anche se non imposto dalla normativa applicabile), di effettuare la valutazione di adeguatezza, in luogo di quella di appropriatezza, anche per le operazioni che non erano il frutto di proprie raccomandazioni e che si collocavano nell'ambito del servizio di mera negoziazione;
le obbligazioni AB erano state scelte in totale autonomia dallo e non raccomandate Pt_1
dalla l'attore aveva compilato due questionari di raccolta delle CP_1
informazioni rilevanti rispettivamente in data 13.10.2011 e 9.2.2015 e da essi si ricavava non solo la sua conoscenza dello strumento finanziario obbligazionario, ma anche il fatto che fosse investitore decisamente propenso al rischio;
più in dettaglio nel questionario del 2011 lo Pt_1
aveva dichiarato, di possedere una laurea economica finanziaria, di conoscere ed avere utilizzato lo strumento obbligazionario, di aver
8 utilizzato fino ad allora, a titolo esemplificativo, “obbligazioni non strutturate in Euro emesse da Banche”, “obbligazioni societarie, strutturate, convertibili”, “titoli di Stato di paesi emergenti e derivati”, di avere acquisito in materia di investimenti finanziari una conoscenza approfondita, di essere disposto a destinare il 100% dei propri investimenti in strumenti che potrebbero subire, nel medio-lungo periodo, forti oscillazioni, di considerarsi un investitore decisamente propenso al rischio ed in base a dette informazioni fornite gli era assegnata la seguente profilatura di rischio: “livello di esperienze e conoscenze”:
“massimo”; “profilo di tolleranza al rischio”: “aggressivo”; “orizzonte temporale prevalente”: “medio termine”; detto profilo di rischio era stato confermato anche all'esito del secondo questionario del 2015 in cui aveva precisato di possedere una conoscenza approfondita in materia di investimenti finanziari e di prediligere gli investimenti che “(…) consentono di ottenere elevate crescite del capitale nel lungo periodo consapevole del rischio di possibili forti perdite nel breve e medio periodo (…)”; in tal senso lo aveva regolarmente investito, anche per importi elevati, Pt_1
in obbligazioni c.d. “corporate”, talvolta subordinate o denominate in valuta straniera, appartenenti, al momento dell'acquisto, a classi di rating di livello speculativo, o altamente speculativo, quando non prive di rating; in relazione alle operazioni contestate, l'obbligazione AB 8,875% 13/18” aveva scadenza nel 2018 e dunque una durata residua di circa 4 anni al momento dell'acquisto, l'obbligazione AB 6% 14/21” aveva scadenza nel 2021 e dunque una durata residua di circa 7 anni al momento dell'acquisto e l'obbligazione LD 7,125% 13/20 aveva scadenza nel
2020 e dunque una durata residua di circa 4 anni al momento dell'acquisto; il cliente, al momento degli acquisti delle obbligazioni AB, aveva, presso la banca, investimenti per circa € 1.000.000,00= e al momento degli
9 acquisti dell'obbligazione LD, investimenti per oltre € 700.000,00=;
AB S.A era stata una multinazionale spagnola principalmente attiva nei settori delle infrastrutture verdi, dell'energia e dell'acqua ed LD
PA una multinazionale italiana leader in Italia e nel mondo nella realizzazione di importanti opere ingegneristiche e di alcune delle più importanti infrastrutture in costruzione a livello mondiale;
le doglianze in ordine pretesa violazione dei propri obblighi di diligenza erano infondate;
le operazioni, sulle base di una valutazione ex ante ed in forza delle caratteristiche del cliente e della sua profilatura erano certamente adeguate e coerenti e l'investitore era perfettamente informato e consapevole di rischi ad esse inerenti;
in ogni caso, ferma restando la rischiosità denotata dal rating, non vi era nessun segnale, al momento degli acquisti, che i titoli presentassero rischi di default; quanto ad AB
(acquisti effettuati il 5.12.2014 e il 6.3.2015), l'ultimo bilancio disponibile al momento del primo acquisto, quello relativo all'esercizio 2013, registrava un attivo di oltre € 1.893.000.000,00= e ricavi per €
7.356.000,000,00=, un risultato operativo di oltre € 793.000,000,00= e profitti per oltre € 110.000,000,00= ed i successivi dati finanziari disponibili (quelli relativi ai primi 9 mesi del 2014), avevano registrato un ulteriore incremento degli utili, al punto che, ancora in data 24.11.2024,
Moody's, una delle tre maggiori agenzie globali di rating, aveva confermato alla società quello “B2” indicando che l'outlook era stabile e che, in data
3.12.2014, Standard & Poor's, un'altra delle tre maggiori agenzie globali di rating, aveva confermato alla società il rating “BB” ed indicato che l'outlook restava positivo;
ad ulteriore conferma di tale elementi il prezzo delle obbligazioni AB era poi crollato solo verso la metà del mese di novembre del 2015, in occasione della pubblicazioni dei risultati del terzo trimestre 2015 della società, con il conseguente declassamento del rating
10 dell'emittente da parte delle agenzie di rating;
quanto ad LD PA
(acquisto effettuato il 14.7.2016) l'ultimo bilancio disponibile quello relativo all'esercizio 2015, aveva registrato ricavi totali in crescita del 8% pari a circa € 2.900.000,000,00=, un utile netto consolidato pari a €
80.900.000,00=, una posizione finanziaria netta in miglioramento, con un livello di indebitamento attestatosi a € 983.000,000,00= (a fronte di €
1.150.000,000,00= registrato a settembre 2015), un portafoglio ordini totale attestatosi a € 28.000.000.000,00=, con € 17.800.000.000,00= di portafoglio in esecuzione e € 6.900.000.000,00= di ulteriore potenziale, con ricavi totali in crescita del 4,6%; anche nel caso di LD, dopo l'acquisto dello il prezzo delle obbligazioni era salito Pt_1
considerevolmente (in ogni caso anche i bilanci di LD erano sottoposti a revisione legale dei conti) ed era poi crollato solo nel mese di ottobre del
2018, oltre due anni dopo l'acquisto, a causa della presentazione, da parte della società della domanda di concordato e della conseguente decisione delle agenzie di rating di declassamento;
inoltre l'acquisto dell'obbligazione
AB 6% 14/21” non era stato oggetto di una prestazione di consulenza da parte della Banca, la quale non aveva consigliato il titolo al cliente, ma si era limitata a recepire le istruzioni da lui impartite: in tal senso lo Pt_1
aveva indicato di “(…) avere autonomamente disposto l'acquisto dei titoli menzionati (…) pur essendo stato pienamente informato dalla banca che i detti titoli sono stati previamente oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato ad investitori qualificati (…), di (…) rinunciare espressamente ad ogni eccezione e contestazione nei confronti della banca, in relazione ai citati acquisti, liberando la banca da ogni azione, pretesa o diritto che potesse comunque spettare agli scriventi, per qualunque titolo o causa, in dipendenza delle operazioni di acquisto (…)” e di “(…) manlevare espressamente la banca da ogni responsabilità o pretesa
11 (…) e di tenere indenne la banca da qualsivoglia danno che le potesse eventualmente derivare (…)”; non esisteva poi alcun suo obbligo di monitoraggio dell'andamento dei titoli acquistati, poiché sia il contratto di consulenza Ubi Light, che quello di Consulenza Financial Management, lo escludevano espressamente prevedendo che “(…) è espressamente escluso dall'oggetto del servizio di consulenza qualsiasi attività di monitoraggio continuativo del valore dei prodotti oggetto dell'investimento da parte dei clienti;
la banca effettuerà comunque, con cadenza annuale, un'analisi del portafoglio del cliente (…)” ed ancora che “(…) non è fatto obbligo alla banca di monitorare l'andamento successivo del valore dei prodotti oggetto delle raccomandazioni prestate (…)”; aveva operato nel rispetto degli obblighi di comportamento gravanti in capo all'intermediario finanziario nella prestazione di servizi di investimento come disciplinati dagli artt. 21
e 23 del T.U.F. e nella normativa secondaria contenuta nel Regolamento
Intermediari; circa l'azione di nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni AB S.A ed LD PA, formulata sull'assunto della violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore, essa era infondata avendo comunque la Suprema Corte indicato che semmai dalla violazione delle regole di condotta poteva eventualmente discendere una responsabilità (precontrattuale o contrattuale) dell'intermediario, ma non anche la nullità dei relativi contratti e delle operazioni concluse;
circa l'alternativa azione di annullamento, non era stata fornita alcuna prova da parte dello in ordine all'induzione in errore da parte della banca al Pt_1
momento della sottoscrizione dei contratti di acquisto e/o di aver acquistato un titolo diverso da quello richiesto e, comunque, al momento delle operazioni non esisteva alcun indice tale da potersi prevedere il successivo default (in ogni caso detta azione era ormai prescritta ex art. 1442 C.C); da ultimo, in ogni caso, lo dall'obbligazione “AB Pt_1
12 8,875% 13/18” aveva percepito, dalla data dell'acquisto, a titolo di cedole, il complessivo importo di € 9.849,00=, dall'obbligazione AB 6% 14/21” il complessivo importo di € 4.440,00= e dall'obbligazione LD 7,125%
13/20”, il complessivo importo di € 15.437,15=; ancora, a seguito del default delle obbligazioni AB si era visto attribuire dall'emittente i seguenti titoli sostitutivi: obbligazione denominata AB AB 0,25% 23”
(codice ISIN: XS1584123225) per nominali € 64.956,00=; n. 17.293 azioni
“AB SA – CL A” (azioni classe A;
codice ISIN: ES0105200416); n.
