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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1616/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SIMONETTI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Appellante
CONTRO
(P.I.: ) – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore – avente sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAILLA GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Appellata
NONCHÉ CONTRO
nato a [...] il [...], non rappresentato né difeso Controparte_2
Appellato – contumace
Oggetto: Responsabilità extra-contrattuale. Sinistro stradale. Appello avverso sentenza del giudice di pace
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 24.10.2024 e del 28.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
– con atto di citazione regolarmente notificato– ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 240/2021 del 22.3.2021 (pubblicata in data 25.5.2021 e non notificata) emessa
1 dal Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'appellante nei confronti degli odierni appellati.
Allegava di essere stato vittima di un sinistro avvenuto a Gela in data 9.5.2019 alle ore 11:37 circa, in contrada Poggio Blasco, provocato da una manovra attuata da il quale – Controparte_2
mentre percorreva con il proprio mezzo la contrada in direzione sud/nord – si affiancava all'autovettura dell'appellante e la investiva violentemente mentre questa era impegnata nella manovra di parcheggio, provocandogli gravi lesioni (così diagnosticate dal locale Nosocomio: “cervicalgia post traumatica e lombalgia”) nonché danni al proprio mezzo, quantificati in complessive € 800,00.
Deduceva, in primo luogo, che la sentenza impugnata è frutto di un'errata valutazione compiuta dal giudice di prime cure che – ritenendo tardivo l'invocato effetto del modello CAI previsto dall'art. 143 cod. ass., poiché compiutamente argomentato solo in sede di comparsa conclusionale – ha trascurato di valutare che tale modello era già stato tempestivamente prodotto in allegato all'atto di citazione e non contestato dalla compagnia odierna appellata, la quale non ha fornito alcuna prova contraria.
Precisava che in forza del principio iura novit curia non spetta alle parti esplicitare il contenuto precettivo delle norme che regolano l'efficacia probatoria dei mezzi di prova assunti nel corso del giudizio tra le quali si annovera – per quel che interessa il caso di specie – l'art. 143, co. 2 cod. ass. nella parte in cui prevede che “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Affermava, dunque, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare provati, alla luce della produzione del modello CAI – sottoscritto da ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro –
i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata dall' e ciò in quanto Pt_1 non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di fornire la Controparte_1
prova contraria, avendo prodotto documentazione inconducente ai fini del decidere, peraltro formalmente disconosciuta dall'odierno appellante.
Aggiungeva, altresì, che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, l'attore aveva fornito ulteriore prova della fondatezza della propria domanda – e in particolare della sussistenza dell'an debeatur dell'obbligazione risarcitoria – mediante la produzione in atti dei referti del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Gela, di cui se ne sarebbe trascurata l'efficacia fidefacente, nonché delle certificazioni rilasciate dagli esperti consultati dall'appellante.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale: “In accoglimento del presente appello ed a totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare provata la causazione del sinistro imputabile ad
2 esclusivi fatto e colpa di SO . Conseguentemente condannare i convenuti, in solido al CP_2
pronto pagamento risarcitorio, come quantificato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, o quell'altro maggiore o minore che, previa integrazione dell'attività istruttoria che formalmente si richiede potrà risultare ammettendo, in particolare, sia la CTU medica che la CTU Tecnica per accertare sia i danni fisiche che materiali subiti dall'odierno appellante che il Giudice di prime cure ha ritenuto errando di non ammettere nonostante fossero state richieste in primo grado. Spese e compensi di causa di ambedue i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di risposta del 4.4.2022 si costituiva Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e deducendo che il mancato svolgimento di un'attività istruttoria in primo grado è dipeso dalla mancata ammissione dei mezzi di prova – diversi dai documenti –proposti dall'appellante poiché la relativa richiesta è stata formulata tardivamente, statuizione che non è stata oggetto di appello e che, pertanto, è divenuta irrevocabile.
Evidenziava, in particolare, che il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda correttamente assumendo, da un lato, che il modello CAI – se privo di altri riscontri probatori – non possa avere decisiva efficacia dimostrativa e, dall'altro, l'inidoneità di tale documento a suffragare la prospettazione dei fatti resi dall' nel proprio atto introduttivo poiché raffigurante i due Pt_1 mezzi coinvolti nel sinistro nell'atto di circolare in due diversi sensi di marcia, circostanza idonea a fondare, quanto meno, una concorrente responsabilità in capo ai conducenti dei due veicoli.
