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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7690/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 7690 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 01/06/2023 da:
(c.f. ), nato in [...], con l'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Vassallo ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate 05.11.2024: come da ricorso del 01/06/2023 e cioè annullare il provvedimento impugnato, con perdita di efficacia dello stesso e di ogni altro atto connesso collegato e conseguente per essere lo stesso illegittimo per i motivi di cui sopra, e con richiesta di riconoscimento della richiesta protezione, nella
1 formula massima o nella formula minore della protezione sussidiaria e della protezione speciale;: insiste per l'accoglimento del ricorso, e del riconoscimento della protezione speciale come richiesta;
per l'amministrazione resistente: il rigetto del ricorso nonché dell'istanza cautelare, con la rifusione delle spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. A12/2023/Imm/4^Sez/PGO/22VR022488 emesso in data 02.05.2023 e notificato il 05.05.2023, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentato il 12.08.2022.
Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
30.03.2023, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di sulla base della considerazione che “non ricorrono i requisiti richiesti dall'art.9, commi CP_1
1e 1.1 del citato D.Lgs. 24 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.ii. per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in quanto il richiedente, presente in Italia da appena due anni, non ha dato prova di aver avviato un positivo percorso di integrazione perché lavora in maniera instabile e non ha dimostrato quale livello di conoscenza della lingua italiana abbia raggiunto”.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
la mancata considerazione dell'integrazione lavorativa raggiunta dal ricorrente nel territorio dello Stato nonché della condizione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio;
infine, la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui dà atto dell'assenza di competenze linguistiche del ricorrente, mai ascoltato dall'autorità procedente. Ha quindi chiesto in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito,
l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme e della protezione cd. speciale.
In allegato al ricorso il ricorrente ha depositato:
- proroga di contratto di lavoro a tempo determinato indirizzata a per durata Persona_1
complessiva dal 22.1.2022 al 30.9.2022 concluso con Controparte_2
- dichiarazione unilav relativa a detto rapporto di lavoro e alla conseguente proroga con copia del documento di identità del legale rappresentante e visura camerale della società datrice di lavoro;
- ricevuta di versamento dd. 12.4.2021 a favore dell'INPS disposta da per Parte_2
pagamento di contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2021;
- copia del passaporto del ricorrente rilasciato dal Regno del Marocco;
2 - copia della ricevuta postale di invio del plico relativo alla domanda di permesso di soggiorno;
- buste paga relative al contratto di lavoro tra il ricorrente e per i mesi di CP_3
gennaio 2023 (euro 879), febbraio 2023 (euro 1.131);
- buste paga relative al contratto di lavoro tra e per i mesi di agosto Persona_1 CP_2
2022 (euro 503), settembre 2022 (euro 410 circa); ottobre 2022 (euro 502 circa);
Con decreto del 10.07.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Il di OV, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con successive note integrative dd. 17.6.2024 e 5.11.2024 il difensore ha depositato ulteriore documentazione, e cioè:
- comunicazione di ospitalità in favore del ricorrente nell'immobile sito in Minerbe dd.
20.2.2024;
- dichiarazione di disponibilità all'assunzione del ricorrente da parte di una società avente sede in Legnago priva di data;
- certificato di attribuzione di codice fiscale dd. 22.11.2023;
- estratto conto contributivo INPS emesso il 22.11.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria, estranee all'oggetto di causa.
Quest'ultimo deve essere determinato con riferimento al provvedimento impugnato, costituito dal diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La definizione nel presente giudizio delle domande di protezione speciale determinerebbe l'indebito esercizio da parte del giudice ordinario del potere di esame della relativa domanda, attribuito dalla legge alla Commissione Territoriale e solo in via di impugnazione al giudice ordinario.
Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato in quanto il giudice ordinario è sfornito dei poteri di annullamento del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4, co. I, l. 2248/1865, all. E.
Va infine premesso che il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno non ha ad oggetto la legittimità del procedimento amministrativo, bensì
l'accertamento del diritto al titolo di soggiorno oggetto del provvedimento impugnato. Pertanto, nel presente giudizio non assumono rilievo le doglianze sollevate dal ricorrente in merito
3 all'illegittimità del procedimento, con particolare riferimento alla mancanza del parere della
Commissione Territoriale nel testo del provvedimento impugnato e alla mancata traduzione dello stesso.
Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo è peraltro da osservare che la tempestiva impugnazione del provvedimento a ministero del difensore, verificatasi nel caso di specie, ha garantito il pieno esercizio dei diritti di difesa del ricorrente;
inoltre, dagli atti di causa si desume che il ricorrente si è dichiarato a conoscenza della lingua italiana (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sia pure a livello elementare, sicché nel merito la doglianza relativa alla mancata traduzione del provvedimento appare comunque priva di fondamento.
*
3. Per quanto attiene invece alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale 12.08.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 01.06.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che è intervenuto sull'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale nel territorio dello Stato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'insieme gli elementi addotti
4 dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, si rileva come il ricorrente non abbia dato prova sufficiente del proprio radicamento sociale e familiare nel territorio italiano, giacché non è stata prodotta documentazione comprovante allo stato attuale lo svolgimento di un'attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.
Va premesso che parte della documentazione dimessa in atti (proroga di contratto di lavoro a tempo determinato indirizzata a per durata complessiva dal 22.1.2022 al Persona_1
30.9.2022 concluso con dichiarazione unilav relativa a detto rapporto di lavoro Controparte_2
e alla conseguente proroga con copia del documento di identità del legale rappresentante e visura camerale della società datrice di lavoro;
buste paga relative al contratto di lavoro tra e per i mesi di agosto 2022, settembre 2022; ottobre 2022) non Persona_1 CP_2
appare riconducibile al ricorrente, essendo riferita a e non al ricorrente Persona_2
. Con memoria integrativa del 04.11.2024 il procuratore di parte ricorrente Persona_3
ha dedotto che “due delle buste paghe, dimesse agli atti allegate al ricorso, riportano un nome errato, lo stesso ricorrente ha ottenuto la rettifica del codice fiscale dall'Agenzia delle entrate con la correzione e unione dei due codici fiscali”. Il ricorrente ha effettivamente allegato alla memoria il certificato di attribuzione del codice fiscale;
da tale atto non si deduce tuttavia né che sia stata operata una rettifica, né che vi sia stata alcuna unione dei due codici fiscali, trattandosi della mera attribuzione del codice fiscale riferito al soggetto . Persona_3
Sul punto non è di aiuto la copia del provvedimento di diniego della protezione internazionale nella procedura relativa a prodotta dall'amministrazione convenuta, Persona_2
poiché in difetto del CUI non è possibile dirimere il dubbio circa la riferibilità di questo nominativo all'odierno ricorrente.
Peraltro, la documentazione dimessa relativa a diverso nominativo concerne fatti avvenuti in epoca ormai risalente, trattandosi di circostanze attinenti a rapporto di lavoro della durata di nove mesi instauratosi e conclusosi nel 2022, come tali di efficacia dimostrativa sostanzialmente nulla rispetto all'integrazione lavorativa attuale del ricorrente sul territorio nazionale, alla luce di quanto si dirà.
Con riferimento a tale integrazione, il ricorrente ha prodotto documenti attinente a rapporti di lavoro conclusi in epoca ormai risalente, in particolare: un rapporto di lavoro di collaborazione domestica per tre mesi nel 2021 (ricevuta di versamento dd. 12.4.2021 a favore dell'INPS disposta da per pagamento di contributi previdenziali relativi al primo trimestre Parte_2
2021, peraltro priva di riferimenti espliciti al ricorrente;
estratto conto contributivo INPS
5 emesso il 22.11.2023); un rapporto di lavoro dipendente della durata di tre settimane nei mesi di novembre e dicembre 2021 (estratto conto contributivo INPS emesso il 22.11.2023); un rapporto di lavoro della durata di nove settimane (buste paga relative al contratto di lavoro tra il ricorrente e per i mesi di gennaio e febbraio 2023; estratto conto contributivo CP_3
INPS emesso il 22.11.2023); un contratto di lavoro durato da aprile a settembre 2023 (estratto conto contributivo INPS emesso il 22.11.2023).
Il percorso di integrazione lavorativa, pur intrapreso mediante plurimi rapporti di lavoro di breve durata, risulta ormai inequivocabilmente interrotto da più di un anno all'epoca del trattenimento in decisione della causa, senza che siano state fornite motivazioni al riguardo.
