Articolo 1 della Legge 4 aprile 1977, n. 128
Versione
4 maggio 1977
Art. 1. Articolo unico

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea che si trovano nel territorio dello Stato i sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonche' ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6 , 7 , 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.

Entrata in vigore il 4 maggio 1977