Contestava, inoltre, la valenza probatoria della documentazione medica versata in atti rispetto alla dinamica del sinistro.
In via subordinata, in caso di accoglimento delle censure mossa alla sentenza di prime cure, contestava la quantificazione del danno proposta da controparte, poiché eccessiva.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “ rigettare il proposto gravame e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
rigettare integralmente le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. sia ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio”.
Benché reso regolarmente edotto della pendenza della presente causa in fase di appello, CP_2
non compariva né si costituiva in giudizio.
[...]
Infine, all'udienza cartolare del 29.10.2024 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni – mediante il deposito delle note di trattazione scritta del 24.10.2024 e del 28.10.2024 – e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 ***
2. Merito. Prova della dinamica del sinistro
Nel merito, l'appello proposto da mira essenzialmente ad ottenere una Parte_1
revisione della ricostruzione della dinamica dei fatti operata nella sentenza di prime cure, lamentando un malgoverno dei principi che regolano il riparto degli oneri probatori tra le parti in giudizio e, in particolare, la mancata considerazione nella valutazione compiuta dal Giudice di Pace della natura confessoria del C.A.I. sottoscritto da ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
L'appello così proposto è infondato per le ragioni che di seguito verranno sinteticamente esposte.
Ebbene, in via preliminare, è opportuno chiarire che anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale – per quel che interessa nel caso che ci occupa – grava sull'attore, ai sensi del generale principio di riparto scolpito dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Peraltro, l'assenza di una prova circa l'esatta dinamica del sinistro impedisce di invocare automaticamente finanche il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., sicché la condotta (che si presume colposa) avente efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo deve essere interamente provata dall'attore in quanto componente essenziale del giudizio avente ad oggetto la responsabilità – anche a solo titolo concorsuale – del conducente che si assume aver cagionato il danno di cui si chiede il ristoro.
L'attore è, quindi, chiamato ad allegare e provare, innanzitutto, il fatto storico e non anche gli elementi da cui desumere la responsabilità del vettore, per i quali soccorrono eventualmente le presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., norma che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio correlato alla circolazione stradale.
Ciò detto, deve innanzitutto rilevarsi che il modulo C.A.I. – sottoscritto dalle parti Parte_1
e – prodotto dall'appellante in primo grado, descrive in maniera
[...] Controparte_2 assai generica la dinamica del sinistro, indicando solo che la AT CR condotta dall'appellante era in fermata (in quanto impegnata nella relativa manovra ) e riproducendo graficamente il punto d'urto tra i due veicoli, corrispondente alle rispettive fiancate destre, fattore che rende – ex se– tale documento inidoneo a dimostrare la verificazione dell'incidente e la sua esatta dinamica.
Peraltro, la portata dell'efficacia probatoria del C.A.I. previsto dall'art. 143, co. 2 cod. ass. (D.lgs. n.
209/2005) in ordine alle circostanze, alle modalità e alle conseguenze ivi risultanti è assai più limitata – nel caso che ci occupa – di quella invocata dall'odierno appellante.
Difatti, se da un lato l'art. 143, co. 2 cod. ass. è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione – salvo prova contraria da parte dell'impresa di
4 assicurazione – che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo, dall'altro non può ignorarsi il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 10311 del 5/5/2006 confermata da Cassazione, Ordinanza n. 4994 del 16/2/2023; Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019;
Sentenza n. 3567 del 13/2/2013).
Le Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione della citata sentenza, insistono sull'unicità del rapporto dedotto in giudizio e sulla necessità di un accertamento che “non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato”.
L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un (solo) litisconsorte necessario non è in contrasto con la suindicata norme di legge che conferisce al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. E, tuttavia, non può trascurarsi che proprio la portata confessoria del modulo è del tutto inibita nel caso di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come dedotte dall'attoree o accertate in giudizio (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 2438 del 25/1/2024;
Sentenze, n. 8451 del 27/3/2019 e n. 15881 del 25/6/2013).