Se ne desume che da più di un anno a questa parte il ricorrente è sul territorio nazionale (come parrebbe desumersi dalla dichiarazione di ospitalità prodotta e datata a febbraio 2024) senza mezzi di sostegno economico leciti e senza essersi radicato, quantomeno per mezzo dell'occupazione lavorativa.
Non si ritiene di poter valorizzare l'offerta di lavoro dimessa in atti in quanto anzitutto priva di data, tanto da non poter essere collocata temporalmente rispetto alla vicenda del ricorrente, e in quanto non sintomatica di effettiva occupazione, avendo ad oggetto una mera dichiarazione di intenti di terzi.
Quanto all'integrazione extra-lavorativa non sono state allegate circostanze significative relative a rapporti familiari, para-familiari o comunque al contesto sociale di vita del ricorrente.
La domanda va pertanto sotto questo profilo rigettata.
Il ricorrente ha infine allegato a fondamento della propria domanda la condizione attuale del
Paese di origine, tale da determinare una condizione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro.
La domanda non merita accoglimento nemmeno sotto questo profilo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018, la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti
6 allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274).
Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n.
13759).
Nel caso di specie il ricorrente non ha nemmeno indicato quali sarebbero gli specifici profili di vulnerabilità in caso di rientro in patria, essendosi limitato a un generico richiamo alla
“vulnerabilità in termini di rientro nel Paese di origine in termini di vulnerabilità astratta o comparata e quindi del disagio che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento e quindi dal rientro coattivo nel Paese di origine e quindi di perdita dell'attività lavorativa in corso e quindi di tutto il percorso di inserimento posto in essere” (pag. 3 del ricorso).
Il ricorso va dunque rigettato anche sotto questo profilo.
*
4. Le spese di lite possono essere considerate in ragione della natura dei diritti oggetto di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 7690/2023 R.G. promossa da Parte_1
(c.f. ), contro , ogni altra diversa C.F._1 Controparte_1
domanda ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Federica Benvenuti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 7690 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 01/06/2023 da:
(c.f. ), nato in [...], con l'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Vassallo ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate 05.11.2024: come da ricorso del 01/06/2023 e cioè annullare il provvedimento impugnato, con perdita di efficacia dello stesso e di ogni altro atto connesso collegato e conseguente per essere lo stesso illegittimo per i motivi di cui sopra, e con richiesta di riconoscimento della richiesta protezione, nella
1 formula massima o nella formula minore della protezione sussidiaria e della protezione speciale;: insiste per l'accoglimento del ricorso, e del riconoscimento della protezione speciale come richiesta;
per l'amministrazione resistente: il rigetto del ricorso nonché dell'istanza cautelare, con la rifusione delle spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. A12/2023/Imm/4^Sez/PGO/22VR022488 emesso in data 02.05.2023 e notificato il 05.05.2023, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentato il 12.08.2022.
Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
30.03.2023, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di sulla base della considerazione che “non ricorrono i requisiti richiesti dall'art.9, commi CP_1
1e 1.1 del citato D.Lgs. 24 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.ii. per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in quanto il richiedente, presente in Italia da appena due anni, non ha dato prova di aver avviato un positivo percorso di integrazione perché lavora in maniera instabile e non ha dimostrato quale livello di conoscenza della lingua italiana abbia raggiunto”.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
la mancata considerazione dell'integrazione lavorativa raggiunta dal ricorrente nel territorio dello Stato nonché della condizione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio;
infine, la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui dà atto dell'assenza di competenze linguistiche del ricorrente, mai ascoltato dall'autorità procedente. Ha quindi chiesto in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito,
l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme e della protezione cd. speciale.
