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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 27/01/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3387/2021 depositato il 07/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2736/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 09/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza specificata in intestazione, pronunciata il 19 ottobre 2020 e depositata il 9 novembre 2020
Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava nel merito il ricorso presentato dal contribuente Nom._1, commercialista, avverso un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina per IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno 2015.
Il professionista sosteneva di non essere obbligato a dichiarare i redditi in Italia, essendo iscritto all'AIRE dal 5 maggio 2015 e residente in [...], l''Agenzia delle Entrate dimostrava però che Nom._1 aveva mantenuto il domicilio fiscale e svolto attività professionale in Italia nel 2015, elemento che, rigettate le diverse ulteriori eccezioni proposte (vedasi oltre) risultava decisivo ai fini del rigetto del ricorso. Accolto parzialmente solo relativamente alla quantificazione percentuale dei costi sostenuti (ricalcolati al 22% in luogo del 5%)
Avverso tale decisione propone appello Ricorrente_1 quale erede del contribuente (nelle more deceduto) che riassume la procedura chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado pronuncia, come da dispositivo, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado prende in esame le eccezioni proposte rigettando il ricorso con motivazione assolutamente condivisibile che deve essere qui richiamata come parte integrante della presente decisione
Si consideri come la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio
Sul punto condivisibile l'orientamento consolidato secondo il quale "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" ( Cass., Sez. Un., n.5712 dell'8 giugno 1998; e numerose conformi tra le quali Cass., Sez. III, n. 181 del 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 2001; . Cass., Sez. V n. 1539 del 2003).
Nella decisione oggi appellata la CTP ha stabilito che Nom._1 era fiscalmente residente in Italia nel 2015 e quindi obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e che l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente utilizzato il metodo di accertamento induttivo per determinare i redditi non dichiarati. Le sanzioni applicate dall'Agenzia sono legittime, il ricorso è stato parzialmente accolto per il riconoscimento di maggiori costi di esercizio da detrarre (le spese forfettarie sono state rideterminate al 22% invece del 5% inizialmente riconosciuto dall'Agenzia) e ciò ha portato alla disposizione sulle spese processuali che sono state compensate per 2/3, mentre il restante 1/3 è stato posto a carico della parte soccombente. L'appello del contribuente richiama una serie di eccezioni procedurali la cui valutazione, tuttavia, deve condurre alla conclusione che siano da rigettare in quanto infondate (come già disposto dal Giudice di prima istanza.
Non applicabile la normativa relativa all'applicazione della Convenzione Italia-Tunisia (L.388/1981 - sostiene la parte che appella che il reddito contestato è imponibile esclusivamente in Tunisia) in quanto risulta accertato come nonostante la dichiarata residenza estera, il contribuente ha mantenuto domicilio professionale in Messina fino al 19/12/2016 ed ha percepito compensi da attività professionale in Italia nel
2015 e 2016, è pertanto da applicare l'art. 2 TUIR, per il quale è fiscalmente residente chi mantiene domicilio o residenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Quanto alla sostenuta illegittimità del metodo di accertamento per carenza dei presupposti (art. 39 DPR 600/1973) deve ritenersi come nel caso di specie l'ufficio sia stato legalmente legittimato ad utilizzare presunzioni semplici e vertendo in caso di omessa dichiarazione, mentre con riferimento agli esiti l'onere della prova in tali ipotesi si inverte a carico del contribuente che non ha offerto giustificazioni idonee a ribaltare le conclusioni dell'accertamento. Il contribuente sostiene che si è fatto riferimento a compensi riferiti ad anni precedenti ma va detto che ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972, le prestazioni si considerano effettuate al pagamento e che la continuità dei compensi nel 2016 conferma l'attività svolta in Italia.
Anche le sanzioni sono correttamente motivate e applicate al minimo edittale senza che sia necessario a norma di legge alcuna specificazione ulteriore, trattandosi di sanzioni correlate ai recuperi
Infine ci si riporta ancora una volta alle motivazioni della sentenza di primo grado che con adeguata e completa valutazione hanno rigettato le ulteriori eccezioni formali e procedurali perché infondate ( difetto di sottoscrizione dell'atto - infatti deve rilevarsi come la sottoscrizione dell'avviso risulti effettuata da funzionario regolarmente delegato - insussistente e comunque non idonea a configurare nullità la eccepita violazione dell'art. 10 L.212/2000 - statuto del contribuente- carenza di motivazione inesistente dati i richiami contenuti nell'atto in contestazione) mentre risulta consolidata la decisione sulle spese come rivisitata nel giudizio di primo grado, non risultando appello presentato dalla controparte, ufficio delle entrate,
In considerazione di quanto sopra la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro
1700//00 (millesettecento//00)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, secondo grado, sezione 10 distaccata di Messina, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 quale erede deI contribuente Nom._1 e per l'effetto conferma la decisione di primo grado.