178.819 azioni “AB SA – B Shares” (azioni classe B;
codice ISIN:
ES0105200002) e, a seguito del default dell'obbligazione LD n. 12.493 azioni ordinarie LD di nuova emissione (codice ISIN: [...]), negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana PA e n. 100.000 strumenti finanziari partecipativi (codice
ISIN: [...]); successivamente, a seguito di un'operazione di scissione parziale di LD, deliberata dall'assemblea straordinaria della società in data 29.4.2021, in conformità al progetto di scissione, agli azionisti LD erano state attribuite n. 203 nuove azioni Parte_2
ogni 1.000 azioni LD possedute e, quindi, allo erano state Pt_1
attribuite n. 2536 azioni negoziate;
per i motivi esposti, Parte_2
anche nella ipotesi di eventuale declaratoria di nullità o di annullamento o di risoluzione degli ordini di acquisto, lo avrebbe dovuto Pt_1
restituire alla banca gli interessi percepiti sulle obbligazioni pari complessivamente a € 14.289,00= per le obbligazioni AB e a €
15.437,15= per l'obbligazione LD, con conseguente compensazione e a restituire tutti i titoli che gli aveva attribuito l'emittente a seguito del default delle obbligazioni AB ed LD;
da ultimo, era configurabile in ogni caso un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 C.C.
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande attrici.
13 Concessi alle parti i termini per il deposito delle istanze istruttorie ex art. 183 C.P.C, con ordinanza riservata datata 8.4.2024, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. contabile volta a ricostruire la tipologia di operazioni di investimento poste in essere dallo anche alla luce della Pt_1
dichiarata propensione al rischio e delle caratteristiche dell'investitore emergenti dalla profilatura in atti e da lui sottoscritta nonché del patrimonio personale del cliente, e nominava perito la dr.ssa . Persona_1
Dopo il deposito della C.T.U, la causa veniva rinviata per assegnazione della causa a sentenza e, all'udienza del 15.11.2024, veniva trattenuta a decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della C.T.U. redatta dalla dr.ssa (la quale ha Persona_1
compiutamente risposto alle osservazioni delle parti) e le cui valutazioni e conclusioni vanno integralmente fatte proprie e richiamate dal Giudicante
è emerso quanto segue (vengono riportati per completezza, integralmente o quasi integralmente, stralci delle parti della C.T.U. rilevanti ai fini della decisione).
I rapporti più risalenti oggetto di contestazione tra e Parte_1
Banco di San Giorgio PA prima e Banca Regionale Europea PA poi, a cui è succeduta quanto all'acquisto di obbligazioni AB CP_1
S.A. 8,875% 13/18, hanno avuto luogo in vigenza il contratto quadro n.
00222/0001000000051 per servizi di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini datato 13.10.2011, poi integrato dal contratto di consulenza, denominato UBI Light n. 00222/0001000002418.
14 Detto contratto quadro prevedeva le condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, le norme generali regolanti i servizi di pagamento, il deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, il servizio di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissioni ordini, mentre il contratto integrativo di consulenza risultava limitato a servizi aggiuntivi e personalizzati di consulenza limitatamente ad alcuni prodotti elencati nel medesimo contratto integrativo.
Associata al contratti del 13.10.2011 è stata prodotta la profilatura del cliente con prodromico questionario e sono emerse le seguenti informazioni: aveva conseguito laurea Economico Parte_1
Finanziaria; era imprenditore che conosceva ed aveva utilizzato prodotti finanziari quali titoli di Stato, obbligazioni anche strutturate, titoli di
Stato di Paesi emergenti, fondi comuni d'investimento monetari, azionari e obbligazionari, polizze vita a capitalizzazione e index, unit linked, azioni, warrant, Etf e certificates; aveva piena conoscenza di tutti gli strumenti finanziari anche complessi quali i derivati e dei rischi ad essi correlati;
aveva acquisito un'approfondita esperienza in materia di investimenti finanziari;
aveva usufruito di tutti i più ampi servizi offerti dagli intermediari finanziari compreso l'offshore banking (servizi finanziari prestati da operatori esteri e fiduciari); aveva un reddito lordo tra €
50.000,00= e € 150.000,00= che dipendeva integralmente dall'attività lavorativa;
non aveva impegni finanziari di sorta;
aveva obiettivi di investimento di medio periodo (da 2 a 5 anni); si definiva quale investitore decisamente propenso al rischio e che investe in prodotti che consentono di ottenere elevata crescita del capitale nel lungo periodo nella consapevolezza del connesso rischio di possibili forti perdite nel breve e medio periodo.
15 La profilatura sopra richiamata evidenzia, quindi, un investitore con livello di esperienza e conoscenze massimo, profilo di tolleranza al rischio aggressivo e orizzonte temporale prevalente di medio termine.
In relazione poi alle specifiche operazioni oggetto di causa e contestate dall'attore sono stati evidenziati i seguenti elementi.
Il primo acquisto delle obbligazioni AB S.A. 8,875% 13/18 per nominali € 100.000,00=, è avvenuto in data 5.12.2014, con transazione successiva di oltre un anno alla fase di collocamento del titolo e all'epoca dell'acquisto, avvenuto poco sotto la pari (prezzo dell'eseguito 96,95),
AB aveva un rating Ficht B+ con outlook negativo, ossia era classificato come titolo di qualità media e altamente speculativo.