In allegato al ricorso il ricorrente ha depositato:
- proroga di contratto di lavoro a tempo determinato indirizzata a per durata Persona_1
complessiva dal 22.1.2022 al 30.9.2022 concluso con Controparte_2
- dichiarazione unilav relativa a detto rapporto di lavoro e alla conseguente proroga con copia del documento di identità del legale rappresentante e visura camerale della società datrice di lavoro;
- ricevuta di versamento dd. 12.4.2021 a favore dell'INPS disposta da per Parte_2
pagamento di contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2021;
- copia del passaporto del ricorrente rilasciato dal Regno del Marocco;
2 - copia della ricevuta postale di invio del plico relativo alla domanda di permesso di soggiorno;
- buste paga relative al contratto di lavoro tra il ricorrente e per i mesi di CP_3
gennaio 2023 (euro 879), febbraio 2023 (euro 1.131);
- buste paga relative al contratto di lavoro tra e per i mesi di agosto Persona_1 CP_2
2022 (euro 503), settembre 2022 (euro 410 circa); ottobre 2022 (euro 502 circa);
Con decreto del 10.07.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Il di OV, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con successive note integrative dd. 17.6.2024 e 5.11.2024 il difensore ha depositato ulteriore documentazione, e cioè:
- comunicazione di ospitalità in favore del ricorrente nell'immobile sito in Minerbe dd.
20.2.2024;
- dichiarazione di disponibilità all'assunzione del ricorrente da parte di una società avente sede in Legnago priva di data;
- certificato di attribuzione di codice fiscale dd. 22.11.2023;
- estratto conto contributivo INPS emesso il 22.11.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria, estranee all'oggetto di causa.
Quest'ultimo deve essere determinato con riferimento al provvedimento impugnato, costituito dal diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La definizione nel presente giudizio delle domande di protezione speciale determinerebbe l'indebito esercizio da parte del giudice ordinario del potere di esame della relativa domanda, attribuito dalla legge alla Commissione Territoriale e solo in via di impugnazione al giudice ordinario.
Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato in quanto il giudice ordinario è sfornito dei poteri di annullamento del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4, co. I, l. 2248/1865, all. E.
Va infine premesso che il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno non ha ad oggetto la legittimità del procedimento amministrativo, bensì
l'accertamento del diritto al titolo di soggiorno oggetto del provvedimento impugnato. Pertanto, nel presente giudizio non assumono rilievo le doglianze sollevate dal ricorrente in merito
3 all'illegittimità del procedimento, con particolare riferimento alla mancanza del parere della
Commissione Territoriale nel testo del provvedimento impugnato e alla mancata traduzione dello stesso.
Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo è peraltro da osservare che la tempestiva impugnazione del provvedimento a ministero del difensore, verificatasi nel caso di specie, ha garantito il pieno esercizio dei diritti di difesa del ricorrente;
inoltre, dagli atti di causa si desume che il ricorrente si è dichiarato a conoscenza della lingua italiana (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sia pure a livello elementare, sicché nel merito la doglianza relativa alla mancata traduzione del provvedimento appare comunque priva di fondamento.
*
3. Per quanto attiene invece alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale 12.08.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 01.06.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che è intervenuto sull'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale nel territorio dello Stato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'insieme gli elementi addotti
4 dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, si rileva come il ricorrente non abbia dato prova sufficiente del proprio radicamento sociale e familiare nel territorio italiano, giacché non è stata prodotta documentazione comprovante allo stato attuale lo svolgimento di un'attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.
Va premesso che parte della documentazione dimessa in atti (proroga di contratto di lavoro a tempo determinato indirizzata a per durata complessiva dal 22.1.2022 al Persona_1
30.9.2022 concluso con dichiarazione unilav relativa a detto rapporto di lavoro Controparte_2
e alla conseguente proroga con copia del documento di identità del legale rappresentante e visura camerale della società datrice di lavoro;
buste paga relative al contratto di lavoro tra e per i mesi di agosto 2022, settembre 2022; ottobre 2022) non Persona_1 CP_2
appare riconducibile al ricorrente, essendo riferita a e non al ricorrente Persona_2
. Con memoria integrativa del 04.11.2024 il procuratore di parte ricorrente Persona_3
ha dedotto che “due delle buste paghe, dimesse agli atti allegate al ricorso, riportano un nome errato, lo stesso ricorrente ha ottenuto la rettifica del codice fiscale dall'Agenzia delle entrate con la correzione e unione dei due codici fiscali”. Il ricorrente ha effettivamente allegato alla memoria il certificato di attribuzione del codice fiscale;
da tale atto non si deduce tuttavia né che sia stata operata una rettifica, né che vi sia stata alcuna unione dei due codici fiscali, trattandosi della mera attribuzione del codice fiscale riferito al soggetto . Persona_3
Sul punto non è di aiuto la copia del provvedimento di diniego della protezione internazionale nella procedura relativa a prodotta dall'amministrazione convenuta, Persona_2
poiché in difetto del CUI non è possibile dirimere il dubbio circa la riferibilità di questo nominativo all'odierno ricorrente.
