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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. presentato da:
Parte_1
con il difensore avv. CARNELUTTI FEDERICO;
ricorrente contro
, Controparte_1
con il difensore avv. GAUDENZI FABIO;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e per la parte resistente concordemente:
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, lo svago e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, in prevalente considerazione della sua volontà.
Il padre godrà dei seguenti tempi di permanenza:
- fine settimana alternati dal venerdì alle 18.30 (19.00 ove andasse a boxe) con accompagnamento da parte della madre, al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (e con impegno da parte del padre a far recuperare al figlio il materiale scolastico occorrente per il lunedì) ovvero, ove il figlio lo richiedesse, alla domenica sera alle 19.00, orario in cui lo recupererà la madre;
- tutti i mercoledì (o altro giorno settimanale ove il padre avesse impedimenti lavorativi, compatibilmente anche alla disponibilità della madre) e i venerdì delle settimane con weekend a favore della madre dalle 18.30 (19.00 in caso di boxe) con accompagnamento da parte della madre alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
- le vacanze di Natale saranno suddivise tra genitori (dal 23 al 29 dicembre con uno, con partenza 2025 della madre, e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni);
- le vacanze pasquali verranno alternate annualmente tra genitori partendo dalla mamma per il 2025;
- i genitori si alterneranno altresì tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
- durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un Per_1
periodo di due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione reciproca tra genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
2 ciascun genitore potrà altresì godere di un'ulteriore settimana o più durante l'anno;
- il tutto compatibilmente alla volontà ed alle esigenze di , sulla Per_1
cui scorta potrà essere modificato/ampliato il suddetto calendario, nonché al rispetto delle esigenze lavorative e non di ciascun genitore.
- i genitori si impegnano a garantire reciprocamente ogni comunicazione inerente il figlio minore (scolastica, medica, sportiva…);
2) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio Controparte_1
minore , versando alla Sig.ra un assegno Per_1 Parte_1
mensile, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'ammontare di € 500,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del minore, nel c/c bancario intestato alla Sig.ra noto al Sig. , entro il giorno 1 di ciascun mese. Pt_1 CP_1
3) I genitori si suddivideranno le spese straordinarie di cui al
Protocollo adottato dal Tribunale di Udine, inerenti il figlio, nella percentuale del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Ove la madre goda di rimborsi, esenzioni, dote famiglia o altro, siano essi totali o parziali, provvederà a rimborsare al padre la quota in proporzione recuperata.
4) L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra Pt_1
mentre le detrazioni fiscali sempre relative alla prole saranno interamente a favore del padre.
5) I ricorrenti prestano la propria reciproca autorizzazione all'espatrio del minore con ciascun genitore.
6) Premesso che le loro comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente contenuti riferiti al figlio, i sig.ri e si Pt_1 CP_1
impegnano reciprocamente a non utilizzare per il futuro espressioni offensive e denigratorie nei confronti l'uno dell'altro, pena la sanzione di € 300,00 per ciascun messaggio (verbale, audio, scritto o a mezzo e-mail).
3 7) I Sig.ri e si impegnano altresì a non utilizzare epiteti Pt_1 CP_1 ingiuriosi o a screditare l'altro genitore con il figlio. Qualora ciò invece si verificasse, si prevede sin d'ora che verrà promossa ad iniziativa dell'altro genitore azione giudiziaria per accertare, tramite l'audizione del minore stesso o idonea c.t.u., le conseguenze pregiudizievoli al figlio derivanti da tale condotta al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 473 bis 39 c.p.c. particolarmente in punto ammonimento, sanzione amministrativa e risarcimento danni.
8) Le spese legali della presente procedura graveranno su ciascun ricorrente in ragione del legale scelto.
9) I Sig.ri e rinunciano espressamente a comparire Pt_1 CP_1 all'udienza del 10.03.25, dichiarando di volerla sostituire con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Premesso che la relazione sentimentale con è cessata Controparte_1
e che il Tribunale di Udine già aveva assunto le necessarie statuizioni nell'interesse del minore, ha chiesto, col ricorso in Parte_1
epigrafe, che venissero modificate le condizioni allora concordate. In particolare, ha chiesto che il padre venisse ammonito a tenere un comportamento non denigratorio nei confronti della ex compagna e del minore. Ha chiesto altresì una riduzione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e un aumento dell'assegno posto a carico di quest'ultimo quale contributo al mantenimento del minore.
si è costituito in giudizio dando atto che nelle more le Controparte_1
parti avevano raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse.