Dal momento che il contratto di consulenza contemplava nel perimetro del servizio le sole obbligazioni corporate oggetto di collocamento da parte della banca, la transazione in parola risulta essere avvenuta al di fuori del rapporto contrattuale di consulenza;
nel caso esaminato il richiamato contratto quadro del 2011 prevedeva che, anche per la mera esecuzione di ordini impartiti dal cliente, la banca dovesse procedere a verifica di adeguatezza dell'operazione (ossia al fatto che l'operazione fosse conforme agli obiettivi d'investimento, all'orizzonte temporale, alla propensione al rischio, considerata la conoscenza e l'esperienza dell'investitore e la sua situazione economica e patrimoniale) e non si limitasse alla semplice verifica dell'appropriatezza dell'operazione (ossia che il cliente fosse informato del rischio legato all'operazione): in base all'accordo contrattuale in essere, l'intermediario si era, quindi, impegnato a verificare l'adeguatezza degli ordini d'investimento impartiti dal cliente in base alla profilatura dello stesso emersa dalle risposte fornite al questionario MIFID.
16 Peraltro, alla luce del contenuto del suddetto questionario, il titolo in questione risultava compatibile sia con la profilatura del cliente che con le altre scelte di portafoglio come emergenti dall'esame della documentazione bancaria in atti.
Successivamente, in data 9.2.2015, su iniziativa dello l richiamato Pt_1
contratto di consulenza è stato poi risolto e sostituito da quello denominato Personal Financial sottoscritto con Banca Regionale Europea
PA, che nel frattempo aveva incorporato Banca San Giorgio PA e, peraltro, anche detto secondo contratto di consulenza limitava il servizio prestato dalla banca ai prodotti finanziari indicati nel relativo allegato n. 2
e circoscriveva la consulenza in ambito di obbligazioni corporate ai titoli di cui la banca avesse convenzioni di collocamento;
inoltre sempre alla stessa data è stata aggiornata anche la profilatura dell'investitore tramite la compilazione di un nuovo questionario (la data del 9.2.2015 non è stata tempestivamente contestata dall'attore).
Le informazioni inserite nella nuova profilatura in base alla risposte del cliente sono risultate sostanzialmente sovrapponibili a quelle del precedente questionario con le seguenti differenze: sono stati parzialmente mutati gli obiettivi d'investimento che in precedenza erano rivolti totalmente alla crescita del capitale nel medio e lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore, mentre dall'aggiornamento emerge che l'investitore voleva impiegare il patrimonio per il 70% per proteggere il capitale nel tempo e percepire interessi e per il 30% per accrescere il capitale investito nel medio lungo periodo sopportando limitate oscillazioni di valore;
era mutato l'orizzonte temporale dell'investimento che in precedenza era indicato nel medio periodo e nell'aggiornamento risultava per il 70% di medio periodo (2-5 anni) e per il
17 30% di lungo periodo (da 5 a 10 anni); l'investitore in merito alla reazione alle perdite, comunicava di aver conseguito al massimo perdite entro il 10% del valore del capitale investito nell'arco temporale di un anno solare e di intendere reagire conservando ugualmente l'investimento oltre l'anno o di non intendere in ogni caso venderlo e specificava che avrebbe fatto altrettanto in futuro, conservando l'investimento in perdita nell'entità subita in passato, non volendo modificare le proprie scelte di investimento in quanto rispecchianti le sue esigenze di medio-lungo periodo.
In forza di detto nuovo questionario è nuovamente emersa una profilatura dell'investitore che conferisce allo stesso un livello di esperienza e conoscenza massimo, un profilo di tolleranza al rischio dinamico e un orizzonte temporale prevalente di lungo termine.
In presenza del richiamato aggiornamento della profilatura sono poi intervenute le successive operazioni di investimento oggetto di contestazione.
Il secondo acquisto di titoli contestato, relativo a nominali € 100.000,00= di obbligazioni AB 6% 14/21, è avvenuto in data 6.3.2015 ed il prezzo di acquisto sul mercato risultava pari a 96,645 (le obbligazioni risultavano acquistate ad un prezzo poco sotto la pari), all'epoca dell'acquisto in parola il rating era identico al precedente acquisto, ossia pari a B+ outlook negativo e l'investitore aveva firmato manleva alla banca (doc. 24 di parte convenuta) con cui aveva precisato di avere autonomamente disposto l'acquisto del titolo (detta manleva riportava l'esistenza di un rapporto di consulenza ed una valutazione di adeguatezza positiva).
Il terzo acquisto di titoli contestati, relativo alle obbligazioni LD
13/20 tasso fisso 7,125% per nominali € 100.000,00=, è avvenuto il
18 14.7.2016 al prezzo (corso secco) limite di 99,75, eseguito a 99,73 (ossia ad un prezzo praticamente alla pari) e poiché si trattava di negoziazione su mercato regolamentato, non relativa a collocamento, non era ricompreso nel perimetro stabilito dal contratto di consulenza;
l'emittente aveva rating B+ alla data di acquisto (titolo di media qualità e altamente speculativo).
Dal dossier titoli in atti emerge inoltre una consistenza di deposito dello rilevante (corrispondente a quanto indicato dalla banca Pt_1
convenuta) nonché il precedente acquisto da parte dello stesso di titoli aventi caratteristiche similari.
Successivamente agli acquisti le quotazioni delle obbligazioni AB sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto al valore di acquisto per alcuni mesi e sono poi crollate solo a novembre 2015 in epoca corrispondente al declassamento del rating da parte delle agenzie specializzate, mentre, per quanto attiene alle quotazioni delle obbligazioni LD, sono rimaste stabili sostanzialmente fino a fine 2017 (il 22 novembre 2017 è stato reso noto che aveva deciso di tagliare il rating di LD da B+ a B, CP_5
confermando comunque la società tra gli emittenti speculativi) quando il titolo ha subito una prima perdita di valore (di circa il 20%) per poi perdere circa il 75% del valore solo a settembre 2018, epoca quest'ultima corrispondente al declassamento del rating da parte delle agenzie specializzate a seguito della richiesta di ammissione alla procedura di concordato in continuità avvenuta in data 28.9 2018.
In ordine ad eventuali obblighi di monitoraggio in capo all'intermediario, il contratto quadro stipulato tra investitore e banca il 13.10.2011 non li prevedeva, mentre i contratti di consulenza li escludevano in modo specifico agli artt.
3.7 e 8.3; semmai sussisteva solo un obbligo di
19 informativa per perdite superiori ad una determinata entità in relazione a contratti su prodotti derivati e non in relazione ad investimenti di altro tipo quali le obbligazioni oggetto di causa.
In forza di quanto in precedenza esposto devono essere tratte le seguenti conclusioni: 1) le obbligazioni AB ed LD oggetto di causa sono state acquistate dallo al di fuori della operatività di contratti di Pt_1
consulenza e/o di gestione di portafogli intervenuti con l'istituto bancario che, in ogni caso, non si è limitato ad un accertamento di appropriatezza richiesto dalla normativa applicabile, ma ha altresì eseguito una verifica di adeguatezza, come pattuito contrattualmente, nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 41 e segg. del reg. n. 16190/2007 applicabile CP_4
ratione temporis agli acquisti mobiliari di cui trattasi;
2) le obbligazioni
AB e LD (titoli relativi a prestiti obbligazionari senior, ossia ordinari e non subordinati, a tasso fisso) erano titoli speculativi caratterizzati da un rischio specifico tale da richiedere un monitoraggio continuo;
3) dette obbligazioni possedevano caratteristiche compatibili con la profilatura da questionario MIFID e il dossier titoli dell'investitore poiché esse erano conformi gli obiettivi di Parte_1
investimento da lui riferiti all'intermediario; 4) tali forme di investimento erano altresì in linea con le caratteristiche dell'investitore alla luce del patrimonio complessivo dello stesso, come risultante per entità, valore e composizione;
5) in ogni caso le perdite di valore di tali obbligazioni si sono verificate in epoca successiva agli acquisti e, come detto, non sussisteva obbligo di monitoraggio successivo all'acquisto in capo all'intermediario, né
l'istituto bancario poteva prevedere rischi particolari se non quelli connessi con titoli altamente speculativi;
6) anche dopo il default lo ha fruito di tutti i rimedi posti in essere dalle società emittenti Pt_1
al fine di contenere il danno.