Peraltro, la documentazione dimessa relativa a diverso nominativo concerne fatti avvenuti in epoca ormai risalente, trattandosi di circostanze attinenti a rapporto di lavoro della durata di nove mesi instauratosi e conclusosi nel 2022, come tali di efficacia dimostrativa sostanzialmente nulla rispetto all'integrazione lavorativa attuale del ricorrente sul territorio nazionale, alla luce di quanto si dirà.
Con riferimento a tale integrazione, il ricorrente ha prodotto documenti attinente a rapporti di lavoro conclusi in epoca ormai risalente, in particolare: un rapporto di lavoro di collaborazione domestica per tre mesi nel 2021 (ricevuta di versamento dd. 12.4.2021 a favore dell'INPS disposta da per pagamento di contributi previdenziali relativi al primo trimestre Parte_2
2021, peraltro priva di riferimenti espliciti al ricorrente;
estratto conto contributivo INPS
5 emesso il 22.11.2023); un rapporto di lavoro dipendente della durata di tre settimane nei mesi di novembre e dicembre 2021 (estratto conto contributivo INPS emesso il 22.11.2023); un rapporto di lavoro della durata di nove settimane (buste paga relative al contratto di lavoro tra il ricorrente e per i mesi di gennaio e febbraio 2023; estratto conto contributivo CP_3
INPS emesso il 22.11.2023); un contratto di lavoro durato da aprile a settembre 2023 (estratto conto contributivo INPS emesso il 22.11.2023).
Il percorso di integrazione lavorativa, pur intrapreso mediante plurimi rapporti di lavoro di breve durata, risulta ormai inequivocabilmente interrotto da più di un anno all'epoca del trattenimento in decisione della causa, senza che siano state fornite motivazioni al riguardo.
Se ne desume che da più di un anno a questa parte il ricorrente è sul territorio nazionale (come parrebbe desumersi dalla dichiarazione di ospitalità prodotta e datata a febbraio 2024) senza mezzi di sostegno economico leciti e senza essersi radicato, quantomeno per mezzo dell'occupazione lavorativa.
Non si ritiene di poter valorizzare l'offerta di lavoro dimessa in atti in quanto anzitutto priva di data, tanto da non poter essere collocata temporalmente rispetto alla vicenda del ricorrente, e in quanto non sintomatica di effettiva occupazione, avendo ad oggetto una mera dichiarazione di intenti di terzi.
Quanto all'integrazione extra-lavorativa non sono state allegate circostanze significative relative a rapporti familiari, para-familiari o comunque al contesto sociale di vita del ricorrente.
La domanda va pertanto sotto questo profilo rigettata.
Il ricorrente ha infine allegato a fondamento della propria domanda la condizione attuale del
Paese di origine, tale da determinare una condizione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro.
La domanda non merita accoglimento nemmeno sotto questo profilo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018, la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti
6 allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274).
Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n.
13759).
Nel caso di specie il ricorrente non ha nemmeno indicato quali sarebbero gli specifici profili di vulnerabilità in caso di rientro in patria, essendosi limitato a un generico richiamo alla
“vulnerabilità in termini di rientro nel Paese di origine in termini di vulnerabilità astratta o comparata e quindi del disagio che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento e quindi dal rientro coattivo nel Paese di origine e quindi di perdita dell'attività lavorativa in corso e quindi di tutto il percorso di inserimento posto in essere” (pag. 3 del ricorso).
Il ricorso va dunque rigettato anche sotto questo profilo.
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4. Le spese di lite possono essere considerate in ragione della natura dei diritti oggetto di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 7690/2023 R.G. promossa da Parte_1
(c.f. ), contro , ogni altra diversa C.F._1 Controparte_1
domanda ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Federica Benvenuti
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