Spese di giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro
1700//00 (millesettecento//00)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3387/2021 depositato il 07/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2736/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 09/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500985 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza specificata in intestazione, pronunciata il 19 ottobre 2020 e depositata il 9 novembre 2020
Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava nel merito il ricorso presentato dal contribuente Nom._1, commercialista, avverso un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina per IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno 2015.
Il professionista sosteneva di non essere obbligato a dichiarare i redditi in Italia, essendo iscritto all'AIRE dal 5 maggio 2015 e residente in [...], l''Agenzia delle Entrate dimostrava però che Nom._1 aveva mantenuto il domicilio fiscale e svolto attività professionale in Italia nel 2015, elemento che, rigettate le diverse ulteriori eccezioni proposte (vedasi oltre) risultava decisivo ai fini del rigetto del ricorso. Accolto parzialmente solo relativamente alla quantificazione percentuale dei costi sostenuti (ricalcolati al 22% in luogo del 5%)
Avverso tale decisione propone appello Ricorrente_1 quale erede del contribuente (nelle more deceduto) che riassume la procedura chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado pronuncia, come da dispositivo, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado prende in esame le eccezioni proposte rigettando il ricorso con motivazione assolutamente condivisibile che deve essere qui richiamata come parte integrante della presente decisione
Si consideri come la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio
Sul punto condivisibile l'orientamento consolidato secondo il quale "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" ( Cass., Sez. Un., n.5712 dell'8 giugno 1998; e numerose conformi tra le quali Cass., Sez. III, n. 181 del 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 2001; . Cass., Sez. V n. 1539 del 2003).
Nella decisione oggi appellata la CTP ha stabilito che Nom._1 era fiscalmente residente in Italia nel 2015 e quindi obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e che l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente utilizzato il metodo di accertamento induttivo per determinare i redditi non dichiarati. Le sanzioni applicate dall'Agenzia sono legittime, il ricorso è stato parzialmente accolto per il riconoscimento di maggiori costi di esercizio da detrarre (le spese forfettarie sono state rideterminate al 22% invece del 5% inizialmente riconosciuto dall'Agenzia) e ciò ha portato alla disposizione sulle spese processuali che sono state compensate per 2/3, mentre il restante 1/3 è stato posto a carico della parte soccombente. L'appello del contribuente richiama una serie di eccezioni procedurali la cui valutazione, tuttavia, deve condurre alla conclusione che siano da rigettare in quanto infondate (come già disposto dal Giudice di prima istanza.
Non applicabile la normativa relativa all'applicazione della Convenzione Italia-Tunisia (L.388/1981 - sostiene la parte che appella che il reddito contestato è imponibile esclusivamente in Tunisia) in quanto risulta accertato come nonostante la dichiarata residenza estera, il contribuente ha mantenuto domicilio professionale in Messina fino al 19/12/2016 ed ha percepito compensi da attività professionale in Italia nel
2015 e 2016, è pertanto da applicare l'art. 2 TUIR, per il quale è fiscalmente residente chi mantiene domicilio o residenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Quanto alla sostenuta illegittimità del metodo di accertamento per carenza dei presupposti (art. 39 DPR 600/1973) deve ritenersi come nel caso di specie l'ufficio sia stato legalmente legittimato ad utilizzare presunzioni semplici e vertendo in caso di omessa dichiarazione, mentre con riferimento agli esiti l'onere della prova in tali ipotesi si inverte a carico del contribuente che non ha offerto giustificazioni idonee a ribaltare le conclusioni dell'accertamento. Il contribuente sostiene che si è fatto riferimento a compensi riferiti ad anni precedenti ma va detto che ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972, le prestazioni si considerano effettuate al pagamento e che la continuità dei compensi nel 2016 conferma l'attività svolta in Italia.
Anche le sanzioni sono correttamente motivate e applicate al minimo edittale senza che sia necessario a norma di legge alcuna specificazione ulteriore, trattandosi di sanzioni correlate ai recuperi
Infine ci si riporta ancora una volta alle motivazioni della sentenza di primo grado che con adeguata e completa valutazione hanno rigettato le ulteriori eccezioni formali e procedurali perché infondate ( difetto di sottoscrizione dell'atto - infatti deve rilevarsi come la sottoscrizione dell'avviso risulti effettuata da funzionario regolarmente delegato - insussistente e comunque non idonea a configurare nullità la eccepita violazione dell'art. 10 L.212/2000 - statuto del contribuente- carenza di motivazione inesistente dati i richiami contenuti nell'atto in contestazione) mentre risulta consolidata la decisione sulle spese come rivisitata nel giudizio di primo grado, non risultando appello presentato dalla controparte, ufficio delle entrate,
In considerazione di quanto sopra la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro
1700//00 (millesettecento//00)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, secondo grado, sezione 10 distaccata di Messina, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 quale erede deI contribuente Nom._1 e per l'effetto conferma la decisione di primo grado.
Spese di giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro
1700//00 (millesettecento//00)