20 Per le ragioni esposte non risultano ravvisabili profili di imprudenza e/o imperizia e/o negligenza in capo a né la violazione degli CP_1
artt. 41 e ss. del Reg. Consob n. 16190/2007 applicabile ratione temporis
e, di conseguenza, la domanda risarcitoria formulata da
[...]
(così come tutte le altre domande formulate in via Parte_1
subordinata) deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollate a
[...]
e liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. Parte_1
147.2022 (cause di scaglione da € 260,000,00= a € 520.000,00=, valori medi di tabella, per tutte le fasi del procedimento, operato l'aumento del
30% ex art. 4 comma 1 bis D.M n. 55.2014 e succ. mod. per la avvenuta redazione degli atti con modalità telematiche).
Parimenti vanno poste a carico di le spese di C.T.U. Parte_1
come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
RESPINGE
le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
CONDANNA
al pagamento a favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida, operato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M n. 55.2014 e succ. mod. in € 29.194,10= per
21 compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A;
PONE A CARICO
di le spese di C.T.U. come già liquidate in corso Parte_1
di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 19.3.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 581.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in Alassio, Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 13/3, presso e nello studio dell'avv. Federico Benvenuto del foro di Genova che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE= contro
in persona del procuratore speciale , CP_1 CP_2
con sede in Modena, elettivamente domiciliata in Torino, via Campana n. 36, presso nello studio degli avv. Alessandro Poggio e Martina Codo, entrambi del foro di Torino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI
L'avv. Sergio Benvenuto per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
1 adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui alla narrativa, così provvedere;
1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per grave inadempimento e conseguentemente dichiarare risolti, ai sensi dell'art. 1453 C.C, i contratti per l'acquisto delle obbligazioni AB S.A. e LD PA. stipulati il
6.3.2015 e 14.7.2016 dal signor e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante protempore, alla CP_1
restituzione della somma capitale versata, pari ad € 300.000,00= o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
2) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale non connotato dal carattere della gravità e, in via di ulteriore subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1337 C.C,
e, per l'effetto, in entrambi i casi, condannare in persona CP_1
del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 319.285,99= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
3) in ulteriore via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dei contratti di acquisto di obbligazioni AB S.A. e LD PA stipulati il 6.3.2015
e 14.7.2016 dal signor e conseguentemente condannare Pt_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
procurati all'esponente, di cui alla narrativa, nella misura di € 319.285,99=
o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità di per la CP_1
2 violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 319.285,99= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
5) in ogni caso: con vittoria di compenso e spese di lite”.
Gli avv. Alessandro Poggio e Martina Codo per parte convenuta: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
1) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate;
2) in subordine: (a) nel denegato caso in cui venisse emessa una sentenza con effetto caducatorio retroattivo, e quindi venisse dichiarata la nullità, pronunciato l'annullamento o pronunciata la risoluzione degli ordini di acquisto, accertato e dichiarato l'obbligo dell'attore di corrispondere alla gli importi da esso percepiti a titolo di interessi CP_1
sulle obbligazioni per cui è causa, nonché gli importi da esso percepiti a titolo di dividendi e di distribuzioni e a qualsiasi altro titolo in ragione degli strumenti finanziari sostitutivi attribuitigli dalle società emittenti a seguito del default delle obbligazioni, operare le relative compensazioni tra gli importi reciprocamente dovuti tra le parti (con riserva di chiedere in separato giudizio la condanna dell'attore a trasferire alla gli CP_1
strumenti finanziari sostitutivi ad esso attribuiti dalle società emittenti a seguito del default delle obbligazioni ovvero, se ceduti, il relativo valore);
(b) nel denegato caso in cui venisse ravvisata una responsabilità risarcitoria della detrarre dall'importo che dovesse essere CP_1
riconosciuto dovuto all'attore (i) gli importi dallo stesso percepiti a titolo
3 di interessi sulle obbligazioni per cui è causa, (ii) la quota di danno imputabile, ex art. 1227, secondo comma, C.C, all'inerzia del signor Pt_1
nel vendere le obbligazioni LD, e (iii) il valore dei titoli sostitutivi attribuiti all'attore dalle società emittenti a seguito del default delle obbligazioni nonché gli importi dallo stesso percepiti a titolo di dividendi e di distribuzioni e comunque a qualsiasi altro titolo in ragione di detti strumenti finanziari sostitutivi;
3) in via istruttoria: (a) ammettere le prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, C.P.C, capitolo 5§, paragrafo 5.1§ e 5.2§, punti 25-27; (b) ammettere l'istanza di esibizione ex art. 210 C.P.C nei confronti di parte attrice e di Banco BPM
PA dell'ordine di acquisto del titolo obbligazionario LD effettuato da parte del signor presso detta in data 31.1.2016 (cfr. Pt_1 CP_1
seconda memoria ex art. 183, sesto comma, C.P.C, capitolo 5§, paragrafo
5.3§); 4) in ogni caso: con vittoria di spese e onorari professionali, oltre oneri di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 24.2.2023, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Savona, indicando quanto CP_1
segue: su consiglio di consulenti finanziari operanti presso Banca Regionale
Europea PA, filiale di Albenga, in data 6.3.2015 aveva investito la somma di € 100.000,00= sul titolo AB S.A. ed in data 14.7.2016 aveva effettuato ordini di acquisto delle obbligazioni LD PA per €
100.000,00=; inoltre, già prima del 30.1.2015, aveva effettuato acquisto di obbligazioni AB S.A. per € 100.000,00= (la non gli aveva mai CP_1
fornito copia della relativa contabile di acquisto); in tali occasioni era stato assistito ed indotto all'acquisto dal consulente finanziario di fiducia presso l'intermediario a seguito del default occorso alla Tes_1
società spagnola AB S.A, avvenuto nel dicembre 2015, aveva visto
4 azzerarsi il capitale investito nei suddetti strumenti finanziari senza aver ricevuto alcuna preventiva informazione da parte del consulente della banca in merito all'andamento dei titoli;
inoltre, a causa dello stato di insolvenza di LD PA, accertato già a fine 2016, detto titolo aveva iniziato a perdere valore e, dopo il concordato preventivo richiesto dalla società nel 2018 e omologato il 17.7.2020, aveva perso tutto il capitale investito nelle obbligazioni della società, anche in questo caso senza alcuna preventiva comunicazione da parte del consulente della banca sulla situazione in essere;
a Banca Regionale Europea PA era poi succeduta
[...]
