Art. 1. Articolo unico
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea che si trovano nel territorio dello Stato i sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonche' ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6 , 7 , 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea che si trovano nel territorio dello Stato i sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonche' ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6 , 7 , 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.