All'udienza del 10.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe indicate.
4 Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti il Collegio deve disporre conformemente anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi del figlio minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da e e, per l'effetto, a parziale Parte_1 Controparte_1
modifica del decreto dd.
2.12.2022 del Tribunale di Udine,
1) Mantiene fermo l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, lo svago e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, in prevalente considerazione della sua volontà.
2) Dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo i seguenti tempi di permanenza:
- fine settimana alternati dal venerdì alle 18.30 (19.00 ove andasse a boxe) con accompagnamento da parte della madre, al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (e con impegno da parte del padre a far recuperare al figlio il materiale scolastico occorrente per il lunedì) ovvero, ove il figlio lo richiedesse, alla domenica sera alle 19.00, orario in cui lo recupererà la madre;
- tutti i mercoledì (o altro giorno settimanale ove il padre avesse impedimenti lavorativi, compatibilmente anche alla disponibilità della madre) e i venerdì delle settimane con weekend a favore della madre
5 dalle 18.30 (19.00 in caso di boxe) con accompagnamento da parte della madre alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
- le vacanze di Natale saranno suddivise tra genitori (dal 23 al 29 dicembre con uno, con partenza 2025 della madre, e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni);
- le vacanze pasquali verranno alternate annualmente tra genitori partendo dalla mamma per il 2025;
- i genitori si alterneranno altresì tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
- durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un Per_1
periodo di due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione reciproca tra genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
ciascun genitore potrà altresì godere di un'ulteriore settimana o più durante l'anno;
- il tutto compatibilmente alla volontà ed alle esigenze di , sulla Per_1
cui scorta potrà essere modificato/ampliato il suddetto calendario, nonché al rispetto delle esigenze lavorative e non di ciascun genitore.
- dà atto che i genitori si impegnano a garantire reciprocamente ogni comunicazione inerente il figlio minore (scolastica, medica, sportiva…);
3) dispone che il Sig. contribuirà al mantenimento Controparte_1
del figlio minore , versando alla Sig.ra un Per_1 Parte_1
assegno mensile, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'ammontare di € 500,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del minore, nel c/c bancario intestato alla Sig.ra noto al Sig. , entro il giorno 1 di ciascun mese. Pt_1 CP_1
4) dispone che i genitori si suddivideranno le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Udine, inerenti il figlio, nella percentuale del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Ove la madre goda di rimborsi, esenzioni, dote famiglia o altro, siano essi totali o parziali, provvederà a rimborsare al padre la quota in proporzione recuperata.
6 5) L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra Pt_1
mentre le detrazioni fiscali sempre relative alla prole saranno interamente a favore del padre.
6) dà atto che i ricorrenti prestano la propria reciproca autorizzazione all'espatrio del minore con ciascun genitore.
7) Premesso che le loro comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente contenuti riferiti al figlio, dà atto che i sig.ri e Pt_1
si impegnano reciprocamente a non utilizzare per il futuro CP_1 espressioni offensive e denigratorie nei confronti l'uno dell'altro, pena la sanzione di € 300,00 per ciascun messaggio (verbale, audio, scritto o a mezzo e-mail).
8) dà atto che i Sig.ri e si impegnano altresì a non Pt_1 CP_1 utilizzare epiteti ingiuriosi o a screditare l'altro genitore con il figlio.
Qualora ciò invece si verificasse, prevedono sin d'ora che verrà promossa ad iniziativa dell'altro genitore azione giudiziaria per accertare, tramite l'audizione del minore stesso o idonea c.t.u., le conseguenze pregiudizievoli al figlio derivanti da tale condotta al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 473 bis 39 c.p.c. particolarmente in punto ammonimento, sanzione amministrativa e risarcimento danni.
9) Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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