che, a sua volta, aveva poi ceduto, in data 19.2.2021, un ramo di CP_3
azienda a avente ad oggetto tra gli altri, anche i rapporti CP_1
intrattenuti con la filiale di Albenga;
alla luce della sua scarsa preparazione in materia finanziaria e della sua bassa propensione al rischio, sussisteva la responsabilità dell'intermediario per CP_1
le perdite da lui subite;
in particolare l'intermediario aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informativa verso il cliente, in quanto era ben a conoscenza della situazione economica e patrimoniale in cui si trovavano AB S.A ed LD PA e/o, comunque, delle variazioni medio tempore intervenute che avevano poi portato al successivo default; il rischio effettivo dei titoli AB S.A. e
LD PA, era ben superiore a quello medio basso indicato nei questionari MIFID, così da avere ingenerato in lui fiducia sull'emittente e, in ogni caso, l'istituto bancario non aveva rappresentato l'inadeguatezza di entrambe le operazioni (di natura rischiosa) in rapporto alla sua ridotta propensione al rischio, in violazione dell'art. 21 T.U.F. e del Regolamento
Consob 11522/1998; d'altra parte la banca aveva sottoscritto con lui un contratto di consulenza finanziaria ed era pertanto tenuta, non soli ai più generici obblighi informativi previsti dall'art. 21 del Regolamento degli
5 Intermediari della , ma anche con quelli relativi agli obblighi CP_4
consulenziali; nella fattispecie risultava configurabile la responsabilità contrattuale della per il rapporto instaurato con il cliente ed il CP_1
comportamento della stessa poteva essere qualificato anche come una fattispecie atipica di sollecitazione all'investimento, ovvero di offerta al pubblico di prodotti finanziari prevista dall'art. 1 comma 1 lett. T) del
T.U.F, con profilo di responsabilità da contatto sociale, avendo generato nell'investitore la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento; il
“Contratto-Quadro” da lui sottoscritto non escludeva la negoziazione di titoli in conto proprio e/o per via diretta in nome e per conto del cliente ed includeva il servizio di consulenza finanziaria al cliente sottoscrittore e doveva essere richiamata la disciplina del D.L.vo n. 58.1998; circa la quantificazione del danno occorreva tenere conto dell'importo capitale investito perduto (ammontante a € 300.000,00=) attualizzato e, quindi, €
204.571,51= per i titoli AB ed € 114.714,48= per il titoli LD: il tutto per complessivi € 319.285,99=.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di per grave inadempimento e/o per la CP_1
violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore e, conseguentemente, dichiarare risolti i contratti per l'acquisto delle obbligazioni AB S.A. e LD PA, oggetto di causa (avvero dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di detti contratti) e condannare l'istituto bancario alla restituzione della somma capitale versata attualizzata, pari ad € 319.285,99=, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie CP_1
argomentazioni ed indicava quanto segue;
lo aveva acquistato la Pt_1
prima obbligazione AB (“AB S.A. 8,875% 13/18”) in data
6 5.12.2014, in forza del contratto di consulenza in materia di investimenti,
Ubi Light, sottoscritto con Banco di San Giorgio PA il 13.10.2011 ed integrativo del coevo contratto per la negoziazione, il collocamento la ricezione e la trasmissione di ordini;
la seconda obbligazione AB
(“AB 6% 14/21”) e l'obbligazione LD PA, erano state sottoscritte rispettivamente in data 6.3.2015 e 14.7.2016 in base ad un successivo contratto di consulenza in materia di investimenti, Personal
Financial Management, sottoscritto in data 9.2.2015 con Banca Regionale
Europea PA (che nel frattempo aveva incorporato Banco di San Giorgio
PA), sostitutivo del precedente contratto di consulenza Ubi Light;
i predetti contratti di consulenza Ubi Light e Personal Financial si sostanziavano in un accordo tra cliente e intermediario avente ad oggetto la prestazione da parte della banca del servizio di consulenza in materia di investimenti, ovverosia la prestazione di raccomandazioni personalizzate, su richiesta del cliente o per iniziativa della banca, riguardo a una o più operazioni specifiche, relative a strumenti finanziari;
in data 9.2.2015, lo aveva comunicato il recesso dal contratto di consulenza del Pt_1
13.10.2011 ed era rimasto valido ed efficace il contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini, di cui il contratto di consulenza costituiva una integrazione;
il servizio di consulenza in materia di investimenti integrava il servizio sottostante di negoziazione, senza il quale l'intermediario non poteva eseguire ordini di negoziazione sul mercato per conto del cliente;
nel caso in cui il cliente operasse indipendentemente dalle raccomandazioni rilasciate dalla banca nell'ambito del rapporto di consulenza, il rapporto tra istituto e cliente non rientrava nel servizio di consulenza, ma solamente in quello di negoziazione: le valutazioni che l'intermediario finanziario era chiamato ad effettuare rispetto ad un'operazione di investimento del cliente erano
7 differenti a seconda che l'ordine fosse da ricondurre ad un rapporto di negoziazione, dovendo, in tal caso, essere effettuata una valutazione di appropriatezza dell'operazione, ovvero nell'ambito di un rapporto di consulenza, dovendo allora essere effettuata una valutazione di adeguatezza dell'operazione: la valutazione di appropriatezza doveva essere formulata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, mentre quella di adeguatezza era formulata dovendosi valutare, in aggiunta, anche la compatibilità dell'investimento rispetto alle caratteristiche del cliente in termini di propensione e tolleranza al rischio, orizzonte temporale degli investimenti e capacità di sopportare il rischio in rapporto ai propri obiettivi di investimento;
la valutazione, di adeguatezza o di appropriatezza, doveva avvenire sulla base delle informazioni comunicate dal cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito questionario di profilatura;
nel caso esaminato l'istituto bancario, in un'ottica di rafforzata protezione del cliente, aveva previsto (anche se non imposto dalla normativa applicabile), di effettuare la valutazione di adeguatezza, in luogo di quella di appropriatezza, anche per le operazioni che non erano il frutto di proprie raccomandazioni e che si collocavano nell'ambito del servizio di mera negoziazione;
le obbligazioni AB erano state scelte in totale autonomia dallo e non raccomandate Pt_1
dalla l'attore aveva compilato due questionari di raccolta delle CP_1
informazioni rilevanti rispettivamente in data 13.10.2011 e 9.2.2015 e da essi si ricavava non solo la sua conoscenza dello strumento finanziario obbligazionario, ma anche il fatto che fosse investitore decisamente propenso al rischio;
più in dettaglio nel questionario del 2011 lo Pt_1
aveva dichiarato, di possedere una laurea economica finanziaria, di conoscere ed avere utilizzato lo strumento obbligazionario, di aver
8 utilizzato fino ad allora, a titolo esemplificativo, “obbligazioni non strutturate in Euro emesse da Banche”, “obbligazioni societarie, strutturate, convertibili”, “titoli di Stato di paesi emergenti e derivati”, di avere acquisito in materia di investimenti finanziari una conoscenza approfondita, di essere disposto a destinare il 100% dei propri investimenti in strumenti che potrebbero subire, nel medio-lungo periodo, forti oscillazioni, di considerarsi un investitore decisamente propenso al rischio ed in base a dette informazioni fornite gli era assegnata la seguente profilatura di rischio: “livello di esperienze e conoscenze”:
