Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
5103/2023 r.g.
Verbale di udienza del 18.03.2025
E' presente per l'avv. Tiziana Coppola la quale si riporta al Controparte_1 contenuto dell'atto di appello ed insiste affinchè l'On. Giudice Voglia, in riforma della sentenza 4314/2023 Giudice di Pace di Gragnano: Dichiarare la nullità dell'appellata sentenza e, in accoglimento dello spiegato appello dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Tributario così come ritenuto dalle Sezioni Unite Corte di Cassazione con ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025. Il principio reso dalla Suprema Corte è quello che afferma, nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, che l'eccezione di prescrizione del credito tributario, maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche se la notifica della cartella è considerata valida. In subordine dichiarare l'inammissibilità della domanda per non essere impugnabile l'estratto di ruolo;
dichiarare in ogni caso l'inammissibilità della domanda per avvenuta notifica della cartella di pagamento Condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il G.I. provvede alla lettura del dispositivo ed al deposito della sentenza.
E' verbale, ore 10.27
Il G.I.
dott.ssa Emanuela Musi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
pagina 1 di 7
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. – 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5103/2023 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Pompei (NA) alla via Nolana n. 44, presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti C.F._1
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA contumace
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., via Santa Lucia n. 81 Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4314/2023 del Giudice di Pace di Gragnano, dott.ssa Cira Di
Somma, resa nel giudizio n. 6871/2021 RG, pubblicata il 14.08.2023, difetto di giurisdizione - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano la Controparte_2 Controparte_3
e l' impugnando l'estratto ruolo n. 2015 / 4190 dal quale aveva appreso Parte_1
l'esistenza della cartella esattoriale n. 07120150038846874000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010, ente impositore Controparte_3
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, al numero di R.G. 6871/2021 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Cira Di Somma.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice di pace in favore della Commissione Tributaria provinciale;
l'inammissibilità della domanda per assenza di azione esecutiva e/o di atto esecutivo notificato;
la regolare notificazione della cartella di pagamento e di atti interruttivi successivi con conseguente inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; l'inammissibilità e in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di pagina 2 di 7 prescrizione in presenza di atti interruttivi. Chiedeva quindi in via preliminare di dichiarare la nullità,
l'inammissibilità, e l'infondatezza della domanda;
il difetto di giurisdizione a favore di quello tributario;
in caso di accoglimento anche parziale della domanda la condanna del solo ente impositore al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 4314/2023, depositata in data 14.08.2023, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta l'opposizione ammissibile, dichiarava illegittima ogni attività recuperatoria in quanto il diritto dell'ente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata è prescritto per l'intervenuto decorso del termine;
nulla per le spese in quanto iscritta a debito.
Avverso detta sentenza, presentava appello l con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26.10.2023, sostanzialmente sostenendo ed insistendo per la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione del difetto di giurisdizione del giudicante adito, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado; per l' inammissibilità della domanda per assenza di azione esecutiva e/o di atto esecutivo notificato;
per l'errata dichiarazione di possibilità di impugnazione dell'estratto di ruolo. Inammissibilità della domanda per preesistente notifica della cartella opposta. Carenza di interesse ad agire. Inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo in base alla legge n. 215/2021.
Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'appellata sentenza, in accoglimento dello spiegato appello dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Tributario;
in subordine dichiarare l'inammissibilità della domanda per non essere impugnabile l'estratto di ruolo;
dichiarare in ogni caso l'inammissibilità della domanda per avvenuta notifica della cartella di pagamento, con condanna della parte appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
e la non si costituivano. Controparte_2 Controparte_3
All'udienza odierna, il Giudice, a seguito di discussione orale, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis cpc.
Va dichiarata la contumacia di e della che, pur regolarmente Controparte_2 Controparte_3 citati, come attestano le relate di notifica, a mezzo pec, in data 26/10/2023 alle ore 17:03, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che pagina 3 di 7 confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Ciò premesso, sempre in via preliminare e vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante che la natura della pretesa creditoria ha ad oggetto un tributo (tassa automobilistica).
Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3
e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del
D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. pagina 4 di 7 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”
(Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). pagina 5 di 7 Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui
l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato pagina 6 di 7 normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione,
a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria
(come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese anche del secondo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, confermando la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
2) conferma la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio e compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 18.03.2025
Il Giudice
Emanuela Musi
pagina 7 di 7