Ebbene, nel caso che ci occupa correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non provati i fatti posti a fondamento della pretesa attorea – essenzialmente ancorati al contenuto dichiarativo della C.A.I. – poiché non può non rilevarsi, in primo luogo, che anche a voler ritenere provate le circostanze in tale modulo, esse non forniscono una descrizione della dinamica tale da consentire un giudizio di compatibilità tra il sinistro e le lesioni lamentate dall'appellante.
5 Inoltre, non può trascurarsi che emergono delle marcate incongruenze tra quanto indicato nella C.A.I. e quanto risultante dalle dichiarazioni spontanee rese successivamente al presunto sinistro, rispettivamente in data 8.8.2019 e 13.8.2019, offerte in comunicazione dall'odierna compagnia appellata al fine di fornire prova contraria ai fatti rappresentati nel suddetto modulo..
Occorre premettere sul punto che non coglie nel segno l'eccezione di inutilizzabilità di tali dichiarazioni a seguito del disconoscimento effettuato dall'ITALIANO nel corso del giudizio di prime cure, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., poiché – come è noto – il disconoscimento della scrittura privata priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento (come sembra ipotizzare l'appellante) ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto e ciò in quanto la sua funzione tipica è proprio quella di inibire la possibilità di inferire la provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento dalla parte che si assume averlo sottoscritto (art. 2702 c.c.).
Difatti, quello che la parte ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio e non il documento altrui da ciò discendendo che – se controparte produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi – l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o meno una prova attendibile ma non anche se sia stato validamente disconosciuto.
Il documento proveniente da un terzo, quindi – in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 214 c.p.c. – è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto poiché non inverando un disconoscimento in senso tecnico esso può essere inteso come una libera contestazione dell'attendibilità del suo contenuto.
Nel caso di specie, ambedue le dichiarazioni provengono da un soggetto diverso dall'appellante: la prima, in quanto sottoscritta dall' ; la seconda poiché sottoscritta dalla moglie CP_2 dell' , la quale ha affermato di aver riportato quanto dichiarato sotto la dettatura del marito Pt_1
(Cfr. dichiarazioni allegate al fascicolo di primo grado dell'appellata).
Nel merito, tali dichiarazioni contengono degli elementi che mettono in dubbio la sia pur generica dinamica risultante dal C.A.I.
Invero, in ambedue le dichiarazioni spontanee rilasciate all'assicurazione viene riferito che il veicolo dell'appellante al momento del sinistro si trovava in stato di quiete, ossia già in sosta al momento dell'impatto con l'autovettura condotta dall' e ciò diversamente da quanto riportato nel CP_2
modulo in cui, invece, si legge testualmente che la AT CR era in fermata, ossia impegnata nella relativa manovra come, peraltro, ribadito dallo stesso nel proprio atto di citazione. Pt_1
Tale distonia è idonea a mettere in dubbio la veridicità del sia pure generico contenuto dichiarativo del modulo C.A.I., specie se si tiene conto della descrizione degli eventi resa da Controparte_2
nella dichiarazione rilasciata in data 8.8.2019.
6 L'odierno appellato, infatti, se da un lato confessa di aver urtato l'automobile di proprietà dell'appellante mentre era in sosta, dall'altro precisa che l' non era all'interno del veicolo al Pt_1
momento del sinistro bensì nelle immediate vicinanze – avendo assistito all'impatto tra i due veicoli dal balcone della propria abitazione che pacificamente è situata di fronte al luogo del sinistro – tanto che lo stesso avrebbe raggiunto l' subito dopo l'impatto, dichiarazione la cui attendibilità non CP_2 può essere messa in dubbio dal generico disconoscimento opposto dall'odierno appellante nel giudizio di prime cure.
I superiori elementi – valutati unitamente al carattere assai generico del suo contenuto dichiarativo– sono idonei ad inficiare il valore probatorio del modulo C.A.I. rendendo – in assenza di altri mezzi di prova – eccessivamente fragile il quadro probatorio offerto dall'appellante, ossia la parte su cui gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'evento che avrebbe prodotto i danni di cui chiede ristoro, sicché non può che confermarsi il giudizio di infondatezza formulato dal giudice di prime cure.