“massimo”; “profilo di tolleranza al rischio”: “aggressivo”; “orizzonte temporale prevalente”: “medio termine”; detto profilo di rischio era stato confermato anche all'esito del secondo questionario del 2015 in cui aveva precisato di possedere una conoscenza approfondita in materia di investimenti finanziari e di prediligere gli investimenti che “(…) consentono di ottenere elevate crescite del capitale nel lungo periodo consapevole del rischio di possibili forti perdite nel breve e medio periodo (…)”; in tal senso lo aveva regolarmente investito, anche per importi elevati, Pt_1
in obbligazioni c.d. “corporate”, talvolta subordinate o denominate in valuta straniera, appartenenti, al momento dell'acquisto, a classi di rating di livello speculativo, o altamente speculativo, quando non prive di rating; in relazione alle operazioni contestate, l'obbligazione AB 8,875% 13/18” aveva scadenza nel 2018 e dunque una durata residua di circa 4 anni al momento dell'acquisto, l'obbligazione AB 6% 14/21” aveva scadenza nel 2021 e dunque una durata residua di circa 7 anni al momento dell'acquisto e l'obbligazione LD 7,125% 13/20 aveva scadenza nel
2020 e dunque una durata residua di circa 4 anni al momento dell'acquisto; il cliente, al momento degli acquisti delle obbligazioni AB, aveva, presso la banca, investimenti per circa € 1.000.000,00= e al momento degli
9 acquisti dell'obbligazione LD, investimenti per oltre € 700.000,00=;
AB S.A era stata una multinazionale spagnola principalmente attiva nei settori delle infrastrutture verdi, dell'energia e dell'acqua ed LD
PA una multinazionale italiana leader in Italia e nel mondo nella realizzazione di importanti opere ingegneristiche e di alcune delle più importanti infrastrutture in costruzione a livello mondiale;
le doglianze in ordine pretesa violazione dei propri obblighi di diligenza erano infondate;
le operazioni, sulle base di una valutazione ex ante ed in forza delle caratteristiche del cliente e della sua profilatura erano certamente adeguate e coerenti e l'investitore era perfettamente informato e consapevole di rischi ad esse inerenti;
in ogni caso, ferma restando la rischiosità denotata dal rating, non vi era nessun segnale, al momento degli acquisti, che i titoli presentassero rischi di default; quanto ad AB
(acquisti effettuati il 5.12.2014 e il 6.3.2015), l'ultimo bilancio disponibile al momento del primo acquisto, quello relativo all'esercizio 2013, registrava un attivo di oltre € 1.893.000.000,00= e ricavi per €
7.356.000,000,00=, un risultato operativo di oltre € 793.000,000,00= e profitti per oltre € 110.000,000,00= ed i successivi dati finanziari disponibili (quelli relativi ai primi 9 mesi del 2014), avevano registrato un ulteriore incremento degli utili, al punto che, ancora in data 24.11.2024,
Moody's, una delle tre maggiori agenzie globali di rating, aveva confermato alla società quello “B2” indicando che l'outlook era stabile e che, in data
3.12.2014, Standard & Poor's, un'altra delle tre maggiori agenzie globali di rating, aveva confermato alla società il rating “BB” ed indicato che l'outlook restava positivo;
ad ulteriore conferma di tale elementi il prezzo delle obbligazioni AB era poi crollato solo verso la metà del mese di novembre del 2015, in occasione della pubblicazioni dei risultati del terzo trimestre 2015 della società, con il conseguente declassamento del rating
10 dell'emittente da parte delle agenzie di rating;
quanto ad LD PA
(acquisto effettuato il 14.7.2016) l'ultimo bilancio disponibile quello relativo all'esercizio 2015, aveva registrato ricavi totali in crescita del 8% pari a circa € 2.900.000,000,00=, un utile netto consolidato pari a €
80.900.000,00=, una posizione finanziaria netta in miglioramento, con un livello di indebitamento attestatosi a € 983.000,000,00= (a fronte di €
1.150.000,000,00= registrato a settembre 2015), un portafoglio ordini totale attestatosi a € 28.000.000.000,00=, con € 17.800.000.000,00= di portafoglio in esecuzione e € 6.900.000.000,00= di ulteriore potenziale, con ricavi totali in crescita del 4,6%; anche nel caso di LD, dopo l'acquisto dello il prezzo delle obbligazioni era salito Pt_1
considerevolmente (in ogni caso anche i bilanci di LD erano sottoposti a revisione legale dei conti) ed era poi crollato solo nel mese di ottobre del
2018, oltre due anni dopo l'acquisto, a causa della presentazione, da parte della società della domanda di concordato e della conseguente decisione delle agenzie di rating di declassamento;
inoltre l'acquisto dell'obbligazione
AB 6% 14/21” non era stato oggetto di una prestazione di consulenza da parte della Banca, la quale non aveva consigliato il titolo al cliente, ma si era limitata a recepire le istruzioni da lui impartite: in tal senso lo Pt_1
aveva indicato di “(…) avere autonomamente disposto l'acquisto dei titoli menzionati (…) pur essendo stato pienamente informato dalla banca che i detti titoli sono stati previamente oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato ad investitori qualificati (…), di (…) rinunciare espressamente ad ogni eccezione e contestazione nei confronti della banca, in relazione ai citati acquisti, liberando la banca da ogni azione, pretesa o diritto che potesse comunque spettare agli scriventi, per qualunque titolo o causa, in dipendenza delle operazioni di acquisto (…)” e di “(…) manlevare espressamente la banca da ogni responsabilità o pretesa
11 (…) e di tenere indenne la banca da qualsivoglia danno che le potesse eventualmente derivare (…)”; non esisteva poi alcun suo obbligo di monitoraggio dell'andamento dei titoli acquistati, poiché sia il contratto di consulenza Ubi Light, che quello di Consulenza Financial Management, lo escludevano espressamente prevedendo che “(…) è espressamente escluso dall'oggetto del servizio di consulenza qualsiasi attività di monitoraggio continuativo del valore dei prodotti oggetto dell'investimento da parte dei clienti;
la banca effettuerà comunque, con cadenza annuale, un'analisi del portafoglio del cliente (…)” ed ancora che “(…) non è fatto obbligo alla banca di monitorare l'andamento successivo del valore dei prodotti oggetto delle raccomandazioni prestate (…)”; aveva operato nel rispetto degli obblighi di comportamento gravanti in capo all'intermediario finanziario nella prestazione di servizi di investimento come disciplinati dagli artt. 21
e 23 del T.U.F. e nella normativa secondaria contenuta nel Regolamento
Intermediari; circa l'azione di nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni AB S.A ed LD PA, formulata sull'assunto della violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore, essa era infondata avendo comunque la Suprema Corte indicato che semmai dalla violazione delle regole di condotta poteva eventualmente discendere una responsabilità (precontrattuale o contrattuale) dell'intermediario, ma non anche la nullità dei relativi contratti e delle operazioni concluse;
circa l'alternativa azione di annullamento, non era stata fornita alcuna prova da parte dello in ordine all'induzione in errore da parte della banca al Pt_1
momento della sottoscrizione dei contratti di acquisto e/o di aver acquistato un titolo diverso da quello richiesto e, comunque, al momento delle operazioni non esisteva alcun indice tale da potersi prevedere il successivo default (in ogni caso detta azione era ormai prescritta ex art. 1442 C.C); da ultimo, in ogni caso, lo dall'obbligazione “AB Pt_1
12 8,875% 13/18” aveva percepito, dalla data dell'acquisto, a titolo di cedole, il complessivo importo di € 9.849,00=, dall'obbligazione AB 6% 14/21” il complessivo importo di € 4.440,00= e dall'obbligazione LD 7,125%
13/20”, il complessivo importo di € 15.437,15=; ancora, a seguito del default delle obbligazioni AB si era visto attribuire dall'emittente i seguenti titoli sostitutivi: obbligazione denominata AB AB 0,25% 23”
(codice ISIN: XS1584123225) per nominali € 64.956,00=; n. 17.293 azioni
“AB SA – CL A” (azioni classe A;
codice ISIN: ES0105200416); n.
178.819 azioni “AB SA – B Shares” (azioni classe B;
codice ISIN:
ES0105200002) e, a seguito del default dell'obbligazione LD n. 12.493 azioni ordinarie LD di nuova emissione (codice ISIN: [...]), negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana PA e n. 100.000 strumenti finanziari partecipativi (codice
ISIN: [...]); successivamente, a seguito di un'operazione di scissione parziale di LD, deliberata dall'assemblea straordinaria della società in data 29.4.2021, in conformità al progetto di scissione, agli azionisti LD erano state attribuite n. 203 nuove azioni Parte_2
ogni 1.000 azioni LD possedute e, quindi, allo erano state Pt_1
attribuite n. 2536 azioni negoziate;
per i motivi esposti, Parte_2
anche nella ipotesi di eventuale declaratoria di nullità o di annullamento o di risoluzione degli ordini di acquisto, lo avrebbe dovuto Pt_1
restituire alla banca gli interessi percepiti sulle obbligazioni pari complessivamente a € 14.289,00= per le obbligazioni AB e a €
15.437,15= per l'obbligazione LD, con conseguente compensazione e a restituire tutti i titoli che gli aveva attribuito l'emittente a seguito del default delle obbligazioni AB ed LD;
da ultimo, era configurabile in ogni caso un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 C.C.
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande attrici.
13 Concessi alle parti i termini per il deposito delle istanze istruttorie ex art. 183 C.P.C, con ordinanza riservata datata 8.4.2024, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. contabile volta a ricostruire la tipologia di operazioni di investimento poste in essere dallo anche alla luce della Pt_1
dichiarata propensione al rischio e delle caratteristiche dell'investitore emergenti dalla profilatura in atti e da lui sottoscritta nonché del patrimonio personale del cliente, e nominava perito la dr.ssa . Persona_1
Dopo il deposito della C.T.U, la causa veniva rinviata per assegnazione della causa a sentenza e, all'udienza del 15.11.2024, veniva trattenuta a decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della C.T.U. redatta dalla dr.ssa (la quale ha Persona_1
compiutamente risposto alle osservazioni delle parti) e le cui valutazioni e conclusioni vanno integralmente fatte proprie e richiamate dal Giudicante
è emerso quanto segue (vengono riportati per completezza, integralmente o quasi integralmente, stralci delle parti della C.T.U. rilevanti ai fini della decisione).
I rapporti più risalenti oggetto di contestazione tra e Parte_1
Banco di San Giorgio PA prima e Banca Regionale Europea PA poi, a cui è succeduta quanto all'acquisto di obbligazioni AB CP_1
S.A. 8,875% 13/18, hanno avuto luogo in vigenza il contratto quadro n.
00222/0001000000051 per servizi di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini datato 13.10.2011, poi integrato dal contratto di consulenza, denominato UBI Light n. 00222/0001000002418.
14 Detto contratto quadro prevedeva le condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, le norme generali regolanti i servizi di pagamento, il deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, il servizio di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissioni ordini, mentre il contratto integrativo di consulenza risultava limitato a servizi aggiuntivi e personalizzati di consulenza limitatamente ad alcuni prodotti elencati nel medesimo contratto integrativo.
Associata al contratti del 13.10.2011 è stata prodotta la profilatura del cliente con prodromico questionario e sono emerse le seguenti informazioni: aveva conseguito laurea Economico Parte_1
Finanziaria; era imprenditore che conosceva ed aveva utilizzato prodotti finanziari quali titoli di Stato, obbligazioni anche strutturate, titoli di
Stato di Paesi emergenti, fondi comuni d'investimento monetari, azionari e obbligazionari, polizze vita a capitalizzazione e index, unit linked, azioni, warrant, Etf e certificates; aveva piena conoscenza di tutti gli strumenti finanziari anche complessi quali i derivati e dei rischi ad essi correlati;
aveva acquisito un'approfondita esperienza in materia di investimenti finanziari;
aveva usufruito di tutti i più ampi servizi offerti dagli intermediari finanziari compreso l'offshore banking (servizi finanziari prestati da operatori esteri e fiduciari); aveva un reddito lordo tra €
50.000,00= e € 150.000,00= che dipendeva integralmente dall'attività lavorativa;
non aveva impegni finanziari di sorta;
aveva obiettivi di investimento di medio periodo (da 2 a 5 anni); si definiva quale investitore decisamente propenso al rischio e che investe in prodotti che consentono di ottenere elevata crescita del capitale nel lungo periodo nella consapevolezza del connesso rischio di possibili forti perdite nel breve e medio periodo.
15 La profilatura sopra richiamata evidenzia, quindi, un investitore con livello di esperienza e conoscenze massimo, profilo di tolleranza al rischio aggressivo e orizzonte temporale prevalente di medio termine.
In relazione poi alle specifiche operazioni oggetto di causa e contestate dall'attore sono stati evidenziati i seguenti elementi.
Il primo acquisto delle obbligazioni AB S.A. 8,875% 13/18 per nominali € 100.000,00=, è avvenuto in data 5.12.2014, con transazione successiva di oltre un anno alla fase di collocamento del titolo e all'epoca dell'acquisto, avvenuto poco sotto la pari (prezzo dell'eseguito 96,95),
AB aveva un rating Ficht B+ con outlook negativo, ossia era classificato come titolo di qualità media e altamente speculativo.
Dal momento che il contratto di consulenza contemplava nel perimetro del servizio le sole obbligazioni corporate oggetto di collocamento da parte della banca, la transazione in parola risulta essere avvenuta al di fuori del rapporto contrattuale di consulenza;
nel caso esaminato il richiamato contratto quadro del 2011 prevedeva che, anche per la mera esecuzione di ordini impartiti dal cliente, la banca dovesse procedere a verifica di adeguatezza dell'operazione (ossia al fatto che l'operazione fosse conforme agli obiettivi d'investimento, all'orizzonte temporale, alla propensione al rischio, considerata la conoscenza e l'esperienza dell'investitore e la sua situazione economica e patrimoniale) e non si limitasse alla semplice verifica dell'appropriatezza dell'operazione (ossia che il cliente fosse informato del rischio legato all'operazione): in base all'accordo contrattuale in essere, l'intermediario si era, quindi, impegnato a verificare l'adeguatezza degli ordini d'investimento impartiti dal cliente in base alla profilatura dello stesso emersa dalle risposte fornite al questionario MIFID.
16 Peraltro, alla luce del contenuto del suddetto questionario, il titolo in questione risultava compatibile sia con la profilatura del cliente che con le altre scelte di portafoglio come emergenti dall'esame della documentazione bancaria in atti.
Successivamente, in data 9.2.2015, su iniziativa dello l richiamato Pt_1
contratto di consulenza è stato poi risolto e sostituito da quello denominato Personal Financial sottoscritto con Banca Regionale Europea
PA, che nel frattempo aveva incorporato Banca San Giorgio PA e, peraltro, anche detto secondo contratto di consulenza limitava il servizio prestato dalla banca ai prodotti finanziari indicati nel relativo allegato n. 2
e circoscriveva la consulenza in ambito di obbligazioni corporate ai titoli di cui la banca avesse convenzioni di collocamento;
inoltre sempre alla stessa data è stata aggiornata anche la profilatura dell'investitore tramite la compilazione di un nuovo questionario (la data del 9.2.2015 non è stata tempestivamente contestata dall'attore).
