Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 714/2024 R.G. promossa da:
, n. a PATERNÒ (CT) il 26/04/1978 (C.F.: Parte_1
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TORNABENE MARIA, C.F._1
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
Posta in decisione all'udienza del 06/02/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data
02/10/2023, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi quale difensore d'ufficio, emesso dalla Corte
d'Appello di Catania, sez. I penale, in data 24.07.2023 e depositato in data 01.08.2023, nel procedimento penale n. 866/2015 R.G.N.R. e n. 2452/18 RG Trib, al fine di ottenerne la riforma.
Rilevata l'impossibilità di esperire nei confronti di la procedura per il Persona_1
recupero dell'onorario maturato, dichiarava, di aver depositato l'istanza di pagamento delle spese di giustizia ai sensi dei parametri stabiliti dal DM 55/2014.
Provvedendo sulla richiesta di liquidazione, la 1^ sez. penale della Corte di Appello di
Catania liquidava la somma complessiva di euro 181,32, oltre IVA e CPA come per legge, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento penale per la sola fase di studio.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al tribunale di provvedere Parte_1
alla liquidazione nel rispetto dei parametri tabellari di cui al D.M.55/2014 applicato e la mancata liquidazione delle fasi richieste.
Nella contumacia del il tribunale di Catania, rilevato che Controparte_1
l'opposizione riguarda un decreto di liquidazione emesso dalla prima sezione penale della
Corte d'Appello, dichiarava la sua incompetenza.
Riassunta la causa innanzi alla Corte d'appello, il Presidente della Corte delegava lo scrivente.
Alla prima udienza la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
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Tanto premesso la domanda è fondata.
Al riguardo va che l'avv. ha dimostrato di aver esperito inutilmente le Parte_1
procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti imputato inadempiente
(art. 116 DPR 115/2002).
Ciò detto, risulta dagli atti che nel procedimento penale innanzi alla 1 sez penale della
Corte d'appello l'avv. ha difeso in tutte le fasi Parte_1 Persona_1
del procedimento penale: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Tanto premesso l'attività svolta si liquida in base ai valori medi, come segue:
fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00;
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 945,00;
fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.418,00;
fase decisionale, valore medio: € 1.418,00.
Quindi in totale Compenso tabellare (valori medi) € 4.254,00.
Su tale somma va operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 € -1.418,00, ergo la somma dovuta al netto delle riduzioni è pari ad € 2.836,00, oltre accessorie per legge: spese gen. iva e cpa.
In considerazione della soccombenza le spese processuali vanno poste a carico del ed esse, ai sensi del d.m. 55/2014, si liquidano in euro 1701 Controparte_1
(relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PQM
Il Presidente delegato Massimo Escher, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.714/2024, in accoglimento dell'opposizione e riforma del decreto di liquidazione emesso dalla Corte d'Appello di Catania, sez. I penale, in data 24.07.2023 e depositato in data 01.08.2023, liquida in favore dell'avv. Alessio Cerruto Marco per l'attività difensiva indicata in motivazione la somma di euro 2836,00 oltre accessorie per legge: spese gen. iva e cpa.
CONDANNA il al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, CP_1
che liquida in euro 1701, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 12/02/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher