Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1337 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Gasbarro, presso il cui studio a Palermo, via
Nunzio Morello n. 40, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentat e difes dall'Avv. Maria Stefania Pipia, presso il cui studio a Palermo, via
Nunzio Morello n. 40, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 22/06/1996 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 14/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. Per concorde volontà delle Parti con la sottoscrizione del presente accordo si perfezionerà lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo, in data 22 giugno
1996, dai signori e . Parte_1 Controparte_1
2. L'unica figlia ancora minorenne, , resterà affidata congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il domicilio materno in Palermo, nella via Marche n. 16.
I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulla figlia e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni di natura ordinaria e minuta, da assumersi nei rispettivi periodi di coabitazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sulla minore.
3. Entrambi i genitori creeranno e manterranno le migliori condizioni affinché la minore conservi rapporti buoni e significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno farsi coadiuvare nella gestione della stessa.
4. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle questioni di straordinaria importanza nell'interesse della figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per , relativamente anche alla sua istruzione/formazione, Per_1
ad un sano sviluppo fisico e morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie.
5. Poiché entrambi i genitori desiderano essere costantemente presenti nella vita della figlia, hanno concordato il seguente regime di permanenza della medesima presso ciascun genitore, con diritto-dovere di visita del padre, in particolare, di vederla e tenerla con sé,
a settimane alterne con la madre, per una prima settimana dal venerdì dall'uscita dalla scuola e fino al lunedì mattina, con pernottamento nelle due notti intermedie e per la seconda settimana, per tre pomeriggi da individuarsi, sin d'ora, nei martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 23,00.
2 Eventuali variazioni dovute a motivi di lavoro andranno richieste con congruo preavviso non inferiore a gg. sette (7).
In ogni caso, per espressa convenzione tra i coniugi, con il precipuo intento di favorire i rapporti tra la figlia ed il padre, viene riconosciuto a quest'ultimo, compatibilmente con le esigenze lavorative sue proprie, la facoltà di vederla e/o tenerla con sé tutte le volte che ella manifesterà la volontà di voler stare con lo stesso.
6. Tenuto conto dell'età della figlia, i sottoscritti convengono, ancora, che:
a) nel periodo di vacanze natalizie e pasquali, starà con il padre e/o con la Per_1
madre secondo accordi che di anno in anno verranno stabiliti tra gli stessi e che, in caso di disaccordo, prevederanno la possibilità che ciascun genitore trascorri con la figlia un periodo di sei (6) giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dalla mattina del 23 dicembre alla mattina del 29 dicembre e dalla mattina del 29 dicembre alla mattina del 5 gennaio nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o il lunedì dell'Angelo;
b) gli altri periodi di vacanze e/o ricorrenze (festività civili e/o religiose, compleanni, ecc.) verranno trascorsi dalla figlia, per l'intera giornata, con il padre e/o con la madre seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
c) trascorrerà, altresì, le vacanze estive per metà con il padre e per metà con Per_1
la madre. Ciascuno dei genitori sopporterà interamente le spese per il tempo di competenza, che dovrà essere frazionato in periodi non superiori ai quindici (15) giorni;
entro il 1° giugno di ogni anno i coniugi concorderanno il periodo in cui potranno tenere la figlia autonomamente con la sospensione del diritto di visita.
Qualora i coniugi, nei suddetti periodi di vacanza, dovessero spostarsi da Palermo si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza della stessa.
7. Entrambi i coniugi si impegnano ad astenersi dall'adottare comportamenti che possano, nel tempo, rivelarsi pregiudizievoli alla serenità e all'equilibrio di vita delle figlie (quali, per es., l'adozione di comportamenti sconvenienti per la sensibilità delle stesse, violazioni di natura economica, ecc.).
Resta inteso che l'eventuale inosservanza della suddetta previsione potrà legittimare ciascuno dei coniugi, previa diffida all'interruzione della condotta ritenuta nociva, a richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 709/ter c.p.c..
8. In ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno dei due coniugi individualmente e concordemente valutata, gli stessi convengono di disciplinare gli aspetti economici del loro divorzio nel modo che segue:
3 a) a titolo di contributo per il solo mantenimento delle due figlie, il verserà alla CP_1
Pt_
, entro il giorno cinque (5) di ogni mese e per n. dodici mensilità, l'importo complessivo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00).
Il detto importo, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat relativi al mese di sottoscrizione del presente accordo, sarà corrisposto dall'obbligato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie a mezzo bonifico su carta
PostaPay Evolution di cui la Iula è titolare e le cui coordinate IBAN sono le seguenti: IT
02N3608105138271038871044.
b) Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno divise tra i genitori nella misura pari al 50% ciascuno e dovranno essere concordate secondo quanto indicato dal
Protocollo d'intesa sottoscritto in recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e che viene riportato come di seguito:
A) spese straordinarie che dovranno essere sostenute anche in assenza di preventivo accordo:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitarie;
- spese scolastiche e universitarie relative a: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) manuali universitari;
c) trasporto;
d) mensa;
B) spese straordinarie condizionate alla preventiva disponibilità del padre:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche e universitarie relative a: a) imposte e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corredo scolastico e manuali universitari relativi ad istituti privati c) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e lezioni di recupero, b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno (ut supra /punto B):
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo
4 assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
In relazione, inoltre, alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario:
Con riguardo alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
c) L'indennità di frequenza che è riconosciuta alla figlia continuerà a Per_1
Pt_ rimanere nella esclusiva disponibilità della signora che, pertanto, continuerà ad utilizzarla per tutti i bisogni necessari per la figlia medesima.
d) L'“assegno unico universale” (ex ANF) per verrà, invece, percepito Per_1
Pt_ interamente dal signor . Sin d'ora, dunque, la autorizza il , anche CP_1 CP_1
per gli anni a venire, a chiedere e percepire integralmente e, quindi, nella misura del
100% il detto assegno, impegnandosi coerentemente ad astenersi dall'inoltro di analoga richiesta in suo favore.
9. Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra gli odierni comparenti, gli stessi si danno reciprocamente atto di disporre di un reddito adeguato al soddisfacimento delle proprie esigenze, sicché nessuno verserà all'altro un contributo per il proprio mantenimento.
10. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia ancora minorenne e
5 alla presente dichiarazione deve essere attribuito il valore di nulla-osta da valere davanti a qualsiasi Autorità competente.
11. Entrambi i coniugi si obbligano a rendere nota all'altro qualsiasi, eventuale e futura, variazione di residenza.
12. Convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 22/06/1996 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 14/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 4, parte I dell'anno 1996).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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