Le informazioni inserite nella nuova profilatura in base alla risposte del cliente sono risultate sostanzialmente sovrapponibili a quelle del precedente questionario con le seguenti differenze: sono stati parzialmente mutati gli obiettivi d'investimento che in precedenza erano rivolti totalmente alla crescita del capitale nel medio e lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore, mentre dall'aggiornamento emerge che l'investitore voleva impiegare il patrimonio per il 70% per proteggere il capitale nel tempo e percepire interessi e per il 30% per accrescere il capitale investito nel medio lungo periodo sopportando limitate oscillazioni di valore;
era mutato l'orizzonte temporale dell'investimento che in precedenza era indicato nel medio periodo e nell'aggiornamento risultava per il 70% di medio periodo (2-5 anni) e per il
17 30% di lungo periodo (da 5 a 10 anni); l'investitore in merito alla reazione alle perdite, comunicava di aver conseguito al massimo perdite entro il 10% del valore del capitale investito nell'arco temporale di un anno solare e di intendere reagire conservando ugualmente l'investimento oltre l'anno o di non intendere in ogni caso venderlo e specificava che avrebbe fatto altrettanto in futuro, conservando l'investimento in perdita nell'entità subita in passato, non volendo modificare le proprie scelte di investimento in quanto rispecchianti le sue esigenze di medio-lungo periodo.
In forza di detto nuovo questionario è nuovamente emersa una profilatura dell'investitore che conferisce allo stesso un livello di esperienza e conoscenza massimo, un profilo di tolleranza al rischio dinamico e un orizzonte temporale prevalente di lungo termine.
In presenza del richiamato aggiornamento della profilatura sono poi intervenute le successive operazioni di investimento oggetto di contestazione.
Il secondo acquisto di titoli contestato, relativo a nominali € 100.000,00= di obbligazioni AB 6% 14/21, è avvenuto in data 6.3.2015 ed il prezzo di acquisto sul mercato risultava pari a 96,645 (le obbligazioni risultavano acquistate ad un prezzo poco sotto la pari), all'epoca dell'acquisto in parola il rating era identico al precedente acquisto, ossia pari a B+ outlook negativo e l'investitore aveva firmato manleva alla banca (doc. 24 di parte convenuta) con cui aveva precisato di avere autonomamente disposto l'acquisto del titolo (detta manleva riportava l'esistenza di un rapporto di consulenza ed una valutazione di adeguatezza positiva).
Il terzo acquisto di titoli contestati, relativo alle obbligazioni LD
13/20 tasso fisso 7,125% per nominali € 100.000,00=, è avvenuto il
18 14.7.2016 al prezzo (corso secco) limite di 99,75, eseguito a 99,73 (ossia ad un prezzo praticamente alla pari) e poiché si trattava di negoziazione su mercato regolamentato, non relativa a collocamento, non era ricompreso nel perimetro stabilito dal contratto di consulenza;
l'emittente aveva rating B+ alla data di acquisto (titolo di media qualità e altamente speculativo).
Dal dossier titoli in atti emerge inoltre una consistenza di deposito dello rilevante (corrispondente a quanto indicato dalla banca Pt_1
convenuta) nonché il precedente acquisto da parte dello stesso di titoli aventi caratteristiche similari.
Successivamente agli acquisti le quotazioni delle obbligazioni AB sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto al valore di acquisto per alcuni mesi e sono poi crollate solo a novembre 2015 in epoca corrispondente al declassamento del rating da parte delle agenzie specializzate, mentre, per quanto attiene alle quotazioni delle obbligazioni LD, sono rimaste stabili sostanzialmente fino a fine 2017 (il 22 novembre 2017 è stato reso noto che aveva deciso di tagliare il rating di LD da B+ a B, CP_5
confermando comunque la società tra gli emittenti speculativi) quando il titolo ha subito una prima perdita di valore (di circa il 20%) per poi perdere circa il 75% del valore solo a settembre 2018, epoca quest'ultima corrispondente al declassamento del rating da parte delle agenzie specializzate a seguito della richiesta di ammissione alla procedura di concordato in continuità avvenuta in data 28.9 2018.
In ordine ad eventuali obblighi di monitoraggio in capo all'intermediario, il contratto quadro stipulato tra investitore e banca il 13.10.2011 non li prevedeva, mentre i contratti di consulenza li escludevano in modo specifico agli artt.
3.7 e 8.3; semmai sussisteva solo un obbligo di
19 informativa per perdite superiori ad una determinata entità in relazione a contratti su prodotti derivati e non in relazione ad investimenti di altro tipo quali le obbligazioni oggetto di causa.
In forza di quanto in precedenza esposto devono essere tratte le seguenti conclusioni: 1) le obbligazioni AB ed LD oggetto di causa sono state acquistate dallo al di fuori della operatività di contratti di Pt_1
consulenza e/o di gestione di portafogli intervenuti con l'istituto bancario che, in ogni caso, non si è limitato ad un accertamento di appropriatezza richiesto dalla normativa applicabile, ma ha altresì eseguito una verifica di adeguatezza, come pattuito contrattualmente, nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 41 e segg. del reg. n. 16190/2007 applicabile CP_4
ratione temporis agli acquisti mobiliari di cui trattasi;
2) le obbligazioni
AB e LD (titoli relativi a prestiti obbligazionari senior, ossia ordinari e non subordinati, a tasso fisso) erano titoli speculativi caratterizzati da un rischio specifico tale da richiedere un monitoraggio continuo;
3) dette obbligazioni possedevano caratteristiche compatibili con la profilatura da questionario MIFID e il dossier titoli dell'investitore poiché esse erano conformi gli obiettivi di Parte_1
investimento da lui riferiti all'intermediario; 4) tali forme di investimento erano altresì in linea con le caratteristiche dell'investitore alla luce del patrimonio complessivo dello stesso, come risultante per entità, valore e composizione;
5) in ogni caso le perdite di valore di tali obbligazioni si sono verificate in epoca successiva agli acquisti e, come detto, non sussisteva obbligo di monitoraggio successivo all'acquisto in capo all'intermediario, né
l'istituto bancario poteva prevedere rischi particolari se non quelli connessi con titoli altamente speculativi;
6) anche dopo il default lo ha fruito di tutti i rimedi posti in essere dalle società emittenti Pt_1
al fine di contenere il danno.
20 Per le ragioni esposte non risultano ravvisabili profili di imprudenza e/o imperizia e/o negligenza in capo a né la violazione degli CP_1
artt. 41 e ss. del Reg. Consob n. 16190/2007 applicabile ratione temporis
e, di conseguenza, la domanda risarcitoria formulata da
[...]
(così come tutte le altre domande formulate in via Parte_1
subordinata) deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollate a
[...]
e liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. Parte_1
147.2022 (cause di scaglione da € 260,000,00= a € 520.000,00=, valori medi di tabella, per tutte le fasi del procedimento, operato l'aumento del
30% ex art. 4 comma 1 bis D.M n. 55.2014 e succ. mod. per la avvenuta redazione degli atti con modalità telematiche).
Parimenti vanno poste a carico di le spese di C.T.U. Parte_1
come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
RESPINGE
le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
CONDANNA
al pagamento a favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida, operato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M n. 55.2014 e succ. mod. in € 29.194,10= per
21 compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A;
PONE A CARICO
di le spese di C.T.U. come già liquidate in corso Parte_1
di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 19.3.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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