Tale conclusione non appare scalfita né dai referti rilasciati dal Nosocomio di Gela, né tanto meno dalla successiva documentazione di carattere medico poiché esse non sono utili, di per sé, al fine di dimostrare il fatto storico del sinistro.
Invero, benché alla cartella clinica possa attribuirsi il valore dell'atto pubblico, essa fa piena prova, sino a querela di falso, solo circa la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
sicché, per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime e non della loro veridicità intrinseca.
Consegue che, sebbene nella cartella clinica di pronto soccorso del 9.5.2019 relativa all'appellante – che peraltro, risulta essersi recato in ospedale circa sei ore dopo il sinistro (ingresso alle 17:59) – si legga, nella parte dedicata alla anamnesi, “Viene insieme alla moglie a causa di un incidente stradale”
(Cfr. allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), tale circostanza dimostra solo che l'appellante ha rilasciato tale dichiarazione (estremamente generica e compatibile con altri eventi analoghi) ma non la veridicità del fatto e dunque la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate in citazione.
In definitiva l'appellante non ha fornito sufficiente prova della dinamica del sinistro, del cui onere era gravato, e pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda e l'appello proposto deve, quindi, essere integralmente rigettato.
3. Spese di giudizio
7 Le spese devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessive €
1.702,00 per compensi professionali dovuti all'appellata – Controparte_1
oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 D.M. 147/2022 relativi allo scaglione € 1.101,01- 5.200,00 per le sole fasi di studio e introduttiva e riducendo del 50% i valori tabellari relativi alle altre due fasi in considerazione della assenza di un'istruttoria e il carattere necessariamente riepilogativo della difese conclusive.
Nulla deve essere liquidato rispetto all'appellato attesa la sua mancata costituzione in CP_2
giudizio.
Infine, si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 240/2021 del 22.3.2021
(pubblicata in data 25.5.2021);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'appellata Parte_1 [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquidano in complessive € 1.702,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante della somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Così deciso a Gela, il 19 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1616/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SIMONETTI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Appellante
CONTRO
(P.I.: ) – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore – avente sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAILLA GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Appellata
NONCHÉ CONTRO
nato a [...] il [...], non rappresentato né difeso Controparte_2
Appellato – contumace
Oggetto: Responsabilità extra-contrattuale. Sinistro stradale. Appello avverso sentenza del giudice di pace
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 24.10.2024 e del 28.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
– con atto di citazione regolarmente notificato– ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 240/2021 del 22.3.2021 (pubblicata in data 25.5.2021 e non notificata) emessa
1 dal Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'appellante nei confronti degli odierni appellati.
Allegava di essere stato vittima di un sinistro avvenuto a Gela in data 9.5.2019 alle ore 11:37 circa, in contrada Poggio Blasco, provocato da una manovra attuata da il quale – Controparte_2
mentre percorreva con il proprio mezzo la contrada in direzione sud/nord – si affiancava all'autovettura dell'appellante e la investiva violentemente mentre questa era impegnata nella manovra di parcheggio, provocandogli gravi lesioni (così diagnosticate dal locale Nosocomio: “cervicalgia post traumatica e lombalgia”) nonché danni al proprio mezzo, quantificati in complessive € 800,00.
Deduceva, in primo luogo, che la sentenza impugnata è frutto di un'errata valutazione compiuta dal giudice di prime cure che – ritenendo tardivo l'invocato effetto del modello CAI previsto dall'art. 143 cod. ass., poiché compiutamente argomentato solo in sede di comparsa conclusionale – ha trascurato di valutare che tale modello era già stato tempestivamente prodotto in allegato all'atto di citazione e non contestato dalla compagnia odierna appellata, la quale non ha fornito alcuna prova contraria.
Precisava che in forza del principio iura novit curia non spetta alle parti esplicitare il contenuto precettivo delle norme che regolano l'efficacia probatoria dei mezzi di prova assunti nel corso del giudizio tra le quali si annovera – per quel che interessa il caso di specie – l'art. 143, co. 2 cod. ass. nella parte in cui prevede che “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Affermava, dunque, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare provati, alla luce della produzione del modello CAI – sottoscritto da ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro –
i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata dall' e ciò in quanto Pt_1 non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di fornire la Controparte_1
prova contraria, avendo prodotto documentazione inconducente ai fini del decidere, peraltro formalmente disconosciuta dall'odierno appellante.
