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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/11/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Mauro Petrusa
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 676/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte 1 , (C.F. C.F. 1 1) nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Trapani, nella via Pantelleria 46, giusta procura in atti
Ricorrente
E
,nato ad [...], il [...], CP 1 (C.F. C.F. 2
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Riggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Xitta (TP), nella via Trapani n. 16/A, giusta procura in atti
Ricorrente E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte 2 hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - che hanno contratto matrimonio in data 16/05/1984, a Darmstadt (Germania) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 4, parte II, Serie C, dell'anno 1984; - che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: Per 1, Per 2 e Per 3 , ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: "-
i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- il Sig. CP_1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile pari a €
100,00.; La sig.ra Parte 1 resterà a vivere presso la casa del figlio Per_4
-
[...] sita in Trapani, nella via Euripide 7, mentre il sig. CP_1 provvederà a
,
trasferire altrove la propria residenza".
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
Parte_1 nata ad [...], il
- pronuncia la separazione dei coniugi
26/10/1965 e CP 1 nato ad [...], il [...], matrimonio celebrato a Darmstadt (Germania) il 16/05/1984, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Erice al n. 4, parte 2, serie C, dell'anno 1984, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 13/05/2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 19.11.24
Il Presidente Il Giudice Relatore
Federica Emanuela Lipari Mauro Petrusa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Mauro Petrusa
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 676/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte 1 , (C.F. C.F. 1 1) nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Trapani, nella via Pantelleria 46, giusta procura in atti
Ricorrente
E
,nato ad [...], il [...], CP 1 (C.F. C.F. 2
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Riggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Xitta (TP), nella via Trapani n. 16/A, giusta procura in atti
Ricorrente E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte 2 hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - che hanno contratto matrimonio in data 16/05/1984, a Darmstadt (Germania) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 4, parte II, Serie C, dell'anno 1984; - che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: Per 1, Per 2 e Per 3 , ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: "-
i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- il Sig. CP_1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile pari a €
100,00.; La sig.ra Parte 1 resterà a vivere presso la casa del figlio Per_4
-
[...] sita in Trapani, nella via Euripide 7, mentre il sig. CP_1 provvederà a
,
trasferire altrove la propria residenza".
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
Parte_1 nata ad [...], il
- pronuncia la separazione dei coniugi
26/10/1965 e CP 1 nato ad [...], il [...], matrimonio celebrato a Darmstadt (Germania) il 16/05/1984, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Erice al n. 4, parte 2, serie C, dell'anno 1984, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 13/05/2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 19.11.24
Il Presidente Il Giudice Relatore
Federica Emanuela Lipari Mauro Petrusa