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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3937/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Marianna Reffo Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, III comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, II comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ut supra Parte_1 Controparte_1 identificati, rappresentati, domiciliati e difesi, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Rovolon (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- i coniugi danno atto di percepire entrambi redditi da lavoro dipendente e di essere ambedue economicamente autosufficienti, per cui non avanzano reciproche richieste di corresponsione dell'assegno di mantenimento”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(PD) l'1.9.1989, contraevano matrimonio con rito civile in data 15.9.2018 a Rovolon (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 33, parte II, serie C, anno 2019.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 11.4.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi Parte_1 Controparte_1
degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 terc.p.c., confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni di cui in epigrafe .
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Rovolon (PD), al n. 33, parte II, serie C, anno 2019
pagina 2 di 3 3. omologa la separazione alle condizioni di cui in epigrafe;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3937/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Marianna Reffo Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, III comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, II comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ut supra Parte_1 Controparte_1 identificati, rappresentati, domiciliati e difesi, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Rovolon (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- i coniugi danno atto di percepire entrambi redditi da lavoro dipendente e di essere ambedue economicamente autosufficienti, per cui non avanzano reciproche richieste di corresponsione dell'assegno di mantenimento”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(PD) l'1.9.1989, contraevano matrimonio con rito civile in data 15.9.2018 a Rovolon (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 33, parte II, serie C, anno 2019.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 11.4.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi Parte_1 Controparte_1
degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 terc.p.c., confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni di cui in epigrafe .
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Rovolon (PD), al n. 33, parte II, serie C, anno 2019
pagina 2 di 3 3. omologa la separazione alle condizioni di cui in epigrafe;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3