Aggiungeva, altresì, che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, l'attore aveva fornito ulteriore prova della fondatezza della propria domanda – e in particolare della sussistenza dell'an debeatur dell'obbligazione risarcitoria – mediante la produzione in atti dei referti del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Gela, di cui se ne sarebbe trascurata l'efficacia fidefacente, nonché delle certificazioni rilasciate dagli esperti consultati dall'appellante.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale: “In accoglimento del presente appello ed a totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare provata la causazione del sinistro imputabile ad
2 esclusivi fatto e colpa di SO . Conseguentemente condannare i convenuti, in solido al CP_2
pronto pagamento risarcitorio, come quantificato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, o quell'altro maggiore o minore che, previa integrazione dell'attività istruttoria che formalmente si richiede potrà risultare ammettendo, in particolare, sia la CTU medica che la CTU Tecnica per accertare sia i danni fisiche che materiali subiti dall'odierno appellante che il Giudice di prime cure ha ritenuto errando di non ammettere nonostante fossero state richieste in primo grado. Spese e compensi di causa di ambedue i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di risposta del 4.4.2022 si costituiva Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e deducendo che il mancato svolgimento di un'attività istruttoria in primo grado è dipeso dalla mancata ammissione dei mezzi di prova – diversi dai documenti –proposti dall'appellante poiché la relativa richiesta è stata formulata tardivamente, statuizione che non è stata oggetto di appello e che, pertanto, è divenuta irrevocabile.
Evidenziava, in particolare, che il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda correttamente assumendo, da un lato, che il modello CAI – se privo di altri riscontri probatori – non possa avere decisiva efficacia dimostrativa e, dall'altro, l'inidoneità di tale documento a suffragare la prospettazione dei fatti resi dall' nel proprio atto introduttivo poiché raffigurante i due Pt_1 mezzi coinvolti nel sinistro nell'atto di circolare in due diversi sensi di marcia, circostanza idonea a fondare, quanto meno, una concorrente responsabilità in capo ai conducenti dei due veicoli.
Contestava, inoltre, la valenza probatoria della documentazione medica versata in atti rispetto alla dinamica del sinistro.
In via subordinata, in caso di accoglimento delle censure mossa alla sentenza di prime cure, contestava la quantificazione del danno proposta da controparte, poiché eccessiva.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “ rigettare il proposto gravame e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
rigettare integralmente le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. sia ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio”.
Benché reso regolarmente edotto della pendenza della presente causa in fase di appello, CP_2
non compariva né si costituiva in giudizio.
[...]
Infine, all'udienza cartolare del 29.10.2024 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni – mediante il deposito delle note di trattazione scritta del 24.10.2024 e del 28.10.2024 – e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 ***
2. Merito. Prova della dinamica del sinistro
Nel merito, l'appello proposto da mira essenzialmente ad ottenere una Parte_1
revisione della ricostruzione della dinamica dei fatti operata nella sentenza di prime cure, lamentando un malgoverno dei principi che regolano il riparto degli oneri probatori tra le parti in giudizio e, in particolare, la mancata considerazione nella valutazione compiuta dal Giudice di Pace della natura confessoria del C.A.I. sottoscritto da ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
L'appello così proposto è infondato per le ragioni che di seguito verranno sinteticamente esposte.
Ebbene, in via preliminare, è opportuno chiarire che anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale – per quel che interessa nel caso che ci occupa – grava sull'attore, ai sensi del generale principio di riparto scolpito dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Peraltro, l'assenza di una prova circa l'esatta dinamica del sinistro impedisce di invocare automaticamente finanche il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., sicché la condotta (che si presume colposa) avente efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo deve essere interamente provata dall'attore in quanto componente essenziale del giudizio avente ad oggetto la responsabilità – anche a solo titolo concorsuale – del conducente che si assume aver cagionato il danno di cui si chiede il ristoro.
L'attore è, quindi, chiamato ad allegare e provare, innanzitutto, il fatto storico e non anche gli elementi da cui desumere la responsabilità del vettore, per i quali soccorrono eventualmente le presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., norma che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio correlato alla circolazione stradale.
Ciò detto, deve innanzitutto rilevarsi che il modulo C.A.I. – sottoscritto dalle parti Parte_1
e – prodotto dall'appellante in primo grado, descrive in maniera
[...] Controparte_2 assai generica la dinamica del sinistro, indicando solo che la AT CR condotta dall'appellante era in fermata (in quanto impegnata nella relativa manovra ) e riproducendo graficamente il punto d'urto tra i due veicoli, corrispondente alle rispettive fiancate destre, fattore che rende – ex se– tale documento inidoneo a dimostrare la verificazione dell'incidente e la sua esatta dinamica.
Peraltro, la portata dell'efficacia probatoria del C.A.I. previsto dall'art. 143, co. 2 cod. ass. (D.lgs. n.
209/2005) in ordine alle circostanze, alle modalità e alle conseguenze ivi risultanti è assai più limitata – nel caso che ci occupa – di quella invocata dall'odierno appellante.
Difatti, se da un lato l'art. 143, co. 2 cod. ass. è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione – salvo prova contraria da parte dell'impresa di
4 assicurazione – che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo, dall'altro non può ignorarsi il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 10311 del 5/5/2006 confermata da Cassazione, Ordinanza n. 4994 del 16/2/2023; Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019;
Sentenza n. 3567 del 13/2/2013).
Le Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione della citata sentenza, insistono sull'unicità del rapporto dedotto in giudizio e sulla necessità di un accertamento che “non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato”.
L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un (solo) litisconsorte necessario non è in contrasto con la suindicata norme di legge che conferisce al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. E, tuttavia, non può trascurarsi che proprio la portata confessoria del modulo è del tutto inibita nel caso di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come dedotte dall'attoree o accertate in giudizio (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 2438 del 25/1/2024;
Sentenze, n. 8451 del 27/3/2019 e n. 15881 del 25/6/2013).
Ebbene, nel caso che ci occupa correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non provati i fatti posti a fondamento della pretesa attorea – essenzialmente ancorati al contenuto dichiarativo della C.A.I. – poiché non può non rilevarsi, in primo luogo, che anche a voler ritenere provate le circostanze in tale modulo, esse non forniscono una descrizione della dinamica tale da consentire un giudizio di compatibilità tra il sinistro e le lesioni lamentate dall'appellante.
5 Inoltre, non può trascurarsi che emergono delle marcate incongruenze tra quanto indicato nella C.A.I. e quanto risultante dalle dichiarazioni spontanee rese successivamente al presunto sinistro, rispettivamente in data 8.8.2019 e 13.8.2019, offerte in comunicazione dall'odierna compagnia appellata al fine di fornire prova contraria ai fatti rappresentati nel suddetto modulo..
Occorre premettere sul punto che non coglie nel segno l'eccezione di inutilizzabilità di tali dichiarazioni a seguito del disconoscimento effettuato dall'ITALIANO nel corso del giudizio di prime cure, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., poiché – come è noto – il disconoscimento della scrittura privata priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento (come sembra ipotizzare l'appellante) ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto e ciò in quanto la sua funzione tipica è proprio quella di inibire la possibilità di inferire la provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento dalla parte che si assume averlo sottoscritto (art. 2702 c.c.).
Difatti, quello che la parte ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio e non il documento altrui da ciò discendendo che – se controparte produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi – l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o meno una prova attendibile ma non anche se sia stato validamente disconosciuto.
Il documento proveniente da un terzo, quindi – in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 214 c.p.c. – è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto poiché non inverando un disconoscimento in senso tecnico esso può essere inteso come una libera contestazione dell'attendibilità del suo contenuto.
Nel caso di specie, ambedue le dichiarazioni provengono da un soggetto diverso dall'appellante: la prima, in quanto sottoscritta dall' ; la seconda poiché sottoscritta dalla moglie CP_2 dell' , la quale ha affermato di aver riportato quanto dichiarato sotto la dettatura del marito Pt_1
(Cfr. dichiarazioni allegate al fascicolo di primo grado dell'appellata).
Nel merito, tali dichiarazioni contengono degli elementi che mettono in dubbio la sia pur generica dinamica risultante dal C.A.I.
Invero, in ambedue le dichiarazioni spontanee rilasciate all'assicurazione viene riferito che il veicolo dell'appellante al momento del sinistro si trovava in stato di quiete, ossia già in sosta al momento dell'impatto con l'autovettura condotta dall' e ciò diversamente da quanto riportato nel CP_2
modulo in cui, invece, si legge testualmente che la AT CR era in fermata, ossia impegnata nella relativa manovra come, peraltro, ribadito dallo stesso nel proprio atto di citazione. Pt_1
Tale distonia è idonea a mettere in dubbio la veridicità del sia pure generico contenuto dichiarativo del modulo C.A.I., specie se si tiene conto della descrizione degli eventi resa da Controparte_2
nella dichiarazione rilasciata in data 8.8.2019.
6 L'odierno appellato, infatti, se da un lato confessa di aver urtato l'automobile di proprietà dell'appellante mentre era in sosta, dall'altro precisa che l' non era all'interno del veicolo al Pt_1
momento del sinistro bensì nelle immediate vicinanze – avendo assistito all'impatto tra i due veicoli dal balcone della propria abitazione che pacificamente è situata di fronte al luogo del sinistro – tanto che lo stesso avrebbe raggiunto l' subito dopo l'impatto, dichiarazione la cui attendibilità non CP_2 può essere messa in dubbio dal generico disconoscimento opposto dall'odierno appellante nel giudizio di prime cure.
I superiori elementi – valutati unitamente al carattere assai generico del suo contenuto dichiarativo– sono idonei ad inficiare il valore probatorio del modulo C.A.I. rendendo – in assenza di altri mezzi di prova – eccessivamente fragile il quadro probatorio offerto dall'appellante, ossia la parte su cui gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'evento che avrebbe prodotto i danni di cui chiede ristoro, sicché non può che confermarsi il giudizio di infondatezza formulato dal giudice di prime cure.
Tale conclusione non appare scalfita né dai referti rilasciati dal Nosocomio di Gela, né tanto meno dalla successiva documentazione di carattere medico poiché esse non sono utili, di per sé, al fine di dimostrare il fatto storico del sinistro.
Invero, benché alla cartella clinica possa attribuirsi il valore dell'atto pubblico, essa fa piena prova, sino a querela di falso, solo circa la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
sicché, per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime e non della loro veridicità intrinseca.
Consegue che, sebbene nella cartella clinica di pronto soccorso del 9.5.2019 relativa all'appellante – che peraltro, risulta essersi recato in ospedale circa sei ore dopo il sinistro (ingresso alle 17:59) – si legga, nella parte dedicata alla anamnesi, “Viene insieme alla moglie a causa di un incidente stradale”
(Cfr. allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), tale circostanza dimostra solo che l'appellante ha rilasciato tale dichiarazione (estremamente generica e compatibile con altri eventi analoghi) ma non la veridicità del fatto e dunque la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate in citazione.
In definitiva l'appellante non ha fornito sufficiente prova della dinamica del sinistro, del cui onere era gravato, e pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda e l'appello proposto deve, quindi, essere integralmente rigettato.
3. Spese di giudizio
7 Le spese devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessive €
1.702,00 per compensi professionali dovuti all'appellata – Controparte_1
oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 D.M. 147/2022 relativi allo scaglione € 1.101,01- 5.200,00 per le sole fasi di studio e introduttiva e riducendo del 50% i valori tabellari relativi alle altre due fasi in considerazione della assenza di un'istruttoria e il carattere necessariamente riepilogativo della difese conclusive.
Nulla deve essere liquidato rispetto all'appellato attesa la sua mancata costituzione in CP_2
giudizio.
Infine, si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 240/2021 del 22.3.2021
(pubblicata in data 25.5.2021);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'appellata Parte_1 [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquidano in complessive € 1.702,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante della somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Così deciso a Gela, il 19 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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